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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/09/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1366/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1366/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. BARBONI MARICA Controparte_1 e
con il patrocinio dell' Avv. Barbara Breveglieri Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti: la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, 3 Persona_1 mantenendo rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con collocazione e residenza della stessa presso l'abitazione materna in San Nicolò (FE), via Ferruccio Parri n. 12, ove rimarrà a vivere con la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per la figlia relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute del medesimo, tenendo altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
2) qualora uno dei ricorrenti provvedesse a trasferire altrove la propria residenza, ne darà tempestiva comunicazione all'altro; 3) il padre trascorrerà con la figlia fine settimana alternati, dal venerdì sera (mamma accompagna da papà) fino alla domenica pomeriggio (papà accompagna da mamma), previo accordo tra i genitori ed in orari compatibili con gli impegni scolastici della bambina;
4) circa le vacanze natalizie la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori una settimana, alternando di anno in anno la settimana dal 23.12 (o dall'inizio delle vacanze scolastiche) sino al mattino del 31.12, a quella dal pomeriggio del 31.12. al 06.01; analogamente per le vacanze pasquali la minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua al Lunedì dell'Angelo. In ordine al periodo di vacanze estive i genitori trascorreranno con la figlia una settimana ciascuno, in via alternata, dalla fine della scuola sino alla ripresa dell'anno scolastico;
qualora i genitori intendessero trascorrere un periodo di ferie con la figlia dovranno previamente concordare tra loro il periodo, compatibilmente alle esigenze lavorative di ciascuno e agli impegni della bambina. 5) Il sig. verserà alla sig.ra a CP_2 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di euro 350,00 soggetto Per_1 all'aggiornamento annuale in base alla variazione degli indici ISTAT, a mezzo bonifico
1 bancario entro il giorno 15 di ogni mese. 6) L'importo di euro 590,22, dovuto dal sig.
a titolo di arretrati sull'aggiornamento ISTAT, maturato sul contributo al CP_2 mantenimento a decorrere dal 14.03.2020 sino al febbraio 2025, verrà dallo stesso versato a favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario, in due rate, l'una con scadenza CP_1 al 30.06.2025 e l'altra con scadenza al 31.12.2025; 7) In ordine alle spese straordinarie da sostenere in favore di esse saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari Per_1 al 50% ciascuno e saranno regolamentate come da protocollo 4 del Tribunale di Ferrara nei seguenti termini: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico;
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
5 Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby sitter b. Campi estivi. 8) Le parti concordano che l'importo erogato dall' a titolo di assegno unico per la figlia minore verrà erogato, come attualmente CP_3 accade, nella misura del 50%, a ciascuno dei ricorrenti;
9) I ricorrenti prestano il consenso al rilascio dei documenti del minore validi per l'espatrio; 10) Le parti dichiarano di avere già regolato ogni aspetto scaturente dalle precedenti condizioni stabilite dal Tribunale di Ferrara con decreto di accoglimento n. 1407/2017 del 15.03.2017 e specificatamente le parti danno atto che il libretto a nome della minore concordemente non è stato aperto e che gli aspetti economici relativi agli arretrati degli assegni familiari sono già stati regolati tra le parti così che le stesse dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente. Conclusioni del Pubblico Ministero: chiede che venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2025 i sigg. e Controparte_1
esponevano che con decreto emesso il 15.3.2007 il Controparte_2 Tribunale di Ferrara aveva regolamentato la gestione della responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore Per_1 Esponevano i ricorrenti che la regolamentazione dei rapporti stabilita in quella sede non era più rispondente alle esigenze della famiglia in quanto l'aumentata distanza tra le abitazioni dei genitori ,conseguente al trasferimento della madre in altra località, aveva reso difficoltosa la frequentazione.
2 Chiedevano quindi la modifica delle regolamentazione della responsabilità genitoriale come sopra meglio specificato. La domanda è fondata atteso che il trasferimento della madre in Loc. S. Nicolò ha effettivamente inciso sulla regolamentazione dei rapporti. Si dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura e degli esiti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica del decreto emesso in data 15.3.2007 dal Tribunale di Ferrara, dispone in conformità agli accordi delle parti. Spese compensate. Ferrara, 9.9.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1366/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. BARBONI MARICA Controparte_1 e
con il patrocinio dell' Avv. Barbara Breveglieri Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni delle parti: la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, 3 Persona_1 mantenendo rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con collocazione e residenza della stessa presso l'abitazione materna in San Nicolò (FE), via Ferruccio Parri n. 12, ove rimarrà a vivere con la madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo ogni decisione per la figlia relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute del medesimo, tenendo altresì conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
2) qualora uno dei ricorrenti provvedesse a trasferire altrove la propria residenza, ne darà tempestiva comunicazione all'altro; 3) il padre trascorrerà con la figlia fine settimana alternati, dal venerdì sera (mamma accompagna da papà) fino alla domenica pomeriggio (papà accompagna da mamma), previo accordo tra i genitori ed in orari compatibili con gli impegni scolastici della bambina;
4) circa le vacanze natalizie la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori una settimana, alternando di anno in anno la settimana dal 23.12 (o dall'inizio delle vacanze scolastiche) sino al mattino del 31.12, a quella dal pomeriggio del 31.12. al 06.01; analogamente per le vacanze pasquali la minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua al Lunedì dell'Angelo. In ordine al periodo di vacanze estive i genitori trascorreranno con la figlia una settimana ciascuno, in via alternata, dalla fine della scuola sino alla ripresa dell'anno scolastico;
qualora i genitori intendessero trascorrere un periodo di ferie con la figlia dovranno previamente concordare tra loro il periodo, compatibilmente alle esigenze lavorative di ciascuno e agli impegni della bambina. 5) Il sig. verserà alla sig.ra a CP_2 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di euro 350,00 soggetto Per_1 all'aggiornamento annuale in base alla variazione degli indici ISTAT, a mezzo bonifico
1 bancario entro il giorno 15 di ogni mese. 6) L'importo di euro 590,22, dovuto dal sig.
a titolo di arretrati sull'aggiornamento ISTAT, maturato sul contributo al CP_2 mantenimento a decorrere dal 14.03.2020 sino al febbraio 2025, verrà dallo stesso versato a favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario, in due rate, l'una con scadenza CP_1 al 30.06.2025 e l'altra con scadenza al 31.12.2025; 7) In ordine alle spese straordinarie da sostenere in favore di esse saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari Per_1 al 50% ciascuno e saranno regolamentate come da protocollo 4 del Tribunale di Ferrara nei seguenti termini: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico;
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
5 Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby sitter b. Campi estivi. 8) Le parti concordano che l'importo erogato dall' a titolo di assegno unico per la figlia minore verrà erogato, come attualmente CP_3 accade, nella misura del 50%, a ciascuno dei ricorrenti;
9) I ricorrenti prestano il consenso al rilascio dei documenti del minore validi per l'espatrio; 10) Le parti dichiarano di avere già regolato ogni aspetto scaturente dalle precedenti condizioni stabilite dal Tribunale di Ferrara con decreto di accoglimento n. 1407/2017 del 15.03.2017 e specificatamente le parti danno atto che il libretto a nome della minore concordemente non è stato aperto e che gli aspetti economici relativi agli arretrati degli assegni familiari sono già stati regolati tra le parti così che le stesse dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente. Conclusioni del Pubblico Ministero: chiede che venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2025 i sigg. e Controparte_1
esponevano che con decreto emesso il 15.3.2007 il Controparte_2 Tribunale di Ferrara aveva regolamentato la gestione della responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore Per_1 Esponevano i ricorrenti che la regolamentazione dei rapporti stabilita in quella sede non era più rispondente alle esigenze della famiglia in quanto l'aumentata distanza tra le abitazioni dei genitori ,conseguente al trasferimento della madre in altra località, aveva reso difficoltosa la frequentazione.
2 Chiedevano quindi la modifica delle regolamentazione della responsabilità genitoriale come sopra meglio specificato. La domanda è fondata atteso che il trasferimento della madre in Loc. S. Nicolò ha effettivamente inciso sulla regolamentazione dei rapporti. Si dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura e degli esiti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica del decreto emesso in data 15.3.2007 dal Tribunale di Ferrara, dispone in conformità agli accordi delle parti. Spese compensate. Ferrara, 9.9.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
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