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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3136/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3136/2025 tra
(c.f. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
e (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._4 Parte_5 C.F._5
dall'avv. BIZZARRI VALERIO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati Indirizzo C.F._6
Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. ), (C.F. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._8 Controparte_3 C.F._9
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 24 novembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
per 4 l'avv. BIZZARRI VALERIO Parte_1
per 2 nessuno è presente Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore delle parti attrici precisa le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 9,30 sospende la trattazione della causa per altre calendarizzate
Ad ore 11,04 previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 14,30.
Il Giudice pagina 1 di 6 dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3136/2025 promossa da:
(c.f. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
e (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._4 Parte_5 C.F._5 dall'avv. BIZZARRI VALERIO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati Indirizzo C.F._6
Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. ), (C.F. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._8 Controparte_3 C.F._9
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori evocavano in giudizio dinanzi all'Intestata
Autorità giudiziaria i convenuti, per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni : ““Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, per i titoli e le ragioni esposte in narrativa, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, nel merito così decidere:
In via principale: per tutti i motivi e le ragioni meglio dedotte in narrativa, accertare e dichiarare
pagina 3 di 6 l'acquisto dei diritti di piena proprietà per l'intervenuta usucapione in favore di: - , Parte_5
nata a [...] il [...] (C.F. per la quota di 17/39 di proprietà; - C.F._5
, nata a [...] il [...] (C.F. per la quota di 11/39 di Parte_2 C.F._2
proprietà; - , nato a [...] il [...] (C.F. ) per la quota Parte_1 C.F._1
di 11/117 di proprietà; - , nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3
per la quota di 11/117 di proprietà; - nata a [...] il [...] (C.F. Parte_4
) per la quota di 11/117 di proprietà; del terreno sito in Genga (AN), Fraz. C.F._4
Spineto, distinto al Catasto Terreni del Comune di Genga al foglio 63 mappale 204 della superficie di mq. 185,00 lordi. Per l'effetto e conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari ed all'Ufficio del Catasto di Ancona la trascrizione e la volturazione dell'emananda sentenza in favore degli odierni ricorrenti, secondo le rispettive quote di proprietà, come sopra riportate, con esonero dei medesimi da qualsivoglia responsabilità”.
I convenuti sebbene regolarmente citati in giudizio rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e prova per testi.
All'odierna udienza, sulle conclusioni della parte attrice e dopo breve discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Osserva, infatti, il Giudicante che l'art.1158 c.c. sancisce l'acquisto della proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che altresì non deve essere iniziato in modo violento o clandestino (nec vis nec clam), nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi (art.1163 c.c.), né deve essere interrotto per oltre un anno, salva l'ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.).
Orbene, le emergenze processuali ed in particolar modo, le risultanze della documentazione prodotta dalla parte attrice, nonché le dichiarazioni testimoniali dei sig.ri e (che Testimone_1 Testimone_2
ha altresì redatto perizia di parte in atti – doc. 11), valutate nel loro complesso positivamente, così come rese, unitamente all'atteggiamento processuale ed extraprocessuale delle numerose parti convenute, rimaste contumaci e quindi perfettamente disinteressate al presente procedimento, corroborano gli assunti degli attorei circa l'esistenza dei predetti presupposti.
Osserva il giudicante che occorre che sussista da parte del richiedente un comportamento inequivoco e continuativo che dimostri l'intenzione di esercitare sulla cosa un potere corrispondente al diritto di pagina 4 di 6 proprietà, fatto che può ritenersi sufficientemente acclarato, tenuto anche conto che l'art. 1146 c.c. stabilisce che il possesso continua negli eredi con effetto dall'apertura della successione, senza necessità di materiale apprensione del bene.
Nel caso di specie risultano quindi integrati tutti i presupposti per procedere alla declaratoria di usucapione, nei termini e per le quote specificate da ciascuna delle parti attrici in atti.
Pertanto, va dichiarato l'avvenuto acquisto a titolo originario di proprietà da parte degli attori dei beni immobili oggetto del giudizio.
Appare, altresì, necessario ordinare la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità in capo allo stesso.
Il carattere di mero accertamento dell'azione esercitata e la mancata resistenza giudiziale dei convenuti costituiscono “giusti motivi” ai sensi e per gli effetti di cui all'art.92, c.p.c. per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
accoglie la domanda proposta e per l'effetto, dichiara acquisita per maturata usucapione ultraventennale, per quota proporzionale di spettanza in capo a: , nata a [...] il Parte_5
05.12.1925 (C.F. ) per la quota di 17/39 di proprietà; - , nata a C.F._5 Parte_2
Roma il 15.02.1952 (C.F. per la quota di 11/39 di proprietà; - C.F._2 Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ) per la quota di 11/117 di proprietà; -
[...] C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) per la quota di 11/117 di Parte_3 C.F._3
proprietà; - nata a [...] il [...] (C.F. per la quota Parte_4 C.F._4
di 11/117 di proprietà, del terreno sito in Genga (AN), Fraz. Spineto, distinto al Catasto Terreni del
Comune di Genga al foglio 63 mappale 204 della superficie di mq. 185,00.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina la trascrizione della sentenza alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero di responsabilità del Conservatore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Ancona 24 novembre 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3136/2025 tra
(c.f. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
e (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._4 Parte_5 C.F._5
dall'avv. BIZZARRI VALERIO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati Indirizzo C.F._6
Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. ), (C.F. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._8 Controparte_3 C.F._9
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 24 novembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
per 4 l'avv. BIZZARRI VALERIO Parte_1
per 2 nessuno è presente Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore delle parti attrici precisa le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 9,30 sospende la trattazione della causa per altre calendarizzate
Ad ore 11,04 previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 14,30.
Il Giudice pagina 1 di 6 dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3136/2025 promossa da:
(c.f. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
e (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._4 Parte_5 C.F._5 dall'avv. BIZZARRI VALERIO, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati Indirizzo C.F._6
Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
(c.f. ), (C.F. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._8 Controparte_3 C.F._9
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori evocavano in giudizio dinanzi all'Intestata
Autorità giudiziaria i convenuti, per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni : ““Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, per i titoli e le ragioni esposte in narrativa, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, nel merito così decidere:
In via principale: per tutti i motivi e le ragioni meglio dedotte in narrativa, accertare e dichiarare
pagina 3 di 6 l'acquisto dei diritti di piena proprietà per l'intervenuta usucapione in favore di: - , Parte_5
nata a [...] il [...] (C.F. per la quota di 17/39 di proprietà; - C.F._5
, nata a [...] il [...] (C.F. per la quota di 11/39 di Parte_2 C.F._2
proprietà; - , nato a [...] il [...] (C.F. ) per la quota Parte_1 C.F._1
di 11/117 di proprietà; - , nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3
per la quota di 11/117 di proprietà; - nata a [...] il [...] (C.F. Parte_4
) per la quota di 11/117 di proprietà; del terreno sito in Genga (AN), Fraz. C.F._4
Spineto, distinto al Catasto Terreni del Comune di Genga al foglio 63 mappale 204 della superficie di mq. 185,00 lordi. Per l'effetto e conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari ed all'Ufficio del Catasto di Ancona la trascrizione e la volturazione dell'emananda sentenza in favore degli odierni ricorrenti, secondo le rispettive quote di proprietà, come sopra riportate, con esonero dei medesimi da qualsivoglia responsabilità”.
I convenuti sebbene regolarmente citati in giudizio rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e prova per testi.
All'odierna udienza, sulle conclusioni della parte attrice e dopo breve discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Osserva, infatti, il Giudicante che l'art.1158 c.c. sancisce l'acquisto della proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che altresì non deve essere iniziato in modo violento o clandestino (nec vis nec clam), nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi (art.1163 c.c.), né deve essere interrotto per oltre un anno, salva l'ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.).
Orbene, le emergenze processuali ed in particolar modo, le risultanze della documentazione prodotta dalla parte attrice, nonché le dichiarazioni testimoniali dei sig.ri e (che Testimone_1 Testimone_2
ha altresì redatto perizia di parte in atti – doc. 11), valutate nel loro complesso positivamente, così come rese, unitamente all'atteggiamento processuale ed extraprocessuale delle numerose parti convenute, rimaste contumaci e quindi perfettamente disinteressate al presente procedimento, corroborano gli assunti degli attorei circa l'esistenza dei predetti presupposti.
Osserva il giudicante che occorre che sussista da parte del richiedente un comportamento inequivoco e continuativo che dimostri l'intenzione di esercitare sulla cosa un potere corrispondente al diritto di pagina 4 di 6 proprietà, fatto che può ritenersi sufficientemente acclarato, tenuto anche conto che l'art. 1146 c.c. stabilisce che il possesso continua negli eredi con effetto dall'apertura della successione, senza necessità di materiale apprensione del bene.
Nel caso di specie risultano quindi integrati tutti i presupposti per procedere alla declaratoria di usucapione, nei termini e per le quote specificate da ciascuna delle parti attrici in atti.
Pertanto, va dichiarato l'avvenuto acquisto a titolo originario di proprietà da parte degli attori dei beni immobili oggetto del giudizio.
Appare, altresì, necessario ordinare la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità in capo allo stesso.
Il carattere di mero accertamento dell'azione esercitata e la mancata resistenza giudiziale dei convenuti costituiscono “giusti motivi” ai sensi e per gli effetti di cui all'art.92, c.p.c. per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
accoglie la domanda proposta e per l'effetto, dichiara acquisita per maturata usucapione ultraventennale, per quota proporzionale di spettanza in capo a: , nata a [...] il Parte_5
05.12.1925 (C.F. ) per la quota di 17/39 di proprietà; - , nata a C.F._5 Parte_2
Roma il 15.02.1952 (C.F. per la quota di 11/39 di proprietà; - C.F._2 Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ) per la quota di 11/117 di proprietà; -
[...] C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) per la quota di 11/117 di Parte_3 C.F._3
proprietà; - nata a [...] il [...] (C.F. per la quota Parte_4 C.F._4
di 11/117 di proprietà, del terreno sito in Genga (AN), Fraz. Spineto, distinto al Catasto Terreni del
Comune di Genga al foglio 63 mappale 204 della superficie di mq. 185,00.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina la trascrizione della sentenza alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero di responsabilità del Conservatore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Ancona 24 novembre 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6