Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 25/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 33/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EM
Composta da Vittorio RAELI Presidente Marco CATALANO Consigliere relatore Riccardo PATUMI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio iscritto al nr. 46629 del registro di Segreteria.
TRA
Procuratore Regionale presso la Corte dei conti
ATTORE
CONTRO
DE CA NG nata a [...] il [...] (C.F.: [...]) e residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti. Aldo Esposito e Ciro Santonicola, presso il cui studio legale sito in Castellammare di Stabia (NA), via Amato n. 7 e indirizzo di posta elettronica certificata ciro.santonicola@ordineavvocatita.it si è elettivamente domiciliata.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per Procuratore Regionale
Voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare la Sig. NG De TA, come sopra rappresentata e difesa, a pagare in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall’illecito contestato, l’importo di 32.342,67 euro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio
Per DE CA NG
Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, la Sig.ra NG De TA chiede che la Corte dei Conti voglia respingere integralmente le domande attoree, poiché difettano i presupposti della responsabilità amministrativa contestata. In particolare, si dichiari l’insussistenza sia del danno erariale (mancando un pregiudizio economicamente valutabile causato dalla condotta della convenuta) sia dell’elemento soggettivo del dolo, stante la buona fede con cui la convenuta ha operato.
Si invita pertanto il Collegio a voler rigettare la domanda di condanna erariale avanzata dalla Procura, con conseguente proscioglimento della Sig.ra De TA da ogni addebito. Si confida che la presente memoria difensiva – dimostrando l’assenza di un ingiusto danno e di malafede – fornisca elementi idonei a escludere la responsabilità amministrativa in capo alla convenuta.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio DE CA NG davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna evidenziando che in data 21 giugno 2023 perveniva alla Procura da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ufficio VII - Ambito Territoriale di Rimini denuncia di danno erariale.
Si trattava della vicenda giudiziaria dalla quale emerge il comportamento della Sig.ra NG De TA, foriero di un danno all’Erario derivante dall’indebita percezione delle retribuzioni e di altri emolumenti pagati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in suo favore per il servizio reso come collaboratrice scolastica in forza di contratti stipulati con diversi istituti scolastici dell’Emilia-Romagna, che ella ha potuto stipulare grazie a dichiarazioni non veritiere circa il possesso di un titolo di servizio, indicato nella domanda di inserimento nelle relative graduatorie.
Dalla documentazione acquisita agli atti del fascicolo risulta, in particolare, che il 1° febbraio 2017 alcune sigle sindacali avevano reso noto che era stato costituito un tavolo di lavoro in merito al rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.), e nello specifico per i profili professionali di collaboratore scolastico e assistente amministrativo, per il triennio 2017/2018-2019/2020. Le trattative con i sindacati avevano condotto all’approvazione di un testo, poi confluito nel D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, il quale all’art. 4 prevedeva i termini di presentazione della domanda in inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento dalle graduatorie fissandoli tra il 30 settembre 2017 e il 30 ottobre 2017.
Il 24 ottobre 2017 la Sig.ra De TA presentava domanda di inserimento nelle graduatorie profili di “assistente amministrativo” e di “collaboratore scolastico”, dichiarando, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, oltre al possesso del diploma conseguito presso il liceo psico-pedagogico, di aver prestato servizio come collaboratrice scolastica presso l’istituto paritario denominato “La Fenice di Mutolo Giulia”, sito a Nocera Inferiore (di seguito, “La Fenice”), nel periodo tra il 1° febbraio 2017 e il 31 agosto 2017, nonché presso la scuola paritaria Associazione Culturale Educativa San Pio, sita a Teverola (CE), dall’11 settembre 2017 al 30 ottobre 2017 (doc. 1, all. DE CA LA modello D1 domanda inserimento grad. ATA 3^ fascia triennio 2017.2019).
Alla luce dei titoli di dichiarati, la Sig.ra De TA veniva inserita in graduatoria e acquisiva il punteggio di 11,25.
Il 3 aprile 2021, a seguito della pubblicazione di un nuovo D.M. n. 50/2021 relativo al rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale A.T.A. per il triennio 2021/2022-2023/2024, la Sig.ra De TA presentava al Circolo Didattico n. 6 di Rimini domanda di aggiornamento delle graduatorie, contenente la medesima dichiarazione già resa in precedenza circa l’avvenuta prestazione di servizio presso l’istituto scolastico paritario “La Fenice” per sette mesi nel 2017, nonché presso la scuola paritaria Associazione Culturale Educativa San Pio. I titoli dichiarati e l’anzianità di servizio maturata nel triennio precedente le consentivano di ottenere un punteggio di 22,5 e così di stipulare ulteriori contratti di lavoro con altre amministrazioni scolastiche.
Risulta agli atti, in particolare, che complessivamente la Sig.ra De TA è stata titolare dei seguenti contratti a tempo determinato: con l’Istituto comprensivo di Misano Adriatico, dall’8 gennaio 2019 al 28 marzo 2019, con l’Istituto comprensivo Miramare di Rimini, dal 16 settembre 2019 al 30 giugno 2020, nonché con il Circolo Didattico n. 6 di Rimini, dal 2 maggio 2019 al 7 giugno 2019, dall’8 giugno 2019 al 9 giugno 2019, dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2021, e dall’11 settembre 2021 al 30 giugno 2022, e infine dal 12 settembre 2022 al 23 febbraio 2023.
La retribuzione e i correlati emolumenti complessivamente percepiti dalla Sig.ra De TA in esecuzione dei suddetti contratti risultano essere pari a 64.685,34 euro, al lordo degli oneri contributivi e fiscali.
La documentazione presente agli atti del fascicolo indica altresì che, a seguito della rilevazione nel gennaio 2018 da parte dell’Ufficio dell’I.N.P.S. di Roma di un’enorme mole di regolarizzazioni contributive provenienti da una serie di scuole paritarie di Nocera Inferiore, tra cui “La Fenice”, i funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro della sede di Salerno, a partire dal giugno 2018, procedevano a effettuare delle ispezioni presso le sedi di tali scuole. Dette attività ispettive rendevano un quadro fattuale riconducibile a un complesso sistema di assunzioni fittizie realizzato dalle richiamate scuole.
Più precisamente, emerge dagli elementi acquisiti dagli ispettori del lavoro che proprio nei mesi che hanno preceduto la pubblicazione del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 (come detto, nota già dal 1° febbraio 2017), le scuole paritarie di Nocera Inferiore, tra cui “La Fenice”, servendosi del loro consulente del lavoro, avevano dichiarato al Ministero del Lavoro l’avvenuta instaurazione di un grandissimo numero di rapporti di lavoro, ciascuno per pochissime ore alla settimana (in media 6, per ciò che riguarda i collaboratori scolastici), che risultava assolutamente sproporzionato rispetto alle esigenze degli istituti e di molto superiore alla dotazione organica comunicata ai competenti Uffici Scolastici locali del MIM. Altresì, gli ispettori del lavoro accertavano che le comunicazioni Unilav al Ministero del Lavoro di inizio, rettifica, proroga, cessazioni e annullamenti dei rapporti di lavoro inviate dalle scuole paritarie nella stragrande maggioranza dei casi erano state inviate con grande ritardo e/o risultavano contradditorie e irregolari. Parimenti, l’orario di lavoro denunciato mediante Unilav spesso non corrispondeva a quello indicato nel libro unico del lavoro collegato al mese di riferimento.
Inoltre, le scuole paritarie in questione avevano proceduto ex post, tramite il consulente del lavoro, alla massiva regolarizzazione contributiva di tali rapporti di lavoro (come emerge dalle intercettazioni presenti agli atti del fascicolo - principalmente quelli riguardanti i collaboratori scolastici, attraverso l’invio all’I.N.P.S., con estremo ritardo rispetto alle scadenze di legge, dei certificati UniEmens, che concretizzano e rendono validi i rapporti di lavoro e servono a denunciare la posizione contributiva di un lavoratore e la relativa contribuzione dovuta.
Per ciò che riguarda nello specifico la scuola paritaria “La Fenice”, gli elementi raccolti dagli ispettori del lavoro tra giugno 2018 e maggio 2020, compendiati nel verbale n. 2018001674 del 19 maggio 2020, indicano anche in questo caso uno smisurato incremento, quantomeno a partire dall’aprile 2016, del numero di soggetti assunti, spesso contemporaneamente, dalla scuola: infatti, se nell’a.s. 2015-2016, i collaboratori scolastici assunti erano pari a 9, nel successivo anno scolastico, questi erano progressivamente aumentati fino ad arrivare a 102 nell’aprile 2016, a 230 nel novembre 2016, a 319 nel febbraio 2017, per raggiungere il picco di 363 nell’aprile 2017 (doc. 1, all. ordinanza, p. 267 e doc. 4, all. 355-FASCICOLO DEL PM, p. 15). La forza lavoro dichiarata era cospicua anche nei mesi di luglio e agosto 2017, quando notoriamente le attività didattiche erano ridotte e/o sospese.
Gli ispettori del lavoro procedevano, infine, ad assumere le dichiarazioni di 36 lavoratori tra quelli assunti dalla scuola paritaria “La Fenice”, dalle quali emergeva che i collaboratori scolastici effettivamente visti al lavoro nella scuola in quegli anni erano pari a due, al massimo quattro, sebbene dal registro delle presenze e dal libro unico del lavoro risultasse che nelle stesse giornate fossero in servizio numerosissimi collaboratori. I medesimi lavoratori sentiti non ricordavano i nomi dei colleghi presenti negli stessi orari e nelle stesse giornate, né prima né dopo il proprio turno di lavoro, eccetto in pochi casi. Gli stessi riferivano poi che i collaboratori scolastici avevano reso le prestazioni oggetto del rapporto di lavoro in un unico giorno o su più giorni per un’ora al giorno. Cionondimeno, anche svolgendo una sola ora di lavoro al giorno, secondo gli ispettori era comunque inverosimile che un numero così elevato di collaboratori scolastici potesse provvedere contemporaneamente nella stessa giornata alle attività quotidiane tipiche della loro qualifica, come la pulizia delle aule, per di più nel corso delle attività didattiche.
Sulla base di tutti gli elementi finora illustrati gli ispettori del lavoro concludevano che la scuola paritaria “La Fenice” aveva partecipato a un sistema di assunzioni fittizie finalizzate a, inter alia, far “conseguire il punteggio utile ai fini dell’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie del personale scolastico del M.I.U.R.” Perciò essi procedevano all’annullamento delle posizioni contributive relative a centinaia di rapporti di lavoro instaurati dalla scuola paritaria “La Fenice” e all’annullamento dei rapporti di lavoro diversi da quelli presenti nelle schede di funzionamento dell’Ufficio Scolastico Regionale, tra cui quello della Sig.ra De TA.
Invero, per ciò che riguarda specificamente la DE CA, gli ispettori rilevavano che la prima dichiarazione Unilav, del 22 febbraio 2017, datava l’inizio del rapporto al 14 febbraio 2017; la seconda dichiarazione Unilav, del 4 aprile 2017, invece lo faceva decorrere dal 1° febbraio 2017; la terza dichiarazione Unilav, del 20 maggio 2017, annullava la prima dichiarazione Unilav). Pertanto, posto che ai sensi della legge n. 176/2007, gli istituti scolastici devono comunicare l’assunzione dei dipendenti entro 10 giorni dalla stipula del contratto, due dichiarazioni Unilav su tre risultavano tardive: la rettifica della prima dichiarazione Unilav veniva comunicata 85 giorni dopo la scadenza e l’annullamento 52 giorni dopo la scadenza. Inoltre, la rettifica era successiva all’annullamento della stessa.
Anche quasi tutte le comunicazioni UniEmens relative al rapporto di lavoro della Sig.ra De TA, avvenute in due tranches (a luglio venivano regolarizzati i mesi da febbraio a giugno 2017, e ottobre venivano regolarizzati i mesi di luglio e agosto 2017), risultavano tardive: in particolare, dato che l’art. 44 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge n. 236 del 24 novembre 2003 prevede che i datori di lavoro devono comunicare all’I.N.P.S. i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, il ritardo rilevato per le comunicazioni UniEmens relativi al rapporto di lavoro andava da 11 giorni, per i contributi del mese di maggio, a 102 giorni, per il mese di febbraio 2017.
Dalle dichiarazioni Unilav, così come dalle buste paga depositate dalla convenuta in giudizio, emerge altresì che anche il rapporto di lavoro di cui era asseritamente titolare la Sig.ra De TA prevedeva poche ore a settimana, in tutto 6.
Tali irregolarità e incongruenze, unitamente al fatto che dall’esame delle schede di funzionamento dell’Ufficio Scolastico Regionale e dalle dichiarazioni dei lavoratori sentiti nel corso delle ispezioni, non emergevano elementi per considerare il rapporto di lavoro della Sig.ra De TA con la scuola paritaria “La Fenice” effettivamente sussistente conducevano gli ispettori a disconoscere le ore della De TA a fini contributivi e ad annullare il suo rapporto di lavoro.
Iniziava procedimento penale R.G.G.I.P. n. 4779/2018, con emissione di misure cautelari nella forma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, alla stregua di elementi costitutivi di un’associazione a delinquere esistente tra le scuole paritarie e il loro consulente del lavoro, finalizzata al rilascio di titoli di servizio falsi a presunti collaboratori scolastici, tra i quali la convenuta.
Nel dicembre 2022 l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna veniva edotto di tali circostanze e il 12 gennaio 2023 dapprima chiedeva alle Istituzioni scolastiche interessate di verificare se tra il proprio personale vi fossero dei soggetti che si erano avvalsi del sistema di assunzioni fittizie oggetto dell’indagine penale, e poi il 16 febbraio 2023 le invitava a procedere con gli adempimenti di competenza da porre in essere nei confronti della Sig.ra De TA il cui rapporto veniva risolto.
Ella presentava ricorso al giudice del lavoro che lo rigettava.
Non ritenute sufficienti le deduzioni, si procedeva alla citazione in giudizio.
La convenuta asseriva di essere stata in buona fede, e che quindi era stata truffata dalla scuola La Fenice; e che, comunque, anche senza il punteggio aggiuntivo ottenuto avrebbe avuto titolo per lavorare, attività, comunque, svolta, sicché vi era compensatio lucri cum damno.
Alla udienza del 28.1.2026 assistiti dal segretario dott. Enrico TIBERI, dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona del S.P.G. dott.ssa Claudia Desogus, nessuno presente per la parte costituita, la causa passava in decisione.
DIRITTO
In via preliminare va affermata l’integrità del contraddittorio atteso che parte convenuta non ha né provato la esistenza di una compagnia assicurativa, né ha chiesto la chiamata in causa.
Quanto al merito la domanda della Procura erariale va accolta per l’intero.
Non è affatto vero, come esposto nella memoria di costituzione, che la DE CA all’atto di presentare la domanda di inserimento/aggiornamento in graduatoria ATA fosse in buona fede, confidando nella validità dei titoli dichiarati.
Invero innanzitutto vi è la sentenza del tribunale del lavoro di Rimini, non impugnata e quindi definitiva, che afferma la falsità della dichiarazione resa dalla ricorrente; tale falsità è stata accertata a seguito della indagine penale.
A fronte di questo quadro probatorio nessuna prova contraria è stata avanzata dalla ricorrente, il cui rapporto di lavoro con la scuola “La Fenice” è stato considerato simulato anche a pag. 318 della ordinanza di custodia cautelare.
Né può essere considerata pertinente l’eccezione secondo cui, se la Sig.ra De TA non fosse stata nominata, al suo posto sarebbe stato comunque assunto un altro candidato dalla graduatoria per svolgere quelle medesime supplenze, ed il costo per l’erario sarebbe rimasto identico, dovendosi in ogni caso remunerare un collaboratore scolastico per coprire le esigenze di servizio.
Nessuna prova è stata fornita in merito all’impiego di altro collaboratore scolastico.
La difesa afferma, poi, che anche privo di tale punteggio, il profilo della convenuta in graduatoria (con punteggio rettificato di 9,50) sarebbe comunque rientrato nelle chiamate per le supplenze assegnate negli anni scolastici di riferimento.
Nemmeno questa considerazione è dirimente ai fini della esclusione di responsabilità.
Sul punto illuminante è la motivazione della sentenza 552 del 2025 trib Salerno sezione lavoro in fattispecie analoga
Tale considerazione si trae direttamente dal dato normativo e, in particolare, dal citato art. 8, comma 2, lett. d), del D.M. n. 640/2017, il quale espressamente prevede che le autodichiarazioni mendaci rese all’atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio 2017/2020 comportano “l’esclusione degli aspiranti” dalla relativa procedura e la caducazione di tutti i conseguenti atti assunti dall’amministrazione.
È perciò destituita di qualsivoglia fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la dichiarazione non veritiera resa all’atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale A.T.A. sarebbe stata del tutto irrilevante, dal momento che egli, anche avvalendosi di 10,30 punti, anziché dei 14,40 ingiustamente riconosciuti in suo favore, avrebbe in ogni caso maturato il diritto all’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia ed avrebbe avuto accesso alle nomine scolastiche, anche in considerazione del fatto che moltissimi altri concorrenti, iscritti in graduatoria, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore al suo, avevano del pari conseguito l’impiego in diversi istituti scolastici.
Se infatti la falsità dichiarativa comporta ex lege l’estromissione dall’intera procedura, questo determina di per sé la fuoriuscita dal sistema e la perdita dei benefici conseguiti (iscrizione nella graduatoria e ottenimento dell’impiego), senza alcuna necessità di vagliare il punteggio realizzato tanto dal dichiarante, quanto dagli altri partecipanti alla procedura.
Infine, va rigettata l’eccezione di compensazione del lucro con il danno; invero è notorio e costituisce diritto consolidato della Corte il principio per cui una prestazione lavorativa effettuata in assenza di requisiti (e con dolo in questo caso) è qualitativamente inferiore rispetto a quella analoga prestata da soggetto regolarmente vincitore.
Si tratta di una considerazione fatta propria dal Procuratore regionale, che ha limitato la sua richiesta risarcitoria al 50% di quanto indebitamente percepito.
Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 31.12.2019, ultimo giorno dell’anno di inizio della indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segreteria
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull’atto di citazione proposto da Procuratore Regionale nei confronti di DE CA NG, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l’effetto condanna NG De TA a pagare in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’importo di 32.342,67 euro, oltre interessi, rivalutazione monetaria dal 31.12.2019 alla data di deposito della presente sentenza ed interessi legali sulla somma così determinata fino all’effettivo soddisfo;
b) condanna DE CA NG a pagare, in favore dell’Erario le spese e competenze del presente giudizio liquidate in € 80 (ottanta/00). come da nota della segreteria.
Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna, in Camera di consiglio, il 28.1.2026 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Cons. Marco Catalano Vittorio Raeli
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 25 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria dr. UR Macerola
(f.to digitalmente)