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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1165/2017 promossa da:
in persona del Parte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione, , questi anche in proprio, con il Parte_2 patrocinio dell'avv. FLORIO Vincenzo
opponenti contro
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Capo dell'ITL di
[...]
nonché dal funzionario delegato dr.ssa Luisa Carlone CP_1
convenuto
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 12.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 25.1.2017 la Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-
[...] Parte_2
ingiunzione del 28.9.2016 n. 921 con cui veniva loro ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad euro 25.190,00 oltre spese di notifica, per la violazione: dell'art. 3 c. 3 della L.
n. 73/2002 conv. dalla L. n. 73/2002 e modificato dall'art. 4 della L. n. 183/2010 e ss.mm.ii. dall'art. 14
pagina 1 di 6 del DL n. 145/2013 conv. dalla L. n. 9/2014 “ per aver impiegato la lavoratrice subordinata Parte_3 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”; dell'art. 4 bis del DLgs n.
181/00 introdotto dall'art. 6 c. 1 del DLgs n. 297/2002 e modificato dall'art. 5 lett. a) e lett. b) della L.
n. 183/2010 “per non aver consegnato alla suddetta dipendente, all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro del 23.8.2013 prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della documentazione della instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis c. 2 L n. 608/1996 o copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs n. 152/2017”; dell'art. 39 c. 1 e 2 del DL n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 “per aver omesso di registrare sul LUL, fatti salvi i casi di errore materiale, i dati relativi alla dipendente sopra indicata nel periodo agosto 2013
– gennaio 2014 e alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39 c. 1 e 2 determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali”.
A sostegno della opposizione i ricorrenti hanno allegato che già collaboratrice del Per_1
consorzio universitario, avendo maturato esperienza specifica nel settore, veniva incaricata di prestare attività: per lo sportello “informa lavoro”; per la segreteria remota universitaria;
per lo sportello Borsa
Continua Nazionale del Lavoro;
per l'assistenza alla redazione dei progetti candidati al bando “Bollenti
Spiriti”; per il servizio internet point. Nella lettera di incarico veniva previsto che il lavoro sarebbe stato espletato in piena autonomia ed in assenza di vincoli di subordinazione. La dunque, Pt_3 concordava con il Comune di Corato l'orario di apertura dello sportello, senza ingerenza o assoggettamento da parte del , e non era costretta a timbrare alcun foglio presenze né Parte_1
chiedere autorizzazione per permessi o giorni di vacanza, dovendosi solo accordare con il Comune di
Corato per la comunicazione di chiusura dello sportello. Il 31.1.2014 gli ispettori effettuavano un accesso presso l'Uni. sito in Corato alla via E. Fieramosca e redigevano il verbale di primo Parte_4
accesso n. 053/159 del 31.1.2014; veniva dunque emesso, a seguito di contestazione, il provvedimento oggetto di impugnativa.
Per_ I ricorrenti hanno allegato l'espletamento, da parte della , di lavoro autonomo e lamentato: la violazione dell'art. 18 della L. n. 689/1981, essendo rimasta priva di riscontro la richiesta di audizione inoltrata il 22.4.2014; l'assenza dei presupposti per l'applicazione della maxisanzione stanti le previsioni della nota del Ministero del Lavoro del 9.10.2014 n. 16920 prot. n.
37/0016920/MA007.A001 [“non è possibile applicare la maxisanzione in caso di disconoscimento di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. con partita Iva e/o ritenuta d'acconto”] facente, a sua volta, espresso richiamo alla circolare n. 38/2010 regolante le ipotesi di documentazione fiscale attestante l'espletamento di lavoro autonomo poi riqualificato in subordinato.
pagina 2 di 6 I ricorrenti hanno chiesto, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato,
l'annullamento dello stesso o, in subordine, la rideterminazione della sanzione irrogata.
Con memoria depositata il 10.5.2017 si è costituita in giudizio la Controparte_2
che ha contestato la fondatezza della opposizione di cui ha domandato il rigetto con vittoria di
[...]
spese di lite.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti stante la inammissibilità della prova testimoniale articolata dai ricorrenti su capitoli: negativi e valutativi i) e ii); generici e negativi iii); generici e valutativi iv).
Matura per la decisione è stata definita all'esito della udienza di discussione celebrata il 12.3.2025.
La opposizione non è meritevole di accoglimento.
Per quanto attiene alla violazione dell'art. 18 della L. n. 689/81 l' ha contestato la ricezione CP_1
della richiesta di audizione del 22.4.2014 inoltrava via fax (cfr. all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente). Pur prescindendo dal vaglio di tale aspetto è risolutivo, sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.C. SS.UU. n. 1786/2010, C. n. 9251/2010 e più recentemente Cass. n.
11300/2018, Cass. n. 12503/2018, Cass. n. 21146/2019) secondo cui la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto spendere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
Le ulteriori deduzioni e gli ulteriori motivi di doglianza non risultano meritevoli di accoglimento.
In via di principio deve evidenziarsi che, per quanto attiene alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori verbalizzanti, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio” (cfr. Cass. n.
17555/02); in sostanza, i verbali redatti dai funzionari ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro del relativo onere probatorio - sia qualora, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio, si pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. n. 27847/2021 del 27.05.2021 e n. 24208 del
02.11.2020; Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
pagina 3 di 6 Tanto premesso, le dichiarazioni rese dalla in sede di accesso non sono state confutate dai Pt_3
ricorrenti i quali, a sostegno della opposizione, si sono limitati a fare riferimento al contenuto della lettera di conferimento dell'incarico del 23.8.2013 [“ (…) che sarà da lei svolto in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione”] invero non dirimente ai fini della confutazione delle violazioni contestate.
La riferiva agli accertatori “ svolgo la mia attività esclusivamente negli orari di sportello di Pt_3
apertura al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 19.00 così come da cartello affisso alla porta ed al portone di ingresso
(…) prendo direttive dal Presidente prof. prevalentemente telefonicamente e dalla Parte_2
sig.ra sia telefonicamente che via e-mail circa le sospensioni dell'attività e le festività Testimone_1 ed altro (…) non sono titolare di partita IVA (…) capita sporadicamente che io debba assentarmi per una qualunque urgenza e in tal caso, non essendoci nessun altro che mi sostituisca, affiggo un avviso di chiusura dello sportello (…) non ho ricevuto alcun compenso, dovendolo ricevere a fine incarico”. La dichiarazione reca in calce la sottoscrizione della lavoratrice.
Da quanto affermato dalla – ed invero non confutato in maniera specifica dai ricorrenti – si Pt_3 desume che lo “sportello lavoro” aveva degli orari di apertura prestabiliti, la prestazione veniva resa per giorni cinque a settimana e la lavoratrice riceveva le direttive o dal Presidente o dalla sig.ra Pt_2
. Tes_1
Ora, un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore” (Cass. 697/2021). Solo nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo
(cfr. Cass. 12033/1992; Cass. 2370/1998; Cass. S.U. 379/1999 le cui affermazioni sono rimaste nel tempo costanti, cfr. di recente Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018). Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione. Per facilitare la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, infatti, la giurisprudenza ha individuato alcuni indici che, qualora riscontrati nello svolgimento del rapporto di pagina 4 di 6 lavoro, rivelano la natura subordinata dello stesso (Cass. 25711/2018; Cass. 3548/2021). Si evince un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti: 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, le direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno funzione di rafforzare i precedenti pur non potendo sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa,
l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il nomen iuris dato dalle parti.
Nel caso di specie deve ritenersi dimostrato che la fosse inserita nella organizzazione produttiva, Pt_3
in assenza di rischio di impresa, con attrezzature e materiali forniti dalla Amministrazione comunale di
Corato a seguito della stipulazione del protocollo d'intesa con il consorzio e sotto il Parte_1
vincolo proprio della eterodirezione. La lavoratrice prestava la propria attività in giornate ed orari prestabiliti cadenzati in cinque giorni a settimana.
Infine, non ricorrono i presupposti per la rideterminazione della sanzione.
I ricorrenti invocano, a sostegno, la nota del Ministero del lavoro n. 16920/2014 ( in atti) che richiama la Circolare n. 38/2010 e prescrive “il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile circa la pretesa autonomia del rapporto (…) tale documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita ad un periodo precedente all'accertamento (…) in merito la circolare n. 38/2010 ha specificato la rilevanza, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, di
“valida documentazione fiscale” laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c. sia riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accesso ispettivo. Si ritiene di precisare, sul punto, che per “valida documentazione fiscale” idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione, debba intendersi la documentazione fiscale obbligatoria
(versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabile dichiarazione su mod.
770) prodotta in relazione al periodo di accertamento”.
Ora, detta documentazione non veniva esibita in occasione dell'accesso ispettivo nel corso del quale la dichiarava di non essere titolare di partita IVA, mentre quella prodotta in atti – ed in relazione alla Pt_3
prestazione oggetto della contestata violazione – è di formazione successiva allo stesso.
Tanto è comprovato dalla circostanza che in data 27.2.2014 – e, dunque, successivamente all'accesso ispettivo – veniva corrisposto in favore della l'acconto del compenso relativo all'incarico ricevuto Pt_3
pagina 5 di 6 in data 23.8.2013 in misura pari ad euro 2.000,00 ossia alla esatta metà di quanto previsto contrattualmente.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e liquidate in applicazione dei parametri minimi del DM n. 55/2014 e ssmmii (tab n. 2, scaglione n. 3 in considerazione del valore della controversia con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.lgs. n. 149/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo:
- rigetta l'opposizione;
-condanna Controparte_3
in solido, alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...] Controparte_1
che liquida in euro 4.061,60 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella
[...]
misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.3.2025
Il giudice dott.ssa Lidia del Monaco
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1165/2017 promossa da:
in persona del Parte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione, , questi anche in proprio, con il Parte_2 patrocinio dell'avv. FLORIO Vincenzo
opponenti contro
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Capo dell'ITL di
[...]
nonché dal funzionario delegato dr.ssa Luisa Carlone CP_1
convenuto
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 12.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 25.1.2017 la Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza-
[...] Parte_2
ingiunzione del 28.9.2016 n. 921 con cui veniva loro ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pari ad euro 25.190,00 oltre spese di notifica, per la violazione: dell'art. 3 c. 3 della L.
n. 73/2002 conv. dalla L. n. 73/2002 e modificato dall'art. 4 della L. n. 183/2010 e ss.mm.ii. dall'art. 14
pagina 1 di 6 del DL n. 145/2013 conv. dalla L. n. 9/2014 “ per aver impiegato la lavoratrice subordinata Parte_3 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”; dell'art. 4 bis del DLgs n.
181/00 introdotto dall'art. 6 c. 1 del DLgs n. 297/2002 e modificato dall'art. 5 lett. a) e lett. b) della L.
n. 183/2010 “per non aver consegnato alla suddetta dipendente, all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro del 23.8.2013 prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia della documentazione della instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis c. 2 L n. 608/1996 o copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs n. 152/2017”; dell'art. 39 c. 1 e 2 del DL n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 “per aver omesso di registrare sul LUL, fatti salvi i casi di errore materiale, i dati relativi alla dipendente sopra indicata nel periodo agosto 2013
– gennaio 2014 e alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39 c. 1 e 2 determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali”.
A sostegno della opposizione i ricorrenti hanno allegato che già collaboratrice del Per_1
consorzio universitario, avendo maturato esperienza specifica nel settore, veniva incaricata di prestare attività: per lo sportello “informa lavoro”; per la segreteria remota universitaria;
per lo sportello Borsa
Continua Nazionale del Lavoro;
per l'assistenza alla redazione dei progetti candidati al bando “Bollenti
Spiriti”; per il servizio internet point. Nella lettera di incarico veniva previsto che il lavoro sarebbe stato espletato in piena autonomia ed in assenza di vincoli di subordinazione. La dunque, Pt_3 concordava con il Comune di Corato l'orario di apertura dello sportello, senza ingerenza o assoggettamento da parte del , e non era costretta a timbrare alcun foglio presenze né Parte_1
chiedere autorizzazione per permessi o giorni di vacanza, dovendosi solo accordare con il Comune di
Corato per la comunicazione di chiusura dello sportello. Il 31.1.2014 gli ispettori effettuavano un accesso presso l'Uni. sito in Corato alla via E. Fieramosca e redigevano il verbale di primo Parte_4
accesso n. 053/159 del 31.1.2014; veniva dunque emesso, a seguito di contestazione, il provvedimento oggetto di impugnativa.
Per_ I ricorrenti hanno allegato l'espletamento, da parte della , di lavoro autonomo e lamentato: la violazione dell'art. 18 della L. n. 689/1981, essendo rimasta priva di riscontro la richiesta di audizione inoltrata il 22.4.2014; l'assenza dei presupposti per l'applicazione della maxisanzione stanti le previsioni della nota del Ministero del Lavoro del 9.10.2014 n. 16920 prot. n.
37/0016920/MA007.A001 [“non è possibile applicare la maxisanzione in caso di disconoscimento di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. con partita Iva e/o ritenuta d'acconto”] facente, a sua volta, espresso richiamo alla circolare n. 38/2010 regolante le ipotesi di documentazione fiscale attestante l'espletamento di lavoro autonomo poi riqualificato in subordinato.
pagina 2 di 6 I ricorrenti hanno chiesto, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato,
l'annullamento dello stesso o, in subordine, la rideterminazione della sanzione irrogata.
Con memoria depositata il 10.5.2017 si è costituita in giudizio la Controparte_2
che ha contestato la fondatezza della opposizione di cui ha domandato il rigetto con vittoria di
[...]
spese di lite.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti stante la inammissibilità della prova testimoniale articolata dai ricorrenti su capitoli: negativi e valutativi i) e ii); generici e negativi iii); generici e valutativi iv).
Matura per la decisione è stata definita all'esito della udienza di discussione celebrata il 12.3.2025.
La opposizione non è meritevole di accoglimento.
Per quanto attiene alla violazione dell'art. 18 della L. n. 689/81 l' ha contestato la ricezione CP_1
della richiesta di audizione del 22.4.2014 inoltrava via fax (cfr. all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente). Pur prescindendo dal vaglio di tale aspetto è risolutivo, sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.C. SS.UU. n. 1786/2010, C. n. 9251/2010 e più recentemente Cass. n.
11300/2018, Cass. n. 12503/2018, Cass. n. 21146/2019) secondo cui la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto spendere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
Le ulteriori deduzioni e gli ulteriori motivi di doglianza non risultano meritevoli di accoglimento.
In via di principio deve evidenziarsi che, per quanto attiene alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli Ispettori verbalizzanti, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio” (cfr. Cass. n.
17555/02); in sostanza, i verbali redatti dai funzionari ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro del relativo onere probatorio - sia qualora, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio, si pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. n. 27847/2021 del 27.05.2021 e n. 24208 del
02.11.2020; Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
pagina 3 di 6 Tanto premesso, le dichiarazioni rese dalla in sede di accesso non sono state confutate dai Pt_3
ricorrenti i quali, a sostegno della opposizione, si sono limitati a fare riferimento al contenuto della lettera di conferimento dell'incarico del 23.8.2013 [“ (…) che sarà da lei svolto in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione”] invero non dirimente ai fini della confutazione delle violazioni contestate.
La riferiva agli accertatori “ svolgo la mia attività esclusivamente negli orari di sportello di Pt_3
apertura al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 19.00 così come da cartello affisso alla porta ed al portone di ingresso
(…) prendo direttive dal Presidente prof. prevalentemente telefonicamente e dalla Parte_2
sig.ra sia telefonicamente che via e-mail circa le sospensioni dell'attività e le festività Testimone_1 ed altro (…) non sono titolare di partita IVA (…) capita sporadicamente che io debba assentarmi per una qualunque urgenza e in tal caso, non essendoci nessun altro che mi sostituisca, affiggo un avviso di chiusura dello sportello (…) non ho ricevuto alcun compenso, dovendolo ricevere a fine incarico”. La dichiarazione reca in calce la sottoscrizione della lavoratrice.
Da quanto affermato dalla – ed invero non confutato in maniera specifica dai ricorrenti – si Pt_3 desume che lo “sportello lavoro” aveva degli orari di apertura prestabiliti, la prestazione veniva resa per giorni cinque a settimana e la lavoratrice riceveva le direttive o dal Presidente o dalla sig.ra Pt_2
. Tes_1
Ora, un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore” (Cass. 697/2021). Solo nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo
(cfr. Cass. 12033/1992; Cass. 2370/1998; Cass. S.U. 379/1999 le cui affermazioni sono rimaste nel tempo costanti, cfr. di recente Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018). Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione. Per facilitare la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, infatti, la giurisprudenza ha individuato alcuni indici che, qualora riscontrati nello svolgimento del rapporto di pagina 4 di 6 lavoro, rivelano la natura subordinata dello stesso (Cass. 25711/2018; Cass. 3548/2021). Si evince un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti: 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, le direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno funzione di rafforzare i precedenti pur non potendo sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa,
l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il nomen iuris dato dalle parti.
Nel caso di specie deve ritenersi dimostrato che la fosse inserita nella organizzazione produttiva, Pt_3
in assenza di rischio di impresa, con attrezzature e materiali forniti dalla Amministrazione comunale di
Corato a seguito della stipulazione del protocollo d'intesa con il consorzio e sotto il Parte_1
vincolo proprio della eterodirezione. La lavoratrice prestava la propria attività in giornate ed orari prestabiliti cadenzati in cinque giorni a settimana.
Infine, non ricorrono i presupposti per la rideterminazione della sanzione.
I ricorrenti invocano, a sostegno, la nota del Ministero del lavoro n. 16920/2014 ( in atti) che richiama la Circolare n. 38/2010 e prescrive “il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile circa la pretesa autonomia del rapporto (…) tale documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita ad un periodo precedente all'accertamento (…) in merito la circolare n. 38/2010 ha specificato la rilevanza, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, di
“valida documentazione fiscale” laddove la prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c. sia riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accesso ispettivo. Si ritiene di precisare, sul punto, che per “valida documentazione fiscale” idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione, debba intendersi la documentazione fiscale obbligatoria
(versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabile dichiarazione su mod.
770) prodotta in relazione al periodo di accertamento”.
Ora, detta documentazione non veniva esibita in occasione dell'accesso ispettivo nel corso del quale la dichiarava di non essere titolare di partita IVA, mentre quella prodotta in atti – ed in relazione alla Pt_3
prestazione oggetto della contestata violazione – è di formazione successiva allo stesso.
Tanto è comprovato dalla circostanza che in data 27.2.2014 – e, dunque, successivamente all'accesso ispettivo – veniva corrisposto in favore della l'acconto del compenso relativo all'incarico ricevuto Pt_3
pagina 5 di 6 in data 23.8.2013 in misura pari ad euro 2.000,00 ossia alla esatta metà di quanto previsto contrattualmente.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e liquidate in applicazione dei parametri minimi del DM n. 55/2014 e ssmmii (tab n. 2, scaglione n. 3 in considerazione del valore della controversia con riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.lgs. n. 149/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo:
- rigetta l'opposizione;
-condanna Controparte_3
in solido, alla refusione delle spese di lite in favore dell'
[...] Controparte_1
che liquida in euro 4.061,60 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella
[...]
misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.3.2025
Il giudice dott.ssa Lidia del Monaco
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