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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.- est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 905 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Vasanello (VT), piazza della Repubblica, n. 53, presso lo studio dell'avv.to Franca Filesi che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
, C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Orvieto, piazza XXIX Marzo, n. 24, presso lo studio dell'avv.to Florido Fratini, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente nonché
, C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 CodiceFiscale_3
Orvieto, piazza XXIX Marzo, n. 24, presso lo studio dell'avv.to Florido Fratini, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
intervenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni: le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 29/04/2025; la Procura della Repubblica precisava le conclusioni in data 5/05/2025, chiedendo il rigetto della domanda di revoca dell'assegno e rimettendosi al Tribunale per la eventuale rimodulazione del quantum. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4/06/2024, il ricorrente, richiamata la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Orvieto in data 3/11/2003 (che prevedeva, tra l'altro, il contributo paterno al mantenimento in favore della figlia in misura pari a euro CP_2
350,00 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat), come modificata in sede di accoglimento della domanda proposta dalla resistente di aumento del contributo nell'anno 2007 (mediante, appunto, l'aumento del contributo paterno al mantenimento ad pagina 1 di 6 euro 400,00 mensili), chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia maggiorenne in misura pari ad euro 545,65 mensili (già computata la rivalutazione Istat) ovvero, in subordine, disporsi la sua riduzione alla somma ritenuta di giustizia, con corresponsione diretta alla stessa. A fondamento della posizione processuale assunta, detto ricorrente deduceva che la figlia, di 30 anni, non viveva più con la madre, avendo spostato la propria dimora in San Romualdo, ove aveva instaurato una convivenza con il suo compagno, nonché che la stessa aveva conseguito il diploma nell'anno 2014 presso il Liceo Artistico, completando, pertanto, il percorso di studi da oltre 10 anni e, infine, aveva avviato un corso biennale (del costo di euro 2.650,0 annui) nel 2015 che tuttavia aveva interrotto dopo pochi mesi. Lamentava, quindi, che l'eventuale mancato espletamento di attività lavorativa era riconducibile in via esclusiva alla volontà della figlia, ormai donna adulta, anche valutata la vivace realtà economica e sociale caratterizzante il territorio in cui era inserita, ricco di opportunità lavorative in campo culturale e turistico, nel manufatturiero e nel terziario. Rappresentava, infine, che, nonostante la presenza amorevole del ricorrente nel corso degli anni (il quale aveva limitato la propria carriera di militare per rimanere vicino alla figlia),
rifiutava ogni rapporto con il proprio padre, il quale, peraltro, percettore di CP_2 stipendio pari a euro 3.300,00 mensili e gravato da costi fissi ( ossia il canone di locazione per euro 430,00 mensili, il mantenimento per complessivi euro 1.000,00, anche valutato il contributo in favore della moglie, e le spese mediche per la patologia Pneumotorace recidivante), aveva visto peggiorare le proprie condizioni economiche dopo la fine di una breve convivenza. Con decreto dell'11/06/2024, il giudice delegato fissava udienza al successivo 1°/10/2024, con termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. Con comparsa depositata in data 29/09/2024, si costituiva in giudizio la resistente, contestando le circostanze di fatto dedotte da controparte, chiedendo il rigetto delle domande proposte ovvero, in subordine, nel caso di riduzione del mantenimento, disporsi il pagamento direttamente alla figlia. A sostegno della posizione processuale assunta, detta resistente evidenziava che a CP_2 causa di un periodo di malattia aveva subito notevoli ritardi nella frequentazione del corso biennale, abbandonandolo, e, quindi, aveva incontrato importanti difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, all'attualità precario e mal pagato, mentre aveva instaurato solamente una convivenza di fatto e, in quanto tale, suscettibile di “svanire da un momento all'altro”. Deduceva, poi, che il ricorrente aveva a disposizione retribuzione media mensile pari a circa 3.800,00 euro, oltre ad ulteriori proventi derivanti da attività occasionali per la seconda attività svolta nell'immobile di sua proprietà, mentre la documentazione in punto di spese mediche non confortava l'allegazione e, comunque, era riferibile a spese affrontate per prestazioni sanitarie ricevute da strutture private, con conseguente inconfigurabilità di alcuna modifica in fatto, confermata dalle varie polizze assicurative nella sua disponibilità, laddove, invece, detta resistente lavorava part time presso un'impresa di pulizie con contratto a tempo determinato, percependo retribuzione mensile di circa 700,00 euro e corrispondeva l'importo di euro 280,00 quale canone di locazione.
, infine, risiedeva con l'attuale compagno in Ravenna presso l'immobile condotto CP_2 in locazione, percependo il medesimo circa euro 1.200/1.300,00 mensili per le mansioni pagina 2 di 6 svolte quale “impaccatore” in un'azienda ortofrutticola e la stessa euro 500/600,00 mensili per il lavoro part time svolto presso la mensa dei Vigili del Fuoco. Rappresentava, poi, che la figlia era affetta da cardiopatia ipertrofica con severa ostruzione sintomatica per angina e dispnea che non le consentiva di svolgere lavori pesanti e stressanti. Con comparsa depositata in data 29/09/2024, interveniva in giudizio la figlia, associandosi alle domande già svolte dalla madre e precisando in fatto di aver svolto negli ultimi 4 anni svariati lavori (quale steward presso lo stadio di Ravenna, con compenso giornaliero di euro 35,00, presso un campeggio con le mansioni di donna delle pulizie ed entrate di circa 500,00 euro, quale commessa in un bar con contratto a chiamata ed entrate di fatto tra 800,00 e 400,00 euro, come aiuto mensa presso i Vigili del Fuoco con contratto per sostituzione ferie e retribuzione di circa 500/600,00 euro, terminato), di convivere “da poco” con l'attuale compagno, in un immobile, locato al canone di euro 500,00 mensili, che il suo compagno da 4 mesi non percepiva lo stipendio di euro 1.200,00 in ragione delle difficoltà del datore di lavoro e aveva svolto successivamente ulteriori mansioni, dapprima quale magazziniere e da ultimo quale “impaccatore”, con retribuzione di euro 1.200,00 mensili. Allegava che la scelta di trasferirsi a Ravenna era stata determinata dalla speranza di trovare lavoro e di poter usufruire di un miglior sistema sanitario, in quanto circa 4 anni prima aveva avvertito forti malesseri e, a seguito di accertamenti, nel 2022 le era stata diagnosticata una malattia cardiaca ereditaria ovvero l'inspessimento del ventricolo sinistro del cuore e l'ostruzione della valvola mitrale, con problemi nell'efflusso del sangue, ragion per cui da un anno e mezzo era stata presa in carico dal reparto di malattie cardiache del nosocomio di Bologna, essendo un soggetto a medio rischio infarto. Precisava, poi, di aver da sempre sofferto di problemi psicologici (attacchi di panico, ansia e depressione) e di aver avuto forti discussioni con il padre, il quale in un'occasione le aveva detto “figlia di merda che non doveva nascere e che gli era capitata in mezzo ai piedi”, interrompendo ogni contatto con la stessa. All'udienza del 1°/10/2024, il giudice tentava la conciliazione, con esito negativo in ragione della posizione assunta dal padre, e, quindi, su istanza della parte ricorrente, rinviava all'udienza del 6/11/2024 al fine di garantire il contraddittorio sulla costituzione della controparte, costituitasi in data 29/09/2024. All'udienza del 6/11/2024, il giudice, sentite le parti, assegnava termine per il deposito di memorie e note di replica e rinviava in prosecuzione alla data dell'11/12/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Quindi, con ordinanze riservate in atti, fissava per la decisione l'udienza del 29/04/2025, assegnando alle parti termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova preliminarmente evidenziare che la presente decisione investe il contributo paterno al mantenimento di euro 545,65 in favore della figlia maggiorenne , nata il [...], di anni 30 al momento della presente decisione. CP_2
Ai fini della valutazione demandata al Collegio, va osservato quanto segue in diritto, tenendo in considerazione l'orientamento più recente della Suprema Corte, che ha fissato i seguenti principi che devono ispirare la valutazione giurisdizionale.
pagina 3 di 6 Il dovere di mantenimento della prole, ineludibilmente scaturente dalla procreazione quale fatto giuridico generatore di responsabilità, non è correlato al raggiungimento della maggiore età dei figli, poiché detta circostanza non determina automaticamente l'estinzione dell'obbligo gravante su ciascun genitore, né tale obbligo può essere predeterminato nella durata in relazione ad una età individuata a priori (Cass., n. 8221/2006; da ultimo, Cass., n. 11502/2025, che in motivazione esaustivamente ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale sul mantenimento del figlio maggiorenne). Difatti in linea di principio, l'estinzione dell'obbligo di mantenimento può essere invocata esclusivamente nelle ipotesi in cui la prole abbia raggiunto l'autosufficienza economica ovvero la mancanza di autonomia sia eziologicamente correlata ad un contegno di colpevole inerzia dell'avente diritto nella ricerca di un'occupazione o all'ingiustificato rifiuto di una attività lavorativa confacente alle proprie capacità (Cass., n. 19589/2011). L'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio per veder accertata la sussistenza del diritto ovvero, all'opposto, il venir meno dei presupposti legittimanti la sua persistenza in applicazione delle regole generali di cui all'art. 2697 c.c. e può esser assolto anche per presunzioni (Cass., n. 11502/2025, cit. in motivazione). Ancorché come sopra accennato la maggiore età non legittimi alcun automatismo in punto di estinzione del mantenimento, occorre, al contempo, considerare che l'età del figlio costituisce, in ogni caso, un elemento rilevante nella misura in cui l'età adulta in attuazione del principio di autoresponsabilità introduce una presunzione poiché, posto che nella normalità dei casi il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la persistente mancanza di autosufficienza -in mancanza di ragioni individuali specifiche - costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (Cass., n. 11502/2025, cit. in motivazione;
v. anche Cass., n. 26875/2023 per l'affermazione secondo cui la funzione educativa del mantenimento e il principio di autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione”, precisando che non è giustificabile “nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”; Cass., n. 38366/2021, per l'affermazione del principio secondo cui “all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento”; nello stesso senso, Cass., n. 12123/2024: “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”; nello stesso senso: Cass., n. 29264/2022 e Cass., n. 38366/2021). Le ragioni individuali che legittimano il mantenimento del contributo nonostante l'elevata età devono, poi, essere dotate di particolare rilevanza causale rispetto al mancato conseguimento di autonomia (v., sul punto, Cass., n. 32/2025 che ha assegnato a tal fine rilievo ad un certificato disturbo di depressione maggiore cronicizzata, disturbo post traumatico da stress e insonnia reattiva causate dalla condotta paterna nei confronti della madre in ragione dei quali era stata pagina 4 di 6 riconosciuta al figlio una provvidenza in relazione alla accertata infermità invalidante;
v. anche Cass., n. 26875/2023 che impone al figlio adulto, in ragione del principio di autoresponsabilità, una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa) Dunque, per il figlio adulto, diversamente dall'ipotesi di figlio neomaggiorenne, la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che giustificano la mancanza di un'autonoma collocazione lavorativa sarà particolarmente rigorosa (Cass., n. 11502/2025, cit. in motivazione). In particolare, non è possibile invocare la semplice mancanza di una occupazione stabile al fine di legittimare in via automatica la continuazione del mantenimento ma, piuttosto, il figlio è tenuto a provare l'impegno profuso nella ricerca del lavoro e le specifiche circostanze che non hanno reso possibile attuare l'indipendenza economica (Cass., n. 5090/2025, in motivazione). Infine, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi una adeguata fonte di reddito e quindi dell'autonomia, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., n. 4082//2021). Dunque, il giudice è chiamato a compiere un rigoroso accertamento di fatto che tenga conto dell'età -nei termini sopra descritti nel caso di cd. figlio adulto, del conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, dell'impegno profuso dal figlio alla ricerca di una occupazione lavorativa e, in termini generali, della condotta personale dal medesimo tenuta dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass., n. 12952/2016, cit.; v. anche, da ultimo, Cass., n. 3552/2025). Nel caso di specie, come accennato in apertura, ha compiuto 30 anni nel corrente anno CP_2
e, dunque, indubbiamente è una figlia adulta. Dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio è, inoltre, emerso che la stessa si è trasferita a Ravenna (da circa 5/6 anni), ove ha instaurato una convivenza (che durava da circa 4 anni nel momento in cui è stata ascoltata) e ha prestato attività lavorativa nel corso degli anni, con retribuzione variabile (ha lavorato in un campeggio, percependo 500,00 euro mensili con contratto stagionale estivo, ha lavorato quale addetta alle pulizie part time per Mondo Convenienza con entrate di circa 350,00 euro mensili, ha lavorato nuovamente in un campeggio con contratto stagionale e retribuzione di euro 1.200,00 mensili, ha lavorato con contratto a tempo determinato in un bar con retribuzione di circa 600/800,00 euro e, quindi, di circa 1.000,00 euro, nonché da ultimo nell'anno 2024 presso la mensa dei Vigili del Fuoco con retribuzione di euro 600/700,00 mensili), mentre il compagno, operaio, percepisce retribuzione di circa 1.200/1.300,00 euro (v. verbale di udienza del 6/11/2024; v. anche dichiarazioni fiscali in atti: -periodo d'imposta 2021 redditi di lavoro per circa 8.000,00 euro;
-un CUD 2022 redditi di lavoro per circa 3.000,00 euro;
-periodo d'imposta 2023: redditi di lavoro per circa 6.000,00 euro). Ad avviso del Collegio, l'elevata età di (come detto trentenne), messa in relazione con CP_2
l'attività lavorativa svolta nel recente passato (che le ha consentito di conseguire livelli di retribuzione anche pari a 1.000/1.200,00 euro mensili;
v., oltre alle dichiarazioni rese, risultanze degli estratti conto: -13/07/2021, bonifico per retribuzione di euro 1.100,00 circa;
-13/08/2021, accredito per retribuzione di euro 1.520,00; -accredito 4/05/2022 per euro 1.000,00 da Museo Cafe;
-accredito 11/08/2023 per euro 999,00 a titolo di emolumenti;
accredito in data pagina 5 di 6 11/09/2023 di euro 966,00 a titolo di emolumenti;
accredito in data 11/10/2023 di euro 2.316,96 a titolo di emolumenti) denotano chiaramente la capacità della figlia di procurarsi adeguate fonti di reddito e, quindi, la possibilità di conseguire l'autosufficienza economica, circostanze che, poi, devono essere messe in relazione con l'instaurazione di una convivenza per un tempo non modesto con un soggetto che, a sua volta, percepisce reddito significativo ossia con l'avvio di un progetto di vita autonomo, dovendosi precisare che l'allegazione in merito alla interruzione della convivenza operata dal difensore all'udienza in cui la causa è stata rimessa in decisione non è stata corroborata da alcuna prova o, a monte, richiesta di prova. Si ritiene pertanto che l'elevata età della ricorrente (come detto trentenne), la pacifica interruzione da anni degli studi, e l'attività lavorativa svolta negli ultimi anni nella residenza, in cui la figlia ha scelto di trasferirsi e ha instaurato una convivenza con soggetto titolare di reddito, costituiscano elementi idonei a supportare la valutazione di cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo al padre. Resta da precisare che non risultano provate nel caso di specie condizioni di salute tali da assumere valenza ostativa all'espletamento di attività lavorativa ovvero da giustificare il mantenimento del contributo paterno, dovendosi sul punto evidenziare che proprio i numerosi lavori svolti dalla figlia nel recente passato (con livelli retributivi dalla stessa riferiti pari anche a 1.000/1.200,00 euro) portano a escludere la configurabilità di circostanze oggettive ed esterne ostative all'ingresso nel mondo del lavoro e al rinvenimento di una autonoma collocazione lavorativa, nonostante la patologia accertata (“cardiomiopatia ipertrofica con severa ostruzione sintomatica per angina e dispnea”, certificato del 6/02/2024), non risultando allo stato comprovata alcuna sopravvenuta incapacità lavorativa. Ritiene il Collegio che l'eccezionale delicatezza degli interessi in contestazione, messa in relazione con la necessità di verificare la permanenza dei presupposti legittimanti la revoca nel contraddittorio delle parti, giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite e non consenta la condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta dalla parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte:
-revoca il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28/05/2025
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli) L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.- est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 905 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Vasanello (VT), piazza della Repubblica, n. 53, presso lo studio dell'avv.to Franca Filesi che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
, C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Orvieto, piazza XXIX Marzo, n. 24, presso lo studio dell'avv.to Florido Fratini, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente nonché
, C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 CodiceFiscale_3
Orvieto, piazza XXIX Marzo, n. 24, presso lo studio dell'avv.to Florido Fratini, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
intervenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni: le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 29/04/2025; la Procura della Repubblica precisava le conclusioni in data 5/05/2025, chiedendo il rigetto della domanda di revoca dell'assegno e rimettendosi al Tribunale per la eventuale rimodulazione del quantum. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4/06/2024, il ricorrente, richiamata la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Orvieto in data 3/11/2003 (che prevedeva, tra l'altro, il contributo paterno al mantenimento in favore della figlia in misura pari a euro CP_2
350,00 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat), come modificata in sede di accoglimento della domanda proposta dalla resistente di aumento del contributo nell'anno 2007 (mediante, appunto, l'aumento del contributo paterno al mantenimento ad pagina 1 di 6 euro 400,00 mensili), chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia maggiorenne in misura pari ad euro 545,65 mensili (già computata la rivalutazione Istat) ovvero, in subordine, disporsi la sua riduzione alla somma ritenuta di giustizia, con corresponsione diretta alla stessa. A fondamento della posizione processuale assunta, detto ricorrente deduceva che la figlia, di 30 anni, non viveva più con la madre, avendo spostato la propria dimora in San Romualdo, ove aveva instaurato una convivenza con il suo compagno, nonché che la stessa aveva conseguito il diploma nell'anno 2014 presso il Liceo Artistico, completando, pertanto, il percorso di studi da oltre 10 anni e, infine, aveva avviato un corso biennale (del costo di euro 2.650,0 annui) nel 2015 che tuttavia aveva interrotto dopo pochi mesi. Lamentava, quindi, che l'eventuale mancato espletamento di attività lavorativa era riconducibile in via esclusiva alla volontà della figlia, ormai donna adulta, anche valutata la vivace realtà economica e sociale caratterizzante il territorio in cui era inserita, ricco di opportunità lavorative in campo culturale e turistico, nel manufatturiero e nel terziario. Rappresentava, infine, che, nonostante la presenza amorevole del ricorrente nel corso degli anni (il quale aveva limitato la propria carriera di militare per rimanere vicino alla figlia),
rifiutava ogni rapporto con il proprio padre, il quale, peraltro, percettore di CP_2 stipendio pari a euro 3.300,00 mensili e gravato da costi fissi ( ossia il canone di locazione per euro 430,00 mensili, il mantenimento per complessivi euro 1.000,00, anche valutato il contributo in favore della moglie, e le spese mediche per la patologia Pneumotorace recidivante), aveva visto peggiorare le proprie condizioni economiche dopo la fine di una breve convivenza. Con decreto dell'11/06/2024, il giudice delegato fissava udienza al successivo 1°/10/2024, con termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. Con comparsa depositata in data 29/09/2024, si costituiva in giudizio la resistente, contestando le circostanze di fatto dedotte da controparte, chiedendo il rigetto delle domande proposte ovvero, in subordine, nel caso di riduzione del mantenimento, disporsi il pagamento direttamente alla figlia. A sostegno della posizione processuale assunta, detta resistente evidenziava che a CP_2 causa di un periodo di malattia aveva subito notevoli ritardi nella frequentazione del corso biennale, abbandonandolo, e, quindi, aveva incontrato importanti difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, all'attualità precario e mal pagato, mentre aveva instaurato solamente una convivenza di fatto e, in quanto tale, suscettibile di “svanire da un momento all'altro”. Deduceva, poi, che il ricorrente aveva a disposizione retribuzione media mensile pari a circa 3.800,00 euro, oltre ad ulteriori proventi derivanti da attività occasionali per la seconda attività svolta nell'immobile di sua proprietà, mentre la documentazione in punto di spese mediche non confortava l'allegazione e, comunque, era riferibile a spese affrontate per prestazioni sanitarie ricevute da strutture private, con conseguente inconfigurabilità di alcuna modifica in fatto, confermata dalle varie polizze assicurative nella sua disponibilità, laddove, invece, detta resistente lavorava part time presso un'impresa di pulizie con contratto a tempo determinato, percependo retribuzione mensile di circa 700,00 euro e corrispondeva l'importo di euro 280,00 quale canone di locazione.
, infine, risiedeva con l'attuale compagno in Ravenna presso l'immobile condotto CP_2 in locazione, percependo il medesimo circa euro 1.200/1.300,00 mensili per le mansioni pagina 2 di 6 svolte quale “impaccatore” in un'azienda ortofrutticola e la stessa euro 500/600,00 mensili per il lavoro part time svolto presso la mensa dei Vigili del Fuoco. Rappresentava, poi, che la figlia era affetta da cardiopatia ipertrofica con severa ostruzione sintomatica per angina e dispnea che non le consentiva di svolgere lavori pesanti e stressanti. Con comparsa depositata in data 29/09/2024, interveniva in giudizio la figlia, associandosi alle domande già svolte dalla madre e precisando in fatto di aver svolto negli ultimi 4 anni svariati lavori (quale steward presso lo stadio di Ravenna, con compenso giornaliero di euro 35,00, presso un campeggio con le mansioni di donna delle pulizie ed entrate di circa 500,00 euro, quale commessa in un bar con contratto a chiamata ed entrate di fatto tra 800,00 e 400,00 euro, come aiuto mensa presso i Vigili del Fuoco con contratto per sostituzione ferie e retribuzione di circa 500/600,00 euro, terminato), di convivere “da poco” con l'attuale compagno, in un immobile, locato al canone di euro 500,00 mensili, che il suo compagno da 4 mesi non percepiva lo stipendio di euro 1.200,00 in ragione delle difficoltà del datore di lavoro e aveva svolto successivamente ulteriori mansioni, dapprima quale magazziniere e da ultimo quale “impaccatore”, con retribuzione di euro 1.200,00 mensili. Allegava che la scelta di trasferirsi a Ravenna era stata determinata dalla speranza di trovare lavoro e di poter usufruire di un miglior sistema sanitario, in quanto circa 4 anni prima aveva avvertito forti malesseri e, a seguito di accertamenti, nel 2022 le era stata diagnosticata una malattia cardiaca ereditaria ovvero l'inspessimento del ventricolo sinistro del cuore e l'ostruzione della valvola mitrale, con problemi nell'efflusso del sangue, ragion per cui da un anno e mezzo era stata presa in carico dal reparto di malattie cardiache del nosocomio di Bologna, essendo un soggetto a medio rischio infarto. Precisava, poi, di aver da sempre sofferto di problemi psicologici (attacchi di panico, ansia e depressione) e di aver avuto forti discussioni con il padre, il quale in un'occasione le aveva detto “figlia di merda che non doveva nascere e che gli era capitata in mezzo ai piedi”, interrompendo ogni contatto con la stessa. All'udienza del 1°/10/2024, il giudice tentava la conciliazione, con esito negativo in ragione della posizione assunta dal padre, e, quindi, su istanza della parte ricorrente, rinviava all'udienza del 6/11/2024 al fine di garantire il contraddittorio sulla costituzione della controparte, costituitasi in data 29/09/2024. All'udienza del 6/11/2024, il giudice, sentite le parti, assegnava termine per il deposito di memorie e note di replica e rinviava in prosecuzione alla data dell'11/12/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Quindi, con ordinanze riservate in atti, fissava per la decisione l'udienza del 29/04/2025, assegnando alle parti termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova preliminarmente evidenziare che la presente decisione investe il contributo paterno al mantenimento di euro 545,65 in favore della figlia maggiorenne , nata il [...], di anni 30 al momento della presente decisione. CP_2
Ai fini della valutazione demandata al Collegio, va osservato quanto segue in diritto, tenendo in considerazione l'orientamento più recente della Suprema Corte, che ha fissato i seguenti principi che devono ispirare la valutazione giurisdizionale.
pagina 3 di 6 Il dovere di mantenimento della prole, ineludibilmente scaturente dalla procreazione quale fatto giuridico generatore di responsabilità, non è correlato al raggiungimento della maggiore età dei figli, poiché detta circostanza non determina automaticamente l'estinzione dell'obbligo gravante su ciascun genitore, né tale obbligo può essere predeterminato nella durata in relazione ad una età individuata a priori (Cass., n. 8221/2006; da ultimo, Cass., n. 11502/2025, che in motivazione esaustivamente ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale sul mantenimento del figlio maggiorenne). Difatti in linea di principio, l'estinzione dell'obbligo di mantenimento può essere invocata esclusivamente nelle ipotesi in cui la prole abbia raggiunto l'autosufficienza economica ovvero la mancanza di autonomia sia eziologicamente correlata ad un contegno di colpevole inerzia dell'avente diritto nella ricerca di un'occupazione o all'ingiustificato rifiuto di una attività lavorativa confacente alle proprie capacità (Cass., n. 19589/2011). L'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio per veder accertata la sussistenza del diritto ovvero, all'opposto, il venir meno dei presupposti legittimanti la sua persistenza in applicazione delle regole generali di cui all'art. 2697 c.c. e può esser assolto anche per presunzioni (Cass., n. 11502/2025, cit. in motivazione). Ancorché come sopra accennato la maggiore età non legittimi alcun automatismo in punto di estinzione del mantenimento, occorre, al contempo, considerare che l'età del figlio costituisce, in ogni caso, un elemento rilevante nella misura in cui l'età adulta in attuazione del principio di autoresponsabilità introduce una presunzione poiché, posto che nella normalità dei casi il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la persistente mancanza di autosufficienza -in mancanza di ragioni individuali specifiche - costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (Cass., n. 11502/2025, cit. in motivazione;
v. anche Cass., n. 26875/2023 per l'affermazione secondo cui la funzione educativa del mantenimento e il principio di autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione”, precisando che non è giustificabile “nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”; Cass., n. 38366/2021, per l'affermazione del principio secondo cui “all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento”; nello stesso senso, Cass., n. 12123/2024: “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”; nello stesso senso: Cass., n. 29264/2022 e Cass., n. 38366/2021). Le ragioni individuali che legittimano il mantenimento del contributo nonostante l'elevata età devono, poi, essere dotate di particolare rilevanza causale rispetto al mancato conseguimento di autonomia (v., sul punto, Cass., n. 32/2025 che ha assegnato a tal fine rilievo ad un certificato disturbo di depressione maggiore cronicizzata, disturbo post traumatico da stress e insonnia reattiva causate dalla condotta paterna nei confronti della madre in ragione dei quali era stata pagina 4 di 6 riconosciuta al figlio una provvidenza in relazione alla accertata infermità invalidante;
v. anche Cass., n. 26875/2023 che impone al figlio adulto, in ragione del principio di autoresponsabilità, una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa) Dunque, per il figlio adulto, diversamente dall'ipotesi di figlio neomaggiorenne, la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che giustificano la mancanza di un'autonoma collocazione lavorativa sarà particolarmente rigorosa (Cass., n. 11502/2025, cit. in motivazione). In particolare, non è possibile invocare la semplice mancanza di una occupazione stabile al fine di legittimare in via automatica la continuazione del mantenimento ma, piuttosto, il figlio è tenuto a provare l'impegno profuso nella ricerca del lavoro e le specifiche circostanze che non hanno reso possibile attuare l'indipendenza economica (Cass., n. 5090/2025, in motivazione). Infine, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi una adeguata fonte di reddito e quindi dell'autonomia, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., n. 4082//2021). Dunque, il giudice è chiamato a compiere un rigoroso accertamento di fatto che tenga conto dell'età -nei termini sopra descritti nel caso di cd. figlio adulto, del conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, dell'impegno profuso dal figlio alla ricerca di una occupazione lavorativa e, in termini generali, della condotta personale dal medesimo tenuta dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass., n. 12952/2016, cit.; v. anche, da ultimo, Cass., n. 3552/2025). Nel caso di specie, come accennato in apertura, ha compiuto 30 anni nel corrente anno CP_2
e, dunque, indubbiamente è una figlia adulta. Dalle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio è, inoltre, emerso che la stessa si è trasferita a Ravenna (da circa 5/6 anni), ove ha instaurato una convivenza (che durava da circa 4 anni nel momento in cui è stata ascoltata) e ha prestato attività lavorativa nel corso degli anni, con retribuzione variabile (ha lavorato in un campeggio, percependo 500,00 euro mensili con contratto stagionale estivo, ha lavorato quale addetta alle pulizie part time per Mondo Convenienza con entrate di circa 350,00 euro mensili, ha lavorato nuovamente in un campeggio con contratto stagionale e retribuzione di euro 1.200,00 mensili, ha lavorato con contratto a tempo determinato in un bar con retribuzione di circa 600/800,00 euro e, quindi, di circa 1.000,00 euro, nonché da ultimo nell'anno 2024 presso la mensa dei Vigili del Fuoco con retribuzione di euro 600/700,00 mensili), mentre il compagno, operaio, percepisce retribuzione di circa 1.200/1.300,00 euro (v. verbale di udienza del 6/11/2024; v. anche dichiarazioni fiscali in atti: -periodo d'imposta 2021 redditi di lavoro per circa 8.000,00 euro;
-un CUD 2022 redditi di lavoro per circa 3.000,00 euro;
-periodo d'imposta 2023: redditi di lavoro per circa 6.000,00 euro). Ad avviso del Collegio, l'elevata età di (come detto trentenne), messa in relazione con CP_2
l'attività lavorativa svolta nel recente passato (che le ha consentito di conseguire livelli di retribuzione anche pari a 1.000/1.200,00 euro mensili;
v., oltre alle dichiarazioni rese, risultanze degli estratti conto: -13/07/2021, bonifico per retribuzione di euro 1.100,00 circa;
-13/08/2021, accredito per retribuzione di euro 1.520,00; -accredito 4/05/2022 per euro 1.000,00 da Museo Cafe;
-accredito 11/08/2023 per euro 999,00 a titolo di emolumenti;
accredito in data pagina 5 di 6 11/09/2023 di euro 966,00 a titolo di emolumenti;
accredito in data 11/10/2023 di euro 2.316,96 a titolo di emolumenti) denotano chiaramente la capacità della figlia di procurarsi adeguate fonti di reddito e, quindi, la possibilità di conseguire l'autosufficienza economica, circostanze che, poi, devono essere messe in relazione con l'instaurazione di una convivenza per un tempo non modesto con un soggetto che, a sua volta, percepisce reddito significativo ossia con l'avvio di un progetto di vita autonomo, dovendosi precisare che l'allegazione in merito alla interruzione della convivenza operata dal difensore all'udienza in cui la causa è stata rimessa in decisione non è stata corroborata da alcuna prova o, a monte, richiesta di prova. Si ritiene pertanto che l'elevata età della ricorrente (come detto trentenne), la pacifica interruzione da anni degli studi, e l'attività lavorativa svolta negli ultimi anni nella residenza, in cui la figlia ha scelto di trasferirsi e ha instaurato una convivenza con soggetto titolare di reddito, costituiscano elementi idonei a supportare la valutazione di cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo al padre. Resta da precisare che non risultano provate nel caso di specie condizioni di salute tali da assumere valenza ostativa all'espletamento di attività lavorativa ovvero da giustificare il mantenimento del contributo paterno, dovendosi sul punto evidenziare che proprio i numerosi lavori svolti dalla figlia nel recente passato (con livelli retributivi dalla stessa riferiti pari anche a 1.000/1.200,00 euro) portano a escludere la configurabilità di circostanze oggettive ed esterne ostative all'ingresso nel mondo del lavoro e al rinvenimento di una autonoma collocazione lavorativa, nonostante la patologia accertata (“cardiomiopatia ipertrofica con severa ostruzione sintomatica per angina e dispnea”, certificato del 6/02/2024), non risultando allo stato comprovata alcuna sopravvenuta incapacità lavorativa. Ritiene il Collegio che l'eccezionale delicatezza degli interessi in contestazione, messa in relazione con la necessità di verificare la permanenza dei presupposti legittimanti la revoca nel contraddittorio delle parti, giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite e non consenta la condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta dalla parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte:
-revoca il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28/05/2025
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli) L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
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