TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 06/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 518/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 518/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 12.47 innanzi al dott. Veronica Zanin, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'Avv. Giuseppe Franco;
per parte convenuta opposta, l'Avv. Piola in sostituzione dell'Avv. Critelli. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni
L'Avv. Franco precisa le conclusioni come da atto di citazione.
L'Avv. Piola precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta depositata. Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. Franco alla luce di quanto emerso dalla costituzione di controparte ribadisce l'assenza di prova della notifica e si ribadisce, dunque, l'eccezione di prescrizione. Si chiede, dunque, l'accoglimento dell'opposizione. Si ribadisce che quello che viene eccepito è l'assenza del diritto di controparte a procedere all'esecuzione e, quindi, promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. L'eccezione preliminare di controparte, dunque, non può essere accolta. Ribadisce che la sospensione sine die di cui parla controparte non emerge e che in ogni caso non garantisce la revoca in autotutela.
L'Avv. Piola si richiama integralmente al contenuto della comparsa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. La lettura della sentenza avverrà in questa stanza alle ore 17.30, dispensando le parti dal comparire.
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Franco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura agli atti;
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Critelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Torino, giusta procura in atti: CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “disporre la sospensione dell'Intimazione di pagamento n. 07320239004114767/000 notificata al sig. in data 11.01.2024 per i motivi di cui in Parte_1 narrativa che quivi si intendono integralmente richiamati;
Nel merito: Accertare e Dichiarare la Nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza assoluta e/o l'inesistenza degli atti presupposti, in quanto non provata e/o nulla la loro notifica;
Accertare e Dichiarare Nullità e/o l' illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione del credito attivato dalle resistenti ai sensi dell'art. 2946 c.c. di tutti i crediti attivati dalle resistenti nell'atto impugnato e, per l'effetto, dichiarare l'inesigibilità di tutti i crediti tributari relativamente alla sorte capitale, agli interessi, alle sanzioni e ad ogni credito ivi richiamato;
Con vittoria di compensi ed esborsi della presente procedura da destinarsi in favore del procuratore legale antistatario” Per parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione: -dichiarare tardivo ed inammissibile ex art. 617 I°co. c.p.c. il primo motivo di opposizione avente ad oggetto l'affermata omessa notifica della cartella di pagamento prodromica dell'intimazione opposta -dichiarare cessata la materia del contendere e pertanto respingere, in primo luogo, l'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata -compensare integralmente le spese di lite tra le parti”.
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 21/3/2024 ha proposto opposizione Parte_1 Contr qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., censurando il diritto di di procedere ad esecuzione sulla base di intimazione di pagamento n. 073 2023 9004114767/000 notificata il 11.01.2024.
A sostegno della propria opposizione, parte attrice ha contestato: a) la mancata prova circa la notifica degli atti prodromici idonei a giustificare la pretesa creditoria dell'ente; b) l'intervenuta prescrizione del credito anche a fronte dell'asserita e non provata cartella di pagamento 07320030020264288000 del 30.9.2023.
Con comparsa depositata in data 22/5/2024, parte convenuta si è costituita in giudizio, deducendo che:
a) parte opponente ha contestato la mancata, preventiva notifica del titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento;
b) sotto questo profilo ha, dunque, formulato opposizione preventiva agli atti esecutivi, evidentemente tardiva;
c) all'ente impositore non risultano atti interruttivi della prescrizione, cosicché, a fronte dell'eccezione di controparte, l'esecuzione della cartella è stata disposta sine die. Sulla base delle predette deduzioni, parte opposta ha chiesto di ritenere cessata la materia del contendere in ordine all'istanza di sospensione formulata da controparte.
Con ordinanza del 25/11/2024, all'esito della prima udienza di discussione del 21/11/2025, il Giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ai fini della decisione, appare preliminarmente opportuno qualificare l'opposizione proposta da parte attrice, tenuto conto delle diverse contestazioni formulate.
Come sopra riportato, l'attrice opponente ha, in primo luogo, contestato, la mancata, preventiva notifica del titolo esecutivo. Detta contestazione, volta a censurare un vizio di regolarità formale dell'atto esecutivo (nella specie, l'intimazione di pagamento), deve qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi. Ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
Nel caso di specie, è pacifico che l'intimazione di pagamento sia stata notificata in data 11/1/2024. L'atto di citazione in opposizione è stato, invece, notificato in data 11/3/2024 e, dunque, ben oltre il termine perentorio di giorni venti previsto dalla norma richiamata. Sotto detto profilo, dunque, l'opposizione deve ritenersi inammissibile.
Parte opponente ha, tuttavia, altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per cui il creditore opposto procede. Detta contestazione dev'essere qualificata quale opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., atteso che la stessa attiene evidentemente alla sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione sulla base del titolo esecutivo azionato, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.
Detta censura, contrariamente alla prima, deve ritenersi ammissibile.
La convenuta ha eccepito, sul punto, l'intervenuta cessata materia del contendere, rappresentando come la cartella di pagamento, che costituisce titolo esecutivo, sia stata sospesa sine die dall'ente riscossore.
Parte attrice si è opposta alla declaratoria di cessata materia del contendere, ritenendo che, dalla documentazione depositata, non sia possibile evincere chiaramente il venir meno del titolo esecutivo.
Con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una pagina 3 di 4 decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio. La intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, che si produce a seguito della notifica dell'atto di citazione, comporta, in effetti, la cessazione della materia del contendere, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile (Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182).
Nel caso di specie, tuttavia, al documento 3, prodotto da parte opposta, l'intervenuta sospensione della cartella non emerge in modo inequivoco. Permane, dunque, l'interesse dell'opponente alla pronuncia nel merito dell'opposizione, tenuto conto che oggetto tipico del giudizio di opposizione all'esecuzione è il diritto dell'opposta ad agire esecutivamente sulla base del titolo azionato, così come soggettivamente ed oggettivamente orientato in precetto.
Nel proprio atto di intimazione, l'opposta ha dedotto l'avvenuta notifica di cartella di pagamento nell'anno 2003. A prescindere dalla prova di detta circostanza, pare evidente come, in assenza di ulteriori atti interruttivi, la pretesa creditoria va ritenuta prescritta. Parte opposta ha dichiarato di non avere la disponibilità di atti interruttivi della prescrizione. Il diritto di credito deve, dunque, ritenersi prescritto. Conseguentemente non sussiste il diritto dell'opposta di agire esecutivamente sulla base dell'intimazione di pagamento n. 073 2023 9004114767/000 notificata il 11.01.2024, avente ad oggetto l'importo dovuto sulla base della cartella di pagamento 07320030020264288000.
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della soccombenza di parte attrice opponente relativamente all'opposizione agli atti esecutivi e della soccombenza di parte convenuta relativamente all'opposizione all'esecuzione, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da;
Parte_1
b) accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e, per l'effetto, accerta Parte_1 l'insussistenza del diritto di di agire esecutivamente sulla Controparte_1 base dell'intimazione di pagamento n. 073 2023 9004114767/000 notificata il 11.01.2024, avente ad oggetto l'importo dovuto sulla base della cartella di pagamento 07320030020264288000;
c) dispone la compensazione delle spese di lite.
Novara 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Veronica Zanin
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 518/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 12.47 innanzi al dott. Veronica Zanin, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'Avv. Giuseppe Franco;
per parte convenuta opposta, l'Avv. Piola in sostituzione dell'Avv. Critelli. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni
L'Avv. Franco precisa le conclusioni come da atto di citazione.
L'Avv. Piola precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta depositata. Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. Franco alla luce di quanto emerso dalla costituzione di controparte ribadisce l'assenza di prova della notifica e si ribadisce, dunque, l'eccezione di prescrizione. Si chiede, dunque, l'accoglimento dell'opposizione. Si ribadisce che quello che viene eccepito è l'assenza del diritto di controparte a procedere all'esecuzione e, quindi, promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. L'eccezione preliminare di controparte, dunque, non può essere accolta. Ribadisce che la sospensione sine die di cui parla controparte non emerge e che in ogni caso non garantisce la revoca in autotutela.
L'Avv. Piola si richiama integralmente al contenuto della comparsa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. La lettura della sentenza avverrà in questa stanza alle ore 17.30, dispensando le parti dal comparire.
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Franco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura agli atti;
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Critelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Torino, giusta procura in atti: CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: “disporre la sospensione dell'Intimazione di pagamento n. 07320239004114767/000 notificata al sig. in data 11.01.2024 per i motivi di cui in Parte_1 narrativa che quivi si intendono integralmente richiamati;
Nel merito: Accertare e Dichiarare la Nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza assoluta e/o l'inesistenza degli atti presupposti, in quanto non provata e/o nulla la loro notifica;
Accertare e Dichiarare Nullità e/o l' illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione del credito attivato dalle resistenti ai sensi dell'art. 2946 c.c. di tutti i crediti attivati dalle resistenti nell'atto impugnato e, per l'effetto, dichiarare l'inesigibilità di tutti i crediti tributari relativamente alla sorte capitale, agli interessi, alle sanzioni e ad ogni credito ivi richiamato;
Con vittoria di compensi ed esborsi della presente procedura da destinarsi in favore del procuratore legale antistatario” Per parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione: -dichiarare tardivo ed inammissibile ex art. 617 I°co. c.p.c. il primo motivo di opposizione avente ad oggetto l'affermata omessa notifica della cartella di pagamento prodromica dell'intimazione opposta -dichiarare cessata la materia del contendere e pertanto respingere, in primo luogo, l'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata -compensare integralmente le spese di lite tra le parti”.
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 21/3/2024 ha proposto opposizione Parte_1 Contr qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., censurando il diritto di di procedere ad esecuzione sulla base di intimazione di pagamento n. 073 2023 9004114767/000 notificata il 11.01.2024.
A sostegno della propria opposizione, parte attrice ha contestato: a) la mancata prova circa la notifica degli atti prodromici idonei a giustificare la pretesa creditoria dell'ente; b) l'intervenuta prescrizione del credito anche a fronte dell'asserita e non provata cartella di pagamento 07320030020264288000 del 30.9.2023.
Con comparsa depositata in data 22/5/2024, parte convenuta si è costituita in giudizio, deducendo che:
a) parte opponente ha contestato la mancata, preventiva notifica del titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento;
b) sotto questo profilo ha, dunque, formulato opposizione preventiva agli atti esecutivi, evidentemente tardiva;
c) all'ente impositore non risultano atti interruttivi della prescrizione, cosicché, a fronte dell'eccezione di controparte, l'esecuzione della cartella è stata disposta sine die. Sulla base delle predette deduzioni, parte opposta ha chiesto di ritenere cessata la materia del contendere in ordine all'istanza di sospensione formulata da controparte.
Con ordinanza del 25/11/2024, all'esito della prima udienza di discussione del 21/11/2025, il Giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ai fini della decisione, appare preliminarmente opportuno qualificare l'opposizione proposta da parte attrice, tenuto conto delle diverse contestazioni formulate.
Come sopra riportato, l'attrice opponente ha, in primo luogo, contestato, la mancata, preventiva notifica del titolo esecutivo. Detta contestazione, volta a censurare un vizio di regolarità formale dell'atto esecutivo (nella specie, l'intimazione di pagamento), deve qualificarsi quale opposizione agli atti esecutivi. Ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
Nel caso di specie, è pacifico che l'intimazione di pagamento sia stata notificata in data 11/1/2024. L'atto di citazione in opposizione è stato, invece, notificato in data 11/3/2024 e, dunque, ben oltre il termine perentorio di giorni venti previsto dalla norma richiamata. Sotto detto profilo, dunque, l'opposizione deve ritenersi inammissibile.
Parte opponente ha, tuttavia, altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del credito per cui il creditore opposto procede. Detta contestazione dev'essere qualificata quale opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., atteso che la stessa attiene evidentemente alla sussistenza del diritto di procedere all'esecuzione sulla base del titolo esecutivo azionato, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.
Detta censura, contrariamente alla prima, deve ritenersi ammissibile.
La convenuta ha eccepito, sul punto, l'intervenuta cessata materia del contendere, rappresentando come la cartella di pagamento, che costituisce titolo esecutivo, sia stata sospesa sine die dall'ente riscossore.
Parte attrice si è opposta alla declaratoria di cessata materia del contendere, ritenendo che, dalla documentazione depositata, non sia possibile evincere chiaramente il venir meno del titolo esecutivo.
Con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una pagina 3 di 4 decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio. La intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, che si produce a seguito della notifica dell'atto di citazione, comporta, in effetti, la cessazione della materia del contendere, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile (Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182).
Nel caso di specie, tuttavia, al documento 3, prodotto da parte opposta, l'intervenuta sospensione della cartella non emerge in modo inequivoco. Permane, dunque, l'interesse dell'opponente alla pronuncia nel merito dell'opposizione, tenuto conto che oggetto tipico del giudizio di opposizione all'esecuzione è il diritto dell'opposta ad agire esecutivamente sulla base del titolo azionato, così come soggettivamente ed oggettivamente orientato in precetto.
Nel proprio atto di intimazione, l'opposta ha dedotto l'avvenuta notifica di cartella di pagamento nell'anno 2003. A prescindere dalla prova di detta circostanza, pare evidente come, in assenza di ulteriori atti interruttivi, la pretesa creditoria va ritenuta prescritta. Parte opposta ha dichiarato di non avere la disponibilità di atti interruttivi della prescrizione. Il diritto di credito deve, dunque, ritenersi prescritto. Conseguentemente non sussiste il diritto dell'opposta di agire esecutivamente sulla base dell'intimazione di pagamento n. 073 2023 9004114767/000 notificata il 11.01.2024, avente ad oggetto l'importo dovuto sulla base della cartella di pagamento 07320030020264288000.
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto della soccombenza di parte attrice opponente relativamente all'opposizione agli atti esecutivi e della soccombenza di parte convenuta relativamente all'opposizione all'esecuzione, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da;
Parte_1
b) accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e, per l'effetto, accerta Parte_1 l'insussistenza del diritto di di agire esecutivamente sulla Controparte_1 base dell'intimazione di pagamento n. 073 2023 9004114767/000 notificata il 11.01.2024, avente ad oggetto l'importo dovuto sulla base della cartella di pagamento 07320030020264288000;
c) dispone la compensazione delle spese di lite.
Novara 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Veronica Zanin
pagina 4 di 4