Art. 2.
Per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, l'ENPAS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedera' a stipulare con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie convenzioni per l'utilizzazione in comune dei rispettivi ambulatori, nonche' del personale addetto.
Analoghe convenzioni potra' stipulare l'ENPDEDP, entro lo stesso termine e con lo stesso Istituto, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali.
Per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, l'ENPAS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedera' a stipulare con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie convenzioni per l'utilizzazione in comune dei rispettivi ambulatori, nonche' del personale addetto.
Analoghe convenzioni potra' stipulare l'ENPDEDP, entro lo stesso termine e con lo stesso Istituto, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali.