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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2543 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra p.i. , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Salvatore Leopardi (indirizzo pec e Email_1
Mariapaola Leopardi (indirizzo pec , con Email_2 domicilio in Taranto alla via Mezzetti, n. 21, presso lo studio dei difensori Avv.ti Salvatore Leopardi e Mariapaola Leopardi parte appellante principale CONTRO
, c.f. con il patrocinio degli CP_1 C.F._1
Avv.ti Cosimo Calvi (indirizzo pec e Email_3
Daniele Mele (indirizzo pec , con domicilio Email_4 in San GI CO (Ta) alla via Pio XII, n. 7, presso lo studio dei difensori Avv.ti Cosimo Calvi e Daniele Mele parte appellata
, c.f. , con il patrocinio degli CP_2 C.F._2
Avv.ti Nicoletta Erroi (indirizzo pec e Email_5
Isabella De Leonardis (indirizzo pec , Email_6 con domicilio in Grottaglie alla via Colombo, n. 75, presso lo studio del difensore Avv. Nicoletta Erroi parte appellante incidentale
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale – appello. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 14.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni depositando le note di trattazione scritta con le quali si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite. Parte_ evocava in giudizio ( nel CP_1 Parte_1 prosieguo per brevità) e dinanzi al Giudice di Pace di CP_3
Grottaglie, esponendo:
di essere proprietario dello scooter elettrico per disabili avente telaio n. L5X32HCB1E6901446;
che in data 16.8.2017, alle ore 13.30-14.00 circa, suo padre,
[...]
, aveva condotto tale mezzo sulla Strada Provinciale Persona_1
73 Villa Castelli – Grottaglie, con direzione Grottaglie;
che dal senso opposto di marcia era sopraggiunta la AN Y tg. Parte_ DD402HC, assicurata da di proprietà di e dalla CP_3 stessa nella specie condotta, la quale, dopo aver percorso un tratto curvilineo, aveva perso il controllo del mezzo e con un testacoda aveva invaso l'opposta corsia, collidendo con la parte posteriore sinistra del suo veicolo la parte anteriore dello scooter per poi finire contro il guard-rail posto a margine di tale corsia;
che a seguito dell'impatto, era caduto al Persona_1 suolo unitamente al mezzo condotto;
che sul posto erano intervenute le forze dell'ordine effettuando i rilievi del caso;
che lo scooter aveva riportato ingenti danni che avevano reso antieconomica la riparazione;
pertanto, il danno era stimabile nel suo valore ante sinistro pari a € 1.300,00;
che la responsabilità nella causazione del sinistro era ascrivibile in via esclusiva a per aver invaso la corsia di marcia percorsa dal CP_3 ed aver posto in atto una grave turbativa di traffico; Per_1
che nella specie, aveva tenuto regolarmente la Persona_1 propria corsia ed aveva subito in maniera del tutto passiva ed incolpevole le conseguenze della colposa condotta di guida della CP_3
che gli erano dovute anche € 300,00 a titolo di spese legali stragiudiziali;
Parte_
che ricevuta formale richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali provocati al mezzo di sua proprietà, non aveva formulato alcuna offerta risarcitoria. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, la CP_3 condanna in solido delle parti convenute al pagamento del complessivo importo di € 1.600,00.
2 Parte_ Si costituiva in giudizio ontestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Non contestava la verificazione del sinistro con i mezzi e le parti dedotti dall'attore, ma esponeva:
che , a bordo dello scooter elettrico, aveva Persona_1 proceduto al centro della carreggiata;
che in uscita da una curva a destra, aveva frenato per CP_3 evitare l'impatto con tale mezzo, ma a causa di una buca presente sul manto stradale aveva poi perso il controllo del veicolo, effettuando una rotazione su sé stessa e terminando la corsa sul guardrail della corsia opposta;
che scendendo dall'auto, si era accorta che ed Persona_1 il mezzo da lui condotto erano riversi al suolo;
che tra i mezzi coinvolti nel sinistro non vi era stata collisione;
che anche qualora si fosse appurato che tali mezzi si fossero scontrati, dovrebbe ritenersi che era persona Persona_1 novantenne portatore di stampella, non in grado di effettuare una normale manovra di arresto;
che aveva condotto lo scooter per disabili su Persona_1 una strada provinciale tenendo la destra, in violazione dell'art. 190 C.d.S., norma che equipara i conducenti di tali mezzi ai pedoni imponendo agli stessi la circolazione in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi;
che, pertanto, nulla era dovuto in favore dell'attore;
che il quantum dell'avversa richiesta era comunque ingente e sproporzionato.
Si costituiva in giudizio anche insistendo per il rigetto CP_3 dell'avversa domanda e per l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale. Esponeva:
che per evitare l'impatto con il mezzo condotto dal che aveva Per_1 proceduto al centro della carreggiata, aveva frenato, sterzato a destra e poi perso il controllo del veicolo subendo un testa coda e finendo poi contro il guard-rail a margine dell'opposta corsia di marcia;
che pur non essendoci stata alcuna collisione tra la e la carrozzina, CP_4 uscendo dalla sua vettura aveva notato che quest'ultima e
[...]
senza casco protettivo e con accanto una Persona_1 stampella, erano riversi al suolo;
che i sanitari del 118 avevano soccorso il CC spostando il mezzo da
3 lui condotto dal centro della strada;
che erano poi intervenuti gli agenti del Commissariato di Grottaglie effettuando i rilievi del caso;
che nella specie aveva subito lesioni fisiche, mentre il veicolo di sua proprietà aveva riportato ingenti danni;
che , alla guida della carrozzina per disabili, Persona_1 era equiparabile ad un pedone, pertanto, nel suo incedere egli aveva violato l'art. 190 C.d.S., avendo omesso di circolare sul lato opposto al normale senso di marcia dei veicoli;
che era persona novantenne affetta da Persona_1 disabilità motorie, come dimostrato dal bastone che portava con sé, pertanto, era plausibile che lo stesso avesse subito un malore causato dalle sue condizioni di salute e dalle elevate temperature (il sinistro si era verificato alle 14:00 del 16 agosto 2017);
che la sanzione amministrativa elevata a suo carico dalle autorità verbalizzanti del sinistro ai sensi dell'art. 141 C.d.S., era stata annullata con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Grottaglie;
che, in definitiva, la causazione del sinistro era imputabile in via esclusiva a;
Persona_1
che i danni subiti dal veicolo di sua proprietà erano stimabili in € 5.790,16;
che le lesioni fisiche erano quantificabili in 5 giorni di I.T.T., 20 giorni di I.T.P. del 50% e nel 3% di I.P., il tutto, comprensivo del danno morale, complessivamente pari alla somma di € 4.206,69. Pertanto, chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva di Persona_1 nella causazione del sinistro e, in accoglimento della sua domanda
[...] riconvenzionale, chiedeva la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella specie subiti. Nel corso dell'udienza ex art. 320 c.p.c. del 18.9.2018, il difensore di CP_3 deduceva testualmente a verbale:” L'avvocato De Leonardis precisa e
[...] integra le proprie conclusioni con le seguenti: d) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare l'assicurazione ex articolo 1917 1° Pt_1 comma c.c. a tenere indenne la signora da qualsiasi somma quest'ultima, in CP_3 conseguenza dell'evento, dovesse pagare al signor vacca e) condannare comunque CP_1 al rimborso delle spese legali oltre oneri accessori sostenute dall'assicurato, Signora Pt_1
per resistere all'azione dell'attore ai sensi dell'articolo 1917 3° comma CP_3 terzo c.c.”. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'acquisizione del rapporto delle forze
4 dell'ordine e della documentazione versata in atti dalle parti, nell'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e delle prove CP_3 testimoniali con n. 2 testi citati da quest'ultima, nonché nell'esperimento delle CCTTUU meccanica ricostruttiva e medico-legale, il Giudice di Pace, acclarata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del CP_3 sinistro, accoglieva in parte la domanda attrice e, rigettata di converso la domanda riconvenzionale, condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di € 1.300,00 a titolo di danno patrimoniale subito dal mezzo, con spese legali e spese di CCTTUU poste in solido a carico delle stesse parti soccombenti. Parte_ Avverso tale pronuncia ha promosso appello Con il primo motivo d'appello si duole dell'omessa valutazione della condotta colposa di . Persona_1
Nella prima parte della doglianza lamenta che nella ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dal Giudice di Pace sulla scorta del rapporto delle forze dell'ordine e della CTU, non si sarebbe considerato che il veicolo condotto dalla aveva sbandato, attraversato l'opposta corsia, urtato CP_3 contro il guard-rail, poi subìto una rotazione, e si era infine riposizionato in fase di quiete;
pertanto, poiché il aveva assistito a tale dinamica dei Per_1 fatti, che si era consumata in non meno di 9-10 secondi, a suo avviso, egli aveva tutto il tempo di compiere una semplice manovra di aggiramento, sterzando verso il centro della strada in modo tale da evitare l'urto con il veicolo antagonista. Nella seconda parte della doglianza contesta la ricostruzione della velocità del veicolo fatta dal CTU: a suo avviso, l'ausiliario avrebbe accertato una velocità di 60-70 km/h basando tale valutazione non su basi scientifiche, ma solo sui danni rilevati sul veicolo a seguito dell'impatto con il guard-rail e sullo spazio post urto; ragione per la quale ritiene maggiormente attendibili le conclusioni espresse sul punto dal consulente tecnico di parte della , Ing. CP_3 Per_2 secondo cui il veicolo in questione avrebbe percorso la curva ad una velocità di circa 45 km/h; circostanza, questa, che costituirebbe ulteriore indice della condotta colposa di , in quanto tra il momento dello Persona_1 sbandamento del veicolo e quello dell'impatto tra i mezzi sarebbero passati più di 10 secondi, ossia uno spazio di tempo più che sufficiente per consentirgli di attuare una manovra di aggiramento dell'auto che si era frapposta sulla sua corsia di marcia. Con il secondo motivo d'appello contesta nuovamente la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal Giudice di Pace sulla scorta della CTU: afferma che una velocità di guida pari a 60-70 km/h non sarebbe stata in ogni
5 caso idonea a causare difficoltà alla guida della sua assicurata, tenuto conto dell'ampiezza e dell'andamento della curva da lei nella specie percorsa;
ritiene contrario alle leggi della fisica ed alle nozioni di comune esperienza il fatto che tale veicolo, nel percorrere la curva a destra, sia uscito di strada sulla sua destra (a suo avviso, proprio perché la curva aveva un'andatura destrorsa, l'eventuale eccesso di velocità avrebbe dovuto sospingere il veicolo verso il centro della carreggiata e non verso destra); osserva, infine, che nella specie sarebbe più verosimile la dinamica esposta nella immediatezza dei fatti dalla ai verbalizzanti, secondo cui la sua uscita di strada fu causata dal CP_3 tentativo di schivare lo scooter condotto dal al centro della carreggiata. Per_1
Con il terzo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui il giudicante ha omesso di valutare la posizione dello scooter sulla parte destra della carreggiata, in violazione dell'art. 190 C.d.S.. A suo avviso, i conducenti di tali mezzi sarebbero tenuti, ai sensi dell'art. 190 C.d.S. a percorrere le strade ordinarie tenendo la mano sinistra e fuori dalla carreggiata, proprio come se si trattasse di un pedone, ciò al fine di consentire ai relativi conducenti di avere perfettamente sotto controllo la svolgimento del traffico, poiché in tal modo hanno la perfetta percezione del fluire dei veicoli in senso contrario senza doversi guardare alle spalle o interferire nella circolazione degli altri veicoli ben più veloci e molto più resistenti e protettivi per i loro occupanti;
deduce inoltre che la fragilità della struttura degli scooter a tre ruote elettrici, la mancanza assoluta di difese e di strutture protettive come avviene per gli autoveicoli, espone i loro conducenti, in caso di collisione, a conseguenze gravi e pericolose di gran lunga più gravi di quelle che in pari condizioni possono subire i conducenti di autoveicoli. Pertanto, a suo avviso, il Giudice di Pace, alla luce della violazione di tale norma di sicurezza stradale, avrebbe dovuto ritenere responsabile Persona_1 esclusivo della causazione del sinistro.
Nella seconda parte della stessa doglianza lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che al momento del sinistro il sarebbe stato Per_1 affetto da grave disabilità ed avrebbe condotto lo scooter tenendo un grosso bastone sulle ginocchia, circostanze, queste, che avrebbero aggravato le difficoltà dell'anziano nel compiere una manovra di emergenza con cui schivare il veicolo antagonista. Pertanto, anche in virtù di tali ragioni, ritiene che la causazione del sinistro sia addebitabile al solo . Persona_1
Con il quarto motivo d'appello si duole della mancata applicazione dell'art. 2054 c.c.: a suo avviso, il rapporto redatto dalle forze dell'ordine avrebbe evidenziato l'assenza di tracce di frenata sul luogo del sinistro;
circostanza, questa, che dimostrerebbe ulteriormente che il aveva omesso di Per_1 compiere una manovra di emergenza;
pertanto, posto che la collisione era avvenuta quando il veicolo suo assicurato aveva già assunto una posizione di
6 quiete, anche in ragione di tale aspetto, la responsabilità del tamponamento sarebbe a suo dire imputabile al solo . Persona_1
Con il quinto ed ultimo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha definitivamente posto in solido alle parti convenute le spese della CTU medico-legale. Osserva che tale CTU era stata richiesta dalla sola essendo finalizzata alla quantificazione delle lesioni CP_3 dalla stessa subite;
e che tale pregiudizio era oggetto della domanda riconvenzionale da lei azionata in giudizio nei soli confronti di
[...]
proprietario del mezzo antagonista. CP_1
Chiede, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, che tali spese siano poste a carico della sola CP_3
Ha resistito in appello chiedendo il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della pronuncia impugnata. Espone:
che il Giudice di Pace aveva correttamente riscostruito la dinamica del sinistro sulla scorta dell'istruttoria di causa assunta innanzi a sé (rapporto delle forze dell'ordine, prove orali, CTU meccanica ricostruttiva);
che era indimostrata e priva di riscontri oggettivi l'ipotesi rappresentata dall'appellante, secondo cui avrebbe CP_3 impiegato 5 secondi per attraversare una carreggiata di sei metri ed altri 5 secondi per la fase successiva dell'urto, della rotazione e del raggiungimento della posizione di quiete;
che il CTU, al contrario di quanto esposto dall'appellante, aveva ritenuto che al momento della perdita del controllo del veicolo CP_3 viaggiava ad una velocità di circa 60-70 km/h, e che tale
[...] vettura aveva poi impattato il guard-rail ad una velocità di circa 17 km/h;
che, pertanto, doveva escludersi che fosse Persona_1 nelle condizioni di evitare tempestivamente l'impatto con il veicolo antagonista;
che il CTU non aveva ritenuto che avesse percorso in CP_3 frenata 20/30 metri, ma aveva invece sostenuto che la stessa avesse perso il controllo dell'auto all'uscita di una curva a destra, all'incirca 20-30 metri prima di impattare il guardrail, contro il quale aveva poi impattato ad una velocità di 15/20 km/h;
che la velocità di guida del veicolo antagonista era stata correttamente riscostruita dal CTU su basi scientifiche;
7 che il CTU aveva acclarato l'invasione di corsia del veicolo condotto da sulla scorta dei fotogrammi versati in atti, documenti CP_3 da cui è chiaramente rilevabile la presenza al suolo, sulla corsia opposta a quella percorsa dalla stessa , dello scooter e delle CP_3 tracce ematiche riconducibili a;
Persona_1
che la responsabilità nella causazione del sinistro era, quindi, imputabile in via esclusiva a per aver colposamente CP_3 invaso la opposta corsia di marcia e poi colliso lo scooter dopo l'impatto con il guard-rail;
che nel rapporto, le forze dell'ordine intervenute sul posto, redigendo apposito schizzo planimetrico, avevano acclarato la presenza di entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro sulla corsia percorsa da
[...]
; Persona_1
che nel predetto rapporto, i verbalizzanti, a seguito dei rilievi di rito, avevano ricostruito la seguente dinamica del sinistro:“Il 16 agosto 2017
alla guida dell'autovettura AN Ypsilon targata DD420HC, CP_3 percorreva la S.P. 73 con direzione di marcia da Grottaglie a Villa Castelli, strada extraurbana a doppio senso di circolazione del territorio di Grottaglie. Alle ore 14,00 circa, omettendo di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo in un tratto di strada in curva, ovvero appena superatolo, con il paraurti posteriore sinistro del suo veicolo, dopo una rotazione su se stesso, andava a collidere nell'altra corsia contro la parte anteriore di una carrozzina elettrica per disabili con telaio n. L5X324CB1E6901446 che condotta da Persona_1 proveniva nel senso opposto di marcia e che nella circostanza,
[...] percorrendo fuori del centro abitato la carreggiata a due sensi di marcia, non rispettava l'obbligo di procedere in senso opposto a quello di marcia di altri veicoli”;
che era irrilevante che il avesse proceduto sul lato non Per_1 consentito, posto che la aveva invaso tale corsia di marcia e che CP_3 il sinistro sarebbe avvenuto ugualmente se al posto dello scooter si fosse trovato un qualsiasi altro veicolo o un motoveicolo;
che nel corso del primo grado di lite l'appellante nulla aveva dedotto in ordine alla presunta presenza di un bastone a bordo del mezzo condotto dal e sull'eventuale condizionamento della sua Per_1 condotta di guida, pertanto, tali deduzioni erano inammissibili nel presente grado d'appello;
che in ordine alla presunta omessa applicazione dell'art. 2054 c.c. da parte del Giudice di Pace, dall'istruttoria assunta nel giudizio di prime
8 cure deve ritenersi che il non ha avuto alcuna possibilità in concreto di Per_1 azionare manovre di frenata, in quanto al momento del proprio transito, ha subito un improvviso taglio di strada da parte del veicolo della con la conseguenza CP_3 che la collisione è stata inevitabile;
che l'ulteriore censura relativa alla regolamentazione delle spese della CTU medico-legale, non era a lui riferibile. Si è costituita nel presente grado d'appello anche spiegando CP_3 appello incidentale. A fondamento del gravame incidentale deduce:
che l'appello principale, essendo ammissibile e fondato, è meritevole di accoglimento;
che al contrario di quanto osservato dal CTU, sulla scorta delle controdeduzioni a firma del suo consulente tecnico di parte, la dinamica del sinistro era la seguente: mentre percorreva a velocità consentita la S.P. n.73, con direzione Villa Castelli, superata una curva destrorsa, si avvedeva all'improvviso della carrozzina elettrica, condotta dal che sopraggiungeva dalla parte opposta ed Per_1 occupava il centro della carreggiata;
a quel punto, costretta a frenare immediatamente ed a sterzare a destra per evitare l'impatto, a causa della differenza di quota altimetrica esistente tra l'asfalto della sua corsia di marcia e l'asfalto della banchina posta alla sua destra e/o di buche e sconnessioni stradali presenti su quest'ultima, effettuava un testa coda finendo contro il guard-rail posto sulla carreggiata opposta;
che sulla scorta delle osservazioni tecniche del suo consulente di parte, si deve ritenere che in corrispondenza della curva in questione la sua velocità di guida fosse pari a 45 km/h;
che in base alle predette osservazioni, fu lo scooter elettrico ad impattare la sua auto mentre la stessa era già ferma;
che la contravvenzione elevata a suo carico dai verbalizzanti del sinistro era stata annullata con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Grottaglie;
che poiché la moto carrozzina attorea era equiparata ai pedoni, il non Per_1 poteva in alcun modo circolare sulla corsia di destra, ma al più avrebbe dovuto circolare - mai occupando la sede stradale riservata al comune traffico veicolare - lungo la banchina sul lato destro della strada nel verso che va da Villa Castelli a Grottaglie;
che nella specie deve ritenersi che il comportamento assolutamente negligente, imperito ed imprudente del abbia causato il sinistro, avendo egli posto in Per_1
9 essere una condotta sotto più aspetti contraria alle norme che regolano la circolazione stradale;
che un normale automobilista, alla guida di un veicolo abilitato a marciare su strada, avrebbe effettuato una manovra di emergenza per schivare l'impatto con il veicolo antagonista, mentre nella specie il nulla fece, trattandosi di una persona ultranovantenne, invalida, a bordo Per_1 di una motocarrozzetta elettrica, con velocità crescente perché in pendenza (scendendo da Villa Castelli verso Grottaglie) e con a bordo un bastone che ne limitava le capacità di guida;
che le condizioni metereologiche proibitive al momento del sinistro (ore 14.00 del 16 agosto), potrebbero aver aggravato le sue limitate capacità di guida;
che alla luce di quanto accertato dal suo consulente tecnico di parte Ing. deve ritenersi che il viaggiava al centro della Per_2 Per_1 carreggiata, verosimilmente dopo aver percorso la strada dal lato giusto (cioè nella banchina della corsia di sinistra nel verso da Villa Castelli a Grottaglie) per poi attraversare in diagonale la strada, poiché in prossimità della curva la banchina si interrompe e non si ha visibilità dei veicoli provenienti in senso opposto; circostanza, questa, confermata anche dai due testi escussi, che avevano riferito di aver visto lo scooter ed il riversi al suolo al Per_1 centro della carreggiata subito dopo la verificazione del sinistro;
che, in definitiva, la responsabilità nella causazione del sinistro era imputabile al solo o al più, in via Persona_1 subordinata, ad entrambi i conducenti dei mezzi;
che di converso, andava accolta la sua domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni subiti a seguito del sinistro nella misura quantificata nella CTU meccanica e nella CTU medico-legale. Conclude per l'accertamento della responsabilità esclusiva di Persona_1
e per l'accoglimento della sua domanda risarcitoria;
in subordine,
[...] nella denegata ipotesi di conferma anche parziale della sentenza impugnata, Parte_ chiede che ai sensi dell'articolo 1917 1° comma c.c., la tenga indenne da qualsiasi somma che fosse tenuta a pagare in favore di oltre CP_1 Parte_ alla condanna della stessa l rimborso delle spese legali sostenute per la sua costituzione nel doppio grado di giudizio. 2) Sui motivi d'appello principale ed incidentale. I primi quattro motivi dell'appello principale e tutti i motivi dell'appello incidentale, scrutinabili congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
10 Prima di esaminare le questioni poste dagli atti di gravame, appare opportuno richiamare la normativa che regola la circolazione dei mezzi elettrici per disabili. In particolare, viene in rilievo l'art. 46 C.d.S., a mente del quale: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore”. A tale previsione si affianca l'art. 196 del d.P.R: n. 495 del 1992 (nella formulazione vigente all'epoca del sinistro), a tenore del quale: “I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati: a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 40 kg;
f) potenza massima del motore 1 kw;
g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 (Più o Meno) 5 kg). Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.” Le macchine per uso di invalidi sfuggono, quindi, alla classificazione in termini di veicoli se rientrano tra i c.d. ausili medici secondo la normativa comunitaria. Il riferimento è, in particolare, alla direttiva 93/42/Cee, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 46 del 1997. Pertanto, affinché il mezzo sia escluso dalla classificazione di veicolo si deve
11 trattare di una macchina, o dir si voglia scooter elettrico, che:
rientra nella “classificazione nazionale dei dispositivi medici" al codice Y12 "ausili per la mobilità personale";
è iscritto nel repertorio dei dispositivi medici con un numero identificativo, secondo quanto prescritto dal d.m. (Min. Salute) del 20 febbraio 2007 e dal d.lgs. 46 del 1997;
è munito della dichiarazione del costruttore di conformità Ce. Ad avviso di questo giudice, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 120 del 2010 all'art. 46 del d.lgs. 295 del 1992, il superamento dei limiti prescritti dall'art. 196 del Regolamento di attuazione del codice della strada (d.p.r. n. 495 del 1992), da cui discende la classificazione del mezzo quale veicolo ex art. 46 del citato d.lgs. n. 295 del 1992, si riferisce alle sole macchine per uso di bambini, restando quindi escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 196 le macchine ad uso invalidi. Tanto lo si evince dalla formulazione letterale del novellato art. 46 del d.lgs. n. 295 del 1992, che esclude la qualifica di veicolo per le sole macchine per uso di bambini le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal Regolamento, mentre, per le macchine per uso di invalidi, prevede analoga esclusione in conseguenza del solo fatto che si tratti di veicoli rientranti nella classificazione di ausilio medico secondo le richiamate disposizioni comunitarie. A complemento del quadro normativo, viene in rilievo il comma 7 dell'art. 190 C.d.S., secondo cui le macchine in questione possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7, sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili. Dal combinato disposto delle due norme, si ricava che, ai fini della circolazione, le macchine per uso di invalidi possono essere equiparate ai pedoni a seconda delle varie circostanze. Nel caso di specie, essendosi trovato a circolare su Persona_1 una strada provinciale a doppio senso di marcia, occorre fare riferimento al comma 1 del citato art. 190, C.d.S., che, nel regolare la circolazione dei pedoni, stabilisce che, “…fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione….”. Del resto, è provato e non contestato dalle parti, neanche con i motivi di appello, che , al momento del sinistro, era alla guida Persona_1 di uno scooter elettrico per disabili su una strada provinciale a doppio senso
12 di marcia, come si evince anche dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Grottaglie. Pertanto, posto che la collisione ha interessato un veicolo ed un mezzo equiparabile ad un pedone, in punto di diritto deve ritenersi applicabile la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., norma in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e/o cose. Nei casi di sinistri stradali consistenti in investimenti pedonali, la giurisprudenza di legittimità ha espresso i seguenti principi:
la responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. si presume e viene meno solo se il conducente del veicolo riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente (Cass. 13.7.2023, n. 20140);
deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. 25.09.2014 n. 20307; Cass. 13.7.2023, n. 20140);
il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale, sostanziandosi essenzialmente in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (Trib. Milano 14.3.2023, n. 2029; Cass. Pen. 12.10.2005, n. 44651; Cass. Pen. 13.10.2005, n. 40908);
l'accertamento del comportamento colposo del pedone non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore superi la presunzione
13 di colpa posta a suo carico, dimostrando così di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 22.01.2015, n. 1135);
la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. n. 13786/2024; Cass. n. 2433/2024; Cass. n. 842/2020). In buona sostanza, in ipotesi di investimento pedonale, il giudice, partendo dalla presunzione di colpa del conducente del 100%, è tenuto ad accertare l'eventuale condotta colposa del pedone e a ridurre progressivamente la percentuale di responsabilità del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa del pedone, fino al punto di escluderla del tutto ove la condotta assunta da quest'ultimo sia ritenuta causa efficiente ed esclusiva del fatto illecito. Muovendo da tali premesse, sulla scorta del materiale istruttorio raccolto in Parte_ giudizio, si deve ritenere che non siano riuscite a vincere CP_3 la presunzione di responsabilità prevista a loro carico dall'art. 2054, comma 1 c.c.. Innanzitutto, non è emersa la prova che stesse Persona_1 conducendo il proprio mezzo al centro della strada, mentre sono invece emersi elementi istruttori idonei a comprovare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro. CP_3
Gli unici elementi istruttori in grado di suffragare la tesi degli appellanti consisterebbero nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado Secondo quanto riferito dai suddetti testi, a seguito del sinistro, il corpo di e lo scooter da lui condotto si sarebbero trovati Persona_1 riversi al suolo in corrispondenza del centro della strada, e tale mezzo sarebbe stato poi spostato sulla parte destra della strada dai sanitari del 118 intervenuti in soccorso dell'anziano; dichiarazioni, queste, dalle quali si potrebbe desumere che stesse circolando al centro della strada. Persona_1
Tuttavia, le dichiarazioni rese dai testi non risultano attendibili, ponendosi in contrasto con le risultanze istruttorie, dalle quali emerge piuttosto che è stata ad invadere l'opposta corsia di marcia percorsa da CP_3 [...]
. Persona_1
14 Ed invero:
la presenza dei testi sul luogo del sinistro non emerge dal contenuto del rapporto;
appare singolare che dei testi presenti sui luoghi di causa abbiano omesso di riferire ai verbalizzanti le circostanze poi esposte in giudizio nel corso della loro deposizione;
i testi hanno peraltro riferito di essere giunti sul posto quando il sinistro si era già verificato;
nel rapporto a loro firma, i verbalizzanti non hanno dato atto dello spostamento dei mezzi dalla posizione riscontrata;
le stesse autorità hanno anche riprodotto graficamente il campo del sinistro in uno schizzo planimetrico, collocando i mezzi ed il punto in cui gli stessi si erano urtati nella corsia di marcia opposta a quella tenuta da il tutto senza alcun cenno ad un eventuale CP_3 spostamento dei mezzi dalla posizione di quiete assunta a seguito dell'impatto;
appare assolutamente inusuale che i sanitari possano aver rimosso il mezzo condotto dal dalla posizione di quiete assunta a seguito Per_1 del sinistro, trattandosi di un'attività che esula dalle mansioni di assistenza sanitaria alle quali sono addetti;
nella documentazione fotografica versata nei fascicoli di parte dell'appellato e dell'appellante incidentale, è ritratta sia la presenza dello scooter riverso al suolo sulla corsia opposta a quella percorsa dalla stessa , sia la presenza di tracce ematiche, verosimilmente CP_3 riconducibili a , poste in corrispondenza del Persona_1 lato sinistro sul quale lo scooter si era ribaltato;
l'ulteriore documentazione fotografica versata in atti dall'appellante incidentale ritrae il veicolo di sua proprietà con ingenti danni localizzati per lo più sulla parte anteriore;
inoltre, il rapporto delle forze dell'ordine evidenzia che il guard-rail subì, a seguito dell'impatto con tale veicolo, un'ammaccatura lunga circa m. 4,0; elementi, questi, che lasciano desumere che la vettura in questione urtò contro il guard- rail ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi;
secondo la ricostruzione fatta dal CTU Ing. (valutazione Per_3 che si condivide in quanto perviene a conclusioni logiche, in linea con gli altri riscontri istruttori), perse il controllo del veicolo CP_3
a causa dell'elevata velocità di guida in prossimità di curva, stimata in 60-70 km/h a fronte di un limite di 50 km/h imposto in loco, e del
15 dislivello tra l'asfalto della sua corsia di marcia e quello della banchina posta alla sua destra;
inoltre, sempre secondo la condivisibile ricostruzione fatta dal CTU, fu poi dopo aver perso il CP_3 controllo del veicolo, ad invadere l'opposta corsia, dirigendosi quasi frontalmente sul guardrail posto sul margine destro della carreggiata in direzione Grottaglie;
subito dopo l'urto l'auto subì un rimbalzo in senso antiorario e indietreggio di qualche metro, frapponendosi così come ostacolo al mezzo condotto dal frattanto sopraggiunto Per_1 nella direzione di marcia contraria;
il medesimo CTU ha anche respinto le controdeduzioni presentate dal Parte_ difensore di dal consulente tecnico di parte di CP_3 osservando: che non era verosimile che la AN Y avesse percorso la curva ad una velocità inferiore a 50 km/h, in quanto ciò avrebbe probabilmente evitato l'invasione di corsia e la successiva carambola del veicolo, fatti, questi, che invece si erano nella specie verificati (valutazioni che questo giudice condivide pienamente per le stesse ragioni esplicitate dal c.t.u.); che anche sulla scorta dei fotogrammi versati in atti dalle parti, ritraenti la posizione post urto dello scooter in corrispondenza di tracce ematiche riconducibili al doveva Per_1 escludersi che l'anziano avesse condotto il mezzo al centro della strada, e doveva viceversa ritenersi che lo stesso avesse proceduto sulla corsia di destra, con direzione Grottaglie;
la presenza delle tracce ematiche (foto 64 e 65 della C.T.U. redatta dall'Ing. ) riconducibili a è Per_3 Persona_1 compatibile con la dinamica ricostruita dal C.T.U. e con la posizione dello scooter ritratta nelle foto, atteso che lo stesso C.T.U. Ing.
ha precisato che il mezzo, dopo l'impatto con l'auto era Per_3 stato sbalzato indietro ed era caduto sul suo lato sinistro, proprio dove sono presenti le ritratte tracce di sangue;
la posizione del mezzo (cfr. foto 64), accasciatosi sul lato sinistro, permette di ritenere che, prima della caduta, il mezzo stesse occupando il margine destro della corsia;
le osservazioni critiche del c.t.p. Ing. in ordine Per_2 all'indietreggiamento, o meno, dell'auto, sono prive di sostanziale rilievo, in quanto il C.T.U. ha parlato di un leggero indietreggiamento (cfr. pag. 47 e 48 della c.t.u.) dell'auto dopo l'urto, del tutto compatibile con il fatto che l'auto, come si evince dalle foto 57 e 58 della C.T.U., risulta leggermente staccata dal guardrail rispetto al punto di impatto tra quest'ultimo e la sua parte anteriore;
16 i danni riportati sulla parte anteriore del cofano, che presenta una notevole ammaccatura verso l'interno, avvalorano la tesi del C.T.U. secondo cui l'auto viaggiava ad una velocità superiore ai 50 km/h;
comunque, a prescindere dalla velocità tenuta, ha CP_3 invaso l'opposta corsia di marcia, causando così l'impatto con lo scooter che stava sopraggiungendo;
la dinamica descritta dalla compagnia assicurativa, secondo la quale avrebbe sterzato a destra per evitare lo scooter che CP_3 veniva condotto da al centro della strada, Persona_1 non appare verosimile, in quanto, in un simile caso, l'impatto con il mezzo sarebbe stato con buona probabilità diverso da quello riscontrato;
e ciò poiché la manovra di svolta a destra sarebbe stata posta in essere per evitare lo scooter che era improvvisamente comparso al centro della carreggiata e, quindi per schivarlo convergendo verso il lato destro della propria direzione di marcia.
prive di riscontri probatori sono le considerazioni in forza delle quali avrebbe avuto tutto il tempo di schivare Persona_1
l'auto dopo l'urto di questa con il guardrail. Per altro verso, per quanto accertato dal c.t.u. e ammesso dallo stesso
[...]
, è provato che questi stesse percorrendo la S.P. 73, arteria Persona_1
(extraurbana) a due corsie di marcia con doppio senso di circolazione, viaggiando sul lato destro della strada, in violazione dell'art. 190, comma 1 C.d.S., che, in questi casi, al pedone di viaggiare prescrive norma in base alla quale lo stesso sare stato tenuto a procedere sul lato sinistro. Ciò nonostante, sebbene l'inosservanza di tale precetto possa dare luogo in astratto ad un concorso di colpa del pedone1, a tale violazione, nel caso di specie, non può attribuirsi un'efficacia causale nella verificazione del sinistro, come correttamente statuito dal giudice di prime cure. La ratio della regola cautelare prescritta dall'art. 190, comma 1, C.d.S. è duplice: da un lato, mira ad evitare che i pedoni – e quindi anche i conducenti di mezzi per disabili – possano costituire un ostacolo per i veicoli che provengono da tergo;
e dall'altro, tende a consentire ai pedoni di avvistare in tempo i veicoli che provengono frontalmente, in modo da poter rilevare con
17 sufficiente anticipo il loro arrivo e riuscire più agevolmente a schivarli2. Dall'istruttoria assunta in primo grado è emerso:
che il veicolo condotto dalla percorse la curva ad una velocità CP_3 non consentita, in violazione dell'artt. 141 C.d.S., procedendo con un'andatura di 60-70 km/h, ben oltre il limite di 50 Km/h imposto dalla segnaletica verticale presente in loco, come si desume anche dal fatto che la conducente non è stata in grado di mantenere il controllo dell'auto;
che fu la stessa ad invadere l'opposta corsia di marcia in CP_3 violazione dell'art. 143 C.d.S.;
che il veicolo condotto da sopraggiunse frontalmente e CP_3 non da tergo rispetto alla direzione di marcia tenuta dal Per_1 pertanto, quest'ultimo, pur procedendo sul lato della strada non consentito, al cospetto dell'improvvisa carambola assunta dal veicolo antagonista, e dell'ostacolo costituito da tale veicolo che si era frapposto sulla corsia da lui percorsa, non era nelle condizioni di compiere alcuna manovra di emergenza con cui schivare l'impatto;
che a nulla rileva che la sanzione amministrativa elevata dai verbalizzanti a ai sensi dell'art. 141 C.d.S., sia stata poi CP_3 annullata dal Giudice di Pace di Grottaglie, posto che la sentenza non assume autorità di giudicato nel presente giudizio (trattandosi di parti diverse) e che, dalla sua lettura, si evince, che la domanda è stata accolta in ragione dell'intervenuta decadenza dell'amministrazione, per ragioni processuali, dalla prova dei presupposti dell'illecito ascritto alla conducente. In sostanza, con la propria condotta non è venuto Persona_1 meno alle esigenze cautelari sottese al precetto di cui all'art. 190 del codice della strada. Appaiono tardive, non essendo state tempestivamente promosse nel corso giudizio di primo grado, le deduzioni con cui l'appellante principale e l'appellante incidentale hanno eccepito che sarebbe Persona_1
18 stato menomato alla guida dello scooter a causa della presenza di un ampio bastone tenuto sulle gambe. Ad ogni modo, si tratta di aspetti privi di rilievo rispetto alla dinamica dei fatti, atteso che si è improvvisamente trovato di Persona_1 fronte l'auto, senza poter mettere in atto alcuna manovra di emergenza, considerato altresì che si tratta di un veicolo per disabili che notoriamente non è in grado di raggiungere velocità elevate. Pertanto, in definitiva, va confermata sul punto la sentenza di primo grado e la causazione del sinistro va addebitata alla sola non potendosi CP_3 ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, c. 1 c.c.. Va infine ritenuta inammissibile la domanda formulata dall'appellante incidentale nei confronti dell'appellante incidentale: com'è noto, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., una volta promosso l'appello principale, le parti appellate che intendano promuovere appello incidentale, devono farlo, a pena di decadenza, nello stesso processo;
e nel caso in esame, a fronte dell'omessa pronuncia del Giudice di Pace sulla domanda promossa ai sensi dell'art. 1917 c.c., non ha formulato sul punto appello incidentale nei modi e CP_3 nelle forme stabilite dall'art. 343 c.p.c., essendosi limitata a riportare le conclusioni precedentemente esposte nel giudizio di primo grado senza sviluppare uno specifico motivo di doglianza. E' invece fondato il quinto motivo dell'appello principale. Mentre il CTU ha titolo nei confronti di tutte le parti per conseguire il pagamento del proprio compenso, avendo assunto l'incarico di ausiliario nell'interesse comune delle stesse (Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250, Cass. 13 maggio 2015, n. 9813; Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122), nel rapporto interno tra le parti, le spese di CTU, al pari delle spese di lite, sono regolamentate dal principio di soccombenza e vanno di norma poste a carico della sola parte soccombente. Nel caso di specie, la CTU medico-legale è stata espletata nel corso del giudizio di primo grado al fine di quantificazione le lesioni subite da CP_3
parte che ne aveva chiesto il risarcimento promuovendo una
[...] domanda riconvenzionale nei confronti del solo e non nei CP_1 Parte_ confronti di Pertanto, la pronuncia è sul punto errata, atteso che al rigetto della domanda riconvenzionale doveva seguire la condanna della sola al CP_3 pagamento delle spese di CTU medico-legale. La sentenza va quindi riformata solo sul punto, ponendo a carico della parte appellante incidentale il pagamento delle spese della CTU medica.
19 3) Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti soccombenti nella misura liquidata in dispositivo in base al valore del disputatum (parametri minimi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della lieve difficoltà della controversia e del valore della stessa (€ 1.300,00), che è prossimo all'importo di partenza dello scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00); il tutto con distrazione in favore dei difensori dell'appellato che si sono dichiarati anticipatari in corso di causa. In ragione della minima fondatezza dell'appello principale, le spese di lite tra Parte_
vanno integralmente compensate. CP_3
Al rigetto dell'appello incidentale segue anche l'ulteriore condanna nei confronti di al pagamento della somma pari al contributo CP_3 unificato dovuto per la introduzione della impugnazione, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile anche al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie parzialmente l'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, pone definitivamente a carico di il CP_3 pagamento delle spese della CTU medico-legale;
rigetta per il resto l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
condanna e al pagamento, in solido Parte_1 CP_3 tra di loro, delle spese del presente grado di lite, che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, il tutto con distrazione in favore dei difensori dell'appellato CP_1
compensa per intero le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
[...]
condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 CP_3 maggio 2002, n. 115, al pagamento della somma di € 147,00, pari all'importo del contributo unificato corrisposto per la introduzione del presente giudizio d'appello. Così deciso in Taranto, in data 20/02/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del
20
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 09/03/2011, n.5540 “Sussiste una corresponsabilità del pedone nella causazione del sinistro qualora questi contravvenga all'obbligo imposto dall'art. 190 d.lg. n. 285 del 1992 di circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in assenza di marciapiedi o banchina”. 2 Cassazione civile n.13786/2024 “il motivo è infondato: non v'è alcuna contraddittorietà fra l'affermazione che l'automobilista ignoto invase la banchina e l'addebito di parziale corresponsabilità al pedone per trovarsi dal lato della strada opposto a quello in cui, secondo il precetto dell'art. 190 CdS avrebbe dovuto trovarsi. La corte ha, del resto, spiegato correttamente che la prescrizione per le strade extraurbane dell'impegnare la banchina opposta a quella del senso di marcia dei veicoli, assolve alla garanzia al pedone di avvedersi di altrui condotte imprudenti e di sottrarsi alla loro incidenza;
”.
Avv.ti Salvatore Leopardi (indirizzo pec e Email_1
Mariapaola Leopardi (indirizzo pec , con Email_2 domicilio in Taranto alla via Mezzetti, n. 21, presso lo studio dei difensori Avv.ti Salvatore Leopardi e Mariapaola Leopardi parte appellante principale CONTRO
, c.f. con il patrocinio degli CP_1 C.F._1
Avv.ti Cosimo Calvi (indirizzo pec e Email_3
Daniele Mele (indirizzo pec , con domicilio Email_4 in San GI CO (Ta) alla via Pio XII, n. 7, presso lo studio dei difensori Avv.ti Cosimo Calvi e Daniele Mele parte appellata
, c.f. , con il patrocinio degli CP_2 C.F._2
Avv.ti Nicoletta Erroi (indirizzo pec e Email_5
Isabella De Leonardis (indirizzo pec , Email_6 con domicilio in Grottaglie alla via Colombo, n. 75, presso lo studio del difensore Avv. Nicoletta Erroi parte appellante incidentale
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale – appello. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 14.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni depositando le note di trattazione scritta con le quali si sono riportate ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite. Parte_ evocava in giudizio ( nel CP_1 Parte_1 prosieguo per brevità) e dinanzi al Giudice di Pace di CP_3
Grottaglie, esponendo:
di essere proprietario dello scooter elettrico per disabili avente telaio n. L5X32HCB1E6901446;
che in data 16.8.2017, alle ore 13.30-14.00 circa, suo padre,
[...]
, aveva condotto tale mezzo sulla Strada Provinciale Persona_1
73 Villa Castelli – Grottaglie, con direzione Grottaglie;
che dal senso opposto di marcia era sopraggiunta la AN Y tg. Parte_ DD402HC, assicurata da di proprietà di e dalla CP_3 stessa nella specie condotta, la quale, dopo aver percorso un tratto curvilineo, aveva perso il controllo del mezzo e con un testacoda aveva invaso l'opposta corsia, collidendo con la parte posteriore sinistra del suo veicolo la parte anteriore dello scooter per poi finire contro il guard-rail posto a margine di tale corsia;
che a seguito dell'impatto, era caduto al Persona_1 suolo unitamente al mezzo condotto;
che sul posto erano intervenute le forze dell'ordine effettuando i rilievi del caso;
che lo scooter aveva riportato ingenti danni che avevano reso antieconomica la riparazione;
pertanto, il danno era stimabile nel suo valore ante sinistro pari a € 1.300,00;
che la responsabilità nella causazione del sinistro era ascrivibile in via esclusiva a per aver invaso la corsia di marcia percorsa dal CP_3 ed aver posto in atto una grave turbativa di traffico; Per_1
che nella specie, aveva tenuto regolarmente la Persona_1 propria corsia ed aveva subito in maniera del tutto passiva ed incolpevole le conseguenze della colposa condotta di guida della CP_3
che gli erano dovute anche € 300,00 a titolo di spese legali stragiudiziali;
Parte_
che ricevuta formale richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali provocati al mezzo di sua proprietà, non aveva formulato alcuna offerta risarcitoria. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, la CP_3 condanna in solido delle parti convenute al pagamento del complessivo importo di € 1.600,00.
2 Parte_ Si costituiva in giudizio ontestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Non contestava la verificazione del sinistro con i mezzi e le parti dedotti dall'attore, ma esponeva:
che , a bordo dello scooter elettrico, aveva Persona_1 proceduto al centro della carreggiata;
che in uscita da una curva a destra, aveva frenato per CP_3 evitare l'impatto con tale mezzo, ma a causa di una buca presente sul manto stradale aveva poi perso il controllo del veicolo, effettuando una rotazione su sé stessa e terminando la corsa sul guardrail della corsia opposta;
che scendendo dall'auto, si era accorta che ed Persona_1 il mezzo da lui condotto erano riversi al suolo;
che tra i mezzi coinvolti nel sinistro non vi era stata collisione;
che anche qualora si fosse appurato che tali mezzi si fossero scontrati, dovrebbe ritenersi che era persona Persona_1 novantenne portatore di stampella, non in grado di effettuare una normale manovra di arresto;
che aveva condotto lo scooter per disabili su Persona_1 una strada provinciale tenendo la destra, in violazione dell'art. 190 C.d.S., norma che equipara i conducenti di tali mezzi ai pedoni imponendo agli stessi la circolazione in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi;
che, pertanto, nulla era dovuto in favore dell'attore;
che il quantum dell'avversa richiesta era comunque ingente e sproporzionato.
Si costituiva in giudizio anche insistendo per il rigetto CP_3 dell'avversa domanda e per l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale. Esponeva:
che per evitare l'impatto con il mezzo condotto dal che aveva Per_1 proceduto al centro della carreggiata, aveva frenato, sterzato a destra e poi perso il controllo del veicolo subendo un testa coda e finendo poi contro il guard-rail a margine dell'opposta corsia di marcia;
che pur non essendoci stata alcuna collisione tra la e la carrozzina, CP_4 uscendo dalla sua vettura aveva notato che quest'ultima e
[...]
senza casco protettivo e con accanto una Persona_1 stampella, erano riversi al suolo;
che i sanitari del 118 avevano soccorso il CC spostando il mezzo da
3 lui condotto dal centro della strada;
che erano poi intervenuti gli agenti del Commissariato di Grottaglie effettuando i rilievi del caso;
che nella specie aveva subito lesioni fisiche, mentre il veicolo di sua proprietà aveva riportato ingenti danni;
che , alla guida della carrozzina per disabili, Persona_1 era equiparabile ad un pedone, pertanto, nel suo incedere egli aveva violato l'art. 190 C.d.S., avendo omesso di circolare sul lato opposto al normale senso di marcia dei veicoli;
che era persona novantenne affetta da Persona_1 disabilità motorie, come dimostrato dal bastone che portava con sé, pertanto, era plausibile che lo stesso avesse subito un malore causato dalle sue condizioni di salute e dalle elevate temperature (il sinistro si era verificato alle 14:00 del 16 agosto 2017);
che la sanzione amministrativa elevata a suo carico dalle autorità verbalizzanti del sinistro ai sensi dell'art. 141 C.d.S., era stata annullata con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Grottaglie;
che, in definitiva, la causazione del sinistro era imputabile in via esclusiva a;
Persona_1
che i danni subiti dal veicolo di sua proprietà erano stimabili in € 5.790,16;
che le lesioni fisiche erano quantificabili in 5 giorni di I.T.T., 20 giorni di I.T.P. del 50% e nel 3% di I.P., il tutto, comprensivo del danno morale, complessivamente pari alla somma di € 4.206,69. Pertanto, chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva di Persona_1 nella causazione del sinistro e, in accoglimento della sua domanda
[...] riconvenzionale, chiedeva la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella specie subiti. Nel corso dell'udienza ex art. 320 c.p.c. del 18.9.2018, il difensore di CP_3 deduceva testualmente a verbale:” L'avvocato De Leonardis precisa e
[...] integra le proprie conclusioni con le seguenti: d) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare l'assicurazione ex articolo 1917 1° Pt_1 comma c.c. a tenere indenne la signora da qualsiasi somma quest'ultima, in CP_3 conseguenza dell'evento, dovesse pagare al signor vacca e) condannare comunque CP_1 al rimborso delle spese legali oltre oneri accessori sostenute dall'assicurato, Signora Pt_1
per resistere all'azione dell'attore ai sensi dell'articolo 1917 3° comma CP_3 terzo c.c.”. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'acquisizione del rapporto delle forze
4 dell'ordine e della documentazione versata in atti dalle parti, nell'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e delle prove CP_3 testimoniali con n. 2 testi citati da quest'ultima, nonché nell'esperimento delle CCTTUU meccanica ricostruttiva e medico-legale, il Giudice di Pace, acclarata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del CP_3 sinistro, accoglieva in parte la domanda attrice e, rigettata di converso la domanda riconvenzionale, condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di € 1.300,00 a titolo di danno patrimoniale subito dal mezzo, con spese legali e spese di CCTTUU poste in solido a carico delle stesse parti soccombenti. Parte_ Avverso tale pronuncia ha promosso appello Con il primo motivo d'appello si duole dell'omessa valutazione della condotta colposa di . Persona_1
Nella prima parte della doglianza lamenta che nella ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dal Giudice di Pace sulla scorta del rapporto delle forze dell'ordine e della CTU, non si sarebbe considerato che il veicolo condotto dalla aveva sbandato, attraversato l'opposta corsia, urtato CP_3 contro il guard-rail, poi subìto una rotazione, e si era infine riposizionato in fase di quiete;
pertanto, poiché il aveva assistito a tale dinamica dei Per_1 fatti, che si era consumata in non meno di 9-10 secondi, a suo avviso, egli aveva tutto il tempo di compiere una semplice manovra di aggiramento, sterzando verso il centro della strada in modo tale da evitare l'urto con il veicolo antagonista. Nella seconda parte della doglianza contesta la ricostruzione della velocità del veicolo fatta dal CTU: a suo avviso, l'ausiliario avrebbe accertato una velocità di 60-70 km/h basando tale valutazione non su basi scientifiche, ma solo sui danni rilevati sul veicolo a seguito dell'impatto con il guard-rail e sullo spazio post urto; ragione per la quale ritiene maggiormente attendibili le conclusioni espresse sul punto dal consulente tecnico di parte della , Ing. CP_3 Per_2 secondo cui il veicolo in questione avrebbe percorso la curva ad una velocità di circa 45 km/h; circostanza, questa, che costituirebbe ulteriore indice della condotta colposa di , in quanto tra il momento dello Persona_1 sbandamento del veicolo e quello dell'impatto tra i mezzi sarebbero passati più di 10 secondi, ossia uno spazio di tempo più che sufficiente per consentirgli di attuare una manovra di aggiramento dell'auto che si era frapposta sulla sua corsia di marcia. Con il secondo motivo d'appello contesta nuovamente la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal Giudice di Pace sulla scorta della CTU: afferma che una velocità di guida pari a 60-70 km/h non sarebbe stata in ogni
5 caso idonea a causare difficoltà alla guida della sua assicurata, tenuto conto dell'ampiezza e dell'andamento della curva da lei nella specie percorsa;
ritiene contrario alle leggi della fisica ed alle nozioni di comune esperienza il fatto che tale veicolo, nel percorrere la curva a destra, sia uscito di strada sulla sua destra (a suo avviso, proprio perché la curva aveva un'andatura destrorsa, l'eventuale eccesso di velocità avrebbe dovuto sospingere il veicolo verso il centro della carreggiata e non verso destra); osserva, infine, che nella specie sarebbe più verosimile la dinamica esposta nella immediatezza dei fatti dalla ai verbalizzanti, secondo cui la sua uscita di strada fu causata dal CP_3 tentativo di schivare lo scooter condotto dal al centro della carreggiata. Per_1
Con il terzo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui il giudicante ha omesso di valutare la posizione dello scooter sulla parte destra della carreggiata, in violazione dell'art. 190 C.d.S.. A suo avviso, i conducenti di tali mezzi sarebbero tenuti, ai sensi dell'art. 190 C.d.S. a percorrere le strade ordinarie tenendo la mano sinistra e fuori dalla carreggiata, proprio come se si trattasse di un pedone, ciò al fine di consentire ai relativi conducenti di avere perfettamente sotto controllo la svolgimento del traffico, poiché in tal modo hanno la perfetta percezione del fluire dei veicoli in senso contrario senza doversi guardare alle spalle o interferire nella circolazione degli altri veicoli ben più veloci e molto più resistenti e protettivi per i loro occupanti;
deduce inoltre che la fragilità della struttura degli scooter a tre ruote elettrici, la mancanza assoluta di difese e di strutture protettive come avviene per gli autoveicoli, espone i loro conducenti, in caso di collisione, a conseguenze gravi e pericolose di gran lunga più gravi di quelle che in pari condizioni possono subire i conducenti di autoveicoli. Pertanto, a suo avviso, il Giudice di Pace, alla luce della violazione di tale norma di sicurezza stradale, avrebbe dovuto ritenere responsabile Persona_1 esclusivo della causazione del sinistro.
Nella seconda parte della stessa doglianza lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che al momento del sinistro il sarebbe stato Per_1 affetto da grave disabilità ed avrebbe condotto lo scooter tenendo un grosso bastone sulle ginocchia, circostanze, queste, che avrebbero aggravato le difficoltà dell'anziano nel compiere una manovra di emergenza con cui schivare il veicolo antagonista. Pertanto, anche in virtù di tali ragioni, ritiene che la causazione del sinistro sia addebitabile al solo . Persona_1
Con il quarto motivo d'appello si duole della mancata applicazione dell'art. 2054 c.c.: a suo avviso, il rapporto redatto dalle forze dell'ordine avrebbe evidenziato l'assenza di tracce di frenata sul luogo del sinistro;
circostanza, questa, che dimostrerebbe ulteriormente che il aveva omesso di Per_1 compiere una manovra di emergenza;
pertanto, posto che la collisione era avvenuta quando il veicolo suo assicurato aveva già assunto una posizione di
6 quiete, anche in ragione di tale aspetto, la responsabilità del tamponamento sarebbe a suo dire imputabile al solo . Persona_1
Con il quinto ed ultimo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha definitivamente posto in solido alle parti convenute le spese della CTU medico-legale. Osserva che tale CTU era stata richiesta dalla sola essendo finalizzata alla quantificazione delle lesioni CP_3 dalla stessa subite;
e che tale pregiudizio era oggetto della domanda riconvenzionale da lei azionata in giudizio nei soli confronti di
[...]
proprietario del mezzo antagonista. CP_1
Chiede, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, che tali spese siano poste a carico della sola CP_3
Ha resistito in appello chiedendo il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della pronuncia impugnata. Espone:
che il Giudice di Pace aveva correttamente riscostruito la dinamica del sinistro sulla scorta dell'istruttoria di causa assunta innanzi a sé (rapporto delle forze dell'ordine, prove orali, CTU meccanica ricostruttiva);
che era indimostrata e priva di riscontri oggettivi l'ipotesi rappresentata dall'appellante, secondo cui avrebbe CP_3 impiegato 5 secondi per attraversare una carreggiata di sei metri ed altri 5 secondi per la fase successiva dell'urto, della rotazione e del raggiungimento della posizione di quiete;
che il CTU, al contrario di quanto esposto dall'appellante, aveva ritenuto che al momento della perdita del controllo del veicolo CP_3 viaggiava ad una velocità di circa 60-70 km/h, e che tale
[...] vettura aveva poi impattato il guard-rail ad una velocità di circa 17 km/h;
che, pertanto, doveva escludersi che fosse Persona_1 nelle condizioni di evitare tempestivamente l'impatto con il veicolo antagonista;
che il CTU non aveva ritenuto che avesse percorso in CP_3 frenata 20/30 metri, ma aveva invece sostenuto che la stessa avesse perso il controllo dell'auto all'uscita di una curva a destra, all'incirca 20-30 metri prima di impattare il guardrail, contro il quale aveva poi impattato ad una velocità di 15/20 km/h;
che la velocità di guida del veicolo antagonista era stata correttamente riscostruita dal CTU su basi scientifiche;
7 che il CTU aveva acclarato l'invasione di corsia del veicolo condotto da sulla scorta dei fotogrammi versati in atti, documenti CP_3 da cui è chiaramente rilevabile la presenza al suolo, sulla corsia opposta a quella percorsa dalla stessa , dello scooter e delle CP_3 tracce ematiche riconducibili a;
Persona_1
che la responsabilità nella causazione del sinistro era, quindi, imputabile in via esclusiva a per aver colposamente CP_3 invaso la opposta corsia di marcia e poi colliso lo scooter dopo l'impatto con il guard-rail;
che nel rapporto, le forze dell'ordine intervenute sul posto, redigendo apposito schizzo planimetrico, avevano acclarato la presenza di entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro sulla corsia percorsa da
[...]
; Persona_1
che nel predetto rapporto, i verbalizzanti, a seguito dei rilievi di rito, avevano ricostruito la seguente dinamica del sinistro:“Il 16 agosto 2017
alla guida dell'autovettura AN Ypsilon targata DD420HC, CP_3 percorreva la S.P. 73 con direzione di marcia da Grottaglie a Villa Castelli, strada extraurbana a doppio senso di circolazione del territorio di Grottaglie. Alle ore 14,00 circa, omettendo di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo in un tratto di strada in curva, ovvero appena superatolo, con il paraurti posteriore sinistro del suo veicolo, dopo una rotazione su se stesso, andava a collidere nell'altra corsia contro la parte anteriore di una carrozzina elettrica per disabili con telaio n. L5X324CB1E6901446 che condotta da Persona_1 proveniva nel senso opposto di marcia e che nella circostanza,
[...] percorrendo fuori del centro abitato la carreggiata a due sensi di marcia, non rispettava l'obbligo di procedere in senso opposto a quello di marcia di altri veicoli”;
che era irrilevante che il avesse proceduto sul lato non Per_1 consentito, posto che la aveva invaso tale corsia di marcia e che CP_3 il sinistro sarebbe avvenuto ugualmente se al posto dello scooter si fosse trovato un qualsiasi altro veicolo o un motoveicolo;
che nel corso del primo grado di lite l'appellante nulla aveva dedotto in ordine alla presunta presenza di un bastone a bordo del mezzo condotto dal e sull'eventuale condizionamento della sua Per_1 condotta di guida, pertanto, tali deduzioni erano inammissibili nel presente grado d'appello;
che in ordine alla presunta omessa applicazione dell'art. 2054 c.c. da parte del Giudice di Pace, dall'istruttoria assunta nel giudizio di prime
8 cure deve ritenersi che il non ha avuto alcuna possibilità in concreto di Per_1 azionare manovre di frenata, in quanto al momento del proprio transito, ha subito un improvviso taglio di strada da parte del veicolo della con la conseguenza CP_3 che la collisione è stata inevitabile;
che l'ulteriore censura relativa alla regolamentazione delle spese della CTU medico-legale, non era a lui riferibile. Si è costituita nel presente grado d'appello anche spiegando CP_3 appello incidentale. A fondamento del gravame incidentale deduce:
che l'appello principale, essendo ammissibile e fondato, è meritevole di accoglimento;
che al contrario di quanto osservato dal CTU, sulla scorta delle controdeduzioni a firma del suo consulente tecnico di parte, la dinamica del sinistro era la seguente: mentre percorreva a velocità consentita la S.P. n.73, con direzione Villa Castelli, superata una curva destrorsa, si avvedeva all'improvviso della carrozzina elettrica, condotta dal che sopraggiungeva dalla parte opposta ed Per_1 occupava il centro della carreggiata;
a quel punto, costretta a frenare immediatamente ed a sterzare a destra per evitare l'impatto, a causa della differenza di quota altimetrica esistente tra l'asfalto della sua corsia di marcia e l'asfalto della banchina posta alla sua destra e/o di buche e sconnessioni stradali presenti su quest'ultima, effettuava un testa coda finendo contro il guard-rail posto sulla carreggiata opposta;
che sulla scorta delle osservazioni tecniche del suo consulente di parte, si deve ritenere che in corrispondenza della curva in questione la sua velocità di guida fosse pari a 45 km/h;
che in base alle predette osservazioni, fu lo scooter elettrico ad impattare la sua auto mentre la stessa era già ferma;
che la contravvenzione elevata a suo carico dai verbalizzanti del sinistro era stata annullata con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Grottaglie;
che poiché la moto carrozzina attorea era equiparata ai pedoni, il non Per_1 poteva in alcun modo circolare sulla corsia di destra, ma al più avrebbe dovuto circolare - mai occupando la sede stradale riservata al comune traffico veicolare - lungo la banchina sul lato destro della strada nel verso che va da Villa Castelli a Grottaglie;
che nella specie deve ritenersi che il comportamento assolutamente negligente, imperito ed imprudente del abbia causato il sinistro, avendo egli posto in Per_1
9 essere una condotta sotto più aspetti contraria alle norme che regolano la circolazione stradale;
che un normale automobilista, alla guida di un veicolo abilitato a marciare su strada, avrebbe effettuato una manovra di emergenza per schivare l'impatto con il veicolo antagonista, mentre nella specie il nulla fece, trattandosi di una persona ultranovantenne, invalida, a bordo Per_1 di una motocarrozzetta elettrica, con velocità crescente perché in pendenza (scendendo da Villa Castelli verso Grottaglie) e con a bordo un bastone che ne limitava le capacità di guida;
che le condizioni metereologiche proibitive al momento del sinistro (ore 14.00 del 16 agosto), potrebbero aver aggravato le sue limitate capacità di guida;
che alla luce di quanto accertato dal suo consulente tecnico di parte Ing. deve ritenersi che il viaggiava al centro della Per_2 Per_1 carreggiata, verosimilmente dopo aver percorso la strada dal lato giusto (cioè nella banchina della corsia di sinistra nel verso da Villa Castelli a Grottaglie) per poi attraversare in diagonale la strada, poiché in prossimità della curva la banchina si interrompe e non si ha visibilità dei veicoli provenienti in senso opposto; circostanza, questa, confermata anche dai due testi escussi, che avevano riferito di aver visto lo scooter ed il riversi al suolo al Per_1 centro della carreggiata subito dopo la verificazione del sinistro;
che, in definitiva, la responsabilità nella causazione del sinistro era imputabile al solo o al più, in via Persona_1 subordinata, ad entrambi i conducenti dei mezzi;
che di converso, andava accolta la sua domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni subiti a seguito del sinistro nella misura quantificata nella CTU meccanica e nella CTU medico-legale. Conclude per l'accertamento della responsabilità esclusiva di Persona_1
e per l'accoglimento della sua domanda risarcitoria;
in subordine,
[...] nella denegata ipotesi di conferma anche parziale della sentenza impugnata, Parte_ chiede che ai sensi dell'articolo 1917 1° comma c.c., la tenga indenne da qualsiasi somma che fosse tenuta a pagare in favore di oltre CP_1 Parte_ alla condanna della stessa l rimborso delle spese legali sostenute per la sua costituzione nel doppio grado di giudizio. 2) Sui motivi d'appello principale ed incidentale. I primi quattro motivi dell'appello principale e tutti i motivi dell'appello incidentale, scrutinabili congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
10 Prima di esaminare le questioni poste dagli atti di gravame, appare opportuno richiamare la normativa che regola la circolazione dei mezzi elettrici per disabili. In particolare, viene in rilievo l'art. 46 C.d.S., a mente del quale: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore”. A tale previsione si affianca l'art. 196 del d.P.R: n. 495 del 1992 (nella formulazione vigente all'epoca del sinistro), a tenore del quale: “I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati: a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 40 kg;
f) potenza massima del motore 1 kw;
g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 (Più o Meno) 5 kg). Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.” Le macchine per uso di invalidi sfuggono, quindi, alla classificazione in termini di veicoli se rientrano tra i c.d. ausili medici secondo la normativa comunitaria. Il riferimento è, in particolare, alla direttiva 93/42/Cee, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 46 del 1997. Pertanto, affinché il mezzo sia escluso dalla classificazione di veicolo si deve
11 trattare di una macchina, o dir si voglia scooter elettrico, che:
rientra nella “classificazione nazionale dei dispositivi medici" al codice Y12 "ausili per la mobilità personale";
è iscritto nel repertorio dei dispositivi medici con un numero identificativo, secondo quanto prescritto dal d.m. (Min. Salute) del 20 febbraio 2007 e dal d.lgs. 46 del 1997;
è munito della dichiarazione del costruttore di conformità Ce. Ad avviso di questo giudice, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 120 del 2010 all'art. 46 del d.lgs. 295 del 1992, il superamento dei limiti prescritti dall'art. 196 del Regolamento di attuazione del codice della strada (d.p.r. n. 495 del 1992), da cui discende la classificazione del mezzo quale veicolo ex art. 46 del citato d.lgs. n. 295 del 1992, si riferisce alle sole macchine per uso di bambini, restando quindi escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 196 le macchine ad uso invalidi. Tanto lo si evince dalla formulazione letterale del novellato art. 46 del d.lgs. n. 295 del 1992, che esclude la qualifica di veicolo per le sole macchine per uso di bambini le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal Regolamento, mentre, per le macchine per uso di invalidi, prevede analoga esclusione in conseguenza del solo fatto che si tratti di veicoli rientranti nella classificazione di ausilio medico secondo le richiamate disposizioni comunitarie. A complemento del quadro normativo, viene in rilievo il comma 7 dell'art. 190 C.d.S., secondo cui le macchine in questione possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7, sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili. Dal combinato disposto delle due norme, si ricava che, ai fini della circolazione, le macchine per uso di invalidi possono essere equiparate ai pedoni a seconda delle varie circostanze. Nel caso di specie, essendosi trovato a circolare su Persona_1 una strada provinciale a doppio senso di marcia, occorre fare riferimento al comma 1 del citato art. 190, C.d.S., che, nel regolare la circolazione dei pedoni, stabilisce che, “…fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione….”. Del resto, è provato e non contestato dalle parti, neanche con i motivi di appello, che , al momento del sinistro, era alla guida Persona_1 di uno scooter elettrico per disabili su una strada provinciale a doppio senso
12 di marcia, come si evince anche dal rapporto redatto dalla Polizia Stradale di Grottaglie. Pertanto, posto che la collisione ha interessato un veicolo ed un mezzo equiparabile ad un pedone, in punto di diritto deve ritenersi applicabile la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., norma in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e/o cose. Nei casi di sinistri stradali consistenti in investimenti pedonali, la giurisprudenza di legittimità ha espresso i seguenti principi:
la responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. si presume e viene meno solo se il conducente del veicolo riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente (Cass. 13.7.2023, n. 20140);
deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. 25.09.2014 n. 20307; Cass. 13.7.2023, n. 20140);
il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale, sostanziandosi essenzialmente in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (Trib. Milano 14.3.2023, n. 2029; Cass. Pen. 12.10.2005, n. 44651; Cass. Pen. 13.10.2005, n. 40908);
l'accertamento del comportamento colposo del pedone non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore superi la presunzione
13 di colpa posta a suo carico, dimostrando così di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 22.01.2015, n. 1135);
la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. n. 13786/2024; Cass. n. 2433/2024; Cass. n. 842/2020). In buona sostanza, in ipotesi di investimento pedonale, il giudice, partendo dalla presunzione di colpa del conducente del 100%, è tenuto ad accertare l'eventuale condotta colposa del pedone e a ridurre progressivamente la percentuale di responsabilità del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa del pedone, fino al punto di escluderla del tutto ove la condotta assunta da quest'ultimo sia ritenuta causa efficiente ed esclusiva del fatto illecito. Muovendo da tali premesse, sulla scorta del materiale istruttorio raccolto in Parte_ giudizio, si deve ritenere che non siano riuscite a vincere CP_3 la presunzione di responsabilità prevista a loro carico dall'art. 2054, comma 1 c.c.. Innanzitutto, non è emersa la prova che stesse Persona_1 conducendo il proprio mezzo al centro della strada, mentre sono invece emersi elementi istruttori idonei a comprovare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro. CP_3
Gli unici elementi istruttori in grado di suffragare la tesi degli appellanti consisterebbero nelle dichiarazioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado Secondo quanto riferito dai suddetti testi, a seguito del sinistro, il corpo di e lo scooter da lui condotto si sarebbero trovati Persona_1 riversi al suolo in corrispondenza del centro della strada, e tale mezzo sarebbe stato poi spostato sulla parte destra della strada dai sanitari del 118 intervenuti in soccorso dell'anziano; dichiarazioni, queste, dalle quali si potrebbe desumere che stesse circolando al centro della strada. Persona_1
Tuttavia, le dichiarazioni rese dai testi non risultano attendibili, ponendosi in contrasto con le risultanze istruttorie, dalle quali emerge piuttosto che è stata ad invadere l'opposta corsia di marcia percorsa da CP_3 [...]
. Persona_1
14 Ed invero:
la presenza dei testi sul luogo del sinistro non emerge dal contenuto del rapporto;
appare singolare che dei testi presenti sui luoghi di causa abbiano omesso di riferire ai verbalizzanti le circostanze poi esposte in giudizio nel corso della loro deposizione;
i testi hanno peraltro riferito di essere giunti sul posto quando il sinistro si era già verificato;
nel rapporto a loro firma, i verbalizzanti non hanno dato atto dello spostamento dei mezzi dalla posizione riscontrata;
le stesse autorità hanno anche riprodotto graficamente il campo del sinistro in uno schizzo planimetrico, collocando i mezzi ed il punto in cui gli stessi si erano urtati nella corsia di marcia opposta a quella tenuta da il tutto senza alcun cenno ad un eventuale CP_3 spostamento dei mezzi dalla posizione di quiete assunta a seguito dell'impatto;
appare assolutamente inusuale che i sanitari possano aver rimosso il mezzo condotto dal dalla posizione di quiete assunta a seguito Per_1 del sinistro, trattandosi di un'attività che esula dalle mansioni di assistenza sanitaria alle quali sono addetti;
nella documentazione fotografica versata nei fascicoli di parte dell'appellato e dell'appellante incidentale, è ritratta sia la presenza dello scooter riverso al suolo sulla corsia opposta a quella percorsa dalla stessa , sia la presenza di tracce ematiche, verosimilmente CP_3 riconducibili a , poste in corrispondenza del Persona_1 lato sinistro sul quale lo scooter si era ribaltato;
l'ulteriore documentazione fotografica versata in atti dall'appellante incidentale ritrae il veicolo di sua proprietà con ingenti danni localizzati per lo più sulla parte anteriore;
inoltre, il rapporto delle forze dell'ordine evidenzia che il guard-rail subì, a seguito dell'impatto con tale veicolo, un'ammaccatura lunga circa m. 4,0; elementi, questi, che lasciano desumere che la vettura in questione urtò contro il guard- rail ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi;
secondo la ricostruzione fatta dal CTU Ing. (valutazione Per_3 che si condivide in quanto perviene a conclusioni logiche, in linea con gli altri riscontri istruttori), perse il controllo del veicolo CP_3
a causa dell'elevata velocità di guida in prossimità di curva, stimata in 60-70 km/h a fronte di un limite di 50 km/h imposto in loco, e del
15 dislivello tra l'asfalto della sua corsia di marcia e quello della banchina posta alla sua destra;
inoltre, sempre secondo la condivisibile ricostruzione fatta dal CTU, fu poi dopo aver perso il CP_3 controllo del veicolo, ad invadere l'opposta corsia, dirigendosi quasi frontalmente sul guardrail posto sul margine destro della carreggiata in direzione Grottaglie;
subito dopo l'urto l'auto subì un rimbalzo in senso antiorario e indietreggio di qualche metro, frapponendosi così come ostacolo al mezzo condotto dal frattanto sopraggiunto Per_1 nella direzione di marcia contraria;
il medesimo CTU ha anche respinto le controdeduzioni presentate dal Parte_ difensore di dal consulente tecnico di parte di CP_3 osservando: che non era verosimile che la AN Y avesse percorso la curva ad una velocità inferiore a 50 km/h, in quanto ciò avrebbe probabilmente evitato l'invasione di corsia e la successiva carambola del veicolo, fatti, questi, che invece si erano nella specie verificati (valutazioni che questo giudice condivide pienamente per le stesse ragioni esplicitate dal c.t.u.); che anche sulla scorta dei fotogrammi versati in atti dalle parti, ritraenti la posizione post urto dello scooter in corrispondenza di tracce ematiche riconducibili al doveva Per_1 escludersi che l'anziano avesse condotto il mezzo al centro della strada, e doveva viceversa ritenersi che lo stesso avesse proceduto sulla corsia di destra, con direzione Grottaglie;
la presenza delle tracce ematiche (foto 64 e 65 della C.T.U. redatta dall'Ing. ) riconducibili a è Per_3 Persona_1 compatibile con la dinamica ricostruita dal C.T.U. e con la posizione dello scooter ritratta nelle foto, atteso che lo stesso C.T.U. Ing.
ha precisato che il mezzo, dopo l'impatto con l'auto era Per_3 stato sbalzato indietro ed era caduto sul suo lato sinistro, proprio dove sono presenti le ritratte tracce di sangue;
la posizione del mezzo (cfr. foto 64), accasciatosi sul lato sinistro, permette di ritenere che, prima della caduta, il mezzo stesse occupando il margine destro della corsia;
le osservazioni critiche del c.t.p. Ing. in ordine Per_2 all'indietreggiamento, o meno, dell'auto, sono prive di sostanziale rilievo, in quanto il C.T.U. ha parlato di un leggero indietreggiamento (cfr. pag. 47 e 48 della c.t.u.) dell'auto dopo l'urto, del tutto compatibile con il fatto che l'auto, come si evince dalle foto 57 e 58 della C.T.U., risulta leggermente staccata dal guardrail rispetto al punto di impatto tra quest'ultimo e la sua parte anteriore;
16 i danni riportati sulla parte anteriore del cofano, che presenta una notevole ammaccatura verso l'interno, avvalorano la tesi del C.T.U. secondo cui l'auto viaggiava ad una velocità superiore ai 50 km/h;
comunque, a prescindere dalla velocità tenuta, ha CP_3 invaso l'opposta corsia di marcia, causando così l'impatto con lo scooter che stava sopraggiungendo;
la dinamica descritta dalla compagnia assicurativa, secondo la quale avrebbe sterzato a destra per evitare lo scooter che CP_3 veniva condotto da al centro della strada, Persona_1 non appare verosimile, in quanto, in un simile caso, l'impatto con il mezzo sarebbe stato con buona probabilità diverso da quello riscontrato;
e ciò poiché la manovra di svolta a destra sarebbe stata posta in essere per evitare lo scooter che era improvvisamente comparso al centro della carreggiata e, quindi per schivarlo convergendo verso il lato destro della propria direzione di marcia.
prive di riscontri probatori sono le considerazioni in forza delle quali avrebbe avuto tutto il tempo di schivare Persona_1
l'auto dopo l'urto di questa con il guardrail. Per altro verso, per quanto accertato dal c.t.u. e ammesso dallo stesso
[...]
, è provato che questi stesse percorrendo la S.P. 73, arteria Persona_1
(extraurbana) a due corsie di marcia con doppio senso di circolazione, viaggiando sul lato destro della strada, in violazione dell'art. 190, comma 1 C.d.S., che, in questi casi, al pedone di viaggiare prescrive norma in base alla quale lo stesso sare stato tenuto a procedere sul lato sinistro. Ciò nonostante, sebbene l'inosservanza di tale precetto possa dare luogo in astratto ad un concorso di colpa del pedone1, a tale violazione, nel caso di specie, non può attribuirsi un'efficacia causale nella verificazione del sinistro, come correttamente statuito dal giudice di prime cure. La ratio della regola cautelare prescritta dall'art. 190, comma 1, C.d.S. è duplice: da un lato, mira ad evitare che i pedoni – e quindi anche i conducenti di mezzi per disabili – possano costituire un ostacolo per i veicoli che provengono da tergo;
e dall'altro, tende a consentire ai pedoni di avvistare in tempo i veicoli che provengono frontalmente, in modo da poter rilevare con
17 sufficiente anticipo il loro arrivo e riuscire più agevolmente a schivarli2. Dall'istruttoria assunta in primo grado è emerso:
che il veicolo condotto dalla percorse la curva ad una velocità CP_3 non consentita, in violazione dell'artt. 141 C.d.S., procedendo con un'andatura di 60-70 km/h, ben oltre il limite di 50 Km/h imposto dalla segnaletica verticale presente in loco, come si desume anche dal fatto che la conducente non è stata in grado di mantenere il controllo dell'auto;
che fu la stessa ad invadere l'opposta corsia di marcia in CP_3 violazione dell'art. 143 C.d.S.;
che il veicolo condotto da sopraggiunse frontalmente e CP_3 non da tergo rispetto alla direzione di marcia tenuta dal Per_1 pertanto, quest'ultimo, pur procedendo sul lato della strada non consentito, al cospetto dell'improvvisa carambola assunta dal veicolo antagonista, e dell'ostacolo costituito da tale veicolo che si era frapposto sulla corsia da lui percorsa, non era nelle condizioni di compiere alcuna manovra di emergenza con cui schivare l'impatto;
che a nulla rileva che la sanzione amministrativa elevata dai verbalizzanti a ai sensi dell'art. 141 C.d.S., sia stata poi CP_3 annullata dal Giudice di Pace di Grottaglie, posto che la sentenza non assume autorità di giudicato nel presente giudizio (trattandosi di parti diverse) e che, dalla sua lettura, si evince, che la domanda è stata accolta in ragione dell'intervenuta decadenza dell'amministrazione, per ragioni processuali, dalla prova dei presupposti dell'illecito ascritto alla conducente. In sostanza, con la propria condotta non è venuto Persona_1 meno alle esigenze cautelari sottese al precetto di cui all'art. 190 del codice della strada. Appaiono tardive, non essendo state tempestivamente promosse nel corso giudizio di primo grado, le deduzioni con cui l'appellante principale e l'appellante incidentale hanno eccepito che sarebbe Persona_1
18 stato menomato alla guida dello scooter a causa della presenza di un ampio bastone tenuto sulle gambe. Ad ogni modo, si tratta di aspetti privi di rilievo rispetto alla dinamica dei fatti, atteso che si è improvvisamente trovato di Persona_1 fronte l'auto, senza poter mettere in atto alcuna manovra di emergenza, considerato altresì che si tratta di un veicolo per disabili che notoriamente non è in grado di raggiungere velocità elevate. Pertanto, in definitiva, va confermata sul punto la sentenza di primo grado e la causazione del sinistro va addebitata alla sola non potendosi CP_3 ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, c. 1 c.c.. Va infine ritenuta inammissibile la domanda formulata dall'appellante incidentale nei confronti dell'appellante incidentale: com'è noto, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., una volta promosso l'appello principale, le parti appellate che intendano promuovere appello incidentale, devono farlo, a pena di decadenza, nello stesso processo;
e nel caso in esame, a fronte dell'omessa pronuncia del Giudice di Pace sulla domanda promossa ai sensi dell'art. 1917 c.c., non ha formulato sul punto appello incidentale nei modi e CP_3 nelle forme stabilite dall'art. 343 c.p.c., essendosi limitata a riportare le conclusioni precedentemente esposte nel giudizio di primo grado senza sviluppare uno specifico motivo di doglianza. E' invece fondato il quinto motivo dell'appello principale. Mentre il CTU ha titolo nei confronti di tutte le parti per conseguire il pagamento del proprio compenso, avendo assunto l'incarico di ausiliario nell'interesse comune delle stesse (Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250, Cass. 13 maggio 2015, n. 9813; Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122), nel rapporto interno tra le parti, le spese di CTU, al pari delle spese di lite, sono regolamentate dal principio di soccombenza e vanno di norma poste a carico della sola parte soccombente. Nel caso di specie, la CTU medico-legale è stata espletata nel corso del giudizio di primo grado al fine di quantificazione le lesioni subite da CP_3
parte che ne aveva chiesto il risarcimento promuovendo una
[...] domanda riconvenzionale nei confronti del solo e non nei CP_1 Parte_ confronti di Pertanto, la pronuncia è sul punto errata, atteso che al rigetto della domanda riconvenzionale doveva seguire la condanna della sola al CP_3 pagamento delle spese di CTU medico-legale. La sentenza va quindi riformata solo sul punto, ponendo a carico della parte appellante incidentale il pagamento delle spese della CTU medica.
19 3) Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti soccombenti nella misura liquidata in dispositivo in base al valore del disputatum (parametri minimi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della lieve difficoltà della controversia e del valore della stessa (€ 1.300,00), che è prossimo all'importo di partenza dello scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00); il tutto con distrazione in favore dei difensori dell'appellato che si sono dichiarati anticipatari in corso di causa. In ragione della minima fondatezza dell'appello principale, le spese di lite tra Parte_
vanno integralmente compensate. CP_3
Al rigetto dell'appello incidentale segue anche l'ulteriore condanna nei confronti di al pagamento della somma pari al contributo CP_3 unificato dovuto per la introduzione della impugnazione, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile anche al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie parzialmente l'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, pone definitivamente a carico di il CP_3 pagamento delle spese della CTU medico-legale;
rigetta per il resto l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
condanna e al pagamento, in solido Parte_1 CP_3 tra di loro, delle spese del presente grado di lite, che si liquidano in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, iva e cap, il tutto con distrazione in favore dei difensori dell'appellato CP_1
compensa per intero le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
[...]
condanna ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 CP_3 maggio 2002, n. 115, al pagamento della somma di € 147,00, pari all'importo del contributo unificato corrisposto per la introduzione del presente giudizio d'appello. Così deciso in Taranto, in data 20/02/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del
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combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 09/03/2011, n.5540 “Sussiste una corresponsabilità del pedone nella causazione del sinistro qualora questi contravvenga all'obbligo imposto dall'art. 190 d.lg. n. 285 del 1992 di circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in assenza di marciapiedi o banchina”. 2 Cassazione civile n.13786/2024 “il motivo è infondato: non v'è alcuna contraddittorietà fra l'affermazione che l'automobilista ignoto invase la banchina e l'addebito di parziale corresponsabilità al pedone per trovarsi dal lato della strada opposto a quello in cui, secondo il precetto dell'art. 190 CdS avrebbe dovuto trovarsi. La corte ha, del resto, spiegato correttamente che la prescrizione per le strade extraurbane dell'impegnare la banchina opposta a quella del senso di marcia dei veicoli, assolve alla garanzia al pedone di avvedersi di altrui condotte imprudenti e di sottrarsi alla loro incidenza;
”.