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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/12/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 3053 / 2024
Il Giudice designato IS UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 3053 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to D'AMBROSIO RENATO;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1 resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ATP in data 5.03.2024 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa;
- che il CTU dr. aveva depositato la relazione resa in sede di ATP, Persona_1 negando le condizioni per il richiesto accertamento, accertando una invalidità civile pari al
100%
Contestando le risultanze dell'elaborato peritale, ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, l' venisse condannato al pagamento delle prestazioni CP_1 richiesta, con accessori come per legge.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti la causa è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 30.10.2025..
Nel merito, la domanda deve ritenersi infondata.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa: va infatti evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
Fatta questa premessa deve quindi in primo luogo in ogni caso disattendersi la domanda spiegata dal ricorrente nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ove si chiede di “condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. all'erogazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento inclusi i ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo”.
Ciò detto, la domanda di accertamento svolta in atti è infondata e deve in conformità essere respinto il ricorso della parte dissenziente.
L'art. 445 bis comma 6 c.p.c. prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In proposito la Cassazione ha chiarito che “la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5
[dell'art. 445 bis c.p.c.] – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione” (v. ex multis Cass. 2 agosto 2019, n. 20847; Cass. 9 aprile 2019, n. 9876; Cass.
5 febbraio 2020, n. 2587; Cass. 3 marzo 2021, n. 5719) (Cass. – Sezioni Unite Civili – sentenza del 13 maggio 2021 – n. 12903).
Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che ha evidenziato come l'onere di specificazione attenga il ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (Cfr., in tal senso, Cass. n.
12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”). Alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza del
21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della CTU, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Fatta questa indispensabile premessa di ordine sistematico si rileva quanto segue.
Il CTU nominato nella fase sommaria dr. nella relazione scritta Persona_1 depositata in Cancelleria, a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato che parte ricorrente è affetta da
“Esiti di pregressa lobectomia inferiore sinistra e linfectomia ilo-mediastinica per adenocarcinoma polmonare G2 - pT2a N0 in follow up clinico-strumentale negativo per ripresa di malattia;
esiti di pregresso ictus cerebri;
ipertensione arteriosa in terapia farmacologica;
diabete mellito in terapia farmacologica;
ateromasia carotidea bilaterale.”, riconoscendo alla perizianda una percentuale di invalidità pari al 100% e ritenendo che non vi fossero elementi per riconoscere l'indennità di accompagnamento.
Parte istante oppone, a censura di quanto concluso, le seguenti censure:
1) l'errata valutazione dell'adenocarcinoma del lobo inferiore sinistro del polmone, trattato chirurgicamente, in quanto non ha tenuto nella giusta considerazione che esso porta dispnea: invero si legge a pagina 9 della espletata CTU che “Sulla base dei dati emersi dalla documentazione sanitaria esaminata e dalla visita peritale, risulta che la periziata è portatrice di esiti di pregressa chirurgia oncologica. In particolare a giugno 2022 era sottoposta a intervento di lobectomia inferiore sinistra con linfectomia ilo-mediastinica.
All'esame istologico del tessuto prelevato risultava una adenocarcinoma moderatamente differenziato (G2) pT2aN0. Per la patologia oncologica chirurgicamente asportata la ricorrente è in attuale follow up clinicostrumentale, con controlli a cadenza semestrale, di cui l'ultimo a giugno 2024, negativo per ripresa di malattia In particolare nel certificato di visita oncologica del 12.06.2024 redatto presso il Policlinico Gemelli di Roma risulta:
“Stato attuale PS (ECOG) 1. Deambula autonomamente con appoggi. Riferisce miglioramento della dispnea. … Conclusioni: non apparenti segni di recidiva. Prosegue programma di sorveglianza oncologica. …”. Pertanto in base al dato clinico documentale e
a quello presentato in sede di visita peritale, tale condizione, sebbene necessitante di controlli clinici, per evidenziare una eventuale ripresa della malattia oncologica, la stessa non risulta determinare disturbi di entità tale da rendere la periziata non autosufficente”;
2) l'omessa considerazione che, a seguito dell'ictus ischemico pur riscontrato, la perizianda ha un deficit di forza irreversibile dell'arto destro: si legge a pagine 6 della espletata CTU “Arti superiori: i movimenti attivi delle spalle appaiono moderatamente ridotti, specie a destra, su base antalgica;
passivamente è possibile ottenere un'escursione leggermente maggiore sebbene riferita dolente se forzata. Possibile l'articolarità dei gomiti
e dei polsi, ancorché passivamente saggiata, su base antalgica. La formazione del pugno è incompleta a destra con presa di mano moderatamente ipovalida. Non apprezzabile deficit di forza alle manovre contro resistenza ove saggiata”.
Ha poi rilevato l'omessa valutazione dell'aspetto ponderale della perizianda, che, poiché non correlato ad alcuna situazione patologica in atto (neppure indicata in ricorso) è condizione certamente passeggera che, da sola, non può portare a ritenere la ricorrente bisognevole di assistenza continuativa, come anche dedotto di essere portatrice di “varie cisti di discrete dimensioni ad entrambi i reni ed alcuni linfonodi in sede inguinale bilaterale”, senza suffragare tale deduzione con specifica documentazione medica, non indicata né presente tra quelle segnatamente analizzate dal CTU e riportate nell'elaborato peritale in atti, come anche non ha specificato l'incidenza di tali (solo supposte) cisti e linfonodi sulla valutazione medico-legale effettuata.
Alla luce di quanto dedotto, si osserva ulteriormente che la relazione del CTU appare congruamente motivata, e senz'altro idonea ad escludere la ricorrenza delle condizioni richieste per le provvidenze in questione, avendo il CTU accertato direttamente e personalmente le condizioni dell'istante ed avendo adeguatamente superato le contestazioni di parte basate sulla documentazione medica prodotta dalla parte.
Va conseguentemente rigettata la domanda volta a conseguire i benefici richiesti, per carenza dei presupposti sanitari.
La dichiarazione di esonero ex art 152 disp. att. c.p.c. (vi è nel giudizio per ATP e nel successivo giudizio di merito dichiarazione firmata dalla parte) autorizza l'irripetibilità delle spese di lite
Le spese della CTU svolta nella fase sommaria sono poste a carico dell' . CP_1
p.q.m.
- rigetta la domanda.
- spese di lite irripetibili
Così deciso in Cassino, 1.12.2025
Il Giudice
IS UA
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 3053 / 2024
Il Giudice designato IS UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 3053 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to D'AMBROSIO RENATO;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1 resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ATP in data 5.03.2024 per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa;
- che il CTU dr. aveva depositato la relazione resa in sede di ATP, Persona_1 negando le condizioni per il richiesto accertamento, accertando una invalidità civile pari al
100%
Contestando le risultanze dell'elaborato peritale, ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, l' venisse condannato al pagamento delle prestazioni CP_1 richiesta, con accessori come per legge.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti la causa è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 30.10.2025..
Nel merito, la domanda deve ritenersi infondata.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà CP_1 provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa: va infatti evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
Fatta questa premessa deve quindi in primo luogo in ogni caso disattendersi la domanda spiegata dal ricorrente nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ove si chiede di “condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. all'erogazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento inclusi i ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo”.
Ciò detto, la domanda di accertamento svolta in atti è infondata e deve in conformità essere respinto il ricorso della parte dissenziente.
L'art. 445 bis comma 6 c.p.c. prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In proposito la Cassazione ha chiarito che “la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5
[dell'art. 445 bis c.p.c.] – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione” (v. ex multis Cass. 2 agosto 2019, n. 20847; Cass. 9 aprile 2019, n. 9876; Cass.
5 febbraio 2020, n. 2587; Cass. 3 marzo 2021, n. 5719) (Cass. – Sezioni Unite Civili – sentenza del 13 maggio 2021 – n. 12903).
Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che ha evidenziato come l'onere di specificazione attenga il ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (Cfr., in tal senso, Cass. n.
12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”). Alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza del
21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della CTU, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Fatta questa indispensabile premessa di ordine sistematico si rileva quanto segue.
Il CTU nominato nella fase sommaria dr. nella relazione scritta Persona_1 depositata in Cancelleria, a seguito dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato che parte ricorrente è affetta da
“Esiti di pregressa lobectomia inferiore sinistra e linfectomia ilo-mediastinica per adenocarcinoma polmonare G2 - pT2a N0 in follow up clinico-strumentale negativo per ripresa di malattia;
esiti di pregresso ictus cerebri;
ipertensione arteriosa in terapia farmacologica;
diabete mellito in terapia farmacologica;
ateromasia carotidea bilaterale.”, riconoscendo alla perizianda una percentuale di invalidità pari al 100% e ritenendo che non vi fossero elementi per riconoscere l'indennità di accompagnamento.
Parte istante oppone, a censura di quanto concluso, le seguenti censure:
1) l'errata valutazione dell'adenocarcinoma del lobo inferiore sinistro del polmone, trattato chirurgicamente, in quanto non ha tenuto nella giusta considerazione che esso porta dispnea: invero si legge a pagina 9 della espletata CTU che “Sulla base dei dati emersi dalla documentazione sanitaria esaminata e dalla visita peritale, risulta che la periziata è portatrice di esiti di pregressa chirurgia oncologica. In particolare a giugno 2022 era sottoposta a intervento di lobectomia inferiore sinistra con linfectomia ilo-mediastinica.
All'esame istologico del tessuto prelevato risultava una adenocarcinoma moderatamente differenziato (G2) pT2aN0. Per la patologia oncologica chirurgicamente asportata la ricorrente è in attuale follow up clinicostrumentale, con controlli a cadenza semestrale, di cui l'ultimo a giugno 2024, negativo per ripresa di malattia In particolare nel certificato di visita oncologica del 12.06.2024 redatto presso il Policlinico Gemelli di Roma risulta:
“Stato attuale PS (ECOG) 1. Deambula autonomamente con appoggi. Riferisce miglioramento della dispnea. … Conclusioni: non apparenti segni di recidiva. Prosegue programma di sorveglianza oncologica. …”. Pertanto in base al dato clinico documentale e
a quello presentato in sede di visita peritale, tale condizione, sebbene necessitante di controlli clinici, per evidenziare una eventuale ripresa della malattia oncologica, la stessa non risulta determinare disturbi di entità tale da rendere la periziata non autosufficente”;
2) l'omessa considerazione che, a seguito dell'ictus ischemico pur riscontrato, la perizianda ha un deficit di forza irreversibile dell'arto destro: si legge a pagine 6 della espletata CTU “Arti superiori: i movimenti attivi delle spalle appaiono moderatamente ridotti, specie a destra, su base antalgica;
passivamente è possibile ottenere un'escursione leggermente maggiore sebbene riferita dolente se forzata. Possibile l'articolarità dei gomiti
e dei polsi, ancorché passivamente saggiata, su base antalgica. La formazione del pugno è incompleta a destra con presa di mano moderatamente ipovalida. Non apprezzabile deficit di forza alle manovre contro resistenza ove saggiata”.
Ha poi rilevato l'omessa valutazione dell'aspetto ponderale della perizianda, che, poiché non correlato ad alcuna situazione patologica in atto (neppure indicata in ricorso) è condizione certamente passeggera che, da sola, non può portare a ritenere la ricorrente bisognevole di assistenza continuativa, come anche dedotto di essere portatrice di “varie cisti di discrete dimensioni ad entrambi i reni ed alcuni linfonodi in sede inguinale bilaterale”, senza suffragare tale deduzione con specifica documentazione medica, non indicata né presente tra quelle segnatamente analizzate dal CTU e riportate nell'elaborato peritale in atti, come anche non ha specificato l'incidenza di tali (solo supposte) cisti e linfonodi sulla valutazione medico-legale effettuata.
Alla luce di quanto dedotto, si osserva ulteriormente che la relazione del CTU appare congruamente motivata, e senz'altro idonea ad escludere la ricorrenza delle condizioni richieste per le provvidenze in questione, avendo il CTU accertato direttamente e personalmente le condizioni dell'istante ed avendo adeguatamente superato le contestazioni di parte basate sulla documentazione medica prodotta dalla parte.
Va conseguentemente rigettata la domanda volta a conseguire i benefici richiesti, per carenza dei presupposti sanitari.
La dichiarazione di esonero ex art 152 disp. att. c.p.c. (vi è nel giudizio per ATP e nel successivo giudizio di merito dichiarazione firmata dalla parte) autorizza l'irripetibilità delle spese di lite
Le spese della CTU svolta nella fase sommaria sono poste a carico dell' . CP_1
p.q.m.
- rigetta la domanda.
- spese di lite irripetibili
Così deciso in Cassino, 1.12.2025
Il Giudice
IS UA