Art. 21. (Minimali) ((Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, e' elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a L. 2.500 giornaliere)) . ((4))
Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 .
Sono abrogate, con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, tutte le norme incompatibili con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, nonche' le prime due classi di contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1432 .
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 14 comma 1) che "A decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' sostituito dal seguente".
Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 .
Sono abrogate, con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, tutte le norme incompatibili con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, nonche' le prime due classi di contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1432 .
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 14 comma 1) che "A decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' sostituito dal seguente".