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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15365/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Vitrò Presidente
dott.ssa Chiara Comune Giudice relatrice dott.ssa Rachele Olivero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da: in persona del Curatore, dott. Parte_1
con studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 90, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_2
Mario Ravinale (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CodiceFiscale_1
Torino, via Morosini n.18.
ATTRICE
contro
pagina 1 di 16 C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Rosolina (RO), Strada Sud n. 14.
CONVENUTA CONTUMACE
(c.f. residente in [...] C.F._3
Marcello, 38, assistito e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Davide De Vido del Foro di Treviso c.f. ( ) con speciale domicilio eletto presso e nello studio del C.F._4 difensore sito in 31100 Treviso nella via G. e L. Olivi n.34.
CONVENUTO
(c.f. ) con studio in Torino, corso Matteotti 42, elettivamente CP_3 C.F._5 domiciliato in Torino, Via Massena 87 presso lo studio dell'avv. Milena Mossotto (c.f.
che lo rappresenta e difende. C.F._6
CONVENUTA
(c.f. con studio in Torino, Via Casalis 49, elettivamente CP_4 C.F._7 domiciliato in Torino, Via Massena 87 presso lo studio dell'avv. Annamaria Marcone (c.f.
) che lo rappresenta e difende. C.F._8
CONVENUTO
(c.f. ) con studio professionale in Torino, Corso Vittorio CP_5 C.F._9
Emanuele II, 44 ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimiliano Quercetani (c.f. che lo rappresenta e difende. C.F._10
CONVENUTO
con sede in Milano, alla Via Clerici n. 14, C.F. e P. IVA Controparte_6
, in persona del Procuratore speciale OT. , rappresentata e difesa dal P.IVA_1 Controparte_7
Prof. Avv. Pieremilio Sammarco (C.F.: ,) ed elettivamente domiciliata presso C.F._11 lo Studio del medesimo in Roma, Via Muzio Clementi n. 48.
TERZA CHIAMATA
AIG €. con sede legale in Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo autorizzata CP_8 ad operare in Italia con numero di iscrizione all'Elenco annesso all'Albo delle Imprese di assicurazione
I.00146, e per essa la sua Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Piazza Vetra, 17 – 20123
Milano, Italia, partita IVA n. , codice fiscale n. in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore. pagina 2 di 16 TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità amministratori e sindaci SPA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via istruttoria Il , ove occorra previa revoca dell'ordinanza datata 25 luglio 2024 insiste: Parte_1
A) per l'istanza subordinata di Consulenza Tecnica d'Ufficio come richiesta in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 cod.proc.civ. del 16 aprile 2024 (pag. 5 e 6) con il seguente quesito:
“Il CTU, letti gli atti, sentite le parti, presa visione della documentazione tutta offerta in comunicazione,esaminati ex art. 198 secondo comma cod. proc. civ. documenti e registri non prodotti in giudizio, assunte occorrendo informazioni da terzi - in particolare professionisti e periti già incaricati di esaminare la documentazione in atti- svolte le indagini e verifiche del caso ex art. 194 primo comma cod. proc. civ., esaminata ogni altra documentazione necessaria: accerti il pregiudizio subito dai creditori e dalla Società a causa degli illeciti commessi descritti negli atti già depositati, previa eventuale corretta classificazione delle poste contabili, determinando altresì il momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accertare la completa perdita del capitale sociale, evidenziando la necessità della ricostituzione”; B) per l'ammissione della prova per interpello formale dei convenuti e per testi sui capi di prova n.
1-2 indicati nella memoria istruttoria ex art. 171 ter n. 2 cod.proc.civ. del 16 aprile 2024, con il teste ivi indicato, da intendersi qui integralmente ritrascritti. In via principale e nel merito Accertare e dichiarare la sig.ra e il sig. responsabili ai sensi degli CP_1 Controparte_2 artt. 2392, 2394, 2394 bis, 2476, 2043 cod. civ., art. 146 Legge Fallimentare, dei fatti e degli atti di mala gestio descritti in narrativa e di quelli eventualmente emergendi in corso di causa;
- Accertare e dichiarare responsabili i dottori , e in CP_5 CP_4 CP_3 qualità di Sindaci della Società fallita, ai sensi degli artt. 2407, 2043 cod.civ. e 146 Legge Fallimentare;
Dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi i convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento in favore della Procedura attrice dei danni arrecati, che si indicano sin d'ora nella misura di € 701.300,21, ovvero nella somma veriore, anche maggiore, accertanda, qualora venissero ammessi al passivo del crediti ad oggi non ancora insinuati, da determinarsi in ogni caso in corso di Parte_1 causa e da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria. In ogni caso pagina 3 di 16 Con vittoria delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA, CPA e con rimborso del contributo unificato.”
Per parte convenuta CP_3
“Voglia l'On.le Tribunale e l'Ill.mo Giudice Istruttore per quanto di spettanza, contrariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, per le causali di cui in narrativa,
- IN VIA PRINCIPALE respingere le avverse domande tutte
- IN VIA SUBORDINATA, nel merito, salvo gravame Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande spiegate dall'attore nei confronti del convenuto previa graduazione del risarcimento nei limiti della colpa CP_3 effettiva di ciascun convenuto e del danno effettivamente accertato, Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il terzo chiamato AIG €.pe S.A. numero R.C.S. Lussemburghese B 218806, con sede legale in Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo e per essa la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, a manlevare o comunque a tenere indenne il dott.
nei limiti di polizza, da ogni obbligo risarcitorio e/o di pagamento in punto capitale, CP_3 spese ed interessi che dovesse derivare nei confronti del dall'emananda Parte_3 sentenza. In tutti i casi con vittoria dei compensi del giudizio, spese forfettarie, c.p.a. ed iva.”
Per parte convenuta : CP_4
Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, richiamate le proprie eccezioni in ordine alle attività istruttorie richieste dal Parte_1
per le causali di cui in narrativa,
[...]
- In via principale: respingere le domande formulate dal Parte_1
[...]
- In via subordinata, nel merito, salvo gravame, Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande spiegate dall'attore nei confronti del convenuto ,previa graduazione del risarcimento nei limiti della colpa CP_4 effettiva di ciascun convenuto e del danno effettivamente accertato, Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Via Controparte_6
Clerici 14, a manlevare o comunque a tenere indenne il dott. , nei limiti di polizza, da CP_4 ogni obbligo risarcitorio e/o di pagamento in punto capitale, spese ed interessi che dovesse derivare
pagina 4 di 16 nei confronti del . dall'emananda sentenza e, comunque, dalle spese per il Parte_3 Pt_1 presente processo. In entrambi i casi con vittoria dei compensi del giudizio, spese forfettarie, c.p.a. ed iva.”
Per parte convenuta : CP_5
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., differire la prima udienza di comparizione per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
IN VIA PRINCIPALE respingere la domanda perché infondata e non provata;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il terzo chiamato, in persona del legale rappresentante protempore, a tenere indenne il dott. , così come previsto alla polizza in atti, da ogni obbligo CP_5 risarcitorio dovesse derivare in virtù della emananda sentenza (capitale, interessi e spese). In entrambi i casi con vittoria delle spese di causa.”
Per parte convenuta Controparte_2
“Respingere perché infondate in fatto e in diritto le domande formulate nei confronti del convenuto
. Controparte_2
Nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, totale e/o parziale, le domande attoree nei confronti del convenuto.
, previa la graduazione delle responsabilità di ciascuno dei convenuti, ridurre l'ammontare CP_2 del risarcimento del danno all'importo concretamente ed effettivamente accertato. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge ove dovuti.”
Co Per la terza chiamata Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, anche istruttoria: I. Quanto alla domanda principale dispiegata dal Controparte_9
in persona del Curatore p.t. nei confronti del OT. , per tutte le ragioni esposte
[...] CP_4 in atti:
- in via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la prescrizione delle azioni esercitate dal attore;
Parte_1
- nel merito:
- accertare e/o dichiarare la nullità dell'atto di citazione per avere il attore formulato Parte_1
l'imputazione dell'ipotetico danno in solido tra tutti i convenuti, in assenza di una qualsivoglia pagina 5 di 16 specificazione delle condotte ai medesimi singolarmente ascrivibili e, in ogni caso, per indeterminatezza della domanda;
- rigettare integralmente ogni domanda, istanza, pretesa, formulata dal Fallimento attore nei confronti del OT. , per quanto esposto in atti, in quanto palesemente infondata in fatto e in CP_4 diritto, nonché destituita di qualsivoglia supporto probatorio. II. Quanto alla domanda di manleva, formulata nei confronti di dal OT. Controparte_10
con atto di citazione per chiamata in causa: CP_4
- in via principale, nel merito e in ogni caso:
- accertare e dichiarare la inoperatività, e/o la esclusione della garanzia assicurativa in base al regolamento contrattuale, della polizza sottoscritta dal OT. , per i motivi specificati in CP_4 atti, e per l'effetto rigettare integralmente ogni domanda e/o pretesa dal medesimo azionata nei confronti della chiamata in causa Controparte_10
- accertare e dichiarare la inoperatività della polizza sottoscritta dal OT. , e CP_4 comunque la insussistenza di ogni obbligo di manleva e/o di garanzia della chiamata in causa
[...] nei confronti del medesimo, per i motivi esposti in atti, anche in ragione della Controparte_10 condotta da questi tenuta e integrante violazione dolosa e/o colposa dell'obbligo dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere, e per l'effetto rigettare integralmente ogni domanda e/o pretesa dal medesimo azionata nei confronti di Controparte_10
- in ogni caso, per tutti i motivi specificati in atti, rigettare integralmente ogni domanda e/o pretesa formulata nei confronti della chiamata in causa dal OT. Controparte_10 CP_4
in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
[...]
- in via subordinata:
- nella non creduta ipotesi in cui si affermi la operatività della polizza e la sussistenza della garanzia assicurativa azionata nei confronti della chiamata in causa e ove Controparte_10 accertata la responsabilità del OT. per i fatti dedotti dal Fallimento attore, accertare CP_4 la quota interna di responsabilità specificamente riferibile al OT. e circoscrivere CP_4 rispetto ad essa la garanzia assicurativa;
- sempre nella non creduta ipotesi in cui si affermi la operatività della polizza e la sussistenza della garanzia assicurativa azionata nei confronti della chiamata in causa Controparte_10 determinare, ai sensi degli artt. 1299 e/o 1314 e/o 2055 codice civile, la ripartizione delle responsabilità tra il OT. e gli altri convenuti e condannare questi ultimi e le rispettive CP_4 compagnie di assicurazione che fossero tenute alla manleva, in solido tra loro e/o secondo le responsabilità, a rifondere ad le somme che quest'ultima fosse tenuta a Controparte_10 versare per effetto del vincolo di solidarietà fra convenuti in eccesso al grado di colpa e di responsabilità del OT. , fermi, in ogni caso, tutti i limiti di cui alla Polizza CP_4
Assicurativa dal medesimo invocata nei confronti della chiamata in causa Controparte_10
[...]
- ancora nella non creduta ipotesi in cui si affermi la sussistenza della garanzia assicurativa azionata nei confronti della chiamata in causa ove accertata la responsabilità del Controparte_10
OT. per i fatti dedotti dal Fallimento attore e accertata la quota interna di CP_4 pagina 6 di 16 responsabilità specificamente riferibile al medesimo OT. , circoscrivere la condanna CP_4 di nei limiti del massimale stabilito in polizza, previa applicazione della Controparte_10 franchigia, nonché escludere la garanzia assicurativa nei casi previsti dal dettato contrattuale, come precisato in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e onorari del presente giudizio.”
MOTIVAZIONE
1.La controversia riguarda l'accertamento della responsabilità ex art.2392 c.c. e ss., 2476 c.c., 2043 c.c. dei convenuti nella sua qualità di amministratore unico e nella sua CP_1 Controparte_2 qualità di amministratore di fatto, nonché ai sensi degli artt. 2407 e 2043 c.c. di nella CP_5 sua qualità di presidente del collegio sindacale nonché di e di nella loro CP_4 CP_3 qualità di sindaci della società , dichiarata fallita con sentenza del Parte_1
25.11-1.12.2021.
I convenuti e si sono tempestivamente costituiti contestando la responsabilità a loro CP_4 CP_3 ascritta e chiedendo la citazione delle rispettive assicurazioni. si è costituito tardivamente in data 18.12.2023 e si è costituito CP_5 Controparte_2 tardivamente in data 3.12.2024 rispetto al termine di costituzione fissato al 20.11.2023, mentre è rimasta contumace CP_1
terza chiamata, si è costituita tempestivamente, eccependo la prescrizione Controparte_6 dell'azione del fallimento, l'infondatezza e l'inefficacia del contratto di assicurazione.
La terza chiamata si è costituita dopo la pronuncia da parte del Giudice dell'ordinanza CP_11 con cui è stata fissata l'udienza di remissione della causa in decisione e dunque la sua costituzione è inammissibile ex art.293 c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo documenti ed è quindi stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Dai documenti prodotti risulta che la società è stata costituita il 16 aprile del 2015 dai coniugi e con atto a rogito del Notaio rep. n. 394902 (doc. 2 Controparte_2 CP_1 Persona_1 attore); la società, denominata Nuova Borsalino S.r.l. aveva il fine di acquisire il ramo d'azienda e proseguire l'attività della società Borsalino in procedura concorsuale.
Con successivo atto a rogito Notaio rep. 395049 del 5 maggio 2015, la società veniva Persona_1 trasformata in S.p.a. e in tale occasione, veniva deliberato un aumento di capitale (doc. 3 attore).
pagina 7 di 16 In data 3 agosto 2015 veniva deliberata la modifica della ragione sociale e dell'oggetto sociale da Parte Nuova Borsalino S.p.a. a (d'ora in poi ”), con attività Parte_1 finalizzata all'acquisizione di società operanti nel settore della lavorazione del vetro.
Quindi la società:
- in data 7 settembre 2015 acquistava il 100% delle quote della società PA Real Estate S.r.l.
(all'epoca denominata Pidiom S.r.l.), poi dichiarata fallita nell'aprile 2016 dal Tribunale di Venezia;
- in data 25 novembre 2015 diventava socia di Manifattura Italiana Vetri Artistici S.r.l. (all'epoca denominata PA S.r.l.), anch'essa dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia in data 23 febbraio 2017;
- tra il mese di febbraio e il mese di luglio del 2016 partecipava alla costituzione di altre società, rimaste inattive: Cose belle di Venezia S.r.l. (doc. 9 att.), (doc. 10 att.), Controparte_12 [...]
(doc. 11 att.), (doc. 12 att.), (doc. 13 att.), CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
(doc. 14 att.) e 4.0 S.r.l. (doc. 15 att.);
[...] Pt_1
- acquistava il credito di €. 1.009.885,72 vantato dalla società lussemburghese ME VE S.A. nei confronti di Controparte_17
- concludeva con la società con sede in Torino, Via Maria Adelaide 12, un Controparte_18 contratto di consulenza, integrato con successivo addendum del 1 febbraio 2016, al fine di reperire fonti di finanziamento presso (doc. 17 attore); CP_19
a seguito di tali iniziative: Parte
- in data 19 aprile 2016 procurava a una fideiussione del valore di Controparte_18
€.50.000.000 rilasciata da BNL, rivelatasi poi falsa, e riguardo alla quale depositava atto di CP_2 denuncia querela nei confronti della (doc. 19 attore); Controparte_18
Parte
- in data 30 maggio 2016 acquistava il credito di €. 173.055,68 vantato da
[...] nei confronti della società al prezzo di €. 51.916,70; Parte_4 Parte_5
- a fronte del mancato pagamento del prezzo, il Parte_6 otteneva decreto ingiuntivo in data 24 luglio 2019 dal Tribunale di Venezia e richiedeva poi nell'aprile Parte 2021 il fallimento di;
Nel dicembre 2016 il sindaco dott. rassegnava le proprie dimissioni (doc.16 . CP_3 CP_3
Successivamente all'anno 2016, non risulta essere stata posta in essere alcuna attività, così come non risulta essersi tenuta alcuna riunione del collegio sindacale e dell'assemblea dei soci a partire dal 2017, con l'unica eccezione dell'assemblea del 27 luglio 2018 dei Sindaci (doc. 23 attore).
pagina 8 di 16 Il passivo del fallimento ammontava ad €.701.300,21, mentre l'attivo era inesistente.
3. Premessi tali brevi cenni in fatto, nel merito va ricordato che l'amministratore di una società di capitali risponde nei confronti del terzo e/o del creditore nelle fattispecie previste dall'art. 2392 e ss c.c.
e quindi innanzitutto per inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto.
L'art.2394 c.c., come l'art.2476 c.c., riguarda l'azione dei creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale: l'azione può essere proposta
“quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento” dei creditori. Secondo la giur.
(ad es. Cass. 22.4.2009 n. 9619; Cass. 12.6.2014 n. 13378) l'insufficienza patrimoniale è una
“condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva” della semplice insolvenza e cioè
l'obiettiva insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare integralmente i creditori e non la pura e semplice incapacità di adempiere “regolarmente”, cioè alla scadenza e con mezzi normali, e deve risultare da “fatti sintomatici di assoluta evidenza”, oggettivamente percepibili dai creditori, quali “la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata” (Cass.
8.4.2009 n. 8516).
Si osserva anche che “L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.” (Cass.2975/2020)
Inoltre, trattandosi di responsabilità colposa, l'amministratore può andare esente da responsabilità fornendo la prova positiva di essere immune da colpa per aver improntato la propria condotta a diligenza.
Nel caso in esame il curatore del fallimento ascrive agli amministratori ed ai sindaci violazioni consistenti nel mancato versamento del capitale sociale, inoltre omissioni e negligenze nella tenuta delle scritture contabili, tra cui l'omissione del deposito del bilancio di esercizio e la mancata ricostituzione del capitale sociale, oltrechè gli atti di gestione richiamati al punto 2 definiti da parte attrice quali “velleitari”.
4. Le contestazioni appaiono tutte fondate.
Risulta infatti pienamente provato che nelle casse sociali non è mai stato versato il capitale sociale pari ad €.100.000.
pagina 9 di 16 I soci hanno fornito al notaio rogante, di Milano, un assegno bancario di pari importo, Persona_1 che tuttavia non risulta essere mai stato incassato dalla società e la cui provvista non è mai entrata nella reale disponibilità della Società.
Sul punto i convenuti amministratori non hanno fornito elementi in contrario, mentre i sindaci avevano già evidenziato l'inadempimento nel 2016.
Risulta inoltre provato che non è stato sottoscritto né versato l'aumento di capitale deliberato, circostanza ammessa nelle riunioni degli organi sociali.
Risulta inoltre pacifico che non sono stati mai redatti i bilanci dal 2015 al 2020 neppure nel periodo in cui l'impresa è stata attiva nell'acquisire partecipazioni.
Dai documenti risulta inoltre corretto l'addebito della curatela sul fatto che la contabilità non risulta tenuta correttamente e sul punto i convenuti non hanno offerto elementi in contrario.
Sono provate anche le altre condotte che hanno causato danno.
In particolare risultano quali passività i costi per le prestazioni di consulenza della società Parte_7 per complessivi €. 212.800,00 (fatture nn. 1713, 1981 e 2191 del 2016) nonché le spese legali per la consulenza prestata dallo studio per un importo di €.62.500,00. Detti costi sono stati Per_2
Parte fatturati a , ma già in sede di riunioni dei sindaci risultano riferibili alla società Manifattura
Italiana Vetri Artistici S.r.l., società partecipata.
Risultano passività ingiustificate anche le spese per la consulenza legale fornita dallo studio Pedersoli per complessivi €. 52.000,00, in quanto si tratta di un incarico relativo a questioni personali del sig. Parte estranee all'attività della . Controparte_2
Su tali aspetti nessuno dei conventi ha offerto elementi in contrario.
Risultano inoltre effettuati anticipi per €.62.000,00, ma non si comprende quali possano essere stati i beneficiari degli stessi e le causali di tali versamenti, per cui si tratta di operazioni radicalmente prive di giustificazione.
Non risultano poi veri gli elementi attivi del patrimonio: il valore delle partecipazioni viene indicato nella situazione patrimoniale per un importo pari ad €.1.187.167,85, poi incrementato per acquisti di partecipazioni azionarie fino ad un importo di €. 1.194.767,85 (doc. 28 attore), ma parte attrice osserva condivisibilmente che le partecipate sono risultate inattive e prive di bilanci depositati e anzi sia la società sia la società PA S.r.l./Manifattura Italiana Vetri Controparte_20
pagina 10 di 16 Parte Artistici S.r.l. sono addirittura state dichiarate fallite pochi mesi dopo l'ingresso di nella compagine societaria (cfr. docc. 5 e 6 attore).
Sul punto nessuno dei convenuti ha offerto elementi in contrario.
Va quindi sottolineato che la società, priva di capitale sociale, è stata in perdita da subito e quindi si è verificata una immediata causa di scioglimento e dunque la violazione del dovere di astenersi dal compiere attività d'impresa è stata eclatante.
5. Sono certamente responsabili a pari titolo l'amministratore regolarmente nominato dall'assemblea dei soci e colui che “abbia esercitato (anche solo in via di fatto) le funzioni di amministratore di una società” (Cass.
3.12.2002 n. 17110).
In tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (ex multis
Cass.1546/22).
Dai documenti societari si evince chiaramente che il sig , marito della sig. è stato CP_2 CP_1 protagonista delle scelte gestionali della società, ha partecipato a gran parte delle assemblee e dei collegi sindacali, ed è stato referente del collegio sindacale circa l'operato dell'organo gestorio, mentre
è risultata sostanzialmente assente (docc.20 e ss). Dalla corrispondenza intercorsa si CP_1 evince che il collegio sindacale trattava ogni questione con : sul punto si veda tra l'altro la CP_2 mail sub doc.12 dott. rivolta alla sig.ra ma inviata all'indirizzo del marito, in cui il CP_3 CP_1 dott. metteva a conoscenza la sig.ra di quanto concordano o richiesto al sig. . CP_3 CP_1 CP_2
Inoltre nell'atto di citazione parte attrice allega che il : CP_2
- ha incaricato la società Connetto S.r.l. per la tenuta della contabilità aziendale;
- in data 25 settembre 2015 ha sottoscritto personalmente, impegnando la società senza averne i poteri, un incarico alla società per l'assistenza e lo sviluppo del piano Pt_7 Parte_8 industriale avente ad oggetto l'acquisizione delle ET PA (all.18 esposto;
CP_3
- in data 30 settembre 2015 ha dato un incarico allo Studio Legale Per_2
- in data 11 dicembre 2015 ha dato mandato allo per Controparte_21
Parte l'assistenza in non meglio precisate “transazioni”, non riferibili all'attività di (all.17 esposto Operti);
pagina 11 di 16 - ha inoltre dato mandato allo Studio Legale Paulicelli per assistenza nella causa CVM/Orovetro
Murano Linea Lampadari S.p.a;
- ha contratto con in data 16.6.15 (doc.16 attore). CP_18
Il convenuto si è costituito tardivamente in data 3.12.2024 e non ha contestato tali CP_2 circostanze, che dunque ex art.115 c.p.c. devono ritenersi provate ed inoltre le attività indicate risultano provate anche per documenti (doc.16, all.17 e 18 esposto Operti).
Appare quindi pienamente provata la sua qualità di amministratore di fatto ed il diretto coinvolgimento nell'assunzione delle obbligazioni che hanno determinato il passivo societario.
Tardiva l'eccezione di prescrizione proposta soltanto con la comparsa conclusionale.
come già osservato, è responsabile quale amministratore di diritto, in particolare per tutte CP_1 le omissioni riguardanti attività doverose, ma anche per aver permesso che la società assumesse obbligazioni nell'interesse di terzi.
6. In ordine alla responsabilità dei sindaci si osserva quanto segue.
Il curatore del agisce anche nei confronti dei sindaci in quanto legittimato ai sensi dell'art. Parte_1
146 L.Fall. ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi;
ritiene che nel caso in esame i sindaci siano responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, ai sensi dell'art. 2407 c.c., nel testo vigente ratione temporis, in quanto il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
Dagli atti di causa appare esservi piena prova delle condotte omissive dei sindaci nel corso della loro attività presso la società.
In particolare gli stessi non hanno provveduto a denunciare ex art.2409 c.c. le gravi omissioni degli amministratori nella tenuta delle scritture contabili, nel versamento del capitale sociale e nell'assunzione di obbligazioni non riferibili alla società.
Dai verbali dei sindaci e dalla corrispondenza appare chiaro che i sindaci si sono compiutamente resi conto di tutti gli inadempimenti e di tutti gli atti di mala gestio indicati.
Va infatti osservato che se nella fase iniziale dell'incarico ricevuto a maggio 2015 i sindaci avevano fatto uno scusabile affidamento nelle assicurazioni provenienti dal contabile in ordine al fatto che la società fosse inattiva, successivamente acquisivano consapevolezza della circostanza che la società aveva posto in essere attività da sottoporre a controllo.
pagina 12 di 16 Infatti nella riunione del 28 gennaio 2016 il collegio sindacale chiedeva documentazione ed un'interlocuzione con l'amministratore, richiesta ribadita nell'aprile 2016; quindi nella riunione del 26 maggio 2026 il Collegio rilevava il mancato versamento del capitale sociale originario e la problematicità della cessione di credito con ME VE SA, mentre nella successiva riunione il
Collegio sottolineava queste e numerose altre incongruenze compreso il fatto che fossero state assunte Parte obbligazioni quale corrispettivo di prestazioni rese a favore di soggetti diversi da .
Ancora il Collegio nella propria relazione al bilancio al 31 dicembre 2015, datata 12 luglio 2016
(allegato 4, dell'esposto del dott. e presentata all'Assemblea del 27 luglio 2016, ha evidenziato CP_3 numerose gravi criticità, esprimendo parere negativo all'approvazione del bilancio.
Malgrado ciò il collegio non ha poi mai assunto le iniziative conseguenti dovute e soltanto il dott. si è dimesso nel novembre 2016. CP_3
Dunque va sottolineato che almeno dalla primavera del 2016, data in cui per altro scadeva il termine, poi prorogato, per il deposito del primo bilancio di esercizio, i sindaci erano consapevoli dei problemi della società e delle gravi violazioni degli amministratori, ma non hanno provveduto.
Si ritiene che l'omissione sia attribuibile a tutti e tre, anche se le condotte omissive sono state meno gravi sotto il profilo della colpa per il dott. che ha quantomeno cercato di promuovere le attività CP_3 dovute, pur tardivamente.
7. Manca però la prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta ai sindaci e i danni arrecati alla società.
Va infatti osservato che il passivo fallimentare si è realizzato sostanzialmente tutto nel corso dell'anno
2015: in particolare sono sorti nell'anno 2015 i crediti di Parte_6
Bain & Company S.r.l., Studio Legale Benvenuti, e si può Controparte_21 presumere che siano sorti anche i crediti dell'Agenzia delle Entrate di cui parte attrice non ha precisato l'origine.
Sul punto si può ritenere che il collegio sindacale avrebbe potuto impedire l'attività degli amministratori a partire dalla primavera del 2016, quando, tenuto conto degli obblighi riguardanti la redazione del bilancio e la tenuta delle scritture contabili, avrebbe dovuto assumere iniziative pregnanti e quando, come risulta dagli atti, ha effettivamente avuto contezza della mala gestio ed ha scelto comunque una condotta attendista: le doverose iniziative che il Collegio avrebbe potuto assumere nel pagina 13 di 16 periodo marzo-aprile 2016 non avrebbero però potuto impedire i danni cagionati dagli amministratori alla società nel corso dell'anno 2015.
Si ritiene dunque che per i sindaci l'accertamento della violazione dei doveri a cui sono tenuti non si accompagni ad una condanna al risarcimento del danno per mancanza del nesso di causalità.
Dunque la domanda nei loro confronti deve essere respinta.
La conseguente domanda di manleva da parte del convenuto nei confronti dell'assicurazione CP_4 rimane assorbita dal rigetto della domanda nei suoi confronti.
8. Per quanto riguarda gli amministratori il danno complessivo accertato è dunque pari ad
€.701.300,21, cioè all'intero passivo accertato, in quanto derivante dalle omissioni alle attività dovute, quali il versamento del capitale, ovvero dall'assunzione di obbligazioni prive di giustificazioni o addirittura riferite a terzi.
Tenuto conto di ciò, gli amministratori devono essere condannati a corrispondere all'attore tale somma oltre:
- all'importo di € 12.623,40 corrispondente alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, dalla data della domanda giudiziale in data 12.8.2023 fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
- agli interessi al tasso equitativamente determinato in misura legale sulla suddetta somma capitale anno per anno rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza (calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.) per la somma di €.37.349,92;
- agli interessi legali (calcolati sempre con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.) sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori medi, salvo per la fase istruttoria, di natura documentale, che viene liquidata nei minimi;
lo scaglione è determinato in relazione all'importo del risarcimento del danno liquidato (scaglione da €.520.001 a €.1.000.000): dunque il compenso è pari ad €.22.426 oltre accessori ed anticipazioni.
pagina 14 di 16 Le spese tra i convenuti , e ed il Fallimento attore vengono compensate, in CP_5 CP_4 CP_3 considerazione del fatto che i sindaci sono venuti meno ai loro doveri, ma non vi è nesso di causalità tra le condotte omissive ed il danno.
Le spese dell'assicurazione rimangono a carico della stessa, in quanto la costituzione è CP_11 inammissibile.
Le spese dell'assicurazione vengo poste a carico per metà del convenuto e per metà CP_6 CP_4 del Fallimento attore in forza del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna e in solido tra loro, a pagare al CP_1 Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni:
[...]
- la somma di €. 701.300,21 quale capitale;
- la somma € 12.623,40 per rivalutazione monetaria;
- la somma di €.37.349,92 per gli interessi fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
- gli interessi legali (calcolati sempre con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.) sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti di e CP_5 CP_4 CP_3
[...] dichiara assorbita la domanda di manleva nei confronti di Controparte_6 dichiara inammissibile la costituzione di ex art.293 c.p.c.; CP_11 condanna e in solido tra loro, a rimborsare al CP_1 Controparte_2 [...] le spese del presente giudizio, che si liquidano in €.22.426 oltre Parte_1
CU e spese di notificazione, rimborso spese forfettario 15%, Iva e cpa e successive occorrende;
compensa le spese tra il e le parti Parte_1 CP_5
e CP_4 CP_3 condanna e il a rimborsare per metà CP_4 Parte_1 ciascuno le spese processuali sostenute da che si liquidano in €.22.426 Controparte_6 oltre CU e spese di notificazione, rimborso spese forfettario 15%, Iva e cpa;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2025.
pagina 15 di 16 Giudice est.
OT.ssa Chiara Comune
La Presidente
OT.ssa Silvia Vitrò
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Vitrò Presidente
dott.ssa Chiara Comune Giudice relatrice dott.ssa Rachele Olivero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da: in persona del Curatore, dott. Parte_1
con studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 90, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_2
Mario Ravinale (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CodiceFiscale_1
Torino, via Morosini n.18.
ATTRICE
contro
pagina 1 di 16 C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Rosolina (RO), Strada Sud n. 14.
CONVENUTA CONTUMACE
(c.f. residente in [...] C.F._3
Marcello, 38, assistito e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Davide De Vido del Foro di Treviso c.f. ( ) con speciale domicilio eletto presso e nello studio del C.F._4 difensore sito in 31100 Treviso nella via G. e L. Olivi n.34.
CONVENUTO
(c.f. ) con studio in Torino, corso Matteotti 42, elettivamente CP_3 C.F._5 domiciliato in Torino, Via Massena 87 presso lo studio dell'avv. Milena Mossotto (c.f.
che lo rappresenta e difende. C.F._6
CONVENUTA
(c.f. con studio in Torino, Via Casalis 49, elettivamente CP_4 C.F._7 domiciliato in Torino, Via Massena 87 presso lo studio dell'avv. Annamaria Marcone (c.f.
) che lo rappresenta e difende. C.F._8
CONVENUTO
(c.f. ) con studio professionale in Torino, Corso Vittorio CP_5 C.F._9
Emanuele II, 44 ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimiliano Quercetani (c.f. che lo rappresenta e difende. C.F._10
CONVENUTO
con sede in Milano, alla Via Clerici n. 14, C.F. e P. IVA Controparte_6
, in persona del Procuratore speciale OT. , rappresentata e difesa dal P.IVA_1 Controparte_7
Prof. Avv. Pieremilio Sammarco (C.F.: ,) ed elettivamente domiciliata presso C.F._11 lo Studio del medesimo in Roma, Via Muzio Clementi n. 48.
TERZA CHIAMATA
AIG €. con sede legale in Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo autorizzata CP_8 ad operare in Italia con numero di iscrizione all'Elenco annesso all'Albo delle Imprese di assicurazione
I.00146, e per essa la sua Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Piazza Vetra, 17 – 20123
Milano, Italia, partita IVA n. , codice fiscale n. in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore. pagina 2 di 16 TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità amministratori e sindaci SPA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via istruttoria Il , ove occorra previa revoca dell'ordinanza datata 25 luglio 2024 insiste: Parte_1
A) per l'istanza subordinata di Consulenza Tecnica d'Ufficio come richiesta in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 cod.proc.civ. del 16 aprile 2024 (pag. 5 e 6) con il seguente quesito:
“Il CTU, letti gli atti, sentite le parti, presa visione della documentazione tutta offerta in comunicazione,esaminati ex art. 198 secondo comma cod. proc. civ. documenti e registri non prodotti in giudizio, assunte occorrendo informazioni da terzi - in particolare professionisti e periti già incaricati di esaminare la documentazione in atti- svolte le indagini e verifiche del caso ex art. 194 primo comma cod. proc. civ., esaminata ogni altra documentazione necessaria: accerti il pregiudizio subito dai creditori e dalla Società a causa degli illeciti commessi descritti negli atti già depositati, previa eventuale corretta classificazione delle poste contabili, determinando altresì il momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accertare la completa perdita del capitale sociale, evidenziando la necessità della ricostituzione”; B) per l'ammissione della prova per interpello formale dei convenuti e per testi sui capi di prova n.
1-2 indicati nella memoria istruttoria ex art. 171 ter n. 2 cod.proc.civ. del 16 aprile 2024, con il teste ivi indicato, da intendersi qui integralmente ritrascritti. In via principale e nel merito Accertare e dichiarare la sig.ra e il sig. responsabili ai sensi degli CP_1 Controparte_2 artt. 2392, 2394, 2394 bis, 2476, 2043 cod. civ., art. 146 Legge Fallimentare, dei fatti e degli atti di mala gestio descritti in narrativa e di quelli eventualmente emergendi in corso di causa;
- Accertare e dichiarare responsabili i dottori , e in CP_5 CP_4 CP_3 qualità di Sindaci della Società fallita, ai sensi degli artt. 2407, 2043 cod.civ. e 146 Legge Fallimentare;
Dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi i convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento in favore della Procedura attrice dei danni arrecati, che si indicano sin d'ora nella misura di € 701.300,21, ovvero nella somma veriore, anche maggiore, accertanda, qualora venissero ammessi al passivo del crediti ad oggi non ancora insinuati, da determinarsi in ogni caso in corso di Parte_1 causa e da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria. In ogni caso pagina 3 di 16 Con vittoria delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA, CPA e con rimborso del contributo unificato.”
Per parte convenuta CP_3
“Voglia l'On.le Tribunale e l'Ill.mo Giudice Istruttore per quanto di spettanza, contrariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, per le causali di cui in narrativa,
- IN VIA PRINCIPALE respingere le avverse domande tutte
- IN VIA SUBORDINATA, nel merito, salvo gravame Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande spiegate dall'attore nei confronti del convenuto previa graduazione del risarcimento nei limiti della colpa CP_3 effettiva di ciascun convenuto e del danno effettivamente accertato, Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il terzo chiamato AIG €.pe S.A. numero R.C.S. Lussemburghese B 218806, con sede legale in Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo e per essa la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, a manlevare o comunque a tenere indenne il dott.
nei limiti di polizza, da ogni obbligo risarcitorio e/o di pagamento in punto capitale, CP_3 spese ed interessi che dovesse derivare nei confronti del dall'emananda Parte_3 sentenza. In tutti i casi con vittoria dei compensi del giudizio, spese forfettarie, c.p.a. ed iva.”
Per parte convenuta : CP_4
Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, richiamate le proprie eccezioni in ordine alle attività istruttorie richieste dal Parte_1
per le causali di cui in narrativa,
[...]
- In via principale: respingere le domande formulate dal Parte_1
[...]
- In via subordinata, nel merito, salvo gravame, Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande spiegate dall'attore nei confronti del convenuto ,previa graduazione del risarcimento nei limiti della colpa CP_4 effettiva di ciascun convenuto e del danno effettivamente accertato, Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Via Controparte_6
Clerici 14, a manlevare o comunque a tenere indenne il dott. , nei limiti di polizza, da CP_4 ogni obbligo risarcitorio e/o di pagamento in punto capitale, spese ed interessi che dovesse derivare
pagina 4 di 16 nei confronti del . dall'emananda sentenza e, comunque, dalle spese per il Parte_3 Pt_1 presente processo. In entrambi i casi con vittoria dei compensi del giudizio, spese forfettarie, c.p.a. ed iva.”
Per parte convenuta : CP_5
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., differire la prima udienza di comparizione per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
IN VIA PRINCIPALE respingere la domanda perché infondata e non provata;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il terzo chiamato, in persona del legale rappresentante protempore, a tenere indenne il dott. , così come previsto alla polizza in atti, da ogni obbligo CP_5 risarcitorio dovesse derivare in virtù della emananda sentenza (capitale, interessi e spese). In entrambi i casi con vittoria delle spese di causa.”
Per parte convenuta Controparte_2
“Respingere perché infondate in fatto e in diritto le domande formulate nei confronti del convenuto
. Controparte_2
Nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, totale e/o parziale, le domande attoree nei confronti del convenuto.
, previa la graduazione delle responsabilità di ciascuno dei convenuti, ridurre l'ammontare CP_2 del risarcimento del danno all'importo concretamente ed effettivamente accertato. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge ove dovuti.”
Co Per la terza chiamata Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza, anche istruttoria: I. Quanto alla domanda principale dispiegata dal Controparte_9
in persona del Curatore p.t. nei confronti del OT. , per tutte le ragioni esposte
[...] CP_4 in atti:
- in via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la prescrizione delle azioni esercitate dal attore;
Parte_1
- nel merito:
- accertare e/o dichiarare la nullità dell'atto di citazione per avere il attore formulato Parte_1
l'imputazione dell'ipotetico danno in solido tra tutti i convenuti, in assenza di una qualsivoglia pagina 5 di 16 specificazione delle condotte ai medesimi singolarmente ascrivibili e, in ogni caso, per indeterminatezza della domanda;
- rigettare integralmente ogni domanda, istanza, pretesa, formulata dal Fallimento attore nei confronti del OT. , per quanto esposto in atti, in quanto palesemente infondata in fatto e in CP_4 diritto, nonché destituita di qualsivoglia supporto probatorio. II. Quanto alla domanda di manleva, formulata nei confronti di dal OT. Controparte_10
con atto di citazione per chiamata in causa: CP_4
- in via principale, nel merito e in ogni caso:
- accertare e dichiarare la inoperatività, e/o la esclusione della garanzia assicurativa in base al regolamento contrattuale, della polizza sottoscritta dal OT. , per i motivi specificati in CP_4 atti, e per l'effetto rigettare integralmente ogni domanda e/o pretesa dal medesimo azionata nei confronti della chiamata in causa Controparte_10
- accertare e dichiarare la inoperatività della polizza sottoscritta dal OT. , e CP_4 comunque la insussistenza di ogni obbligo di manleva e/o di garanzia della chiamata in causa
[...] nei confronti del medesimo, per i motivi esposti in atti, anche in ragione della Controparte_10 condotta da questi tenuta e integrante violazione dolosa e/o colposa dell'obbligo dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere, e per l'effetto rigettare integralmente ogni domanda e/o pretesa dal medesimo azionata nei confronti di Controparte_10
- in ogni caso, per tutti i motivi specificati in atti, rigettare integralmente ogni domanda e/o pretesa formulata nei confronti della chiamata in causa dal OT. Controparte_10 CP_4
in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
[...]
- in via subordinata:
- nella non creduta ipotesi in cui si affermi la operatività della polizza e la sussistenza della garanzia assicurativa azionata nei confronti della chiamata in causa e ove Controparte_10 accertata la responsabilità del OT. per i fatti dedotti dal Fallimento attore, accertare CP_4 la quota interna di responsabilità specificamente riferibile al OT. e circoscrivere CP_4 rispetto ad essa la garanzia assicurativa;
- sempre nella non creduta ipotesi in cui si affermi la operatività della polizza e la sussistenza della garanzia assicurativa azionata nei confronti della chiamata in causa Controparte_10 determinare, ai sensi degli artt. 1299 e/o 1314 e/o 2055 codice civile, la ripartizione delle responsabilità tra il OT. e gli altri convenuti e condannare questi ultimi e le rispettive CP_4 compagnie di assicurazione che fossero tenute alla manleva, in solido tra loro e/o secondo le responsabilità, a rifondere ad le somme che quest'ultima fosse tenuta a Controparte_10 versare per effetto del vincolo di solidarietà fra convenuti in eccesso al grado di colpa e di responsabilità del OT. , fermi, in ogni caso, tutti i limiti di cui alla Polizza CP_4
Assicurativa dal medesimo invocata nei confronti della chiamata in causa Controparte_10
[...]
- ancora nella non creduta ipotesi in cui si affermi la sussistenza della garanzia assicurativa azionata nei confronti della chiamata in causa ove accertata la responsabilità del Controparte_10
OT. per i fatti dedotti dal Fallimento attore e accertata la quota interna di CP_4 pagina 6 di 16 responsabilità specificamente riferibile al medesimo OT. , circoscrivere la condanna CP_4 di nei limiti del massimale stabilito in polizza, previa applicazione della Controparte_10 franchigia, nonché escludere la garanzia assicurativa nei casi previsti dal dettato contrattuale, come precisato in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e onorari del presente giudizio.”
MOTIVAZIONE
1.La controversia riguarda l'accertamento della responsabilità ex art.2392 c.c. e ss., 2476 c.c., 2043 c.c. dei convenuti nella sua qualità di amministratore unico e nella sua CP_1 Controparte_2 qualità di amministratore di fatto, nonché ai sensi degli artt. 2407 e 2043 c.c. di nella CP_5 sua qualità di presidente del collegio sindacale nonché di e di nella loro CP_4 CP_3 qualità di sindaci della società , dichiarata fallita con sentenza del Parte_1
25.11-1.12.2021.
I convenuti e si sono tempestivamente costituiti contestando la responsabilità a loro CP_4 CP_3 ascritta e chiedendo la citazione delle rispettive assicurazioni. si è costituito tardivamente in data 18.12.2023 e si è costituito CP_5 Controparte_2 tardivamente in data 3.12.2024 rispetto al termine di costituzione fissato al 20.11.2023, mentre è rimasta contumace CP_1
terza chiamata, si è costituita tempestivamente, eccependo la prescrizione Controparte_6 dell'azione del fallimento, l'infondatezza e l'inefficacia del contratto di assicurazione.
La terza chiamata si è costituita dopo la pronuncia da parte del Giudice dell'ordinanza CP_11 con cui è stata fissata l'udienza di remissione della causa in decisione e dunque la sua costituzione è inammissibile ex art.293 c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo documenti ed è quindi stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Dai documenti prodotti risulta che la società è stata costituita il 16 aprile del 2015 dai coniugi e con atto a rogito del Notaio rep. n. 394902 (doc. 2 Controparte_2 CP_1 Persona_1 attore); la società, denominata Nuova Borsalino S.r.l. aveva il fine di acquisire il ramo d'azienda e proseguire l'attività della società Borsalino in procedura concorsuale.
Con successivo atto a rogito Notaio rep. 395049 del 5 maggio 2015, la società veniva Persona_1 trasformata in S.p.a. e in tale occasione, veniva deliberato un aumento di capitale (doc. 3 attore).
pagina 7 di 16 In data 3 agosto 2015 veniva deliberata la modifica della ragione sociale e dell'oggetto sociale da Parte Nuova Borsalino S.p.a. a (d'ora in poi ”), con attività Parte_1 finalizzata all'acquisizione di società operanti nel settore della lavorazione del vetro.
Quindi la società:
- in data 7 settembre 2015 acquistava il 100% delle quote della società PA Real Estate S.r.l.
(all'epoca denominata Pidiom S.r.l.), poi dichiarata fallita nell'aprile 2016 dal Tribunale di Venezia;
- in data 25 novembre 2015 diventava socia di Manifattura Italiana Vetri Artistici S.r.l. (all'epoca denominata PA S.r.l.), anch'essa dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia in data 23 febbraio 2017;
- tra il mese di febbraio e il mese di luglio del 2016 partecipava alla costituzione di altre società, rimaste inattive: Cose belle di Venezia S.r.l. (doc. 9 att.), (doc. 10 att.), Controparte_12 [...]
(doc. 11 att.), (doc. 12 att.), (doc. 13 att.), CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
(doc. 14 att.) e 4.0 S.r.l. (doc. 15 att.);
[...] Pt_1
- acquistava il credito di €. 1.009.885,72 vantato dalla società lussemburghese ME VE S.A. nei confronti di Controparte_17
- concludeva con la società con sede in Torino, Via Maria Adelaide 12, un Controparte_18 contratto di consulenza, integrato con successivo addendum del 1 febbraio 2016, al fine di reperire fonti di finanziamento presso (doc. 17 attore); CP_19
a seguito di tali iniziative: Parte
- in data 19 aprile 2016 procurava a una fideiussione del valore di Controparte_18
€.50.000.000 rilasciata da BNL, rivelatasi poi falsa, e riguardo alla quale depositava atto di CP_2 denuncia querela nei confronti della (doc. 19 attore); Controparte_18
Parte
- in data 30 maggio 2016 acquistava il credito di €. 173.055,68 vantato da
[...] nei confronti della società al prezzo di €. 51.916,70; Parte_4 Parte_5
- a fronte del mancato pagamento del prezzo, il Parte_6 otteneva decreto ingiuntivo in data 24 luglio 2019 dal Tribunale di Venezia e richiedeva poi nell'aprile Parte 2021 il fallimento di;
Nel dicembre 2016 il sindaco dott. rassegnava le proprie dimissioni (doc.16 . CP_3 CP_3
Successivamente all'anno 2016, non risulta essere stata posta in essere alcuna attività, così come non risulta essersi tenuta alcuna riunione del collegio sindacale e dell'assemblea dei soci a partire dal 2017, con l'unica eccezione dell'assemblea del 27 luglio 2018 dei Sindaci (doc. 23 attore).
pagina 8 di 16 Il passivo del fallimento ammontava ad €.701.300,21, mentre l'attivo era inesistente.
3. Premessi tali brevi cenni in fatto, nel merito va ricordato che l'amministratore di una società di capitali risponde nei confronti del terzo e/o del creditore nelle fattispecie previste dall'art. 2392 e ss c.c.
e quindi innanzitutto per inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto.
L'art.2394 c.c., come l'art.2476 c.c., riguarda l'azione dei creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale: l'azione può essere proposta
“quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento” dei creditori. Secondo la giur.
(ad es. Cass. 22.4.2009 n. 9619; Cass. 12.6.2014 n. 13378) l'insufficienza patrimoniale è una
“condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva” della semplice insolvenza e cioè
l'obiettiva insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare integralmente i creditori e non la pura e semplice incapacità di adempiere “regolarmente”, cioè alla scadenza e con mezzi normali, e deve risultare da “fatti sintomatici di assoluta evidenza”, oggettivamente percepibili dai creditori, quali “la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata” (Cass.
8.4.2009 n. 8516).
Si osserva anche che “L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.” (Cass.2975/2020)
Inoltre, trattandosi di responsabilità colposa, l'amministratore può andare esente da responsabilità fornendo la prova positiva di essere immune da colpa per aver improntato la propria condotta a diligenza.
Nel caso in esame il curatore del fallimento ascrive agli amministratori ed ai sindaci violazioni consistenti nel mancato versamento del capitale sociale, inoltre omissioni e negligenze nella tenuta delle scritture contabili, tra cui l'omissione del deposito del bilancio di esercizio e la mancata ricostituzione del capitale sociale, oltrechè gli atti di gestione richiamati al punto 2 definiti da parte attrice quali “velleitari”.
4. Le contestazioni appaiono tutte fondate.
Risulta infatti pienamente provato che nelle casse sociali non è mai stato versato il capitale sociale pari ad €.100.000.
pagina 9 di 16 I soci hanno fornito al notaio rogante, di Milano, un assegno bancario di pari importo, Persona_1 che tuttavia non risulta essere mai stato incassato dalla società e la cui provvista non è mai entrata nella reale disponibilità della Società.
Sul punto i convenuti amministratori non hanno fornito elementi in contrario, mentre i sindaci avevano già evidenziato l'inadempimento nel 2016.
Risulta inoltre provato che non è stato sottoscritto né versato l'aumento di capitale deliberato, circostanza ammessa nelle riunioni degli organi sociali.
Risulta inoltre pacifico che non sono stati mai redatti i bilanci dal 2015 al 2020 neppure nel periodo in cui l'impresa è stata attiva nell'acquisire partecipazioni.
Dai documenti risulta inoltre corretto l'addebito della curatela sul fatto che la contabilità non risulta tenuta correttamente e sul punto i convenuti non hanno offerto elementi in contrario.
Sono provate anche le altre condotte che hanno causato danno.
In particolare risultano quali passività i costi per le prestazioni di consulenza della società Parte_7 per complessivi €. 212.800,00 (fatture nn. 1713, 1981 e 2191 del 2016) nonché le spese legali per la consulenza prestata dallo studio per un importo di €.62.500,00. Detti costi sono stati Per_2
Parte fatturati a , ma già in sede di riunioni dei sindaci risultano riferibili alla società Manifattura
Italiana Vetri Artistici S.r.l., società partecipata.
Risultano passività ingiustificate anche le spese per la consulenza legale fornita dallo studio Pedersoli per complessivi €. 52.000,00, in quanto si tratta di un incarico relativo a questioni personali del sig. Parte estranee all'attività della . Controparte_2
Su tali aspetti nessuno dei conventi ha offerto elementi in contrario.
Risultano inoltre effettuati anticipi per €.62.000,00, ma non si comprende quali possano essere stati i beneficiari degli stessi e le causali di tali versamenti, per cui si tratta di operazioni radicalmente prive di giustificazione.
Non risultano poi veri gli elementi attivi del patrimonio: il valore delle partecipazioni viene indicato nella situazione patrimoniale per un importo pari ad €.1.187.167,85, poi incrementato per acquisti di partecipazioni azionarie fino ad un importo di €. 1.194.767,85 (doc. 28 attore), ma parte attrice osserva condivisibilmente che le partecipate sono risultate inattive e prive di bilanci depositati e anzi sia la società sia la società PA S.r.l./Manifattura Italiana Vetri Controparte_20
pagina 10 di 16 Parte Artistici S.r.l. sono addirittura state dichiarate fallite pochi mesi dopo l'ingresso di nella compagine societaria (cfr. docc. 5 e 6 attore).
Sul punto nessuno dei convenuti ha offerto elementi in contrario.
Va quindi sottolineato che la società, priva di capitale sociale, è stata in perdita da subito e quindi si è verificata una immediata causa di scioglimento e dunque la violazione del dovere di astenersi dal compiere attività d'impresa è stata eclatante.
5. Sono certamente responsabili a pari titolo l'amministratore regolarmente nominato dall'assemblea dei soci e colui che “abbia esercitato (anche solo in via di fatto) le funzioni di amministratore di una società” (Cass.
3.12.2002 n. 17110).
In tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (ex multis
Cass.1546/22).
Dai documenti societari si evince chiaramente che il sig , marito della sig. è stato CP_2 CP_1 protagonista delle scelte gestionali della società, ha partecipato a gran parte delle assemblee e dei collegi sindacali, ed è stato referente del collegio sindacale circa l'operato dell'organo gestorio, mentre
è risultata sostanzialmente assente (docc.20 e ss). Dalla corrispondenza intercorsa si CP_1 evince che il collegio sindacale trattava ogni questione con : sul punto si veda tra l'altro la CP_2 mail sub doc.12 dott. rivolta alla sig.ra ma inviata all'indirizzo del marito, in cui il CP_3 CP_1 dott. metteva a conoscenza la sig.ra di quanto concordano o richiesto al sig. . CP_3 CP_1 CP_2
Inoltre nell'atto di citazione parte attrice allega che il : CP_2
- ha incaricato la società Connetto S.r.l. per la tenuta della contabilità aziendale;
- in data 25 settembre 2015 ha sottoscritto personalmente, impegnando la società senza averne i poteri, un incarico alla società per l'assistenza e lo sviluppo del piano Pt_7 Parte_8 industriale avente ad oggetto l'acquisizione delle ET PA (all.18 esposto;
CP_3
- in data 30 settembre 2015 ha dato un incarico allo Studio Legale Per_2
- in data 11 dicembre 2015 ha dato mandato allo per Controparte_21
Parte l'assistenza in non meglio precisate “transazioni”, non riferibili all'attività di (all.17 esposto Operti);
pagina 11 di 16 - ha inoltre dato mandato allo Studio Legale Paulicelli per assistenza nella causa CVM/Orovetro
Murano Linea Lampadari S.p.a;
- ha contratto con in data 16.6.15 (doc.16 attore). CP_18
Il convenuto si è costituito tardivamente in data 3.12.2024 e non ha contestato tali CP_2 circostanze, che dunque ex art.115 c.p.c. devono ritenersi provate ed inoltre le attività indicate risultano provate anche per documenti (doc.16, all.17 e 18 esposto Operti).
Appare quindi pienamente provata la sua qualità di amministratore di fatto ed il diretto coinvolgimento nell'assunzione delle obbligazioni che hanno determinato il passivo societario.
Tardiva l'eccezione di prescrizione proposta soltanto con la comparsa conclusionale.
come già osservato, è responsabile quale amministratore di diritto, in particolare per tutte CP_1 le omissioni riguardanti attività doverose, ma anche per aver permesso che la società assumesse obbligazioni nell'interesse di terzi.
6. In ordine alla responsabilità dei sindaci si osserva quanto segue.
Il curatore del agisce anche nei confronti dei sindaci in quanto legittimato ai sensi dell'art. Parte_1
146 L.Fall. ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi;
ritiene che nel caso in esame i sindaci siano responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, ai sensi dell'art. 2407 c.c., nel testo vigente ratione temporis, in quanto il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
Dagli atti di causa appare esservi piena prova delle condotte omissive dei sindaci nel corso della loro attività presso la società.
In particolare gli stessi non hanno provveduto a denunciare ex art.2409 c.c. le gravi omissioni degli amministratori nella tenuta delle scritture contabili, nel versamento del capitale sociale e nell'assunzione di obbligazioni non riferibili alla società.
Dai verbali dei sindaci e dalla corrispondenza appare chiaro che i sindaci si sono compiutamente resi conto di tutti gli inadempimenti e di tutti gli atti di mala gestio indicati.
Va infatti osservato che se nella fase iniziale dell'incarico ricevuto a maggio 2015 i sindaci avevano fatto uno scusabile affidamento nelle assicurazioni provenienti dal contabile in ordine al fatto che la società fosse inattiva, successivamente acquisivano consapevolezza della circostanza che la società aveva posto in essere attività da sottoporre a controllo.
pagina 12 di 16 Infatti nella riunione del 28 gennaio 2016 il collegio sindacale chiedeva documentazione ed un'interlocuzione con l'amministratore, richiesta ribadita nell'aprile 2016; quindi nella riunione del 26 maggio 2026 il Collegio rilevava il mancato versamento del capitale sociale originario e la problematicità della cessione di credito con ME VE SA, mentre nella successiva riunione il
Collegio sottolineava queste e numerose altre incongruenze compreso il fatto che fossero state assunte Parte obbligazioni quale corrispettivo di prestazioni rese a favore di soggetti diversi da .
Ancora il Collegio nella propria relazione al bilancio al 31 dicembre 2015, datata 12 luglio 2016
(allegato 4, dell'esposto del dott. e presentata all'Assemblea del 27 luglio 2016, ha evidenziato CP_3 numerose gravi criticità, esprimendo parere negativo all'approvazione del bilancio.
Malgrado ciò il collegio non ha poi mai assunto le iniziative conseguenti dovute e soltanto il dott. si è dimesso nel novembre 2016. CP_3
Dunque va sottolineato che almeno dalla primavera del 2016, data in cui per altro scadeva il termine, poi prorogato, per il deposito del primo bilancio di esercizio, i sindaci erano consapevoli dei problemi della società e delle gravi violazioni degli amministratori, ma non hanno provveduto.
Si ritiene che l'omissione sia attribuibile a tutti e tre, anche se le condotte omissive sono state meno gravi sotto il profilo della colpa per il dott. che ha quantomeno cercato di promuovere le attività CP_3 dovute, pur tardivamente.
7. Manca però la prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta ai sindaci e i danni arrecati alla società.
Va infatti osservato che il passivo fallimentare si è realizzato sostanzialmente tutto nel corso dell'anno
2015: in particolare sono sorti nell'anno 2015 i crediti di Parte_6
Bain & Company S.r.l., Studio Legale Benvenuti, e si può Controparte_21 presumere che siano sorti anche i crediti dell'Agenzia delle Entrate di cui parte attrice non ha precisato l'origine.
Sul punto si può ritenere che il collegio sindacale avrebbe potuto impedire l'attività degli amministratori a partire dalla primavera del 2016, quando, tenuto conto degli obblighi riguardanti la redazione del bilancio e la tenuta delle scritture contabili, avrebbe dovuto assumere iniziative pregnanti e quando, come risulta dagli atti, ha effettivamente avuto contezza della mala gestio ed ha scelto comunque una condotta attendista: le doverose iniziative che il Collegio avrebbe potuto assumere nel pagina 13 di 16 periodo marzo-aprile 2016 non avrebbero però potuto impedire i danni cagionati dagli amministratori alla società nel corso dell'anno 2015.
Si ritiene dunque che per i sindaci l'accertamento della violazione dei doveri a cui sono tenuti non si accompagni ad una condanna al risarcimento del danno per mancanza del nesso di causalità.
Dunque la domanda nei loro confronti deve essere respinta.
La conseguente domanda di manleva da parte del convenuto nei confronti dell'assicurazione CP_4 rimane assorbita dal rigetto della domanda nei suoi confronti.
8. Per quanto riguarda gli amministratori il danno complessivo accertato è dunque pari ad
€.701.300,21, cioè all'intero passivo accertato, in quanto derivante dalle omissioni alle attività dovute, quali il versamento del capitale, ovvero dall'assunzione di obbligazioni prive di giustificazioni o addirittura riferite a terzi.
Tenuto conto di ciò, gli amministratori devono essere condannati a corrispondere all'attore tale somma oltre:
- all'importo di € 12.623,40 corrispondente alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, dalla data della domanda giudiziale in data 12.8.2023 fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
- agli interessi al tasso equitativamente determinato in misura legale sulla suddetta somma capitale anno per anno rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza (calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.) per la somma di €.37.349,92;
- agli interessi legali (calcolati sempre con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.) sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori medi, salvo per la fase istruttoria, di natura documentale, che viene liquidata nei minimi;
lo scaglione è determinato in relazione all'importo del risarcimento del danno liquidato (scaglione da €.520.001 a €.1.000.000): dunque il compenso è pari ad €.22.426 oltre accessori ed anticipazioni.
pagina 14 di 16 Le spese tra i convenuti , e ed il Fallimento attore vengono compensate, in CP_5 CP_4 CP_3 considerazione del fatto che i sindaci sono venuti meno ai loro doveri, ma non vi è nesso di causalità tra le condotte omissive ed il danno.
Le spese dell'assicurazione rimangono a carico della stessa, in quanto la costituzione è CP_11 inammissibile.
Le spese dell'assicurazione vengo poste a carico per metà del convenuto e per metà CP_6 CP_4 del Fallimento attore in forza del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna e in solido tra loro, a pagare al CP_1 Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni:
[...]
- la somma di €. 701.300,21 quale capitale;
- la somma € 12.623,40 per rivalutazione monetaria;
- la somma di €.37.349,92 per gli interessi fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
- gli interessi legali (calcolati sempre con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.) sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti di e CP_5 CP_4 CP_3
[...] dichiara assorbita la domanda di manleva nei confronti di Controparte_6 dichiara inammissibile la costituzione di ex art.293 c.p.c.; CP_11 condanna e in solido tra loro, a rimborsare al CP_1 Controparte_2 [...] le spese del presente giudizio, che si liquidano in €.22.426 oltre Parte_1
CU e spese di notificazione, rimborso spese forfettario 15%, Iva e cpa e successive occorrende;
compensa le spese tra il e le parti Parte_1 CP_5
e CP_4 CP_3 condanna e il a rimborsare per metà CP_4 Parte_1 ciascuno le spese processuali sostenute da che si liquidano in €.22.426 Controparte_6 oltre CU e spese di notificazione, rimborso spese forfettario 15%, Iva e cpa;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2025.
pagina 15 di 16 Giudice est.
OT.ssa Chiara Comune
La Presidente
OT.ssa Silvia Vitrò
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