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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2809/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 27/08/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DIBENEDETTO FRANCESCO, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via della Repubblica n. 7, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata dalla curatrice speciale Avv. DE PALO GIUSEPPINA e difesa CP_1 dall'Avv. SAVINO ELIODORO ANTONIO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via Monfalcone n. 62, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.08.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 7.12.2005 in Barletta (atto n. CP_1
397, parte II, serie A, anno 2005). Con decreto del 4.9.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
5.9.2024.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 13.1.2025, si è costituita per il tramite della CP_1 propria curatrice speciale, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
All'udienza del 15.1.2025 il ricorrente, presente personalmente, ha chiesto un rinvio al fine di tentare una definizione conciliativa della controversia e, alla successiva udienza del 16.4.2025, con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. rispettivamente in data 14.3.2025 dal ricorrente ed in data 4.4.2025 dalla resistente, le parti hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni di divorzio, come da convenzione sottoscritta il 21.1.2025 e depositata telematicamente nelle suindicate date.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Trani n. 1127/2023 dell'11/7/2023, pubblicata il 14/7/2023
(R.G. n. 306/2020).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, con le note depositate rispettivamente in data 14.3.2025 dal ricorrente ed in data 4.4.2025 dalla resistente, in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025, si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta il 21.1.2025, le cui condizioni, previste anche nell'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sono non contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore Savino, nato il [...].
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
27.08.2024 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del P.M., Parte_1 CP_1 così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barletta in data 7.12.2005 da e alle condizioni concordate con convenzione Parte_1 CP_1 sottoscritta dalle parti il 21.1.2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
(atto n. 397, parte II, serie A, anno 2005).
Così deciso in Trani, il 20.6.2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 27/08/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DIBENEDETTO FRANCESCO, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via della Repubblica n. 7, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata dalla curatrice speciale Avv. DE PALO GIUSEPPINA e difesa CP_1 dall'Avv. SAVINO ELIODORO ANTONIO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via Monfalcone n. 62, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.08.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 7.12.2005 in Barletta (atto n. CP_1
397, parte II, serie A, anno 2005). Con decreto del 4.9.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
5.9.2024.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 13.1.2025, si è costituita per il tramite della CP_1 propria curatrice speciale, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
All'udienza del 15.1.2025 il ricorrente, presente personalmente, ha chiesto un rinvio al fine di tentare una definizione conciliativa della controversia e, alla successiva udienza del 16.4.2025, con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. rispettivamente in data 14.3.2025 dal ricorrente ed in data 4.4.2025 dalla resistente, le parti hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa in ordine alle condizioni di divorzio, come da convenzione sottoscritta il 21.1.2025 e depositata telematicamente nelle suindicate date.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Trani n. 1127/2023 dell'11/7/2023, pubblicata il 14/7/2023
(R.G. n. 306/2020).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, con le note depositate rispettivamente in data 14.3.2025 dal ricorrente ed in data 4.4.2025 dalla resistente, in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025, si sono accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta il 21.1.2025, le cui condizioni, previste anche nell'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sono non contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore Savino, nato il [...].
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
27.08.2024 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del P.M., Parte_1 CP_1 così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barletta in data 7.12.2005 da e alle condizioni concordate con convenzione Parte_1 CP_1 sottoscritta dalle parti il 21.1.2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
(atto n. 397, parte II, serie A, anno 2005).
Così deciso in Trani, il 20.6.2025 nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore