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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. IT Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 125/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Mario Gamberini;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_2
procura speciale alle liti, dall'Avv. Simone Cicchinelli;
appellata avente ad oggetto: contraffazione di assegno circolare e responsabilità contrattuale della banca;
conclusioni: le parti hanno formulato conclusioni congiunte come da note depositate in data
28.11.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 29.6.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il
Collegio, dopo aver parzialmente accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha formulato una proposto di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
1 Con più precisione, nella richiamata ordinanza si legge quanto segue: “… appare proficuo formulare una proposta di conciliazione … nei seguenti termini:
[...]
corrisponde alla curatela del fallimento di la somma di Parte_2 Controparte_1
euro 38.430,00, da intendersi comprensiva di accessori, a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria;
regolamentazione delle spese del primo grado come da sentenza impugnata;
integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio;
… l'accettazione della proposta di conciliazione sarà intesa come rinuncia all'appello e come correlata accettazione di tale rinuncia”.
Con la memoria a firma congiunta depositata in data 28.11.2025, il cui contenuto ivi si avvia per integralmente confermato, le parti per il tramite dei rispettivi difensori, già autorizzati a rinunciare agli atti e comunque a transigere come da procure speciali alle liti, hanno riferito l'avvenuta accettazione della proposta di conciliazione, nei termini prospettati dal Collegio e, dunque, con condivisione del proposito di integrale compensazione delle spese del secondo grado.
Tanto premesso, occorre dichiarare, l'estinzione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all'art. 306 c.p.c., al cui ambito deve essere ricondotta l'ipotesi di sopravvenuta rinuncia all'appello.
La sussistenza di accordo anche sulla compensazione integrale delle spese solleva il Collegio dallo statuire in merito.
L'esito dell'appello evidenza di per sé l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio.
Ancona, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. IT Savino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. IT Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 125/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Mario Gamberini;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_2
procura speciale alle liti, dall'Avv. Simone Cicchinelli;
appellata avente ad oggetto: contraffazione di assegno circolare e responsabilità contrattuale della banca;
conclusioni: le parti hanno formulato conclusioni congiunte come da note depositate in data
28.11.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 29.6.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il
Collegio, dopo aver parzialmente accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha formulato una proposto di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
1 Con più precisione, nella richiamata ordinanza si legge quanto segue: “… appare proficuo formulare una proposta di conciliazione … nei seguenti termini:
[...]
corrisponde alla curatela del fallimento di la somma di Parte_2 Controparte_1
euro 38.430,00, da intendersi comprensiva di accessori, a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria;
regolamentazione delle spese del primo grado come da sentenza impugnata;
integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio;
… l'accettazione della proposta di conciliazione sarà intesa come rinuncia all'appello e come correlata accettazione di tale rinuncia”.
Con la memoria a firma congiunta depositata in data 28.11.2025, il cui contenuto ivi si avvia per integralmente confermato, le parti per il tramite dei rispettivi difensori, già autorizzati a rinunciare agli atti e comunque a transigere come da procure speciali alle liti, hanno riferito l'avvenuta accettazione della proposta di conciliazione, nei termini prospettati dal Collegio e, dunque, con condivisione del proposito di integrale compensazione delle spese del secondo grado.
Tanto premesso, occorre dichiarare, l'estinzione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all'art. 306 c.p.c., al cui ambito deve essere ricondotta l'ipotesi di sopravvenuta rinuncia all'appello.
La sussistenza di accordo anche sulla compensazione integrale delle spese solleva il Collegio dallo statuire in merito.
L'esito dell'appello evidenza di per sé l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio.
Ancona, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. IT Savino
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