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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
SISTO NN, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 766/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA e pubblicata il 05/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023BI0020748 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023BI0020749 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri Ricorrente_1 e Nominativo_1 NA AN, rappresentati e difesi dagli Avvocati Fulcheri Raimondo e Difensore_2 presentavano in data 19/05/2022 1'atto di aggiornamento Docfa prot. 017932.001 per “divisione e diversa distribuzione spazi interni” relativamente alle unità immobiliari ubicate in Indirizzo_1 bis, identificate catastalmente e classificate, dalla parte, al Classamento_1 cat. A/7, classe 2 consistenza 10,5; 5 cat. A/7, classe 2 consistenza 10,5; e 6 cat. C/7, consistenza 14 mq.
Con avvisi di accertamento catastale BI0020515/2023 e BI0020516/2023 notificati alle parti in data
14/06/2023 e 23/06/2023, l'Ufficio Provinciale del Territorio dell'Agenzia Entrate di Biella, rettificava il classamento proposto dalla proprietà nel modo seguente: categoria catastale A/8, classe 3, vani 17,6.
In data 21/07/2023 i Contribuenti presentavano istanza di reclamo/mediazione ex art. 17-bis del D. Lgs. n.
546/1992, impugnando gli avvisi di accertamento catastale predetti, eccependo preliminarmente la loro illegittimità per mancanza di sottoscrizione e delega del firmatario. Inoltre, l'avviso di accertamento sarebbe stato infondato nel merito in quanto l'unità immobiliare in oggetto non presentava le caratteristiche intrinseche ed estrinseche proprie di abitazione in villa ovvero caratteristiche costruttive, di rifinitura e dotazione di servizi superiori all'ordinario.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando tutte le eccezioni avversarie, ribadendo la legittimità dell'avviso di accertamento.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Biella, con sentenza n 23/2024, pronunciata il 15/02/2024 e depositata il 05/03/2024, respingeva il ricorso, liquidando le spese, a favore dell'Ufficio in € 2.977,00.
Avverso tale sentenza i Contribuenti propongono i seguenti motivi di appello.
Difetto di motivazione dell'atto di accertamento. Nullità della sentenza per violazione art. 36, comma 2 n.
4) d.lgs. 546/1992 e art. 132, comma 2 n.4) c.p.c. e art. 118 disp. attuazione c.p.c. – motivazione apparente.
Onere della prova-omessa pronuncia. Infondatezza nel merito. L'appellante eccepisce che l'accertamento sarebbe illegittimo in quanto emanato in assenza di contraddittorio, perché carente della motivazione, che mancherebbe anche alla sentenza impugnata, la quale avrebbe solo esposto un simulacro di giustificazione logico-giuridica in fatto ed in diritto e sull'onere della prova, su cui, addirittura, i giudici di primo grado non si sarebbero mai pronunciati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Biella la quale respingeva tutte le eccezioni di controparte e insisteva sulla conferma della sentenza di primo grado.
Con successiva memoria depositata il 26.01.2026 e sottoscritta per adesione ed accettazione dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Biella, i Signori Ricorrente_1 e Ricorrente_2 dichiaravano di rinunciare all'appello a suo tempo interposto avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Biella n. 23/2024 del 15/2/2024, e chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio accertata la volontà, manifestata dai contribuenti in modo inequivocabile, di voler rinunciare al ricorso e verificata l'accettazione dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Biella. Preso atto che entrambe le parti chiedono di compensare le spese del presente grado di giudizio, questo Collegio non può che dichiarare estinto il processo ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 546/1992, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
SISTO NN, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 766/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA e pubblicata il 05/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023BI0020748 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023BI0020749 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri Ricorrente_1 e Nominativo_1 NA AN, rappresentati e difesi dagli Avvocati Fulcheri Raimondo e Difensore_2 presentavano in data 19/05/2022 1'atto di aggiornamento Docfa prot. 017932.001 per “divisione e diversa distribuzione spazi interni” relativamente alle unità immobiliari ubicate in Indirizzo_1 bis, identificate catastalmente e classificate, dalla parte, al Classamento_1 cat. A/7, classe 2 consistenza 10,5; 5 cat. A/7, classe 2 consistenza 10,5; e 6 cat. C/7, consistenza 14 mq.
Con avvisi di accertamento catastale BI0020515/2023 e BI0020516/2023 notificati alle parti in data
14/06/2023 e 23/06/2023, l'Ufficio Provinciale del Territorio dell'Agenzia Entrate di Biella, rettificava il classamento proposto dalla proprietà nel modo seguente: categoria catastale A/8, classe 3, vani 17,6.
In data 21/07/2023 i Contribuenti presentavano istanza di reclamo/mediazione ex art. 17-bis del D. Lgs. n.
546/1992, impugnando gli avvisi di accertamento catastale predetti, eccependo preliminarmente la loro illegittimità per mancanza di sottoscrizione e delega del firmatario. Inoltre, l'avviso di accertamento sarebbe stato infondato nel merito in quanto l'unità immobiliare in oggetto non presentava le caratteristiche intrinseche ed estrinseche proprie di abitazione in villa ovvero caratteristiche costruttive, di rifinitura e dotazione di servizi superiori all'ordinario.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando tutte le eccezioni avversarie, ribadendo la legittimità dell'avviso di accertamento.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Biella, con sentenza n 23/2024, pronunciata il 15/02/2024 e depositata il 05/03/2024, respingeva il ricorso, liquidando le spese, a favore dell'Ufficio in € 2.977,00.
Avverso tale sentenza i Contribuenti propongono i seguenti motivi di appello.
Difetto di motivazione dell'atto di accertamento. Nullità della sentenza per violazione art. 36, comma 2 n.
4) d.lgs. 546/1992 e art. 132, comma 2 n.4) c.p.c. e art. 118 disp. attuazione c.p.c. – motivazione apparente.
Onere della prova-omessa pronuncia. Infondatezza nel merito. L'appellante eccepisce che l'accertamento sarebbe illegittimo in quanto emanato in assenza di contraddittorio, perché carente della motivazione, che mancherebbe anche alla sentenza impugnata, la quale avrebbe solo esposto un simulacro di giustificazione logico-giuridica in fatto ed in diritto e sull'onere della prova, su cui, addirittura, i giudici di primo grado non si sarebbero mai pronunciati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Biella la quale respingeva tutte le eccezioni di controparte e insisteva sulla conferma della sentenza di primo grado.
Con successiva memoria depositata il 26.01.2026 e sottoscritta per adesione ed accettazione dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Biella, i Signori Ricorrente_1 e Ricorrente_2 dichiaravano di rinunciare all'appello a suo tempo interposto avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Biella n. 23/2024 del 15/2/2024, e chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio accertata la volontà, manifestata dai contribuenti in modo inequivocabile, di voler rinunciare al ricorso e verificata l'accettazione dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Biella. Preso atto che entrambe le parti chiedono di compensare le spese del presente grado di giudizio, questo Collegio non può che dichiarare estinto il processo ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 546/1992, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.