Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 168
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Altro
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, assorbendo ogni altra questione.

  • Altro
    Violazione diritto di difesa e contraddittorio

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, assorbendo ogni altra questione.

  • Altro
    Inesistenza dei titoli esecutivi

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, assorbendo ogni altra questione.

  • Altro
    Prescrizione dei crediti sottesi

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, assorbendo ogni altra questione.

  • Accolto
    Translatio iudicii

    La Corte accoglie la richiesta di translatio iudicii, disponendo la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente.

  • Accolto
    Natura extratributaria del credito

    La Corte accoglie l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che il credito per spese processuali non ha natura tributaria ed è devoluto alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

  • Altro
    Tardività del ricorso

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, assorbendo ogni altra questione.

  • Altro
    Legittimità formale e sostanziale dell'ipoteca

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione, assorbendo ogni altra questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 168
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 168
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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