Ordinanza cautelare 22 settembre 2025
Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 24/11/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Carolei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.05.2025 (-OMISSIS-) notificato alla ricorrente in data 3.06.2025 con il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale Divisione I - Corpo di polizia penitenziaria, ha disposto il non accoglimento dell'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art 42 bis del d. lgs. n..151/2001 tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea presso l'Istituto Penitenziario di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. IB IN ON, vista la nota scritta di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’avv. -OMISSIS- per l’Amministrazione resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato il 28 luglio 2025 e depositato il 25 agosto successivo, la ricorrente, Vice Sovrintendente di Polizia Penitenziaria assegnata (a far data dal 9 maggio 2025) alla Casa Circondariale di -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento in data 30 maggio 2025, notificatole il 3 giugno 2025, con cui il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha respinto la sua istanza, presentata il 15 maggio 2025, di assegnazione temporanea presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 42-bis D. Lgs. n. 151/2001; istanza motivata in ragione della necessità di svolgere il proprio ruolo genitoriale nei confronti dei figli minori S.S. (nata il [...]) e A.B. (nato il [...], affetto da handicap in situazione di gravità con diagnosi riconducibile allo spettro autistico), entrambi residenti a [...]con il signor A.S., compagno convivente della ricorrente, padre di S.S. e -OMISSIS- di Polizia Penitenziaria assegnato all’Istituto Penitenziario di -OMISSIS-.
1.2. Il provvedimento di diniego è stato adottato in ragione dell’assenza di un posto vacante e disponibile presso la sede richiesta; in particolare l’Amministrazione, richiamando le dotazioni organiche degli Istituti Penitenziari stabilite dal Capo del DIPE con provvedimento del 23 febbraio 2024, ha rilevato che “Presso L’Istituto Penitenziario di -OMISSIS-, a fronte di un organico previsto di 4 unità nel ruolo dei Sovrintendenti donne, ne sono amministrate 5 che portano la sede ad avere un esubero di 1 unità” ;
1.3. Il ricorso è stato affidato ad un unico, articolato motivo, con cui la ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili,
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di relazione sui fatti di causa del Direttore del DIPE corredato dalla pertinente documentazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
2.2. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 22 settembre 2025, il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai fini di un motivato riesame da parte dell’Amministrazione resistente, nei sensi e nei termini precisati in motivazione, rinviando per l’ulteriore trattazione alla udienza camerale del 20 novembre 2025. Ha osservato il Collegio, in motivazione:
“(…) ritiene il Collegio che il ricorso presenti sufficienti profili di fumus boni iuris, con particolare riferimento a quelli concernenti la violazione delle garanzie procedimentali dell’interessata e il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato, tanto da rendere opportuno un motivato riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione resistente, in contraddittorio con la propria dipendente.
In particolare:
(i) la comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis L. 241/90 costituisce un adempimento doveroso e ineludibile a carico dell’Amministrazione procedente in tutti i casi di procedimenti destinati a sfociare in provvedimenti dal contenuto discrezionale e non vincolato; peraltro, anche nei casi in cui l’Amministrazione ritenga che il contenuto del provvedimento conclusivo sia vincolato a fronte della sussistenza o insussistenza di determinati presupposti di fatto (nel caso di specie, la presenza presso la sede di richiesta assegnazione di un “posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”), deve comunque essere consentito all’interessato di interloquire con la propria Amministrazione in sede procedimentale al fine di comprovare la sussistenza dei presupposti di fatto del beneficio richiesto, e, nel caso, contestare la diversa conclusione raggiunta dall’organo procedente;
(ii) nel merito, non risulta sufficientemente indagata la possibilità di ricollocazione temporanea della ricorrente presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- in un ruolo che, se pure non coincidente con quello di Sovrintendente o Vice Sovrintendente, possa comunque essere ritenuto “corrispondente” ad esso da un punto funzionale e retributivo, tenuto conto che l’art. 42-bis richiede, ai fini della concessione del beneficio, la sussistenza di un “posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”, non di un posto vacante nella medesima professionalità caratterizzante il militare;
(ii) l’asserito “esubero” di 1 unità di personale nel ruolo dei Vice Sovrintendenti donne presso la sede di -OMISSIS- – circostanza di cui si dà conto nella motivazione dell’atto impugnato come motivo di per sé ostativo alla concessione del beneficio - appare in palese contraddizione con quanto affermato dalla stessa Amministrazione resistente in un provvedimento di poco successivo a quello qui impugnato (diniego -OMISSIS-), nel quale, nel rigettare l’istanza della stessa odierna ricorrente di trasferimento a -OMISSIS- ex art. 33 comma 5 L. 104/1992 per assistere il proprio figlio disabile, si fa riferimento, al contrario, ad una “scopertura” di organico presso la sede richiesta ( “presso la sede richiesta (-OMISSIS- Circondariale di -OMISSIS-) a fronte di una previsione organica di n. 4 unità femminile nel ruolo dei Sovrintendenti, risultano amministrate n., 3 unità, con una scopertura del 25%”);
(iii) l’ulteriore circostanza per cui, presso la sede di attuale assegnazione della ricorrente sarebbe prevista in organico 1 sola unità di personale nel ruolo dei Sovrintendenti donne, per cui l’accoglimento dell’istanza della ricorrente priverebbe la Casa Circondariale di -OMISSIS- dell’unica unità prevista, costituisce un argomento nuovo, non esplicitato nella motivazione del diniego impugnato, ma dedotto per la prima volta in una relazione difensiva prodotta dall’Amministrazione nel presente giudizio; come tale esso costituisce, per pacifica giurisprudenza, una forma inammissibile di integrazione postuma della motivazione in quanto lesiva del diritto di difesa dell’interessato.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio che la domanda cautelare della ricorrente debba essere accolta ai fini di un motivato riesame della fattispecie da parte dell’Amministrazione resistente.
Il riesame dovrà essere condotto nel contraddittorio con l’interessata (e/o il suo difensore) e dovrà concludersi con un provvedimento espresso da notificarsi alla dipendente (e/o al suo difensore) entro il termine perentorio del 31 ottobre 2025.
Copia del medesimo provvedimento dovrà essere depositata in giudizio entro il successivo 7 novembre 2025” .
2.3. Il riesame eseguito dall’Amministrazione .
2.3.1. L’Amministrazione ha dato corso al riesame disposto dal TAR, e, all’esito dello stesso, con provvedimento n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2025, depositato in giudizio in data 10 novembre 2025, ha disposto l’assegnazione della dipendente ai sensi dell’art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001 alla Casa Circondariale di -OMISSIS- (sede diversa da quella richiesta dalla ricorrente) dal 3 novembre 2025 al 3 novembre 2028. Il provvedimento è stato adottato “tenuto conto di quanto rappresentato nella memoria ex art. 10-bis, comma 2, L. 241/1990, attese le gravi e attuali esigenze di servizio della Casa Circondariale di -OMISSIS-, Istituto maggiormente sofferente rispetto la sede di appartenenza e le altre sedi richieste dalla dipendente, ritenuto di soddisfare le esigenze personali/familiari della dipendente in un’ottica di equilibrio tra benessere organizzativo e buon andamento della pubblica amministrazione e verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per la concessione del beneficio (…)” .
2.3.2. Con successiva memoria depositata il 14 novembre 2025, la difesa erariale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese di lite, dal momento che la nuova assegnazione è stata resa possibile da circostanze sopravvenute.
2.3.3. Parte ricorrente ha depositato in data 19 novembre 2025 (tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 55 comma 5 c.p.a.) una memoria difensiva, dando atto del provvedimento satisfattivo medio tempore intervenuto, ma insistendo per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, in forza del principio di soccombenza virtuale. Con separata nota scritta depositata in pari data, la difesa di parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione.
2.3.4. All’udienza camerale del 20 novembre 2025, il difensore dell’Amministrazione resistente ha chiesto la compensazione delle spese. Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e datone avviso all’unica parte presente.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto dedotto e documentato in giudizio dalle parti costituite, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dal momento che in corso di causa l’Amministrazione resistente, a seguito del riesame disposto da questo TAR, ha adottato un nuovo provvedimento che, per quanto abbia disposto l’assegnazione temporanea della ricorrente presso una sede diversa (-OMISSIS-) da quella richiesta (-OMISSIS-), è stato ritenuto comunque satisfattivo dall’interessata.
3.2. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, tenuto conto dell’apprezzabile impegno profuso in sede di riesame dall’Amministrazione resistente per individuare - pur nell’impossibilità di assegnare la richiedente alla sede richiesta – una sede comunque vicina a quest’ultima e in grado di conciliare in modo ragionevole ed equilibrato le esigenze di ricongiungimento familiare dell’interessata con le necessità organizzative e di buon andamento dell’Amministrazione di appartenenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU PE, Presidente
IB IN ON, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB IN ON | AU PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.