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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI AN, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ISCRIZ.IPOTECAR n. 863/2014 - REG.GEN. 38392 DEBITI TRIBUT.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: disporre la translatio iudicii in favore del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 50 c.p.c., con termine per la riassunzione del relativo giudizio;
Resistente/Appellato: in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione ex art. 2 D. Lgs 546/92 dell'adita Corte in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente in ragione della natura extra tributaria delle pretese impositive recate dalle cartelle di pagamento mediatamente opposte;
sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sengli degli Artt. 19 e 21, 3 comma del D. Lgs n. 546/1992; nel merito dichiarare la legittimità formale e sostanziale dell'ipoteca legale posta in essere dall'agente della Riscossione;
la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'iscrizione ipotecaria legale n. rep. 863/2014, per un importo di euro 100.250,48, gravante su immobili di sua proprietà, della quale asseriva di essere venuto a conoscenza solo in data 16 gennaio 2025 a seguito di ispezione ipotecaria.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, tra cui: la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/73, nonché della comunicazione di avvenuta iscrizione;
la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale;
l'inesistenza dei titoli esecutivi, essendo l'iscrizione ipotecaria il primo atto portato a sua conoscenza;
in via subordinata, l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con proprie, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione di questa Corte. La resistente ha evidenziato che l'iscrizione ipotecaria, originariamente posta a garanzia del pagamento di tre cartelle esattoriali, residuava unicamente a tutela della cartella n. 02020100095082433002, essendo le altre due state annullate ex lege o pagate. Tale cartella residua, ha precisato l'Agente della riscossione, concerne crediti per
“spese processuali” iscritti a ruolo dalla Corte d'Appello di Bologna, aventi natura extratributaria e, come tali, devoluti alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Nel merito, la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo la regolare notifica sia della comunicazione di iscrizione ipotecaria avvenuta in data 27.12.2014, sia della cartella presupposta in data 18.01.2011, oltre a numerosi atti interruttivi successivi. Ha altresì contestato l'eccezione di prescrizione, invocando il termine decennale e l'efficacia interruttiva dei vari atti notificati, tenuto conto anche del periodo di sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19. Con memorie illustrative la parte ricorrente ha preso atto della natura extratributaria del credito residuo, non contestando l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da controparte e chiedendo espressamente a questa Corte di disporre la translatio iudicii ai sensi dell'art. 50 c.p.c. in favore del Giudice Ordinario. In subordine, ha insistito sull'eccezione di prescrizione decennale del credito.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2026, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, come da verbale. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente, e in particolare dalle controdeduzioni, emerge in modo inequivocabile che l'iscrizione ipotecaria impugnata, pur originariamente afferente a plurime cartelle, residua unicamente a garanzia del credito portato dalla cartella di pagamento n. 02020100095082433002. Tale cartella, come specificato dall'Agente della riscossione e non contestato dal ricorrente, ha ad oggetto “crediti per spese processuali” iscritti a ruolo dalla Corte d'Appello di Bologna - Ufficio Campione Penale.
I crediti relativi alle spese di giustizia in materia penale non hanno natura tributaria. La giurisdizione a conoscere delle controversie relative alla loro debenza e riscossione è, pertanto, devoluta al Giudice Ordinario e non alle Corti di Giustizia Tributaria, la cui cognizione è limitata alle materie elencate nell'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992.
Questo Collegio rileva, inoltre, come la stessa parte ricorrente, nelle proprie memorie illustrative, abbia preso atto della natura non tributaria del credito, aderendo all'eccezione di difetto di giurisdizione e chiedendo l'applicazione dell'istituto della translatio iudicii.
Stante la concorde posizione delle parti sulla questione e la chiara natura extratributaria del credito sotteso all'atto impugnato, questa Corte deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Ai sensi dell'art. 50 del codice di procedura civile, applicabile al processo tributario, la pronuncia sulla giurisdizione non determina l'estinzione del processo, ma ne consente la prosecuzione dinanzi al giudice munito di giurisdizione, a condizione che la causa sia riassunta nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice. Pertanto, va assegnato al ricorrente il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente per valore e territorio.
La declaratoria di difetto di giurisdizione assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti, sia in rito che nel merito.
Le spese di giudizio, in considerazione della natura processuale della decisione e della convergenza delle posizioni delle parti sulla questione dirimente della giurisdizione, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, Sezione 1^ definitivamente pronunciando: Ricorrente_11. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine al ricorso proposto da avverso l'iscrizione ipotecaria legale n. rep. 863/2014, data la natura extratributaria delle pretese sottese;
2. ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dispone la translatio iudicii in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per valore e territorio;
3. assegna alla parte ricorrente il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente;
in difetto, la domanda si intenderà estinta;
4. compensa le spese di giudizio.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FI AN, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ISCRIZ.IPOTECAR n. 863/2014 - REG.GEN. 38392 DEBITI TRIBUT.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: disporre la translatio iudicii in favore del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 50 c.p.c., con termine per la riassunzione del relativo giudizio;
Resistente/Appellato: in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione ex art. 2 D. Lgs 546/92 dell'adita Corte in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente in ragione della natura extra tributaria delle pretese impositive recate dalle cartelle di pagamento mediatamente opposte;
sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sengli degli Artt. 19 e 21, 3 comma del D. Lgs n. 546/1992; nel merito dichiarare la legittimità formale e sostanziale dell'ipoteca legale posta in essere dall'agente della Riscossione;
la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'iscrizione ipotecaria legale n. rep. 863/2014, per un importo di euro 100.250,48, gravante su immobili di sua proprietà, della quale asseriva di essere venuto a conoscenza solo in data 16 gennaio 2025 a seguito di ispezione ipotecaria.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, tra cui: la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/73, nonché della comunicazione di avvenuta iscrizione;
la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale;
l'inesistenza dei titoli esecutivi, essendo l'iscrizione ipotecaria il primo atto portato a sua conoscenza;
in via subordinata, l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con proprie, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione di questa Corte. La resistente ha evidenziato che l'iscrizione ipotecaria, originariamente posta a garanzia del pagamento di tre cartelle esattoriali, residuava unicamente a tutela della cartella n. 02020100095082433002, essendo le altre due state annullate ex lege o pagate. Tale cartella residua, ha precisato l'Agente della riscossione, concerne crediti per
“spese processuali” iscritti a ruolo dalla Corte d'Appello di Bologna, aventi natura extratributaria e, come tali, devoluti alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Nel merito, la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo la regolare notifica sia della comunicazione di iscrizione ipotecaria avvenuta in data 27.12.2014, sia della cartella presupposta in data 18.01.2011, oltre a numerosi atti interruttivi successivi. Ha altresì contestato l'eccezione di prescrizione, invocando il termine decennale e l'efficacia interruttiva dei vari atti notificati, tenuto conto anche del periodo di sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19. Con memorie illustrative la parte ricorrente ha preso atto della natura extratributaria del credito residuo, non contestando l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da controparte e chiedendo espressamente a questa Corte di disporre la translatio iudicii ai sensi dell'art. 50 c.p.c. in favore del Giudice Ordinario. In subordine, ha insistito sull'eccezione di prescrizione decennale del credito.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2026, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, come da verbale. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente, e in particolare dalle controdeduzioni, emerge in modo inequivocabile che l'iscrizione ipotecaria impugnata, pur originariamente afferente a plurime cartelle, residua unicamente a garanzia del credito portato dalla cartella di pagamento n. 02020100095082433002. Tale cartella, come specificato dall'Agente della riscossione e non contestato dal ricorrente, ha ad oggetto “crediti per spese processuali” iscritti a ruolo dalla Corte d'Appello di Bologna - Ufficio Campione Penale.
I crediti relativi alle spese di giustizia in materia penale non hanno natura tributaria. La giurisdizione a conoscere delle controversie relative alla loro debenza e riscossione è, pertanto, devoluta al Giudice Ordinario e non alle Corti di Giustizia Tributaria, la cui cognizione è limitata alle materie elencate nell'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992.
Questo Collegio rileva, inoltre, come la stessa parte ricorrente, nelle proprie memorie illustrative, abbia preso atto della natura non tributaria del credito, aderendo all'eccezione di difetto di giurisdizione e chiedendo l'applicazione dell'istituto della translatio iudicii.
Stante la concorde posizione delle parti sulla questione e la chiara natura extratributaria del credito sotteso all'atto impugnato, questa Corte deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Ai sensi dell'art. 50 del codice di procedura civile, applicabile al processo tributario, la pronuncia sulla giurisdizione non determina l'estinzione del processo, ma ne consente la prosecuzione dinanzi al giudice munito di giurisdizione, a condizione che la causa sia riassunta nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice. Pertanto, va assegnato al ricorrente il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente per valore e territorio.
La declaratoria di difetto di giurisdizione assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti, sia in rito che nel merito.
Le spese di giudizio, in considerazione della natura processuale della decisione e della convergenza delle posizioni delle parti sulla questione dirimente della giurisdizione, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, Sezione 1^ definitivamente pronunciando: Ricorrente_11. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine al ricorso proposto da avverso l'iscrizione ipotecaria legale n. rep. 863/2014, data la natura extratributaria delle pretese sottese;
2. ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dispone la translatio iudicii in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per valore e territorio;
3. assegna alla parte ricorrente il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente;
in difetto, la domanda si intenderà estinta;
4. compensa le spese di giudizio.