Art. 44.
Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste ((elettorali)) la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.
Se l'omissione e' dolosa, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.
Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste ((elettorali)) la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.
Se l'omissione e' dolosa, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.