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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 558/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ELVIRA PALMA Presidente dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 558 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Marco Dibitonto e Giacomo Alessandro Celentano, giusta procura deposita- ta nel fascicolo telematico;
appellante
e il , in persona del ministro pro tem- Controparte_1 pore, difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
appellato – appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 720/2024 dell'8 febbraio 2024 il Tribunale del la- voro di Foggia ha accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da
[...]
– il quale aveva lavorato alle dipendenze del Parte_1 [...]
in qualità di ATA non di ruolo inserito nelle graduatorie ad Controparte_1 esaurimento svolgendo attività di “collaboratore scolastico” in forza di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato conclusi a partire dall'anno scolastico 2000/2001 e sino all'anno scolastico 2009/2010, per es- sere poi assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° novembre 2011 –
e, per l'effetto, ha: I) dichiarato il diritto di alla ricostruzione Parte_1 della carriera, considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i
- 1 - periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determi- nato pari a 9 anni, 8 mesi e 18 giorni, in luogo dei 7 anni, 9 mesi e 20 giorni riconosciuti dalla p.a. con il decreto ricostruzione della carriera;
II) dichiara- to il diritto del ricorrente al collocamento nella conseguenziale posizione stipendiale corrispondente alla fascia stipendiale acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato, sia a tempo determinato che indeter- minato;
III) condanna il a collocare la parte ricorrente nella fascia CP_1 stipendiale spettante in seguito alla suddetta ricostruzione dell'anzianità di servizio;
IV) compensato per le spese processuali nella misura della metà, condannando il alla refusione della residua quota di spese, liqui- CP_1 data in euro 2.100,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese ge- nerali, come per legge, con distrazione.
2. Avverso detta pronuncia ha interposto appello Parte_2
[.
, il quale ha impugnato esclusivamente il capo della decisione relativo alle spese.
Il si è costituito depositando memoria depositata il 26 apri- CP_1 le 2025, con la quale ha spiegato appello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività formulata dal . CP_1
Parte appellata deduce che la sentenza impugnata era stata notificata il 5 marzo 2024, dunque oltre trenta giorni prima del deposito dell'atto di appello (deposito avvenuto il 5 luglio 2024). Rimarca, altresì, che la relata di notifica trasmessa all'Avvocatura era solo quella redatta nell'interesse del procuratore antistatario, riservandosi di produrre eventuale relazione di noti- ficazione effettuata nell'interesse della parte (v. pag. 2 della memoria di co- stituzione).
L'eccezione è infondata, atteso che – fermo restando che non è stata prodotta la relata di notifica della sentenza effettuata nell'interesse della par- te – la notifica della sentenza al soccombente, effettuata dal difensore di- strattario al solo scopo del recupero delle spese, essendo finalizzata alla rea- lizzazione di un diritto proprio del procuratore, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata, non fa decorrere nei confronti di quest'ultima il termine breve per proporre l'impugnazione, ri- manendo per la stessa operante, in mancanza di specifica notificazione, il termine previsto dall'art. 327, primo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 7232 del
- 2 - 2013; in senso conforme v. Cass. n. 23021 del 2016 e Cass. n. 5994 del
2019).
Di conseguenza, va senz'altro escluso che nella specie la notifica della sentenza effettuata in data 5 marzo 2024 abbia determinato la decor- renza del termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 326 c.p.c., per cui l'appello deve reputarsi tempestivamente proposto.
4. Nel merito, il Tribunale di Foggia ha così motivato la sua decisio- ne di compensare le spese nella misura della metà: «Le spese di lite vengono compensate in misura della metà, atteso che il , nell'adozione del CP_1 decreto di ricostruzione di carriera contestato dalla parte ricorrente, ha da- to applicazione a norme di legge e clausole contrattuali del comparto scuo- la, succedutesi nel tempo. La diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla diret- tiva 1999/70/CE, che impone di riconoscere la anzianità di servizio matura- ta al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, com- porta la disapplicazione di disposizioni di legge e di CCNL, sicché è ben giustificabile la condotta della P.A. che, nell'adozione del suddetto decreto, ha invece applicato la normativa nazionale prima dell'emissione del pre- sente comando giudiziale».
Con riferimento alla liquidazione, nella sentenza impugnata si legge:
«Nel resto, tali spese seguono la soccombenza del e si liquidano CP_2 secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 anche con l'aumento ri- chiesto avendo il difensore redatto gli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione degli scritti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente».
5. Nell'atto di appello si critica la decisione del Tribunale di com- pensare le spese per la metà sostenendo che nessuna delle argomentazioni utilizzate dal Giudice rientra tra i casi tassativi previsti dalla legge per dero- gare al principio di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Secondo l'appellante, nella specie: a) non c'è soccombenza recipro- ca;
b) non si verte in un caso di assoluta novità della questione trattata;
c) non c'è stato alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti esaminate, né un sopravvenuto mutamento del quadro di riferi- mento della causa. A suo avviso, invece, nel caso in esame si versa in Cont un'ipotesi di soccombenza completa del , giacché il doveva CP_1 essere senz'altro a conoscenza del granitico orientamento giurisprudenziale esistente in materia fin dal 2019.
censura la sentenza impugnata anche laddove ha liqui- Parte_1 dato l'ammontare complessivo delle spese in 4.200 euro, oltre accessori, ri-
- 3 - marcando che nella specie doveva essere applicato il d.m. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (cioè da una data precedente al deposito del ricorso di primo grado), sicché le spese dovevano essere liquidate – pur con- siderando i valori minimi per le cause in materia di lavoro di valore inde- terminabile e complessità bassa – in 3.689,00 euro, cui doveva essere appli- cato l'aumento del 30% in quanto l'atto introduttivo era stato redatto con l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o fruizione di atti e allegati con possibilità di ricerca testuale.
6. L'appello deve ritenersi fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
6.1. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., vanno in questa sede richiamate le considerazioni già espresse da questa Corte nella sentenza n. 717/2024, pubblicata il 24 giugno 2024, rela- tiva ad una fattispecie sovrapponibile a quella in scrutinio.
Innanzitutto, deve rilevarsi che il presente giudizio è ratione tempo- ris assoggettato alla norma di cui al secondo comma dell'art 92 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella di cui all'art 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014. Ne consegue che, fermo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. (secondo cui «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccom- bente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa»), il Tribunale di Foggia po- teva compensare le spese tra le parti solo nella ricorrenza di una delle tre ipotesi tassativamente previste dalla norma, e cioè in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente.
È risaputo, peraltro, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 13 cit., «nella parte in cui non pre- vede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ra- gioni».
Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipo- tesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. A titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n.
77 del 2018 indica l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpreta- zione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella
- 4 - forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte costi- tuzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza.
In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sop- portare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla «prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».
In pratica, a seguito del citato intervento della Consulta la compen- sazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soc- combenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della que- stione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni di- rimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assolu- ta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma,
c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n. 3977 del 2020).
Ovviamente spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale.
Resta tuttavia fermo che l'esistenza di “altre analoghe gravi ed ecce- zionali ragioni” non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso appli- cato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla na- tura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad in- dicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (co- sì Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del
2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del 2013).
6.2. Nel caso di specie, il Collegio condivide l'atto di appello nella parte in cui lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza laddove è stata disposta la parziale compensazione delle spese di lite.
Non vi è assolutamente il motivo della novità della questione o del mutamento giurisprudenziale in corso di causa, poiché: A) già nel 2016 la
Suprema Corte aveva affrontato e risolto ex professo la questione relativa al riconoscimento, in favore del personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato, del trattamento retributivo secondo il sistema di pro- gressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tem-
- 5 - po indeterminato, facendo leva sul divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, ritenuta di diretta applicazione con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria (così in particolare Cass. n. 23868 del 2016, citata an- che nella sentenza oggetto di impugnazione); B) a partire dal 2019 la Corte di cassazione aveva affermato che la disciplina interna in ordine al ricono- scimento dei servizi preruolo prestati dal personale ATA (ossia l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994) era in contrasto con la citata clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 99/70/CE, con la conseguente necessità di disapplicare della predetta disciplina e, quindi, di riconoscere al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli della p.a., l'intero servizio effettivo prestato
(cfr., in tema di personale ATA, Cass. n. 31150 del 2019, anch'essa men- zionata della sentenza appellata).
Il presente giudizio è stato instaurato mediante ricorso depositato il
15 ottobre 2023, quindi in epoca ampiamente successiva alla pubblicazione delle pronunce appena menzionate.
Ne deriva che – come già affermato da questa Corte nel sopra ri- chiamato precedente – nel caso in esame era senz'altro a cono- CP_1 scenza di tale orientamento ormai granitico, in quanto confermato da una pluralità di pronunce di legittimità successive. Pertanto, la p.a. poteva senz'altro accordare al dipendente il trattamento retributivo e l'anzianità di servizio richiesti ben prima dell'emanazione della sentenza in questa sede impugnata.
6.3. Quanto alla lamentata violazione delle tabelle allegate al d.m.
147 del 2022, va in primo luogo osservato che l'applicabilità al presente giudizio di tale decreto non è revocabile in dubbio, dal momento che la pre- stazione professionale cui si riferisce la prestazione è esaurita in epoca suc- cessiva alla data di entrata in vigore di esso (art. 6 del d.m. cit.).
In secondo luogo, va rilevato che è lo stesso appellante a chiedere che le spese siano liquidate senza tener conto dei compensi previsti per la fase di trattazione e sostiene che, in base ai parametri minimi delle tabelle approvate con il d.m. 147/2022, l'importo complessivo del compenso sia li- quidato in misura pari a 3.689,00 euro, così determinata: 1) 1.623,00 euro per la fase di studio della controversia;
2) 601,00 euro per la fase introdutti- va del giudizio;
3) 1.465,00 euro per la fase decisionale.
Si tratta di un importo complessivo inferiore a quello riconosciuto dal Giudice di primo grado, che ha liquidato la metà delle spese in 2.100,00 euro, sicché deve ritenersi che le spese complessivamente riconosciute siano state liquidate in 4.200,00 euro.
- 6 - Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione appellata, tuttavia, ciò non determina il difetto di interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale di Foggia in punto di liquidazione delle spese. L'appellante, difatti, ha domandato altresì l'applicazione dell'aumento dei compensi nella misura del 30% in quanto l'atto introduttivo della lite era stato redatto con le tecniche informatiche previste dall'art. 4, comma 1bis, del d.m. n. 55 del
2014, il quale così dispone: «Il compenso determinato tenuto conto dei pa- rametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».
Aggiungendo all'importo totale del compenso indicato dalla parte appellante (come detto, 3.689,00 euro) una maggiorazione pari al 30% (cioè
1.106,70 euro), si perviene ad una somma complessiva superiore a quella considerata dal Tribunale (cioè 4.795,70 euro [pari a 3.689,00 + 1.106,70] in luogo di 4.200,00 euro).
Pur essendo indubbia la spettanza in favore del difensore dell'appellante di tale aumento, tuttavia si ritiene che, siccome i collega- menti ipertestuali (c.d. link) contenuti nel corpo del ricorso riguardano un numero limitato di documenti e alcune pronunce giurisprudenziali, la som- ma spettante può essere aumentata sino all'importo – ritenuto congruo an- che in rapporto a tale parametro migliorativo – già riconosciuto dal primo
Giudice, ossia fino a 4.200,00 euro.
6.4. Tale conclusione implica il rigetto dell'appello incidentale spie- gato dal , il quale ha chiesto che le spese di lite fossero determina- CP_1 te applicando la riduzione massima consentita (pari al 50%) ai compensi medi indicati nella tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificate dal d.m. 147 del 2022.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello pro- posto da va accolto nei limiti di cui s'è detto in prece- Parte_1 denza e quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, il va CP_1 condannato al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, la cui misura viene liquidata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), in misura pari a 4.200,00 euro, cui vanno aggiunti il rimborso forfettario (pari al 15%) e gli accessori previdenziali e fiscali.
- 7 - L'appello proposto in via incidentale dal , invece, va riget- CP_1 tato.
8. Vanno poste a carico del soccombente anche spese del CP_1 presente grado d'appello, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antista- tari e liquidate nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, avuto ri- guardo – quale valore della controversia – al decisum. A tale riguardo la
Corte evidenzia la spettanza, anche per il giudizio di appello, di una mag- giorazione delle spese di lite in misura del 10% ex art. 4 comma 1bis del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto di gravame.
Non deve darsi atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante incidentale, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che parte soc- combente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (cfr. Cass. n. 9938 del 2014).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale da con ricorso Parte_1 depositato il 4.7.2024 e in via incidentale dal Controparte_1
con memoria depositata il 26.4.2025, avverso la sentenza emessa dal
[...]
Tribunale di Foggia, sezione lavoro, in data 8.2.2024, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al paga- CP_1 mento delle spese del primo grado del giudizio, che liquida per l'intero in €
4.200,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichia- ratisi antistatari;
rigetta l'appello incidentale;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna il al pagamento delle spese del presente grado CP_1 del giudizio, che liquida in € 1.650,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bari, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Elvira Palma
- 8 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ELVIRA PALMA Presidente dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 558 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Marco Dibitonto e Giacomo Alessandro Celentano, giusta procura deposita- ta nel fascicolo telematico;
appellante
e il , in persona del ministro pro tem- Controparte_1 pore, difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
appellato – appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 720/2024 dell'8 febbraio 2024 il Tribunale del la- voro di Foggia ha accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da
[...]
– il quale aveva lavorato alle dipendenze del Parte_1 [...]
in qualità di ATA non di ruolo inserito nelle graduatorie ad Controparte_1 esaurimento svolgendo attività di “collaboratore scolastico” in forza di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato conclusi a partire dall'anno scolastico 2000/2001 e sino all'anno scolastico 2009/2010, per es- sere poi assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° novembre 2011 –
e, per l'effetto, ha: I) dichiarato il diritto di alla ricostruzione Parte_1 della carriera, considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i
- 1 - periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determi- nato pari a 9 anni, 8 mesi e 18 giorni, in luogo dei 7 anni, 9 mesi e 20 giorni riconosciuti dalla p.a. con il decreto ricostruzione della carriera;
II) dichiara- to il diritto del ricorrente al collocamento nella conseguenziale posizione stipendiale corrispondente alla fascia stipendiale acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato, sia a tempo determinato che indeter- minato;
III) condanna il a collocare la parte ricorrente nella fascia CP_1 stipendiale spettante in seguito alla suddetta ricostruzione dell'anzianità di servizio;
IV) compensato per le spese processuali nella misura della metà, condannando il alla refusione della residua quota di spese, liqui- CP_1 data in euro 2.100,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese ge- nerali, come per legge, con distrazione.
2. Avverso detta pronuncia ha interposto appello Parte_2
[.
, il quale ha impugnato esclusivamente il capo della decisione relativo alle spese.
Il si è costituito depositando memoria depositata il 26 apri- CP_1 le 2025, con la quale ha spiegato appello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività formulata dal . CP_1
Parte appellata deduce che la sentenza impugnata era stata notificata il 5 marzo 2024, dunque oltre trenta giorni prima del deposito dell'atto di appello (deposito avvenuto il 5 luglio 2024). Rimarca, altresì, che la relata di notifica trasmessa all'Avvocatura era solo quella redatta nell'interesse del procuratore antistatario, riservandosi di produrre eventuale relazione di noti- ficazione effettuata nell'interesse della parte (v. pag. 2 della memoria di co- stituzione).
L'eccezione è infondata, atteso che – fermo restando che non è stata prodotta la relata di notifica della sentenza effettuata nell'interesse della par- te – la notifica della sentenza al soccombente, effettuata dal difensore di- strattario al solo scopo del recupero delle spese, essendo finalizzata alla rea- lizzazione di un diritto proprio del procuratore, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata, non fa decorrere nei confronti di quest'ultima il termine breve per proporre l'impugnazione, ri- manendo per la stessa operante, in mancanza di specifica notificazione, il termine previsto dall'art. 327, primo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 7232 del
- 2 - 2013; in senso conforme v. Cass. n. 23021 del 2016 e Cass. n. 5994 del
2019).
Di conseguenza, va senz'altro escluso che nella specie la notifica della sentenza effettuata in data 5 marzo 2024 abbia determinato la decor- renza del termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 326 c.p.c., per cui l'appello deve reputarsi tempestivamente proposto.
4. Nel merito, il Tribunale di Foggia ha così motivato la sua decisio- ne di compensare le spese nella misura della metà: «Le spese di lite vengono compensate in misura della metà, atteso che il , nell'adozione del CP_1 decreto di ricostruzione di carriera contestato dalla parte ricorrente, ha da- to applicazione a norme di legge e clausole contrattuali del comparto scuo- la, succedutesi nel tempo. La diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla diret- tiva 1999/70/CE, che impone di riconoscere la anzianità di servizio matura- ta al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, com- porta la disapplicazione di disposizioni di legge e di CCNL, sicché è ben giustificabile la condotta della P.A. che, nell'adozione del suddetto decreto, ha invece applicato la normativa nazionale prima dell'emissione del pre- sente comando giudiziale».
Con riferimento alla liquidazione, nella sentenza impugnata si legge:
«Nel resto, tali spese seguono la soccombenza del e si liquidano CP_2 secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 anche con l'aumento ri- chiesto avendo il difensore redatto gli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione degli scritti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente».
5. Nell'atto di appello si critica la decisione del Tribunale di com- pensare le spese per la metà sostenendo che nessuna delle argomentazioni utilizzate dal Giudice rientra tra i casi tassativi previsti dalla legge per dero- gare al principio di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Secondo l'appellante, nella specie: a) non c'è soccombenza recipro- ca;
b) non si verte in un caso di assoluta novità della questione trattata;
c) non c'è stato alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti esaminate, né un sopravvenuto mutamento del quadro di riferi- mento della causa. A suo avviso, invece, nel caso in esame si versa in Cont un'ipotesi di soccombenza completa del , giacché il doveva CP_1 essere senz'altro a conoscenza del granitico orientamento giurisprudenziale esistente in materia fin dal 2019.
censura la sentenza impugnata anche laddove ha liqui- Parte_1 dato l'ammontare complessivo delle spese in 4.200 euro, oltre accessori, ri-
- 3 - marcando che nella specie doveva essere applicato il d.m. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (cioè da una data precedente al deposito del ricorso di primo grado), sicché le spese dovevano essere liquidate – pur con- siderando i valori minimi per le cause in materia di lavoro di valore inde- terminabile e complessità bassa – in 3.689,00 euro, cui doveva essere appli- cato l'aumento del 30% in quanto l'atto introduttivo era stato redatto con l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o fruizione di atti e allegati con possibilità di ricerca testuale.
6. L'appello deve ritenersi fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
6.1. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., vanno in questa sede richiamate le considerazioni già espresse da questa Corte nella sentenza n. 717/2024, pubblicata il 24 giugno 2024, rela- tiva ad una fattispecie sovrapponibile a quella in scrutinio.
Innanzitutto, deve rilevarsi che il presente giudizio è ratione tempo- ris assoggettato alla norma di cui al secondo comma dell'art 92 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella di cui all'art 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014. Ne consegue che, fermo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. (secondo cui «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccom- bente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa»), il Tribunale di Foggia po- teva compensare le spese tra le parti solo nella ricorrenza di una delle tre ipotesi tassativamente previste dalla norma, e cioè in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente.
È risaputo, peraltro, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 13 cit., «nella parte in cui non pre- vede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ra- gioni».
Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipo- tesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. A titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n.
77 del 2018 indica l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpreta- zione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella
- 4 - forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte costi- tuzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza.
In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sop- portare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla «prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».
In pratica, a seguito del citato intervento della Consulta la compen- sazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soc- combenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della que- stione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni di- rimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assolu- ta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma,
c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n. 3977 del 2020).
Ovviamente spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale.
Resta tuttavia fermo che l'esistenza di “altre analoghe gravi ed ecce- zionali ragioni” non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso appli- cato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla na- tura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad in- dicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (co- sì Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del
2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del 2013).
6.2. Nel caso di specie, il Collegio condivide l'atto di appello nella parte in cui lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza laddove è stata disposta la parziale compensazione delle spese di lite.
Non vi è assolutamente il motivo della novità della questione o del mutamento giurisprudenziale in corso di causa, poiché: A) già nel 2016 la
Suprema Corte aveva affrontato e risolto ex professo la questione relativa al riconoscimento, in favore del personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato, del trattamento retributivo secondo il sistema di pro- gressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tem-
- 5 - po indeterminato, facendo leva sul divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, ritenuta di diretta applicazione con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria (così in particolare Cass. n. 23868 del 2016, citata an- che nella sentenza oggetto di impugnazione); B) a partire dal 2019 la Corte di cassazione aveva affermato che la disciplina interna in ordine al ricono- scimento dei servizi preruolo prestati dal personale ATA (ossia l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994) era in contrasto con la citata clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 99/70/CE, con la conseguente necessità di disapplicare della predetta disciplina e, quindi, di riconoscere al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli della p.a., l'intero servizio effettivo prestato
(cfr., in tema di personale ATA, Cass. n. 31150 del 2019, anch'essa men- zionata della sentenza appellata).
Il presente giudizio è stato instaurato mediante ricorso depositato il
15 ottobre 2023, quindi in epoca ampiamente successiva alla pubblicazione delle pronunce appena menzionate.
Ne deriva che – come già affermato da questa Corte nel sopra ri- chiamato precedente – nel caso in esame era senz'altro a cono- CP_1 scenza di tale orientamento ormai granitico, in quanto confermato da una pluralità di pronunce di legittimità successive. Pertanto, la p.a. poteva senz'altro accordare al dipendente il trattamento retributivo e l'anzianità di servizio richiesti ben prima dell'emanazione della sentenza in questa sede impugnata.
6.3. Quanto alla lamentata violazione delle tabelle allegate al d.m.
147 del 2022, va in primo luogo osservato che l'applicabilità al presente giudizio di tale decreto non è revocabile in dubbio, dal momento che la pre- stazione professionale cui si riferisce la prestazione è esaurita in epoca suc- cessiva alla data di entrata in vigore di esso (art. 6 del d.m. cit.).
In secondo luogo, va rilevato che è lo stesso appellante a chiedere che le spese siano liquidate senza tener conto dei compensi previsti per la fase di trattazione e sostiene che, in base ai parametri minimi delle tabelle approvate con il d.m. 147/2022, l'importo complessivo del compenso sia li- quidato in misura pari a 3.689,00 euro, così determinata: 1) 1.623,00 euro per la fase di studio della controversia;
2) 601,00 euro per la fase introdutti- va del giudizio;
3) 1.465,00 euro per la fase decisionale.
Si tratta di un importo complessivo inferiore a quello riconosciuto dal Giudice di primo grado, che ha liquidato la metà delle spese in 2.100,00 euro, sicché deve ritenersi che le spese complessivamente riconosciute siano state liquidate in 4.200,00 euro.
- 6 - Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione appellata, tuttavia, ciò non determina il difetto di interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale di Foggia in punto di liquidazione delle spese. L'appellante, difatti, ha domandato altresì l'applicazione dell'aumento dei compensi nella misura del 30% in quanto l'atto introduttivo della lite era stato redatto con le tecniche informatiche previste dall'art. 4, comma 1bis, del d.m. n. 55 del
2014, il quale così dispone: «Il compenso determinato tenuto conto dei pa- rametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».
Aggiungendo all'importo totale del compenso indicato dalla parte appellante (come detto, 3.689,00 euro) una maggiorazione pari al 30% (cioè
1.106,70 euro), si perviene ad una somma complessiva superiore a quella considerata dal Tribunale (cioè 4.795,70 euro [pari a 3.689,00 + 1.106,70] in luogo di 4.200,00 euro).
Pur essendo indubbia la spettanza in favore del difensore dell'appellante di tale aumento, tuttavia si ritiene che, siccome i collega- menti ipertestuali (c.d. link) contenuti nel corpo del ricorso riguardano un numero limitato di documenti e alcune pronunce giurisprudenziali, la som- ma spettante può essere aumentata sino all'importo – ritenuto congruo an- che in rapporto a tale parametro migliorativo – già riconosciuto dal primo
Giudice, ossia fino a 4.200,00 euro.
6.4. Tale conclusione implica il rigetto dell'appello incidentale spie- gato dal , il quale ha chiesto che le spese di lite fossero determina- CP_1 te applicando la riduzione massima consentita (pari al 50%) ai compensi medi indicati nella tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificate dal d.m. 147 del 2022.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello pro- posto da va accolto nei limiti di cui s'è detto in prece- Parte_1 denza e quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, il va CP_1 condannato al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, la cui misura viene liquidata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), in misura pari a 4.200,00 euro, cui vanno aggiunti il rimborso forfettario (pari al 15%) e gli accessori previdenziali e fiscali.
- 7 - L'appello proposto in via incidentale dal , invece, va riget- CP_1 tato.
8. Vanno poste a carico del soccombente anche spese del CP_1 presente grado d'appello, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antista- tari e liquidate nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, avuto ri- guardo – quale valore della controversia – al decisum. A tale riguardo la
Corte evidenzia la spettanza, anche per il giudizio di appello, di una mag- giorazione delle spese di lite in misura del 10% ex art. 4 comma 1bis del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto di gravame.
Non deve darsi atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante incidentale, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che parte soc- combente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (cfr. Cass. n. 9938 del 2014).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale da con ricorso Parte_1 depositato il 4.7.2024 e in via incidentale dal Controparte_1
con memoria depositata il 26.4.2025, avverso la sentenza emessa dal
[...]
Tribunale di Foggia, sezione lavoro, in data 8.2.2024, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al paga- CP_1 mento delle spese del primo grado del giudizio, che liquida per l'intero in €
4.200,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichia- ratisi antistatari;
rigetta l'appello incidentale;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna il al pagamento delle spese del presente grado CP_1 del giudizio, che liquida in € 1.650,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bari, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Elvira Palma
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