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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/09/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 853/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto ex art. 473 bis.49 c.p.c. instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CIACCI SARA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. CHELLI BARBARA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/09/2025, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte depositate in
Cancelleria telematica in data 23/07/2025, i procuratori delle parti hanno pertanto precisato le conclusioni come da accordo depositato in data 23.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/10/1968, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CINIGIANO (Serie B, Parte II,
atto n. 6, anno 1968).
La coppia ha adottato il figlio nato in [...], il [...]. Per_1
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso che il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale, decorrenti dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, e quindi dal 16/09/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero: OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CINIGIANO (Serie B, Parte II, atto n. 6,
anno 1968), contratto tra e , in data Parte_1 Controparte_1
03/10/1968;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni da loro concordate e depositate in data 23/07/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 853/2025
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e he deve essere fissata nuova udienza;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA per la prosecuzione del giudizio in relazione alla pronuncia divorzile l'udienza del 24 marzo 2026, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro le ore 9.00 dello stesso
24.3.2026, da farsi sottoscrivere anche personalmente dalle parti.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto ex art. 473 bis.49 c.p.c. instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CIACCI SARA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. CHELLI BARBARA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/09/2025, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte depositate in
Cancelleria telematica in data 23/07/2025, i procuratori delle parti hanno pertanto precisato le conclusioni come da accordo depositato in data 23.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 03/10/1968, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CINIGIANO (Serie B, Parte II,
atto n. 6, anno 1968).
La coppia ha adottato il figlio nato in [...], il [...]. Per_1
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso che il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale, decorrenti dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, e quindi dal 16/09/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero: OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CINIGIANO (Serie B, Parte II, atto n. 6,
anno 1968), contratto tra e , in data Parte_1 Controparte_1
03/10/1968;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni da loro concordate e depositate in data 23/07/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 853/2025
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e he deve essere fissata nuova udienza;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA per la prosecuzione del giudizio in relazione alla pronuncia divorzile l'udienza del 24 marzo 2026, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro le ore 9.00 dello stesso
24.3.2026, da farsi sottoscrivere anche personalmente dalle parti.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti