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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2024, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Porfido Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Petti Controparte_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: pronuncia parziale status
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.10.2024 ha proposto domanda di separazione giudiziale dal Parte_1 marito , con il quale ha contratto matrimonio in data 15.03.2015 nel Comune di Controparte_1
Montefalcone del Sannio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune – anno
2015 Numero 1 Parte I Serie Ufficio 1.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 14.04.2025 le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza parziale sullo status, riportandosi alle richieste formulate nei rispettivi atti di causa.
Lo scrivente giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la pronuncia sullo status.
1 Il PM ha concluso in data 16.04.2025, con parere favorevole alla pronuncia della sentenza parziale sullo status.
________
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi, chiaramente ed inequivocabilmente emerso dinanzi al G.I.
e, comunque, evincibile da tutti gli atti e scritti difensivi depositati.
Tutte le altre domande saranno decise all'esito dell'istruttoria.
Il procedimento deve quindi proseguire, con la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso.
Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, NON definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale delle parti, così provvede:
a) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
b) DISPONE a cura della cancelleria l'allegazione della sentenza al presente fascicolo;
c) SPESE al definitivo.
Campobasso, 17/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2024, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Porfido Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Petti Controparte_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: pronuncia parziale status
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.10.2024 ha proposto domanda di separazione giudiziale dal Parte_1 marito , con il quale ha contratto matrimonio in data 15.03.2015 nel Comune di Controparte_1
Montefalcone del Sannio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune – anno
2015 Numero 1 Parte I Serie Ufficio 1.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 14.04.2025 le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza parziale sullo status, riportandosi alle richieste formulate nei rispettivi atti di causa.
Lo scrivente giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la pronuncia sullo status.
1 Il PM ha concluso in data 16.04.2025, con parere favorevole alla pronuncia della sentenza parziale sullo status.
________
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi, chiaramente ed inequivocabilmente emerso dinanzi al G.I.
e, comunque, evincibile da tutti gli atti e scritti difensivi depositati.
Tutte le altre domande saranno decise all'esito dell'istruttoria.
Il procedimento deve quindi proseguire, con la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso.
Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, NON definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale delle parti, così provvede:
a) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
b) DISPONE a cura della cancelleria l'allegazione della sentenza al presente fascicolo;
c) SPESE al definitivo.
Campobasso, 17/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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