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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1072/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TO ROSARIA MARIA, Presidente
ACAGNINO MARIA, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5400/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018104913000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140026004357000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 29.9.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259018104913 in relazione alla cartella di pagamento n. 293020140026004357 per omesso pagamento dell'IRPEF relativa al 2010 per l'importo di € 78.351,70
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è basato sui seguenti motivi:
1. Omessa e/o invalida notifica della cartella
2. Decadenza
3. Prescrizione
Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
ADER ha prodotto copia della notifica della cartella, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale e invio della successiva raccomandata.
Il ricorrente, nelle memorie illustrative, ha eccepito che la notifica sarebbe nulla perché non sono state effettuate tutte le ricerche , prima di notificare ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e perché la raccomandata è stata inviata ad un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica: “Indirizzo_1” anziché “ Indirizzo_2”.
Inoltre, si contesta la notifica effettuata tramite Società_1, un operatore di posta privato, di cui non è provata la titolarità dell'apposita licenza.
La detta argomentazione difensiva costituisce un motivo nuovo e diverso rispetto a quanto prospettato nel ricorso introduttivo e, come tale, è inammissibile.
In proposito, la Cassazione (solo da ultimo sez. trib., 20/10/2025, n. 27900, conf 5/09/2024, n. 23856) ha affermato che “La funzione delle memorie nel corso di un giudizio è esclusivamente quella di esplicare e precisare le ragioni di fatto e di diritto già proposte nel ricorso principale, senza che siano permessi inserimenti di nuovi motivi o l'integrazione di quelli originariamente formulati in modo generico e quindi inammissibili;
una simile prassi si trova in conflitto con il principio di specificità delle ragioni giuridiche dedotte, che rappresenta un cardine del diritto processuale. Nel contenzioso tributario, in particolare, il raggio d'azione del giudice è circoscritto agli elementi di impugnazione formalmente portati all'attenzione del giudice attraverso il ricorso introduttivo, e non è consentito al giudicante operare cancellazioni ex officio del provvedimento contestato per ragioni diverse da quelle articolate dalla parte ricorrente, neanche se emerse incidentalmente in corso di giudizio” Il ricorrente avrebbe dovuto chiedere termine per la proposizione di motivi aggiunti e, in quella sede, formulare le censure contenute nella memoria.
Gli altri due motivi d'impugnazione sono infondati: la cartella è stata notificata tempestivamente e , anche successivamente alla notifica della cartella, avvenuta il 2.1.2015, non è decorso il termine decennale di prescrizione, dovendo applicarsi la sospensione prevista per la pandemia COVID.
Il termine quinquennale di prescrizione non è decorso neanche per sanzioni ed interessi.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato e, dato il cambiamento di giurisprudenza in ordine alla possibilità di presentare nuovi motivi in sede di deposito di memorie illustrative, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 Spese compensate Catania, 26 gennaio 2026 IL RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Acagnino dott.ssa Maria Acagnino
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TO ROSARIA MARIA, Presidente
ACAGNINO MARIA, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5400/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018104913000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140026004357000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 29.9.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259018104913 in relazione alla cartella di pagamento n. 293020140026004357 per omesso pagamento dell'IRPEF relativa al 2010 per l'importo di € 78.351,70
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è basato sui seguenti motivi:
1. Omessa e/o invalida notifica della cartella
2. Decadenza
3. Prescrizione
Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
ADER ha prodotto copia della notifica della cartella, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale e invio della successiva raccomandata.
Il ricorrente, nelle memorie illustrative, ha eccepito che la notifica sarebbe nulla perché non sono state effettuate tutte le ricerche , prima di notificare ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e perché la raccomandata è stata inviata ad un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica: “Indirizzo_1” anziché “ Indirizzo_2”.
Inoltre, si contesta la notifica effettuata tramite Società_1, un operatore di posta privato, di cui non è provata la titolarità dell'apposita licenza.
La detta argomentazione difensiva costituisce un motivo nuovo e diverso rispetto a quanto prospettato nel ricorso introduttivo e, come tale, è inammissibile.
In proposito, la Cassazione (solo da ultimo sez. trib., 20/10/2025, n. 27900, conf 5/09/2024, n. 23856) ha affermato che “La funzione delle memorie nel corso di un giudizio è esclusivamente quella di esplicare e precisare le ragioni di fatto e di diritto già proposte nel ricorso principale, senza che siano permessi inserimenti di nuovi motivi o l'integrazione di quelli originariamente formulati in modo generico e quindi inammissibili;
una simile prassi si trova in conflitto con il principio di specificità delle ragioni giuridiche dedotte, che rappresenta un cardine del diritto processuale. Nel contenzioso tributario, in particolare, il raggio d'azione del giudice è circoscritto agli elementi di impugnazione formalmente portati all'attenzione del giudice attraverso il ricorso introduttivo, e non è consentito al giudicante operare cancellazioni ex officio del provvedimento contestato per ragioni diverse da quelle articolate dalla parte ricorrente, neanche se emerse incidentalmente in corso di giudizio” Il ricorrente avrebbe dovuto chiedere termine per la proposizione di motivi aggiunti e, in quella sede, formulare le censure contenute nella memoria.
Gli altri due motivi d'impugnazione sono infondati: la cartella è stata notificata tempestivamente e , anche successivamente alla notifica della cartella, avvenuta il 2.1.2015, non è decorso il termine decennale di prescrizione, dovendo applicarsi la sospensione prevista per la pandemia COVID.
Il termine quinquennale di prescrizione non è decorso neanche per sanzioni ed interessi.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato e, dato il cambiamento di giurisprudenza in ordine alla possibilità di presentare nuovi motivi in sede di deposito di memorie illustrative, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 Spese compensate Catania, 26 gennaio 2026 IL RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Acagnino dott.ssa Maria Acagnino