Articolo 2420 ter del Codice civile
Articolo 2409 quindeciesArticolo 2421
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5 marzo 1986
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1 gennaio 2004
Art. 2420-ter.

(( (Delega agli amministratori). )) ((Lo statuto puo' attribuire agli amministratori la facolta' di emettere in una o piu' volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

Tale facolta' puo' essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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