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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2559/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12587/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012897000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2816/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente presentato il 28.6.2025 nei confronti di ER e della Regione Campania, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo ex art. 86, comma secondo, DPR 602/1973 n. 07180202500012897000, notificatale in data 29/04/2025, fondata su cartella di pagamento n. 07120240028328009000, afferente tassa auto 2018, per un importo pari ad euro
465,79 comprensivo di sanzioni, interessi e spese;
la ricorrente ha eccepito: 1) la prescrizione triennale;
2) il difetto di motivazione in particolare per l'assenza di indicazione dei riferimenti per la tassa auto, non essendo indicato il veicolo e la relativa targa;
3) la mancanza di prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
4) la mancata notifica degli atti presupposti;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento del preavviso opposto, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ER eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso stante la regolare notifica della cartella presupposta in data 6.5.2024. Non si è costituita la Regione
Campania. La difesa di parte istante ha depositato tardivamente l'11.2.2026, “memoria di contestazione” con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, quanto ai lamentati, plurimi difetti di motivazione del preavviso di fermo, recante il nome e cognome e la firma a stampa del responsabile del procedimento, va per contro rilevato che lo stesso appare validamente motivato – così da non configurare alcuna violazione dei diritti del contribuente come infondatamente prospettato in ricorso - mediante l'analitico dettagliato richiamo all'atto presupposto, con indicazione del numero e della data di relativa notifica, nonché al dettaglio del debito (tipologia di tributo, anno di imposta, singoli importi maturati per varie componenti, imposta principale sanzioni, interessi con le relative modalità di calcolo). Non può, inoltre, non rilevarsi la legittimità del preavviso di fermo opposto atteso che la pretesa tributaria de qua è divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione della cartella presupposta, ritualmente notificata alla contribuente a mezzo posta ordinaria il 6.5.2024. Ne deriva l'assorbimento di ogni eccezione di merito (formale e sostanziale) sollevabile nei confronti del predetto atto presupposto e la conseguente mancata maturazione, anche successiva, dell'eccepita prescrizione – triennale in subiecta materia – alla stregua della intervenuta notifica in data 29.4.2025 della comunicazione preventiva di fermo impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo a favore dell'ER.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di DE che si liquidano in euro 200,00 per compensi.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12587/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012897000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2816/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente presentato il 28.6.2025 nei confronti di ER e della Regione Campania, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo ex art. 86, comma secondo, DPR 602/1973 n. 07180202500012897000, notificatale in data 29/04/2025, fondata su cartella di pagamento n. 07120240028328009000, afferente tassa auto 2018, per un importo pari ad euro
465,79 comprensivo di sanzioni, interessi e spese;
la ricorrente ha eccepito: 1) la prescrizione triennale;
2) il difetto di motivazione in particolare per l'assenza di indicazione dei riferimenti per la tassa auto, non essendo indicato il veicolo e la relativa targa;
3) la mancanza di prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
4) la mancata notifica degli atti presupposti;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento del preavviso opposto, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ER eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso stante la regolare notifica della cartella presupposta in data 6.5.2024. Non si è costituita la Regione
Campania. La difesa di parte istante ha depositato tardivamente l'11.2.2026, “memoria di contestazione” con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, quanto ai lamentati, plurimi difetti di motivazione del preavviso di fermo, recante il nome e cognome e la firma a stampa del responsabile del procedimento, va per contro rilevato che lo stesso appare validamente motivato – così da non configurare alcuna violazione dei diritti del contribuente come infondatamente prospettato in ricorso - mediante l'analitico dettagliato richiamo all'atto presupposto, con indicazione del numero e della data di relativa notifica, nonché al dettaglio del debito (tipologia di tributo, anno di imposta, singoli importi maturati per varie componenti, imposta principale sanzioni, interessi con le relative modalità di calcolo). Non può, inoltre, non rilevarsi la legittimità del preavviso di fermo opposto atteso che la pretesa tributaria de qua è divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione della cartella presupposta, ritualmente notificata alla contribuente a mezzo posta ordinaria il 6.5.2024. Ne deriva l'assorbimento di ogni eccezione di merito (formale e sostanziale) sollevabile nei confronti del predetto atto presupposto e la conseguente mancata maturazione, anche successiva, dell'eccepita prescrizione – triennale in subiecta materia – alla stregua della intervenuta notifica in data 29.4.2025 della comunicazione preventiva di fermo impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo a favore dell'ER.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di DE che si liquidano in euro 200,00 per compensi.