Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026REG.PROV.COLL.
N. 00920/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2025, proposto da
Impresa Geomar di UM RI IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B32EDC5D3A, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Dimitri Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.M.A.M. - Azienda Meridionale Acque Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via Camiciotti, n. 102;
nei confronti
Environmental Technologies International S.p.A. (o Etica S.p.A.), non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania n. 01929/2025, resa tra le parti, pubblicata il 19 giugno 2025, con cui era dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti e dichiarati improcedibili il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando fra le parti le spese processuali nel giudizio promosso per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, della determina di A.M.A.M. S.p.a. n. 18/797 PA in data 7 febbraio 2025, con cui la procedura di gara è stata aggiudicata in favore della Environmental Technologies International S.p.A. (Etica S.p.A.), e degli ulteriori atti indicati in ricorso, nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto e per il risarcimento dei danni subiti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento della determina prot. 11237 del 28 marzo 2025 di esclusione della ricorrente dalla gara, nonché del bando e del disciplinare di gara, ove interpretati nel senso di richiedere a pena di esclusione il certificato ISO 9001 per la categoria EA/IAF 27 sottoscritto digitalmente dall’operatore economico con data anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e ove interpretato nel senso di richiedere, a pena di esclusione, che l’operatore economico debba inserire il certificato nel FVOE;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.M.A.M. - Azienda Meridionale Acque Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il Cons. OL OG e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello indicato in epigrafe, l’istante premette di aver partecipato alla gara indetta da A.M.A.M. per il presidio, il controllo, la gestione e la manutenzione degli impianti di sollevamento di acquedotto Fiumefreddo, Bufardo -Torregrossa e serbatoio di Piedimonte E. per il 2024, prorogabile per anno; con importo a base d’asta € 849.967,94. Dopo i soccorsi istruttori, con la determina n.18/797 del 7 febbraio 2025 la controinteressata si aggiudicava la gara in via definitiva. L’appellante, dunque, proponeva ricorso per vari motivi d’invalidità, che assume non esaminati dal T.A.R. e lamenta di essere stata esclusa, a seguito del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, con provvedimento che era dunque gravato con i motivi aggiunti.
Avverso la sentenza di primo grado, pertanto, deduce il seguente articolato motivo: error in iudicando con riferimento ai motivi aggiunti avverso l’atto di esclusione, per violazione e falsa applicazione degli artt.10, 101 d.lgs. n.36/2023, degli artt. 3, 7, 10 e 21 nonies l. n. 241/90 e dell’art.97 Cost., nonché del bando e degli artt. 6.1, 13, 14.5 del disciplinare di gara, per il mancato vaglio delle censure di eccesso di potere per difetto di presupposti di fatto e diritto e travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, per violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, imparzialità; tassatività di cause di esclusione, legittimo affidamento, correttezza e ragionevolezza, per contraddittorietà, illogicità e sviamento; in quanto la Commissione di gara, ad esito del soccorso istruttorio, aveva validato come conforme e senza riserva alcuna il certificato pure per il codice EA/IAF 27, col verbale n. 3, mentre il T.A.R. ha ritenuto che l’istante avrebbe dovuto produrre il certificato con la domanda di partecipazione, come stabilito dal RUP nella determina di esclusione; tale conclusione sarebbe in violazione dell’art.10 d.lgs. n. 36/2023 che vieta qualsiasi causa ulteriore di esclusione, non involgente l’offerta tecnica o economica; la conseguente pronuncia d’inammissibilità per carenza d’interesse andrebbe dunque riformata, anche per vizi procedurali e di carenza di potere per esercizio improprio e strumentale del potere di autotutela o difetto di competenza del RUP; ancora sarebbe inconferente il richiamo all’art. 99 del codice dei contratti pubblici, perché si verterebbe in ipotesi di esercizio di autotutela, come affermato dallo stesso R.U.P.
Ancora, ripropone gli altri motivi di censura relativi all’atto di esclusione, non vagliati in sentenza:
- errore sulla natura e l’identità documentale del certificato Iso, in quanto sarebbe stato prodotto in formato pdf nativo originale e non in copia scansionata; in ogni caso, non essendosi il documento formalmente disconosciuto, sarebbe comunque valido ex d.lgs. n. 82/2005.
Non vi sarebbe alcuna disposizione preclusiva dell’ammissibilità del successivo deposito del certificato ISO nel FVOE; nulla imponeva che il certificato dovesse essere firmato digitalmente nel termine di presentazione delle offerte.
Ancora deduce l’ error in procedendo della appellata sentenza e ripropone le censure non vagliate e contenute in ricorso principale con cui chiedeva l’annullamento del verbale in parte qua relativamente all’ammissione della controinteressata pur in asserito difetto di requisiti di partecipazione di ordine speciale, di capacità finanziaria e tecnico professionale e benché avesse – secondo la sua impostazione - ribassato i costi di manodopera.
A riguardo, dunque, deduce profili dell’eccesso di potere, per contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione della par condicio , difetto d’istruttoria e la slealtà del procedimento, per errore su presupposti in fatto e diritto e violazione del principio del risultato ed ancora per violazione e falsa applicazione della lex specialis , del d.lgs. n.36/2023, dell’art.97 Cost., del principio di proporzionalità, ingiustizia manifesta e sviamento.
Inoltre censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 110 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 97 Cost. e dei principi generali di par condicio , l’inattendibilità e l’indeterminatezza, la parzialità e la contraddittorietà dell'offerta, il difetto, l’erroneità e l’insufficienza d'istruttoria, l’errore in presupposti di fatto e di diritto, l’irragionevolezza, l’illogicità e l’arbitrarietà e l’ingiustizia; in ogni caso l’offerta di Etica avrebbe dovuto essere esclusa, essendo – a suo dire - il costo di manodopera dichiarato in gara, ingiustificato e ingiustificabile, poiché inferiore ai minimi salariali previsti nella contrattazione collettiva e in violazione delle norme vigenti.
L’appellante, dunque, insiste nelle proprie richieste e chiede il subentro nel contatto ed il ristoro dei danni.
Si è costituita A.M.A.M. s.p.a. per resistere, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello.
All’udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è infondato.
II – Assume carattere del tutto prioritario ai fini della decisione della presente controversi la pronunzia in ordine all’esito del ricorso per i motivi aggiunti.
Deduce, infatti, l’appellante l’erroneità della sentenza di primo grado laddove ne ha dichiarato l’inammissibilità, affermando che “ La ricorrente ha censurato il provvedimento di esclusione unicamente con riferimento alla motivazione secondo cui la stessa non avrebbe validamente ottemperato al soccorso istruttorio. La parte non ha, invece, formulato specifici motivi di contestazione rispetto all’autonomo punto di motivazione del provvedimento impugnato con il quale il soccorso istruttorio è stato ritenuto in radice inammissibile ”.
La censura non può essere condivisa.
Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti l’istante denunziava: “ Ed infatti, come è noto, le cause di esclusione, trattandosi di fattispecie escludenti e dunque limitative della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione, oltre che dal Trattato dell'Unione Europea, devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità di estensione analogica. Le fattispecie escludenti rappresentano un numerus clausus in quanto tipiche e di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che il certificato ISO 9001 prodotto da Geomar, in sede di soccorso istruttorio, è pienamente valido e conforme alle prescrizioni della lex specialis ”.
In sostanza, l’odierna appellante contestava la motivazione dell’esclusione e, tuttavia, mancava di censurare la prodromica decisione circa l’inammissibilità del soccorso istruttorio (come invece fa ora, contravvenendo al divieto di nova in appello) sulla base del principio, affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10325/2022.
Come, dunque, eccepito dall’Amministrazione resistente, alla luce della piena autosufficienza della motivazione del fatto escludente di cui si discute e dell’assenza di specifici motivi di impugnazione tempestivamente proposti avverso tale fatto, il provvedimento di esclusione deve ritenersi, comunque, sorretto da un’autonoma motivazione, che non avrebbe potuto essere travolta dall’accoglimento del ricorso.
III - Per quanto sin qui ritenuto, ne consegue che correttamente, il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse con conseguente improcedibilità del ricorso principale e di quello incidentale, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi.
IV - Ne deriva, altresì, che non sussistono i presupposti per esaminare la conseguente domanda risarcitoria.
V – Da quanto evidenziato emergono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT AG, Presidente
OL OG, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL OG | RT AG |
IL SEGRETARIO