CASS
Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2024, n. 36750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36750 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE d'APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello de L'Aquila ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di giustizia pronunciata dal tribunale di Pescara per i reati di danneggiamento aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e del porto non giustificato di un coltello a serramanico. 2. Con il ricorso in Cassazione viene formulato un unico motivo, incentrato sulla richiesta di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, giacché l'azione posta in essere dall'imputato (danneggiamento del citofono d'ingresso all'immobile adibito a sede della Cooperativa Alì) era conseguente al mancato pagamento delle spettanze lavorative guadagnate -ma asseritamente non corrisposte- dalla propria compagna e si inserisce, quindi, in una condotta rivendicativa che spiega il gesto distruttivo. 3. Sia il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini che il difensore dell'imputato, Avv.Gianluigi Amoroso del Foro di Pescara hanno inviato per PEC memoria con conclusioni, Penale Sent. Sez. 2 Num. 36750 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/07/2024 chiedendo entrambi l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. 4. Il ricorso è inammissibile. La questione oggi sottoposta alla Corte (la riqualificazione della condotta posta in essere da AI LL in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) non risulta tra quelle di cui si è occupato l'atto di appello (nell'ordine: difetto di motivazione;
mancata commissione del fatto da parte dell'imputato; insufficienza della prova per l'affermazione di responsabilità; 131-bis c.p.; pena eccessiva, mancata applicazione di circostanza attenuante) ma è stata inserita soltanto tra i motivi nuovi ex art.585,comma 41 c.p.p. nella memoria di data 17 ottobre 2023, inviata dal difensore alla Corte d'appello prima della discussione. Il motivo era pertanto inammissibile ab origine, costituendo principio ermeneutico consolidato, al quale il Collegio intende dare continuità uniformandovisi, quello per cui i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, AU GE HE , Rv. 280783 - 01) quale diretta conseguenza della perentorietà del termine per impugnare. Riproposta in questa sede, è inammissibile perché presuppone una diversa ricostruzione del fatto, già rigettata dal giudice d'appello e non rivalutabile innanzi alla Corte di legittimità (Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013 Piacentini Rv. 254543 - 01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018,Tucci,Rv. 272651 -01) Ed essendo il motivo inammissibile per tardività fin dal grado d'appello, diviene irrilevante la circostanza che la Corte d'appello abbia affrontato e deciso la questione, entrando nel merito, posto che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado in relazione ad un motivo che risulti ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157-01). Ciò che è inammissibile, rimane tale anche nel giudizio di rinvio, senza possibilità di sanatoria. 5. L'inammissibilità del motivo di ricorso preclude l'esame della questione della estinzione per prescrizione del reato ascritto all'imputato. Infatti, la giurisprudenza consolidata della Cassazione non riconosce l'inidoneità alla costituzione di un valido rapporto processuale al ricorso inammissibile che quindi rimane insensibile ad una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione o altri analoghi (ex multis, Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018,Salatino › Rv. 273551 -01). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 2_
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d iso in Roma, 9 luglio 2024 Il Consi liere rel tore Il Presidente NC SC RI Andrea ,LE Cy
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello de L'Aquila ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di giustizia pronunciata dal tribunale di Pescara per i reati di danneggiamento aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e del porto non giustificato di un coltello a serramanico. 2. Con il ricorso in Cassazione viene formulato un unico motivo, incentrato sulla richiesta di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, giacché l'azione posta in essere dall'imputato (danneggiamento del citofono d'ingresso all'immobile adibito a sede della Cooperativa Alì) era conseguente al mancato pagamento delle spettanze lavorative guadagnate -ma asseritamente non corrisposte- dalla propria compagna e si inserisce, quindi, in una condotta rivendicativa che spiega il gesto distruttivo. 3. Sia il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini che il difensore dell'imputato, Avv.Gianluigi Amoroso del Foro di Pescara hanno inviato per PEC memoria con conclusioni, Penale Sent. Sez. 2 Num. 36750 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/07/2024 chiedendo entrambi l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. 4. Il ricorso è inammissibile. La questione oggi sottoposta alla Corte (la riqualificazione della condotta posta in essere da AI LL in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) non risulta tra quelle di cui si è occupato l'atto di appello (nell'ordine: difetto di motivazione;
mancata commissione del fatto da parte dell'imputato; insufficienza della prova per l'affermazione di responsabilità; 131-bis c.p.; pena eccessiva, mancata applicazione di circostanza attenuante) ma è stata inserita soltanto tra i motivi nuovi ex art.585,comma 41 c.p.p. nella memoria di data 17 ottobre 2023, inviata dal difensore alla Corte d'appello prima della discussione. Il motivo era pertanto inammissibile ab origine, costituendo principio ermeneutico consolidato, al quale il Collegio intende dare continuità uniformandovisi, quello per cui i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, AU GE HE , Rv. 280783 - 01) quale diretta conseguenza della perentorietà del termine per impugnare. Riproposta in questa sede, è inammissibile perché presuppone una diversa ricostruzione del fatto, già rigettata dal giudice d'appello e non rivalutabile innanzi alla Corte di legittimità (Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013 Piacentini Rv. 254543 - 01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018,Tucci,Rv. 272651 -01) Ed essendo il motivo inammissibile per tardività fin dal grado d'appello, diviene irrilevante la circostanza che la Corte d'appello abbia affrontato e deciso la questione, entrando nel merito, posto che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado in relazione ad un motivo che risulti ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157-01). Ciò che è inammissibile, rimane tale anche nel giudizio di rinvio, senza possibilità di sanatoria. 5. L'inammissibilità del motivo di ricorso preclude l'esame della questione della estinzione per prescrizione del reato ascritto all'imputato. Infatti, la giurisprudenza consolidata della Cassazione non riconosce l'inidoneità alla costituzione di un valido rapporto processuale al ricorso inammissibile che quindi rimane insensibile ad una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione o altri analoghi (ex multis, Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018,Salatino › Rv. 273551 -01). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 2_
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d iso in Roma, 9 luglio 2024 Il Consi liere rel tore Il Presidente NC SC RI Andrea ,LE Cy