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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1478/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Xenia Parte_1 C.F._1
AD e dall'avv. Caterina Vassallo;
-attore opponente-
CONTRO
(C.F. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Brenna;
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Per l'attore-opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, contrariis rejectis, così provvedere: in via cautelare:
- preliminarmente sospendere l'esecuzione, anche inaudita altera parte, stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto, atteso il gravissimo ed irreparabile danno che si arreca al sig. CP_3
dall'illegittima esecuzione della in persona dell'Amm.re
[...] Controparte_1 p.t.; nel merito: ccertare e dichiarare – nullo, inefficace ed inesistente il Decreto ingiuntivo n. 261/2001 emesso dal Tribunale di Como in data 8.3.2001, e pertanto accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del credito da parte della Controparte_1 ;
[...]
- accertare e dichiarare nullo, inefficace e comunque privo di effetti il precetto notificato al sig.
Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio i con attribuzione ai procuratori costituiti. Con ampia riserva di articolare ogni mezzo istruttorio necessario anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.. Con riserva di esibire eventuale documentazione.
Per la convenuta-opposta:
1 Voglia il Tribunale Ordinario di Como, previa ogni opportuna declaratoria e disattesa ogni avversa istanza, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva della cessionaria e, Controparte_1 pertanto, dichiarare l'esistenza del diritto di credito in capo alla stessa;
in via principale, nel merito:
- rigettare ogni avversa istanza perché infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati nel corso del procedimento, confermando l'efficacia del D.I. n. 262/2001 emesso il 08.03.2001 dal Tribunale Ordinario di Como nel procedimento monitorio R.G. n. 261/2001, Cron. n. 457, notificato al signor
il 04.05.2001 e conseguentemente accertare e dichiarare la validità e l'efficacia Parte_1 dell'atto di precetto notificato al signor in data 29.03.2022; Parte_1
- condannare l'opponente a pagare alla convenuta, per le causali in atti, l'importo di €.24.368,05 oltre alle spese e agli interessi dal titolo al soddisfo, oltre agli interessi convenzionali maturati e maturandi sulla somma capitale dal dovuto al saldo effettivo da calcolarsi nei limiti del tasso soglia, oltre alle spese di notifica indicate a margine dell'atto di precetto (Euro 16,07) e le successive occorrende, o quella diversa somma risultante dall'esperenda istruttoria o che il Giudice riterrà di giustizia, in forza del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 262/2001 emesso dal Tribunale Ordinario di Como il 08.03.2001 e munito di formula esecutiva il 10.08/.001); in via istruttoria: con ogni riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge;
in ogni caso: con la rifusione delle anticipazioni, spese e onorari di questo giudizio, oltre spese generali al 15% e ad accessori come dovuti per legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da Parte_1 [...]
e, per essa, da con il quale veniva intimato il pagamento Controparte_1 CP_4 dell'importo complessivo pari ad euro 23.190,14 euro, oltre spese del precetto e di iscrizione ipotecaria, in forza del decreto ingiuntivo n. 261/2001 emesso dal Tribunale di Como in data 8.3.2001
e reso esecutivo in data 26.06.2001. Con il predetto decreto ingiuntivo, in particolare, era stato ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore della la somma complessiva Controparte_5 di Lire 42.404.137 oltre spese del procedimento monitorio di complessive Lire 1.020.00, in forza dei titoli meglio indicati nel ricorso monitorio
Con la presente opposizione, ha lamentato: - l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in Parte_1 quanto mai notificato alla parte ingiunta;
- la prescrizione del diritto di credito portato dal titolo esecutivo;
- il difetto di legittimazione attiva in capo a non essendovi Controparte_1 prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto i motivi di Controparte_1 opposizione proposti dall'opponente e domandando il rigetto della domanda.
2 Esaurita la trattazione della causa, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come supra riportate e, con provvedimento del 5.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'opposizione è fondata e merita di essere accolta per i motivi che seguono.
Occorre esaminare preliminarmente il motivo di opposizione all'esecuzione a mezzo del quale l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a non Controparte_1 essendovi prova della cessione in suo favore del credito portato dal titolo esecutivo ottenuto dalla
Controparte_5
La domanda, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.1 c.p.c., giacché viene contestato il diritto del creditore di agire in via esecutiva in ragione del difetto di titolarità del credito portato dal titolo esecutivo, è fondata e merita di essere accolta.
Sul punto, l'opposta ha dedotto che il credito portato dal titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n.
261/2001 emesso dal Tribunale di Como in data 8.3.2001 e reso esecutivo in data 26.06.2001) originariamente vantato da a cui si è succeduta a seguito di Controparte_5 Controparte_6 fusione per incorporazione, era stato acquistato da in data 14.07.2017 nel Controparte_1 contesto di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza di titolarità della cedente, come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017.
L'opponente ha dedotto che la mera pubblicazione dell'avviso di cessione non consentirebbe di provare che lo specifico credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della predetta cessione in blocco. L'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del
08/08/2017, invero, non contiene criteri sufficientemente specifichi atti a comprovare che il credito portato dal titolo esecutivo sarebbe stato ricompreso tra quelli oggetto di cessione a favore dell'opposta.
Conviene ricordare, infatti, che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, applicabile alle cessioni di crediti posti in essere ai sensi della legge n. 130/1999, giusto il disposto dell'art.
4. co. 1, consente “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” dettando una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto. Tale disciplina speciale si giustifica principalmente in ragione del peculiare oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi
“blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla
3 base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive.
Per questi motivi
la disposizione prevede che la cessione possa essere resa nota con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale.
Ciò non toglie che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (in questi termini Cass. 22/02/2022, n. 5857 e Cass. 05/11/2020, n. 24798). Sul tema si è più volte pronunciata la Suprema Corte, ribadendo il principio in forza del quale in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, a condizione però che gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cfr. ex plurimis da ultimo Cass. Ord. n. 10860/2024, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, nonché
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Nel caso di specie, l'opposta al fine di provare la titolarità del proprio credito si è limitata a produrre l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del
08/08/2017, con il quale la società ha comunicato che “nell'ambito di Controparte_1 un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 Controparte_6 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Controparte_6 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_6 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”. Si precisa, inoltre, che “I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet (…)” del cessionario.
Le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non sono sufficientemente precise e non consentono, quindi, in assenza di ulteriori prove nemmeno dedotte dall'opposta su cui gravava il relativo onere, di ricondurre con certezza il credito portato dal titolo esecutivo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Lo stesso avviso, invero, rimanda al sito web della cedente, ove sarebbero
4 stati pubblicati i dati “indicativi dei crediti ceduti”, ma anche in relazione a tale aspetto l'opposta né ha allegato né provato alcunché.
Invero, a fronte delle contestazioni specifiche da parte dell'opponente, la parte opposta non ha neppure allegato le circostanze da cui desumere la corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco (quali ad esempio la qualificazione del credito come attività finanziaria deteriorata, il numero identificativo del rapporto reso disponibile nella lista dei crediti ceduti asseritamente pubblicata sul sito web della cedente).
Nessuna prova, quindi, è stata offerta, al fine di dimostrare che il credito di cui si controverte sia stato incluso tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario in forza del contratto di cessione del credito di cui si è data notizia con il richiamato avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale. In altri termini, non vi è alcuna prova che il credito oggetto di contestazione sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle caratteristiche dei rapporti ceduti indicati nella notizia di cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la creditrice opposta, sulla quale, come ricordato, gravava il relativo onere probatorio, non ha provato di essere titolare del credito portato dal titolo esecutivo azionato nei confronti di e, quindi, la propria legittimazione a Parte_1 promuove l'azione esecutiva nei confronti dell'opponente.
3. È fondato anche l'ulteriore motivo di opposizione all'esecuzione proposto dal debitore, con il quale
è stata eccepita la prescrizione del credito portato dal titolo esecutivo. Risulta, infatti, che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla è stato notificato al sig. in data 04.05.2001 Controparte_5 Pt_1
(data in cui lo stesso ha ritirato la raccomandata inviata dall'ufficiale giudiziario) ed è divenuto inoppugnabile, quindi, in data 14.06.2001. Da tale momento, quindi, ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. L'atto di precetto opposto, invece, è stato notificato all'opponente solo in data 29.03.2022.
Sul punto, il creditore opposto ha dedotto di aver effettuato in data 09.09 2004 un atto di intervento, sempre in forza del medesimo titolo esecutivo, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
125/03 iscritta dinnanzi al Tribunale di Nola nei confronti dell'odierno opponente, a cui era seguito un atto di intervento del nuovo difensore avvenuto nel settembre 2010. Pur volendo considerare l'effetto interruttivo del predetto intervento, nondimeno, secondo le stesse allegazioni della parte opposta, la procedura esecutiva si è conclusa in data 28.02.2012 con l'udienza 596 c.p.c. di approvazione del progetto di distribuzione. Dalla data di approvazione del progetto di distribuzione alla data di notifica del precetto, quindi, sono trascorsi più di dieci anni, con la conseguenza che il credito portato dal titolo deve ritenersi prescritto.
5 Né, peraltro, risultano altri validi atti interruttivi della prescrizione, che era onere dell'opposta provare, giacché la “diffida ad adempiere” notifica al sig. in data 28.07.2020, fa Parte_1 espressamente riferimento a crediti che risultano diversi rispetto a quello portato dal titolo esecutivo.
Viene, infatti, richiesto il pagamento della somma pari a 30.268,28 euro “di cui 29.889,12 euro quale scoperto di c/c rapporto originario n.0003080004330, 248,20 euro quale scoperto di c/c originario di 0003080004331 e130,96 euro quale scoperto di c/c originario n. 0003080004332”, ossia rapporti che risultano diversi rispetto a quelli in forza dei quali è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, come si evince dall'esame del ricorso monitorio. Il predetto atto, quindi, contiene l'intimazione ad adempiere il pagamento di crediti diversi rispetto al credito portato dal titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato il precetto opposto. Come tale, pertanto, tale diffida ad adempiere non è idonea ad interrompere la prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo.
La mera iscrizione di ipoteca, inoltre, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., giacché non costituisce una intimazione o in una richiesta scritta rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14213 del
05/05/2022). Irrilevanti, infine, risultano le vicende relative al fallimento della società Decamia s.r.l., giacché peraltro, la procedura fallimentare, secondo le stesse allegazione dell'opposta. si era chiusa il 14.05.2005.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 261/2001 emesso dal Tribunale di Como in data 8.3.2001 e reso esecutivo in data
26.06.2001, risulta estinto per prescrizione, stante il decorso del termine di cui all'art. 2953 c.c. Ne consegue che la creditrice opposta non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti dell'odierno opponente in forza del predetto titolo esecutivo.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza in capo alla opposta e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, determinato in forza del credito oggetto del precetto ed applicati i valori medi per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti Controparte_1 di per tutte le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia Parte_1 del precetto opposto;
-condanna a rifondere a le spese processuali che liquida Controparte_1 Parte_1 in euro 264,00 per anticipazioni, euro 5.077,00 per compensi delle prestazioni professionali forensi,
6 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. se e per quanto dovuti, da distrarsi a favore degli avv.ti Xenia AD e Caterina Vassallo.
Così deciso in Como, il 23.07.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Xenia Parte_1 C.F._1
AD e dall'avv. Caterina Vassallo;
-attore opponente-
CONTRO
(C.F. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Brenna;
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Per l'attore-opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, contrariis rejectis, così provvedere: in via cautelare:
- preliminarmente sospendere l'esecuzione, anche inaudita altera parte, stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto, atteso il gravissimo ed irreparabile danno che si arreca al sig. CP_3
dall'illegittima esecuzione della in persona dell'Amm.re
[...] Controparte_1 p.t.; nel merito: ccertare e dichiarare – nullo, inefficace ed inesistente il Decreto ingiuntivo n. 261/2001 emesso dal Tribunale di Como in data 8.3.2001, e pertanto accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del credito da parte della Controparte_1 ;
[...]
- accertare e dichiarare nullo, inefficace e comunque privo di effetti il precetto notificato al sig.
Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio i con attribuzione ai procuratori costituiti. Con ampia riserva di articolare ogni mezzo istruttorio necessario anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.. Con riserva di esibire eventuale documentazione.
Per la convenuta-opposta:
1 Voglia il Tribunale Ordinario di Como, previa ogni opportuna declaratoria e disattesa ogni avversa istanza, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva della cessionaria e, Controparte_1 pertanto, dichiarare l'esistenza del diritto di credito in capo alla stessa;
in via principale, nel merito:
- rigettare ogni avversa istanza perché infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati nel corso del procedimento, confermando l'efficacia del D.I. n. 262/2001 emesso il 08.03.2001 dal Tribunale Ordinario di Como nel procedimento monitorio R.G. n. 261/2001, Cron. n. 457, notificato al signor
il 04.05.2001 e conseguentemente accertare e dichiarare la validità e l'efficacia Parte_1 dell'atto di precetto notificato al signor in data 29.03.2022; Parte_1
- condannare l'opponente a pagare alla convenuta, per le causali in atti, l'importo di €.24.368,05 oltre alle spese e agli interessi dal titolo al soddisfo, oltre agli interessi convenzionali maturati e maturandi sulla somma capitale dal dovuto al saldo effettivo da calcolarsi nei limiti del tasso soglia, oltre alle spese di notifica indicate a margine dell'atto di precetto (Euro 16,07) e le successive occorrende, o quella diversa somma risultante dall'esperenda istruttoria o che il Giudice riterrà di giustizia, in forza del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 262/2001 emesso dal Tribunale Ordinario di Como il 08.03.2001 e munito di formula esecutiva il 10.08/.001); in via istruttoria: con ogni riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge;
in ogni caso: con la rifusione delle anticipazioni, spese e onorari di questo giudizio, oltre spese generali al 15% e ad accessori come dovuti per legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da Parte_1 [...]
e, per essa, da con il quale veniva intimato il pagamento Controparte_1 CP_4 dell'importo complessivo pari ad euro 23.190,14 euro, oltre spese del precetto e di iscrizione ipotecaria, in forza del decreto ingiuntivo n. 261/2001 emesso dal Tribunale di Como in data 8.3.2001
e reso esecutivo in data 26.06.2001. Con il predetto decreto ingiuntivo, in particolare, era stato ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore della la somma complessiva Controparte_5 di Lire 42.404.137 oltre spese del procedimento monitorio di complessive Lire 1.020.00, in forza dei titoli meglio indicati nel ricorso monitorio
Con la presente opposizione, ha lamentato: - l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in Parte_1 quanto mai notificato alla parte ingiunta;
- la prescrizione del diritto di credito portato dal titolo esecutivo;
- il difetto di legittimazione attiva in capo a non essendovi Controparte_1 prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto i motivi di Controparte_1 opposizione proposti dall'opponente e domandando il rigetto della domanda.
2 Esaurita la trattazione della causa, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come supra riportate e, con provvedimento del 5.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'opposizione è fondata e merita di essere accolta per i motivi che seguono.
Occorre esaminare preliminarmente il motivo di opposizione all'esecuzione a mezzo del quale l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a non Controparte_1 essendovi prova della cessione in suo favore del credito portato dal titolo esecutivo ottenuto dalla
Controparte_5
La domanda, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.1 c.p.c., giacché viene contestato il diritto del creditore di agire in via esecutiva in ragione del difetto di titolarità del credito portato dal titolo esecutivo, è fondata e merita di essere accolta.
Sul punto, l'opposta ha dedotto che il credito portato dal titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n.
261/2001 emesso dal Tribunale di Como in data 8.3.2001 e reso esecutivo in data 26.06.2001) originariamente vantato da a cui si è succeduta a seguito di Controparte_5 Controparte_6 fusione per incorporazione, era stato acquistato da in data 14.07.2017 nel Controparte_1 contesto di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza di titolarità della cedente, come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017.
L'opponente ha dedotto che la mera pubblicazione dell'avviso di cessione non consentirebbe di provare che lo specifico credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della predetta cessione in blocco. L'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del
08/08/2017, invero, non contiene criteri sufficientemente specifichi atti a comprovare che il credito portato dal titolo esecutivo sarebbe stato ricompreso tra quelli oggetto di cessione a favore dell'opposta.
Conviene ricordare, infatti, che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, applicabile alle cessioni di crediti posti in essere ai sensi della legge n. 130/1999, giusto il disposto dell'art.
4. co. 1, consente “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” dettando una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto. Tale disciplina speciale si giustifica principalmente in ragione del peculiare oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi
“blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla
3 base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive.
Per questi motivi
la disposizione prevede che la cessione possa essere resa nota con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale.
Ciò non toglie che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (in questi termini Cass. 22/02/2022, n. 5857 e Cass. 05/11/2020, n. 24798). Sul tema si è più volte pronunciata la Suprema Corte, ribadendo il principio in forza del quale in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, a condizione però che gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cfr. ex plurimis da ultimo Cass. Ord. n. 10860/2024, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, nonché
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Nel caso di specie, l'opposta al fine di provare la titolarità del proprio credito si è limitata a produrre l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del
08/08/2017, con il quale la società ha comunicato che “nell'ambito di Controparte_1 un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 Controparte_6 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Controparte_6 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_6 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”. Si precisa, inoltre, che “I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet (…)” del cessionario.
Le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non sono sufficientemente precise e non consentono, quindi, in assenza di ulteriori prove nemmeno dedotte dall'opposta su cui gravava il relativo onere, di ricondurre con certezza il credito portato dal titolo esecutivo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Lo stesso avviso, invero, rimanda al sito web della cedente, ove sarebbero
4 stati pubblicati i dati “indicativi dei crediti ceduti”, ma anche in relazione a tale aspetto l'opposta né ha allegato né provato alcunché.
Invero, a fronte delle contestazioni specifiche da parte dell'opponente, la parte opposta non ha neppure allegato le circostanze da cui desumere la corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco (quali ad esempio la qualificazione del credito come attività finanziaria deteriorata, il numero identificativo del rapporto reso disponibile nella lista dei crediti ceduti asseritamente pubblicata sul sito web della cedente).
Nessuna prova, quindi, è stata offerta, al fine di dimostrare che il credito di cui si controverte sia stato incluso tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario in forza del contratto di cessione del credito di cui si è data notizia con il richiamato avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale. In altri termini, non vi è alcuna prova che il credito oggetto di contestazione sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle caratteristiche dei rapporti ceduti indicati nella notizia di cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la creditrice opposta, sulla quale, come ricordato, gravava il relativo onere probatorio, non ha provato di essere titolare del credito portato dal titolo esecutivo azionato nei confronti di e, quindi, la propria legittimazione a Parte_1 promuove l'azione esecutiva nei confronti dell'opponente.
3. È fondato anche l'ulteriore motivo di opposizione all'esecuzione proposto dal debitore, con il quale
è stata eccepita la prescrizione del credito portato dal titolo esecutivo. Risulta, infatti, che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla è stato notificato al sig. in data 04.05.2001 Controparte_5 Pt_1
(data in cui lo stesso ha ritirato la raccomandata inviata dall'ufficiale giudiziario) ed è divenuto inoppugnabile, quindi, in data 14.06.2001. Da tale momento, quindi, ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. L'atto di precetto opposto, invece, è stato notificato all'opponente solo in data 29.03.2022.
Sul punto, il creditore opposto ha dedotto di aver effettuato in data 09.09 2004 un atto di intervento, sempre in forza del medesimo titolo esecutivo, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
125/03 iscritta dinnanzi al Tribunale di Nola nei confronti dell'odierno opponente, a cui era seguito un atto di intervento del nuovo difensore avvenuto nel settembre 2010. Pur volendo considerare l'effetto interruttivo del predetto intervento, nondimeno, secondo le stesse allegazioni della parte opposta, la procedura esecutiva si è conclusa in data 28.02.2012 con l'udienza 596 c.p.c. di approvazione del progetto di distribuzione. Dalla data di approvazione del progetto di distribuzione alla data di notifica del precetto, quindi, sono trascorsi più di dieci anni, con la conseguenza che il credito portato dal titolo deve ritenersi prescritto.
5 Né, peraltro, risultano altri validi atti interruttivi della prescrizione, che era onere dell'opposta provare, giacché la “diffida ad adempiere” notifica al sig. in data 28.07.2020, fa Parte_1 espressamente riferimento a crediti che risultano diversi rispetto a quello portato dal titolo esecutivo.
Viene, infatti, richiesto il pagamento della somma pari a 30.268,28 euro “di cui 29.889,12 euro quale scoperto di c/c rapporto originario n.0003080004330, 248,20 euro quale scoperto di c/c originario di 0003080004331 e130,96 euro quale scoperto di c/c originario n. 0003080004332”, ossia rapporti che risultano diversi rispetto a quelli in forza dei quali è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, come si evince dall'esame del ricorso monitorio. Il predetto atto, quindi, contiene l'intimazione ad adempiere il pagamento di crediti diversi rispetto al credito portato dal titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato il precetto opposto. Come tale, pertanto, tale diffida ad adempiere non è idonea ad interrompere la prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo.
La mera iscrizione di ipoteca, inoltre, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., giacché non costituisce una intimazione o in una richiesta scritta rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14213 del
05/05/2022). Irrilevanti, infine, risultano le vicende relative al fallimento della società Decamia s.r.l., giacché peraltro, la procedura fallimentare, secondo le stesse allegazione dell'opposta. si era chiusa il 14.05.2005.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 261/2001 emesso dal Tribunale di Como in data 8.3.2001 e reso esecutivo in data
26.06.2001, risulta estinto per prescrizione, stante il decorso del termine di cui all'art. 2953 c.c. Ne consegue che la creditrice opposta non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti dell'odierno opponente in forza del predetto titolo esecutivo.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza in capo alla opposta e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, determinato in forza del credito oggetto del precetto ed applicati i valori medi per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- accerta e dichiara che non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti Controparte_1 di per tutte le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia Parte_1 del precetto opposto;
-condanna a rifondere a le spese processuali che liquida Controparte_1 Parte_1 in euro 264,00 per anticipazioni, euro 5.077,00 per compensi delle prestazioni professionali forensi,
6 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. se e per quanto dovuti, da distrarsi a favore degli avv.ti Xenia AD e Caterina Vassallo.
Così deciso in Como, il 23.07.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
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