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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 864/2021 RG;
tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Luigi Nicolì e Antonio Dell'Orso; attore contro
C.F. ), in persona del legale rappr.te pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappr. e dif. dall'Avv. Sandra Cesari;
convenuto
Oggetto: intermediazione finanziria;
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 18/14/2024;
PREMESSO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n. 4 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
a convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale Parte_1 Controparte_2
( nella qualità di cessionaria di ) al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni: “in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare la nullità, ovvero, in subordine, l'annullabilità, per errore ex artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., ovvero, in via ancor più gradata, per dolo ex art. 1439 c.c., dei contratti di acquisto dei titoli di
VENETO BANCA e venduti dalla eseguiti dal Sig. e Controparte_3 Parte_1 per l'effetto, condannare la convenuta in persona del suo l.r.p.t., alla Controparte_1 restituzione in favore dell'attore di tutte le somme investite in titoli azionari, pari ad euro € 80.025,00
1 euro, ovvero al risarcimento dei danni subiti, sempre come innanzi quantificati, fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre maggior danno da rivalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, c.c., nonché interessi legali, dal giorno del versamento delle somme investite, sino al soddisfo;
(b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda sub. lett. a) che precede, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, ovvero per violazione dei principi di buona fede e correttezza, ovvero, la responsabilità da falso in prospetto, ovvero la responsabilità contrattuale della , ora e le Controparte_3 Controparte_1 violazioni e l'inadempimento della convenuta ora Controparte_3 Controparte_1
rispetto alle prescrizioni contenute nel TUF D. Lgs. n. 58/98 e nel Regolamento Consob 16190/2007
e nella Comunicazione n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero
l'annullabilità ovvero la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto Firmato Da: OL
LU Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31 CodiceFiscale_2 dei titoli della VENETO BANCA stipulati dall'odierno attore, o quantomeno accertare e dichiarare
l'inadempimento della ora lle predette prescrizioni Controparte_3 Controparte_1
e, sempre e comunque, condannare la convenuta ora Controparte_3 Controparte_1
in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione delle somme investite dall'odierno attore, pari a
[...] euro € 80.025,00 euro, ovvero al risarcimento dei danni subiti, anche eventualmente ai sensi dell'art.
1338 c.c., sempre come innanzi quantificati, fatta salva la somma maggiore o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre maggior danno da rivalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2,
c.c., nonché interessi legali dal dì del versamento sino al soddisfo;
(c) in ogni caso condannare la ora alla restituzione delle spese addebitate di Controparte_3 Controparte_1 tenuta conto titoli”.
L'attore, a sostegno della propria domanda, ha dedotto di aver acquistato tra il 2009 ed il 2014,
i titoli azionari e obbligazionari (subordinati e convertibili) di versando Parte_2 una somma complessiva che ammonta a oltre € 80.025,00, presso la filiale di CP_3
di Ostuni (Br), circa e segnatamente:
[...]
1) in data 20.11.2019, per il tramite di “BA Meridiana” – Gruppo ET BA (Filiale di Ostuni), parte attrice sottoponeva al Cda di “ la richiesta volta all'acquisto di di Parte_3 numero massimo di 1.000 azioni della detta Holding quale “nuovo aspirante socio” e con lettera del
21.12.2009 la “BA Meridiana – Gruppo ET BA” ha comunicato il perfezionamento dell'acquisto al prezzo unitario di € 37,00 per un controvalore totale di € 37.000,00;
2) in data 03.06.2013, per il tramite di “BA Apulia – Gruppo ET BA”, che nel frattempo aveva incorporato BA Meridiana, parte attrice sottoponeva al C.d.A. di la Parte_4
2 richiesta volta all'acquisto di 300 azioni, al prezzo unitario di € 40,75 per un complessivo di €
12.225,00;
3) in data 30.06.2014 l'attore esercitava il diritto di opzione teso alla conversione in azioni ordinarie della ET BA delle obbligazioni convertibili detenute aderendo in data 17.01.2013 per il tramite di Apulia – Gruppo ET BA formulata agli azionisti di CP_3 Parte_4
relativamente ad obbligazioni convertili in azioni ordinarie dello stesso Istituto emittente di cui n. 76 obbligazioni convertibili al prezzo unitario di € 45,00 per un importo complessivo pari ad € 3.420,00
(in applicazione del rapporto di sottoscrizione n. 1, obbligazioni convertibile ogni 13 azioni detenute ed ascrivibili a “ET BA”), n. 368 obbligazioni convertibili (che dovessero risultare inoptate) al prezzo unitario di € 45,00 per un importo complessivo pari ad € 16.560,00, per un importo complessivo di € 19.980,00, con successiva conversione delle obbligazioni in n. 531 azioni di ET
BA in virtù dell'offerta formulata dall'istituto di credito in data 25.06.2014;
4) in data 10.07.2014 l'attore aderiva per il tramite di “BA Apulia – Gruppo ET BA” all'offerta in opzione formulata agli azionisti ed ai titolari di obbligazioni convertibili di “
[...]
relativa ad azioni di nuova emissione con sottoscrizione di n. 162 azioni al prezzo Parte_5 unitario di 36 euro per un controvalore di € 5.832,00 ed in qualità di detentore di obbligazioni convertibili in azioni in n. 66 azioni al prezzo unitario di € 36,00 per un controvalore di € 2.376,00 e n. 72 azioni al prezzo unitario di € 36,00 per un controvalore di € 2.592,00.
L'attore ha quindi lamentato il non corretto adempimento da parte dell'intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione delle operazioni rispetto al profilo, precisando di aver promosso procedimento dinnanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito dinnanzi alla Contr Contr (c.d. il quale si è concluso con decisione n. 2801 del 23 luglio 2020 in cui l' ha CP_4
riscontrato la violazione da parte della allora della normativa di settore e ha Controparte_3 condannato la subentrata – la quale non avrebbe tuttavia dato seguito Controparte_6
alla decisione - al risarcimento del danno in suo favore liquidato in € 80.025,00, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo
Ritualmente costituitasi, ha resistito all'avversa domanda in Controparte_1 particolare concludendo come di seguito: “IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a in relazione all'odierno procedimento per i motivi esposti CP_1
in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta dal sig. per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. Pt_1
2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità,
3 improponibilità ed improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e 2935 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da controparte relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935
e 2948 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA
SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità, annullamento o risoluzione proposta da controparte in relazione alle operazione di cui è causa e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme versate da controparte, accertare e dichiarare CP_3
l'obbligo del sig. e per l'effetto condannare il medesimo alla restituzione alla di tutti Pt_1 CP_3
i titoli acquistati in relazione ai predetti rapporti intercorsi con la ovvero dell'equivalente, e CP_3
di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato da controparte in ragione delle operazioni eseguite a valere ed in relazione ai predetti rapporti intercorsi con , oltre agli interessi CP_3 dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni ex adverso formulata, escludere o ridurre la condanna della alla minor somma possibile in ragione del determinante concorso CP_3 di colpa di parte attrice per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225
c.c.”.
La causa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata istruita attraverso l'ordine di esibizione del contratto disciplinante i servizi di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, mediazione e consulenza (c.d. “contratto quadro”) nonché del contratto disciplinante i depositi di strumenti finanziari a custodia e amministrazione e consulenza tecnica (avente quali quesiti: “A) Riferisca il
CTU sulla natura e le caratteristiche degli investimenti per cui è causa;
B) Verifichi se gli investimenti ed i relativi ordini di acquisto siano stati coerenti con le condizioni contrattuali pattuite nel negozio quadro, ove presente;
C) verifichi il CTU il valore commerciale – oltre che nominale - dei titoli ET BA oggetto di causa, sia al momento dell'acquisto da parte dell'attore che al momento della proposizione della presente domanda giudiziale;
D) quantifichi il CTU gli interessi
4 eventualmente percepiti dall'attore in forza dei predetti titoli e le commissioni allo stesso addebitate”).
All'udienza del 18 aprile 2024 la causa è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di difetto della legittimazione passiva sollevata da
Controparte_7
A tal fine appare sufficiente rilevare che è stata evocata in giudizio Controparte_2
quale successore di per effetto della intervenuta incorporazione, la quale aveva Controparte_3
svolto per conto dell'attore attività di intermediazione nella vendita dei titoli ET BA, laddove del tutto irrilevanti in parte qua, debbono ritenersi le vicende di quest'ultima e segnatamente il collocamento di ET BA in coatta amministrativa, né rileva la circostanza secondo Parte_6
la quale fosse una società controllata del gruppo ET BA, tanto che anche a CP_3
seguito del d.l. 25 giugno 2017 n. 99, convertito in legge 31 luglio 2017 n. 121 con il quale la ET
BA è stata posta in LCA, la prima ha continuato regolarmente a svolgere la propria attività in modo autonomo.
Del resto in tal senso si è già espresso questo Tribunale nei numerosi precedenti in materia alle cui diffuse argomentazioni questo giudicante ritiene di doversi riportare ( ex multis Tribunale di
Brindisi, sent. n.650/2020 del 26 maggio 2020). Tale conclusione è confermata da quanto rilevato dalla decisione dell'Arbitro per le controversie finanziaria “Va respinta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Intermediario in relazione alle vicende che hanno interessato la BA emittente in LCA, dal che esso vorrebbe derivare la sua estraneità al presente
6 procedimento e, dunque, l'inammissibilità del ricorso. Il Collegio si è espresso in più occasioni sull'argomento nel senso di non condividere la ricostruzione del contesto normativo di riferimento introdotta dall' . È vero, infatti, che il D.L. 99/2017 si preoccupa di disciplinare l'avvio CP_8
e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, una delle quali è appunto quella che all'epoca dei fatti controllava la banca ora incorporata nella resistente, in deroga all'ordinaria disciplina della l.c.a. prevista dal TUB, tuttavia “vero è anche che l'art. 3, comma 1, lett. b), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d'altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura”. Il Collegio ha sottolineato, inoltre, che un'interpretazione estensiva della predetta norma, oltre a non essere autorizzata dal suo tenore letterale, sarebbe
“eversiva del sistema e gravemente sospetta d'incostituzionalità” in quanto essa “postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) che
5 gravava sul resistente in favore della banca che all'epoca dei fatti la controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore”. Ne deriva che ladisciplina del
D.L.n.99/2017nonpuòesserelettacomevoltaa esonerare la BA incorporata da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni e obbligazioni della e che, CP_9
“al più tale disciplina possa semmai far sorgere un domani–ove il resistente fosse dichiarato responsabile e tenuto a risarcire i propri clienti – i presupposti affinché l'intermediario interveniente possa rivalersi nei confronti della l.c.a cedente sulla base di eventuali previsioni e garanzie del contratto di cessione di asset, tra cui le partecipazioni del capitale del resistente, per l'esistenza di un maggior passivo della controllata non preventivato all'atto di acquisto.” (Decisioni
n.309del2marzo2018; n.807del30agosto2018, n.1219 del 14 dicembre 2018 e n. 1300 del 7 gennaio
2019)”.
Nel merito la domanda attorea è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Premesso che anche le singole operazioni di investimento sono suscettibili di risoluzione, sussistendone i presupposti, anche a prescindere dalle vicende del contratto quadro ( da ultimo
Cassazione civile, sez. I, 31/03/2021, n. 8997 “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo” ), quanto all'eccezione di prescrizione, va evidenziata da un lato la imprescrittibilità dell'azione di nullità e, d'altro lato, la natura contrattuale dell'azione di risarcimento danni per come formulata e dunque la sua soggezione all'ordinario termine decennale.
Nel caso di specie l'attore, anteriormente all'introduzione del presente giudizio, ha documentato di aver interrotto il corso della prescrizione già in data 4 dicembre 2018 con la proposizione della diffida notificata a mezzo pec e successivamente con il deposito del ricorso
Contr dinnanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ( .
Peraltro, pur in difetto di precedenti atti interruttivi ex art. 2946 c.c., deve escludersi la prescrizione dell'azione di risoluzione e/o il diritto alla ripetizione e/o al risarcimento dei danni, dal momento che tutte le operazioni di investimento risultano compiute posteriormente al 20/12/2009 ( la prima operazione di acquisto risale infatti alla data del 20 dicembre 2009 ), essendo principio consolidato in materia, quello secondo il quale il termine di prescrizione – nel caso di specie ordinario
- decorre dal momento in cui è stata compiuta l'operazione contestata (Cassazione civile sez. III,
15/07/2011, n.15669 ).
6 Tanto premesso, nel caso di specie va rilevata sia la nullità del contratto quadro e dunque delle operazioni di investimento compiute per conto dell che l'infondatezza dell'eccezione di Pt_1
prescrizione.
Quanto a tale ultima questione, appare utile rammentare che, secondo l'orientamento di recente ribadito dalla Suprema Corte, l'eccezione di prescrizione - in quanto eccezione in senso stretto
- deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che la parte che eccepisca la prescrizione del credito ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. (cfr. Cass. n. 3465 del 12 febbraio 2013). In tema di prescrizione estintiva, si è specificato l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il predetto elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di individuare, direttamente o indirettamente, le norme applicabili al caso di specie, costituendo l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge una quaestio iuris riservata alla cognizione del giudice, che al riguardo non
è vincolato dalle allegazioni della parte (Cass. n. 18479 del 12 luglio 2018 che richiama sul punto
Cass. n. 15631 del 2016). Ebbene, nel caso di specie la formulazione dell'eccezione di prescrizione non include neppure l'allegazione del suo elemento costitutivo, pertanto, per la sua genericità, deve ritenersi inammissibile.
In relazione alla eccepita nullità del contratto di intermediazione finanziaria, va evidenziato che nel caso di specie il c.d. contratto quadro, non risulta depositato, neppure a seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c., laddove la legge prescrive per il contratto che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, la forma scritta a pena di nullità, c.d. nullità relativa, potendo essere eccepita soltanto dal cliente.
La domanda attorea va altresì accolta relativamente alla alla risoluzione delle singole operazioni di investimento, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., per effetto dell'inadempimento di non scarsa importanza da parte dell'Intermediario, avendo questi agito nella fase esecutiva, in violazione dei doveri di diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Pacifica fra le parti e comunque emergente per tabulas, la totale perdita del capitale investito, sarebbe stato onere dell'intermediario fornire la prova di aver agito in adempimento del contratto quadro con la diligenza richiesta, laddove, difronte alla deduzione da parte del cliente di una carenza degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, deve ritenersi sussistere una presunzione sul nesso di causalità tra la mancata adeguata informazione circa il rischio di perdita del capitale investito
7 e il danno poi occorso agli investitori (Corte appello, Milano , sez. I , 14/01/2021, n. 120 ), come confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Ed invero, affinché possa ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, ai sensi dell'art. 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, questi deve provare che “… valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute” ( Cassazione civile, sez. I ,
27/10/2020, n. 23570 ).
Era peraltro onere dell'Intermediario provare di aver fornito al cliente una precisa descrizione dello specifico prodotto oggetto dell'investimento, nè può ritenersi che un tale adempimento possa essere rimesso alla discrezionalità dell'Intermediario neanche qualora ciò dipenda dal profilo soggettivo dell'investitore o dell'assortimento del portafoglio di questi (Corte appello , Torino , sez.
II , 12/01/2021 , n. 23 “L'informazione circa la adeguatezza della operazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti plurimi elementi, quali la natura e le caratteristiche del titolo,
l'emittente, il rating, eventuali situazioni di grey market o di pericolo di imminente default dell'emittente. Solo dimostrando di aver elargito di siffatto tipo di notizie sulle caratteristiche e gli specifici fattori di rischio del titolo, la banca avrebbe assolto il proprio obbligo informativo, non bastando a tal fine trincerarsi dietro l'affermazione della imprevedibilità del crack finanziario dell'emittente”).
Va peraltro evidenziato che nelle controversie concernenti la correttezza della prestazione dei servizi di investimento come disciplinati dall'art. 23 TUF, il ricorrente può limitarsi ad allegare l'inadempimento agli obblighi inerenti la corretta esecuzione del servizio, mentre grava sull'intermediario fornire la prova contraria, onere difensivo che l'intermediario non risulta ver Contr assolto né in questa sede né dinnanzi all' ove l'onere probatorio era ancor più stringente ai sensi del disposto dell'art. 11, comma quarto, Regolamento 19602/2016, che sancisce che «l'intermediario trasmette all'Arbitro le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso», così gravandolo di un ulteriore onere, che potrebbe dirsi di cooperazione, questa volta diretto verso l'Arbitro, e che è previsto al fine di consentire un efficace ed efficiente funzionamento Contr del sistema” (Decisioni nn. 348 e 349 del 22 marzo 2018, da ultimo Decisione n. 946 del 16 ottobre 2018 e Decisione n. 956 del 17 ottobre 2018). L'inerte reiterato comportamento dell'intermediario, porta già di per sé solo, a ritenere provato quanto allegato dal ricorrente e non
8 specificamente contestato dall'Intermediario, nè la documentazione prodotta da quest'ultimo contiene elementi idonei a superare le doglianze del ricorrente stesso.
Nel caso di specie deve in particolare rilevarsi la mancanza di alcuna specifica informazione al cliente non soltanto circa la natura e le caratteristiche del titolo, ma soprattutto sulla situazione finanziaria dell'emittente, sul suo rating e su eventuali situazioni di default dell'emittente ( magari sulle ragioni stesse per le quali una banca decideva di rivolgersi in modo così massiccio alla platea degli investitori non istituzionali con emissioni di capitale di rischio ): con ciò, deve dunque ritenersi che l'Intermediario sia venuto meno ai più basilari obblighi informativi.
A ciò si aggiunga che l'Intermediario nel caso di specie abbia, fra l'altro, violato le disposizioni contenute nella Comunicazione del 2 marzo 2009, n. 9019104 in materia di CP_4
illiquidi, ed invero non considerando illiquidi i propri titoli azionari, la BA abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato gli obblighi ivi prescritti. Deve infatti rilevarsi la natura illiquida delle azioni emesse dalla ET BA, posto che vertendosi su titoli azionari ormai da tempo pacificamente illiquidi – come dedotto dal ricorrente e non contestato dal resistente ed emerso per tabulas - gravava sull'Intermediario l'onere della prova che alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità, non essendo sufficiente, al fine di giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione del marzo 2009. CP_4
Riconosciuto l'inadempimento dell'Intermediario finanziario, per violazione degli obblighi informativi nei confronti del cliente investitore, riguardo ad operazioni compiute in esecuzione di un contratto della cui redazione per iscritto non vi è prova, consegue la responsabilità contrattuale per inadempimento dell'intermediario stesso, con conseguente risoluzione dei singoli atti di acquisto, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, sussistendo nel caso di specie la prova sia della gravità dell'inadempimento che la sussistenza del nesso causale fra inadempimento e danno ( quest'ultimo da liquidarsi nella misura del costo delle azioni in difetto di prova del maggior danno ).
Al fine di cui innanzi, appare sufficiente rilevare che il cliente investiva in azioni di ET
BA, il complessivo importo di €.80.025,00, con conseguente perdita totale del capitale investito, emergendo dagli atti che la banca emittente veniva sottoposta alla procedura di LCA con conseguente azzeramento del valore delle azioni. Tale conclusione è confermata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (risposta quesito sub c).
Ai fini della liquidazione del danno e sulla base di quanto accertato dal CTU, vanno sottratti gli interessi percepiti dal ricorrente in forza delle 444 obbligazioni convertibili (al netto della ritenuta fiscale del 20% - D.L. n. 138/20141 n. 138, art. 2, commi 6-12) per complessivi di € 1.080,24, nonché
i dividendi azionari pari ad € 1.530,00.
9 Il danno suscettibile di essere risarcito, va dunque liquidato nella somma di € 77.435,77, pari alla differenza fra l'importo investito maggiorato delle commissioni ( pari ad € 21,01) e le somme percepite dal cliente per interessi e dividendi, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del singolo investimento, in quanto pur trattandosi di debito di valuta, a norma dell'art. 1224 c.c. deve ritenersi emersa per tabulas la circostanza secondo la quale si trattava di somme destinate ad investimenti, la cui normale remunerazione laddove orientata in capitale non di rischio, avrebbe fruttato all'investitore prevedibilmente un importo superiore a quanto coperto dagli interessi legali.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e ss. modif. in considerazione della serialità della vicenda.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Pt_1
nei confronti della in persona dei legali rappresentanti
[...] Controparte_1
pro tempore - disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna in persona dei Controparte_1
legali rappresentanti pro tempore al pagamento in favore di , della somma di Parte_7
€. 77.435,77 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali all'attualità, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì di ciascun esborso;
2. condanna inoltre in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore - al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio che si liquidano in €. 786,00 per spese esenti ed €. 7.052,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., nonché all'integrale e definitivo pagamento delle spese di CTU.
Brindisi, lì 17/06/2025
IL GIUDICE dott. Francesco GILIBERTI
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
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