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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2575/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19402/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250149359303000 TASSE AUTO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2020.
A sostegno del ricorso eccepiva la mancata notifica di atti prodromici, la decadenza dal potere impositivo e l'intervenuta prescrizione.
Si costituivano entrambe le parti resistenti, l'ente riscossore deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e l'ente impositore allegando documentazione attestante, a suo dire, l'avvenuta ricezione del prodromico avviso di accertamento e contestando dunque il ricorso.
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Anche a prescindere da tutte le altre questioni sollevate, dall'esame degli atti di causa non emerge la rituale notifica, al ricorrente, dell'atto di accertamento prodromico alla impugnata cartella.
La documentazione esibita dalla Regione Campania, infatti, non dà contezza della regolarità dell'iter seguito per la notifica dall'ente impositore, non emergendo l'iter procedimentale espletato;
non è ravvisabile la sussistenza delle condizioni per procedere alla notifica nelle modalità effettuate, né appare possibile verificare che l'atto sia stato ritualmente notificato per compiuta giacenza.
Il ricorso va dunque accolto, con compensazione delle spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato
Compensa tra le parti le spese di lite
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19402/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250149359303000 TASSE AUTO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2020.
A sostegno del ricorso eccepiva la mancata notifica di atti prodromici, la decadenza dal potere impositivo e l'intervenuta prescrizione.
Si costituivano entrambe le parti resistenti, l'ente riscossore deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e l'ente impositore allegando documentazione attestante, a suo dire, l'avvenuta ricezione del prodromico avviso di accertamento e contestando dunque il ricorso.
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Anche a prescindere da tutte le altre questioni sollevate, dall'esame degli atti di causa non emerge la rituale notifica, al ricorrente, dell'atto di accertamento prodromico alla impugnata cartella.
La documentazione esibita dalla Regione Campania, infatti, non dà contezza della regolarità dell'iter seguito per la notifica dall'ente impositore, non emergendo l'iter procedimentale espletato;
non è ravvisabile la sussistenza delle condizioni per procedere alla notifica nelle modalità effettuate, né appare possibile verificare che l'atto sia stato ritualmente notificato per compiuta giacenza.
Il ricorso va dunque accolto, con compensazione delle spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato
Compensa tra le parti le spese di lite