CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 999/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2815/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3904/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 25/11/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180012156508 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 3904 del 2022 pronunciata dalla locale Corte di giustizia tributaria di I grado: il primo Giudice ha accolto il ricorso della Resistente_1 srl ed ha annullato la cartella impugnata riferita ad una pretesa ex art. 36 bis DPR 600/1973 – art. 54 bis del D.
P.R. 633/72 ritenendo che (in breve) anche nel caso in cui non vi sia alcun dubbio sulla debenza dell' obbligazione tributaria derivante da imposte dichiarate e non versate, sia obbligatorio il deposito di copia della “Comunicazione di irregolarità” con relativa notifica (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha, quindi, dedotto l' illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 bis Dpr
600/73, dell'art. 6 L. 212/2000 e dell'art. 115 c.p.c. (cfr. appello in atti).
Ha concluso per la riforma.
La Resistente_1 srls non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'invio dell' Avviso bonario è previsto - a pena di nullità - nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall'atto impositivo l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative.
Nella fattispecie non sussistevano “incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione”: l' Agenzia aveva richiesto l'imposta dichiarata e non versata.
2.- La Società appellata (nel corso del primo giudizio) non ha contrapposto apprezzabili argomentazioni difensive in grado di scalfire le risultanze del controllo ex art. 36 bis del D. Lgs. 546/1992.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 28311/2021) ha ritenuto che la “comunicazione preventiva” da notificare al contribuente non è un obbligo assoluto e generalizzato: è obbligatoria, a pena di nullità, qualora sussistano incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione.
3.- Il Giudice di vertice, con altra pronuncia (Ordinanza n. 15654/2019) ha ritenuto che deve ritenersi legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal Dpr n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. n. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 54 bis, c. 3 sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell' emittenda cartella di pagamento
(conforme: Cassazione, n. 20431/2014).
- Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza gravata.
-Le spese di questo grado (anche in assenza di costituzione della parte resistente – c.d. “ principio di causalità – Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).
Palermo, 29 Gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NN
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2815/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3904/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 25/11/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180012156508 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 3904 del 2022 pronunciata dalla locale Corte di giustizia tributaria di I grado: il primo Giudice ha accolto il ricorso della Resistente_1 srl ed ha annullato la cartella impugnata riferita ad una pretesa ex art. 36 bis DPR 600/1973 – art. 54 bis del D.
P.R. 633/72 ritenendo che (in breve) anche nel caso in cui non vi sia alcun dubbio sulla debenza dell' obbligazione tributaria derivante da imposte dichiarate e non versate, sia obbligatorio il deposito di copia della “Comunicazione di irregolarità” con relativa notifica (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha, quindi, dedotto l' illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 bis Dpr
600/73, dell'art. 6 L. 212/2000 e dell'art. 115 c.p.c. (cfr. appello in atti).
Ha concluso per la riforma.
La Resistente_1 srls non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'invio dell' Avviso bonario è previsto - a pena di nullità - nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall'atto impositivo l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative.
Nella fattispecie non sussistevano “incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione”: l' Agenzia aveva richiesto l'imposta dichiarata e non versata.
2.- La Società appellata (nel corso del primo giudizio) non ha contrapposto apprezzabili argomentazioni difensive in grado di scalfire le risultanze del controllo ex art. 36 bis del D. Lgs. 546/1992.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 28311/2021) ha ritenuto che la “comunicazione preventiva” da notificare al contribuente non è un obbligo assoluto e generalizzato: è obbligatoria, a pena di nullità, qualora sussistano incertezze sugli aspetti rilevanti della dichiarazione.
3.- Il Giudice di vertice, con altra pronuncia (Ordinanza n. 15654/2019) ha ritenuto che deve ritenersi legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal Dpr n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. n. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 54 bis, c. 3 sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell' emittenda cartella di pagamento
(conforme: Cassazione, n. 20431/2014).
- Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza gravata.
-Le spese di questo grado (anche in assenza di costituzione della parte resistente – c.d. “ principio di causalità – Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).
Palermo, 29 Gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NN