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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1449/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5501/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8242/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 15 e pubblicata il 16/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30304041962019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31 ottobre 2019 l'Ufficio notificava alla contribuente l'avviso di accertamento n. TF3030404196/2019, con il quale veniva recuperata maggiore IVA per l'anno d'imposta 2015 pari ad euro 19.646,00, oltre sanzioni ed interessi. L'atto traeva origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di
Giugliano, che aveva contestato l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l.
La contribuente proponeva ricorso–reclamo eccependo il difetto di motivazione, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'infondatezza nel merito della pretesa e l'illegittimo ricorso a presunzioni. A seguito del diniego dell'Ufficio, la contribuente si costituiva dinanzi alla CTP di Napoli;
l'Ufficio depositava controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
La CTP di Napoli, Sez. 15, con sentenza n. 8242/15/2021, depositata il 16 luglio 2021, rigettava il ricorso e condannava la contribuente alle spese. Il Collegio riteneva adeguatamente motivato l'atto impositivo, escludeva la violazione del contraddittorio e affermava che l'Amministrazione avesse fornito prova, anche presuntiva, della consapevolezza o conoscibilità, da parte della contribuente, della frode IVA, evidenziando plurimi elementi desumibili dalle visure camerali delle società emittenti, idonei a farne emergere l'inaffidabilità, con conseguente onere della contribuente di dimostrare la propria buona fede secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
La contribuente proponeva appello dinanzi alla CTR Campania, cui l'Ufficio resisteva con controdeduzioni.
La CTR Campania, Sez. 13, con sentenza n. 5835/13/2022, depositata il 16 agosto 2022, accoglieva l'appello e compensava le spese, valorizzando il contenuto della nota informativa trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Napoli Nord e recepita nel decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società, da cui emergeva l'assenza di elementi indiziari circa il coinvolgimento della contribuente nella frode IVA.
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva ricorso per cassazione, deducendo: i) la violazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000, per avere la CTR attribuito rilievo determinante al provvedimento di archiviazione penale in violazione del principio di autonomia tra giudizio penale e tributario;
ii) la violazione dell'art. 2729
c.c. e dell'art. 109 TUIR, per omessa valutazione degli elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione a sostegno della consapevolezza della contribuente.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 3962/2025 del 28 gennaio 2025, accoglieva il primo motivo, dichiarava assorbito il secondo e cassava la sentenza impugnata, affermando il principio secondo cui il giudice tributario non può recepire acriticamente l'esito del giudizio penale, ma deve procedere ad autonoma valutazione del materiale probatorio, in ragione dell'autonomia tra i due giudizi e della diversa disciplina delle prove, e rinviava alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
La contribuente provvede quindi alla riassunzione del giudizio dinanzi a questa Corte, reiterando i motivi di gravame e chiedendo, alla luce della ordinanza di rinvio, di accoglierli, avendo la stessa Guardia di Finanza costatato la mancanza di elementi comprovanti la consapevolezza dell'amministratore della Ricorrente_1 srl di partecipare ad una associazione dedita alla frode fiscale, e avendo dimostrato la propria buona fede e diligenza e la incolpevole inconsapevolezza. Si costituisce l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado appellata, ritenendo provate, anche presuntivamente, la consapevolezza o la conoscibilità da parte della contribuente del meccanismo frodatorio messo in atto dalle società fornitrici.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società contribuente, a seguito della riassunzione del giudizio, deve essere accolto, nei termini di cui in motivazione.
In via preliminare, la Corte osserva che ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 546/1992, il giudizio di rinvio (a seguito della decisione della Corte di Cassazione) si definisce come processo ad istruzione sostanzialmente chiusa, essendo preclusa la richiesta di nuove prove, fatta eccezione per le ipotesi in cui siano state eccezionalmente consentite nuove conclusioni. Il principio di diritto enunciato dalla Corte non ha quindi soltanto forza persuasiva o di autorevole orientamento, dal quale il giudice potrebbe, motivatamente, dissentire, ma anche forza vincolante, con effetto preclusivo sia nell'ambito del processo in corso, sia in un eventuale futuro processo, in coerenza con l'orientamento per il quale “la ricostruzione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte sul carattere cd. chiuso del giudizio di rinvio (di recente, Cass. S.U. n. 17332/2021, Cass. n. 8039/2023) evidenzia che quest'ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti" (Cass. Ord. n. 25969/2023; cfr: Cass. Ord. n. 15971/2024).
Tanto osservato, i Giudici del secondo grado hanno omesso l'esame dei complessivi elementi di prova di fatti decisivi in quanto "nel processo tributario, l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale ex art. 7 del d.lgs. n.546 del 1992) e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, stante l'evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio al fine di trarre da essa elementi di giudizio (Cass., Sez. V, 9 marzo 2020, n.6532), essendo compito del giudice tributario, anche in questo caso, valutare incidentalmente la rilevanza penale della condotta del contribuente (Cass., Sez. V, 4 aprile 2019, n. 9419; Cass. 28130 del 2020)”. La Suprema Corte, pertanto, si è limitata ad enunciare i principi di diritto ai quali il Giudice del rinvio deve attenersi, affidando allo scrutinio di questa Corte la valutazione del peso probatorio degli elementi complessivamente accertati dall'Ufficio ed alle prove contrarie offerte dal contribuente, in uno alla rilevanza penale della condotta del contribuente ed all'esito del giudicato penale.
Tali principi, formulati nella Ordinanza di rinvio n. 33904/2024, confermano il consolidato orientamento secondo cui «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (Cfr. Cass. n. 2922/2022; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 5873/2019; Cass. n. 9851/2018).
Ne deriva che i motivi di gravame formulati in sede appello da parte della società contribuente sono fondati, in quanto l'Ufficio ha basato il recupero delle imposte, relativamente alle operazioni soggettivamente inesistenti, sulla scorta di elementi presuntivi che, a parere del Collegio non presentano caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, tali da superare la prova contraria fornita dalla società contribuente, che ha dimostrato che «non avrebbe potuto sapere» pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile. Tali elementi, su cui insiste espressamente l'Ufficio, oltre la natura di "cartiere" delle società fornitrici, sono i seguenti: 1) la contraddittorietà delle dichiarazioni spontanee rese dal L.R. pt della società contribuente innanzi ai Nuclei ispettivi di Tortona e Giugliano in Campania in ordine alla preferenza commerciale verso una della società cartiere (la Soc_1 srl) ed al ruolo del "dominus" Nominativo_1; 2) i dati dello “spesometro” (esposti a pagina 16 del PVC redatto, ma anche dagli allegati allo stesso) dai quali si trarrebbe con sufficiente facilità che le transazioni commerciali effettuate dalla società contribuente con riferimento ai diversi anni d'imposta osservati (dal 2013 al 2016) sono avvenute soprattutto con le società rivelatesi “cartiere”, a dimostrazione della calibrata e ponderata scelta di simili fornitori, a riprova della sua consapevolezza circa il fenomeno fraudolento in complesso emerso;
3) la irrilevanza delle attività di verifica e consultazione della visure sia della Soc_1 srl, operante dal 2006 al 2013 in altro settore di attività e solo dal maggio 2013 dedita al “Commercio all'ingrosso di computer, software, hardware e apparecchi informatici” e sia della “ Società_2 SRL” e della “Società_3 SRLS”, che solo dal 2015 svolgevano attività nel settore informatico;
4) la circostanza per la quale tutte le società fornitrici "cartiere" erano state messe in contatto con la "Ricorrente_1" dal "Dominus" Nominativo_1 e che dalle visure non emerge alcun collegamento formale tra esse ed il "dominus" Nominativo_1 e "Ciò avrebbe dovuto allertare la “Ricorrente_1” posto che spontaneamente dichiarava (PVC, pagina 31) che era stato lo stesso “Nominativo_1” a metterla in contatto con queste altre imprese". In conclusione, l'Ufficio rinvia poi espressamente "a quanto descritto in fatto e a quanto rendicontato nel PVC redatto circa il fenomeno fraudolento disegnato dai militari verificatori, affinché si possa apprezzare l'impegno profuso nelle indagini svolte in ambito di polizia giudiziaria, così significativo, da essere autorizzate le relative risultanze dal Giudice per il loro utilizzo a fini fiscali".
Orbene, in primo luogo, a fronte del rinvio per relationem da parte dell'Ufficio al PVC ed all'operato dei militari della GdF, il Collegio non può non rilevare che tutti tali elementi presuntivi sono stati ritenuti del tutto insufficienti dagli stessi militari verificatori in quanto dalla nota informativa della Guardia di Finanza – Nucleo di Giugliano – richiamata in atti, emergeva, a parere dei militari, l'inesistenza di elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento della società ricorrente nel meccanismo di frode IVA. Nella medesima informativa si evidenziava, peraltro, che: a) non vi erano prove di sottofatturazione o sovrafatturazione degli acquisti;
b) non risultavano elementi attestanti la conoscenza, da parte della ricorrente, della frode fiscale;
c) non emergevano rapporti diretti tra la società ricorrente e le strutture organizzatrici del meccanismo fraudolento;
d) la società aveva effettuato verifiche preliminari sull'affidabilità commerciale dei fornitori, anche mediante consultazione delle visure camerali, verifica della regolare iscrizione in Camera di Commercio e dell'operatività delle società testimoniata dal regolare deposito dei bilanci di esercizio. La stessa Guardia di
Finanza dava atto che eventuali profili di responsabilità potevano riguardare esclusivamente gli amministratori delle società cartiere e non la ricorrente, quale mera destinataria delle fatture.
Tanto precisato, dovendo questa Corte attenersi al principio stabilito con l'Ordinanza di rinvio n. 3962/2025, per cui deve procedersi alla valutazione del peso probatorio degli elementi accertati dall'Ufficio ed alle prove contrarie fornite dal contribuente, in uno alla rilevanza penale della condotta del contribuente ed all'esito del giudicato penale, il Collegio ritiene che dalla documentazione in atti sia provato che i rapporti intercorsi tra la società ricorrente e le società fornitrici si inserivano nell'ambito di ordinari rapporti commerciali, caratterizzati da regolari forniture di beni, prezzi in linea con quelli di mercato e modalità di pagamento tracciabili, essendo altresì documentalmente provato che la ricorrente aveva adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili da un operatore economico diligente al fine di verificare l'affidabilità dei fornitori e la regolarità delle operazioni, confidando in buona fede nella liceità delle transazioni commerciali, che per tabulas si sono caratterizzate per una evoluzione coerente (fase di conoscenza e prova, consolidamento delle forniture e, in ultimo, fase regressiva per mancata corrispondenza tra esigenze della "Ricorrente_1" e prestazioni garantite dalle fornitrici in termini di tempestività e assistenza, e infine cessazione dei rapporti commerciali). La scelta dei fornitori risulta essere stata motivata dalla disponibilità immediata della merce, dalla varietà dell'offerta e da condizioni economiche e di pagamento competitive che il Collegio ritiene non anomale rispetto ai valori di mercato, elementi che escludono qualsivoglia consapevole partecipazione a un disegno fraudolento e la sostanziale buona fede della contribuente.
In particolare, risulta dirimente nel giudizio di questa Corte che la Ricorrente_1 s.r.l., prima di intavolare i rapporti economici con le società “cartiere”, abbia eseguito i preliminari riscontri volti a rilevare l'affidabilità delle stesse, consistenti nel verificare l'operatività della posizione fiscale IVA, i dati di bilancio depositati presso la CC.I.SS, la circostanza che i soggetti non fossero di recentissima costituzione ed il regolare deposito dei bilanci, adempimenti più che adeguati a provare la diligenza e buona fede, anche alla luce della recente Sentenza della Suprema Corte n. 14102/2024, secondo cui “Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il concessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l'amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare”.
Ne discende, dunque, la illegittimità dell'operato dell'Ufficio e la riforma della sentenza di primo grado, con l'annullamento dell'atto impugnato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese di lite dei giudizi di merito e di quello di legittimità, attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
A seguito di riassuzione del giudizio, la Corte accoglie l'appello della società contribuente e annulla l'atto impugnato. Compensa integralmente le spese di lite dei gradi di giudizio di merito e di legittimità.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5501/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8242/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 15 e pubblicata il 16/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30304041962019 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31 ottobre 2019 l'Ufficio notificava alla contribuente l'avviso di accertamento n. TF3030404196/2019, con il quale veniva recuperata maggiore IVA per l'anno d'imposta 2015 pari ad euro 19.646,00, oltre sanzioni ed interessi. L'atto traeva origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di
Giugliano, che aveva contestato l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l.
La contribuente proponeva ricorso–reclamo eccependo il difetto di motivazione, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'infondatezza nel merito della pretesa e l'illegittimo ricorso a presunzioni. A seguito del diniego dell'Ufficio, la contribuente si costituiva dinanzi alla CTP di Napoli;
l'Ufficio depositava controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
La CTP di Napoli, Sez. 15, con sentenza n. 8242/15/2021, depositata il 16 luglio 2021, rigettava il ricorso e condannava la contribuente alle spese. Il Collegio riteneva adeguatamente motivato l'atto impositivo, escludeva la violazione del contraddittorio e affermava che l'Amministrazione avesse fornito prova, anche presuntiva, della consapevolezza o conoscibilità, da parte della contribuente, della frode IVA, evidenziando plurimi elementi desumibili dalle visure camerali delle società emittenti, idonei a farne emergere l'inaffidabilità, con conseguente onere della contribuente di dimostrare la propria buona fede secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
La contribuente proponeva appello dinanzi alla CTR Campania, cui l'Ufficio resisteva con controdeduzioni.
La CTR Campania, Sez. 13, con sentenza n. 5835/13/2022, depositata il 16 agosto 2022, accoglieva l'appello e compensava le spese, valorizzando il contenuto della nota informativa trasmessa dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Napoli Nord e recepita nel decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società, da cui emergeva l'assenza di elementi indiziari circa il coinvolgimento della contribuente nella frode IVA.
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva ricorso per cassazione, deducendo: i) la violazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000, per avere la CTR attribuito rilievo determinante al provvedimento di archiviazione penale in violazione del principio di autonomia tra giudizio penale e tributario;
ii) la violazione dell'art. 2729
c.c. e dell'art. 109 TUIR, per omessa valutazione degli elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione a sostegno della consapevolezza della contribuente.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 3962/2025 del 28 gennaio 2025, accoglieva il primo motivo, dichiarava assorbito il secondo e cassava la sentenza impugnata, affermando il principio secondo cui il giudice tributario non può recepire acriticamente l'esito del giudizio penale, ma deve procedere ad autonoma valutazione del materiale probatorio, in ragione dell'autonomia tra i due giudizi e della diversa disciplina delle prove, e rinviava alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
La contribuente provvede quindi alla riassunzione del giudizio dinanzi a questa Corte, reiterando i motivi di gravame e chiedendo, alla luce della ordinanza di rinvio, di accoglierli, avendo la stessa Guardia di Finanza costatato la mancanza di elementi comprovanti la consapevolezza dell'amministratore della Ricorrente_1 srl di partecipare ad una associazione dedita alla frode fiscale, e avendo dimostrato la propria buona fede e diligenza e la incolpevole inconsapevolezza. Si costituisce l'Ufficio che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado appellata, ritenendo provate, anche presuntivamente, la consapevolezza o la conoscibilità da parte della contribuente del meccanismo frodatorio messo in atto dalle società fornitrici.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società contribuente, a seguito della riassunzione del giudizio, deve essere accolto, nei termini di cui in motivazione.
In via preliminare, la Corte osserva che ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 546/1992, il giudizio di rinvio (a seguito della decisione della Corte di Cassazione) si definisce come processo ad istruzione sostanzialmente chiusa, essendo preclusa la richiesta di nuove prove, fatta eccezione per le ipotesi in cui siano state eccezionalmente consentite nuove conclusioni. Il principio di diritto enunciato dalla Corte non ha quindi soltanto forza persuasiva o di autorevole orientamento, dal quale il giudice potrebbe, motivatamente, dissentire, ma anche forza vincolante, con effetto preclusivo sia nell'ambito del processo in corso, sia in un eventuale futuro processo, in coerenza con l'orientamento per il quale “la ricostruzione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte sul carattere cd. chiuso del giudizio di rinvio (di recente, Cass. S.U. n. 17332/2021, Cass. n. 8039/2023) evidenzia che quest'ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti" (Cass. Ord. n. 25969/2023; cfr: Cass. Ord. n. 15971/2024).
Tanto osservato, i Giudici del secondo grado hanno omesso l'esame dei complessivi elementi di prova di fatti decisivi in quanto "nel processo tributario, l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale ex art. 7 del d.lgs. n.546 del 1992) e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, stante l'evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio al fine di trarre da essa elementi di giudizio (Cass., Sez. V, 9 marzo 2020, n.6532), essendo compito del giudice tributario, anche in questo caso, valutare incidentalmente la rilevanza penale della condotta del contribuente (Cass., Sez. V, 4 aprile 2019, n. 9419; Cass. 28130 del 2020)”. La Suprema Corte, pertanto, si è limitata ad enunciare i principi di diritto ai quali il Giudice del rinvio deve attenersi, affidando allo scrutinio di questa Corte la valutazione del peso probatorio degli elementi complessivamente accertati dall'Ufficio ed alle prove contrarie offerte dal contribuente, in uno alla rilevanza penale della condotta del contribuente ed all'esito del giudicato penale.
Tali principi, formulati nella Ordinanza di rinvio n. 33904/2024, confermano il consolidato orientamento secondo cui «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (Cfr. Cass. n. 2922/2022; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 5873/2019; Cass. n. 9851/2018).
Ne deriva che i motivi di gravame formulati in sede appello da parte della società contribuente sono fondati, in quanto l'Ufficio ha basato il recupero delle imposte, relativamente alle operazioni soggettivamente inesistenti, sulla scorta di elementi presuntivi che, a parere del Collegio non presentano caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, tali da superare la prova contraria fornita dalla società contribuente, che ha dimostrato che «non avrebbe potuto sapere» pur avendo utilizzato la massima diligenza esigibile. Tali elementi, su cui insiste espressamente l'Ufficio, oltre la natura di "cartiere" delle società fornitrici, sono i seguenti: 1) la contraddittorietà delle dichiarazioni spontanee rese dal L.R. pt della società contribuente innanzi ai Nuclei ispettivi di Tortona e Giugliano in Campania in ordine alla preferenza commerciale verso una della società cartiere (la Soc_1 srl) ed al ruolo del "dominus" Nominativo_1; 2) i dati dello “spesometro” (esposti a pagina 16 del PVC redatto, ma anche dagli allegati allo stesso) dai quali si trarrebbe con sufficiente facilità che le transazioni commerciali effettuate dalla società contribuente con riferimento ai diversi anni d'imposta osservati (dal 2013 al 2016) sono avvenute soprattutto con le società rivelatesi “cartiere”, a dimostrazione della calibrata e ponderata scelta di simili fornitori, a riprova della sua consapevolezza circa il fenomeno fraudolento in complesso emerso;
3) la irrilevanza delle attività di verifica e consultazione della visure sia della Soc_1 srl, operante dal 2006 al 2013 in altro settore di attività e solo dal maggio 2013 dedita al “Commercio all'ingrosso di computer, software, hardware e apparecchi informatici” e sia della “ Società_2 SRL” e della “Società_3 SRLS”, che solo dal 2015 svolgevano attività nel settore informatico;
4) la circostanza per la quale tutte le società fornitrici "cartiere" erano state messe in contatto con la "Ricorrente_1" dal "Dominus" Nominativo_1 e che dalle visure non emerge alcun collegamento formale tra esse ed il "dominus" Nominativo_1 e "Ciò avrebbe dovuto allertare la “Ricorrente_1” posto che spontaneamente dichiarava (PVC, pagina 31) che era stato lo stesso “Nominativo_1” a metterla in contatto con queste altre imprese". In conclusione, l'Ufficio rinvia poi espressamente "a quanto descritto in fatto e a quanto rendicontato nel PVC redatto circa il fenomeno fraudolento disegnato dai militari verificatori, affinché si possa apprezzare l'impegno profuso nelle indagini svolte in ambito di polizia giudiziaria, così significativo, da essere autorizzate le relative risultanze dal Giudice per il loro utilizzo a fini fiscali".
Orbene, in primo luogo, a fronte del rinvio per relationem da parte dell'Ufficio al PVC ed all'operato dei militari della GdF, il Collegio non può non rilevare che tutti tali elementi presuntivi sono stati ritenuti del tutto insufficienti dagli stessi militari verificatori in quanto dalla nota informativa della Guardia di Finanza – Nucleo di Giugliano – richiamata in atti, emergeva, a parere dei militari, l'inesistenza di elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento della società ricorrente nel meccanismo di frode IVA. Nella medesima informativa si evidenziava, peraltro, che: a) non vi erano prove di sottofatturazione o sovrafatturazione degli acquisti;
b) non risultavano elementi attestanti la conoscenza, da parte della ricorrente, della frode fiscale;
c) non emergevano rapporti diretti tra la società ricorrente e le strutture organizzatrici del meccanismo fraudolento;
d) la società aveva effettuato verifiche preliminari sull'affidabilità commerciale dei fornitori, anche mediante consultazione delle visure camerali, verifica della regolare iscrizione in Camera di Commercio e dell'operatività delle società testimoniata dal regolare deposito dei bilanci di esercizio. La stessa Guardia di
Finanza dava atto che eventuali profili di responsabilità potevano riguardare esclusivamente gli amministratori delle società cartiere e non la ricorrente, quale mera destinataria delle fatture.
Tanto precisato, dovendo questa Corte attenersi al principio stabilito con l'Ordinanza di rinvio n. 3962/2025, per cui deve procedersi alla valutazione del peso probatorio degli elementi accertati dall'Ufficio ed alle prove contrarie fornite dal contribuente, in uno alla rilevanza penale della condotta del contribuente ed all'esito del giudicato penale, il Collegio ritiene che dalla documentazione in atti sia provato che i rapporti intercorsi tra la società ricorrente e le società fornitrici si inserivano nell'ambito di ordinari rapporti commerciali, caratterizzati da regolari forniture di beni, prezzi in linea con quelli di mercato e modalità di pagamento tracciabili, essendo altresì documentalmente provato che la ricorrente aveva adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili da un operatore economico diligente al fine di verificare l'affidabilità dei fornitori e la regolarità delle operazioni, confidando in buona fede nella liceità delle transazioni commerciali, che per tabulas si sono caratterizzate per una evoluzione coerente (fase di conoscenza e prova, consolidamento delle forniture e, in ultimo, fase regressiva per mancata corrispondenza tra esigenze della "Ricorrente_1" e prestazioni garantite dalle fornitrici in termini di tempestività e assistenza, e infine cessazione dei rapporti commerciali). La scelta dei fornitori risulta essere stata motivata dalla disponibilità immediata della merce, dalla varietà dell'offerta e da condizioni economiche e di pagamento competitive che il Collegio ritiene non anomale rispetto ai valori di mercato, elementi che escludono qualsivoglia consapevole partecipazione a un disegno fraudolento e la sostanziale buona fede della contribuente.
In particolare, risulta dirimente nel giudizio di questa Corte che la Ricorrente_1 s.r.l., prima di intavolare i rapporti economici con le società “cartiere”, abbia eseguito i preliminari riscontri volti a rilevare l'affidabilità delle stesse, consistenti nel verificare l'operatività della posizione fiscale IVA, i dati di bilancio depositati presso la CC.I.SS, la circostanza che i soggetti non fossero di recentissima costituzione ed il regolare deposito dei bilanci, adempimenti più che adeguati a provare la diligenza e buona fede, anche alla luce della recente Sentenza della Suprema Corte n. 14102/2024, secondo cui “Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il concessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l'amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare”.
Ne discende, dunque, la illegittimità dell'operato dell'Ufficio e la riforma della sentenza di primo grado, con l'annullamento dell'atto impugnato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese di lite dei giudizi di merito e di quello di legittimità, attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
A seguito di riassuzione del giudizio, la Corte accoglie l'appello della società contribuente e annulla l'atto impugnato. Compensa integralmente le spese di lite dei gradi di giudizio di merito e di legittimità.