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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/07/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
…………………………. NOTIF. APPELLO Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6445/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto INDEBITO SOGGETTIVO - INDEBITO OGGETTIVO, pendente
TRA
nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
SNC, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti posta al margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Giuseppe Grimaldi C.F. del Foro di Salerno ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Bracigliano alla Via Maestro Carmine Cardaropoli n. 51 APPELLANTE E (C.F. E ), in Controparte_1 C.F._3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avvocati ARTURO LEONE (C.F. ), C.F._4
ALESSNDRO BERTI ARNOALDI (C.F. e C.F._5
MARCO D'ARAGONA (C.F. ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in SALERNO AL CORSO VITTORIO EMANUELE N. 58 APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 356/2018, del
[...]
17/04/2018 del Giudice di Pace di Mercato San Severino premettendo quanto segue:
- in data 08.12.2017, l'appellante conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino, l'appellata, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e in accoglimento della presente domanda: 1) In via principale e nel merito dichiarare nulli o comunque annullare i contratti di partecipazione alle lotterie istantanee denominate “Nuovo Maxi Miliardario” - “€500 Milioni Super Cash” – “Nuovo Miliardario” – conclusi dall'attore con la
[...] mediante l'acquisto dei Controparte_2 tagliandi di partecipazione allegati agli atti di causa sub ed analiticamente indicati e conseguentemente a) condannare le in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione e quindi al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 4.460,00 da quest'ultimo pagato quale prezzo d'acquisto dei suindicati tagliandi, il tutto oltre rivalutazione ed interessi. 1) Nel merito in via subordinata, accertata la violazione da parte della società convenuta della norma di cui all'art. 1337 c.c. e accertata e dichiarata la conseguente responsabilità della società convenuta medesima ai sensi dell'art. 1337 c.c., e comunque ai sensi di legge a) condannare la convenuta in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni all'attore quantificati nell'importo di € 4.460,00 corrispondente al prezzo da questi pagato per l'acquisto dei tagliandi prodotti agli atti di causa, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di Giustizia, il tutto oltre interessi e
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 2 rivalutazione monetaria e comunque contenuto entro la competenza per valore dell'adito Ufficio Giudiziario con espressa rinuncia all'eventuale supero. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase stragiudiziale oltre al rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.
- radicatosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 05.04.2018, venivano precisate le conclusioni dopo lo svolgimento dell'attività istruttoria;
- l'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino, si pronunciava sulla domanda con Sentenza n. 356/2018, resa in data 17/04/2018 rigettando in toto le domande dell'attore.
Parte appellante censurava la sentenza impugnata per motivazione contraddittoria, illogica e insufficiente, per non avere la stessa ritenuto violata la norma di cui all'art. 7 comma 5 del d.l 158/2012 (cd. decreto Balduzzi), non essendo indicate sui tagliandi le percentuali di vincita, con conseguente nullità ex art. 1418 comma 1 c.c. o, quantomeno per non aver ritenuto l'annullabilità ex art. 1439 c.c., per la presenza di artifici grafici che esaltavano i premi massimi realizzabili, senza indicare le concrete e irrisorie possibilità di vincita. Evidenziava che, comunque, vi sarebbe stata violazione dell'obbligo di cui all'art. 1337 c.c., con conseguente responsabilità precontrattuale. Parte appellante concludeva, pertanto, chiedendo: 1) nel merito, in riforma della Sentenza n. 356/2018, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino, di accogliere l'impugnativa proposta, per i motivi esposti in fatto ed in diritto e conseguentemente, di dichiarare nulli o comunque annullare i contratti di partecipazione alla lotteria istantanea denominata “Nuovo Maxi Miliardario” - “€500 Milioni Super Cash” – conclusi dall'appellante con la Controparte_2 mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati agli atti di causa sub del fascicolo di primo grado ed
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 3 analiticamente indicati e conseguentemente
1) di condannare in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione e quindi al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 4.460,00 da quest'ultimo pagato quale prezzo d'acquisto dei suindicati tagliandi, il tutto oltre rivalutazione ed interessi;
2) in via subordinata, e salvo gravame, per i motivi sopra esposti, accertata la violazione da parte della società convenuta della norma di cui all'art. 1337 c.c. e accertata e dichiarata la conseguente responsabilità della società convenuta medesima ai sensi dell'art. 1337 c.c., e comunque ai sensi di legge, a) di condannare in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni all'appellante quantificati nell'importo di € 4.460,00 corrispondente al prezzo da questi pagato per l'acquisto dei tagliandi prodotti agli atti di causa del fascicolo di parte di primo grado, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di Giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa, consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, anche in ragione delle difese di controparte e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.
In data 28/3/2019 si costituiva l'appellata, proponendo altresì appello incidentale in relazione alla ritenuta sussistenza della legittimazione attiva di non avendo lo Parte_1 stesso provato di aver acquistato personalmente i tagliandi oggetto di causa, non essendo sufficiente il possesso dei tagliandi a provare la legittimazione attiva. Nel merito, parte appellata eccepiva l'infondatezza delle censure mosse chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari.
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 4 In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Sul merito. La questione oggetto del presente giudizio è stata affrontata, oltre che da numerose pronunce di merito, anche dalla Cassazione con l'ordinanza n. 26999/2021. Con riguardo alla eccepita violazione del D.L. n. 158 del 2012, art. 7, comma 5 che, secondo l'appellante determinerebbe la nullità del contratto per violazione di norme imperative, per la mancanza, sui tagliandi di lotterie istantanee, dell'avviso concernente le probabilità di vincita - avviso che non ammette surrogati, quali ad esempio il rinvio alle informazioni disponibili sul sito Web del gestore - la doglianza è infondata. Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7, comma 5 (convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189), recita: “formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi”. Il D.L. n. 158 del 2012, medesimo art. 7, successivo comma 6, prevede: “inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila Euro irrogata nei confronti del concessionario (…). Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente (…) l'Agenda delle dogane (…)”. L'obbligo di informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa. Parte appellante erra ritenendo che qualsiasi misura precauzionale o di sicurezza imposta per legge comporti per ciò solo la nullità dei
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 5 contratti stipulati da chi, essendo obbligato ad adottare quelle misure di sicurezza, non l'abbia fatto, confondendo regole contrattuali e regole di condotta, pretendendo che la violazione delle seconde costituisca per ciò solo causa di invalidità del contratto. Tali principi sono stati ripetutamente affermati dalla Cassazione ed in particolare dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26724 del 19/12/2007, ove si è stabilito che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta “nullità virtuale”), può affermarsi solo in un caso: quando siano state violate norme inderogabili concernenti la validità del contratto. Per contro, la violazione di norme, per quanto inderogabili, riguardanti il comportamento dei contraenti può essere soltanto fonte di responsabilità, ma non causa di nullità negoziale. Nel caso di specie la legge non solo non prevede alcun divieto di vendita di tagliandi privi delle informazioni prescritte dal D.L. n. 158 del 2012, art. 7, comma 5; ma, al contrario, comminando espressamente una sanzione amministrativa per i gestori di scommesse che non si attengano alle prescrizioni ivi previste, per ciò solo ha mostrato di ritenere che la violazione del suddetto obbligo informativo non deve riverberare effetti sulla validità del contratto. Va dunque rilevato che, pertanto, non solo la violazione della norma sopra citata non determina la nullità del contratto di partecipazione al gioco, ma che, inoltre, la stessa norma ammette che, qualora lo spazio disponibile sul tagliando non consenta la stampa delle probabilità di vincita, sia sufficiente l'indicazione del sito istituzionale dell' per reperire le informazioni Pt_2 complete. Nel caso specifico, i tagliandi oggetto di causa riportavano l'indicazione del sito internet, adempiendo così all'obbligo normativo previsto, considerata anche l'epoca della loro emissione. Con riferimento all'eccepita annullabilità, va rilevato che, avendo l'organizzatore della lotteria, con la pubblicazione degli avvisi sul portale, adempiuto agli obblighi normativi, nella vicenda de quo non è dato riscontrare alcun vizio del consenso in capo all'acquirente del biglietto (chiunque egli sia). Infatti (a prescindere dal fatto certamente qui rilevante della mancata prova
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 6 di avere acquistato il tagliando e di essere quindi la persona asseritamente caduta in errore) non è dato riscontrare l'esistenza un “comportamento obiettivamente ingannevole dei soggetti che hanno indetto, organizzato e offerto al pubblico le predette lotterie istantanee”. Gli organizzatori hanno sul sito istituzionale, come prescritto dalla legge, pubblicato l'informativa completa ed hanno come prescritto dalla legge sul tagliando rinviato al sito istituzionale per l'esame degli avvisi. Quindi non risponde al vero che dolosamente abbiano omesso di indicare le probabilità di vincita ed abbiano così ingannato il pubblico. Parimenti non può integrare un vizio del consenso il riportare i premi massimi sul tagliando ed il rinviare al sito istituzionale per la descrizione delle probabilità di vincita perché non vi è alcuna alterazione della realtà in quanto nemmeno parte attrice (odierna appellante) afferma che le indicazioni inerenti i premi fornite non siano vere. Quindi non è riscontrabile alcuna alterazione della realtà. Con riguardo alla domanda di condanna al risarcimento del danno, per violazione della buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c., il rispetto degli obblighi informativi e l'assenza di vizi del consenso, escludono la configurabilità di una responsabilità ex art. 1337 c.c., in quanto sul tagliando vi era il rinvio e sul portale la comunicazione era completa e tutto ciò era stato fatto in forma corrispondente alla seconda delle due modalità di adempimento prescritte dalla norma. Per ulteriore completezza va precisato, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, che l'attore odierno appellante non ha in alcun modo provato di avere subito un danno. L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 7
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6445/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto INDEBITO SOGGETTIVO - INDEBITO OGGETTIVO, pendente tra , Parte_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa così provvede: CP_1
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n. 356/2018, del 17/04/2018 del Giudice di Pace di Mercato San Severino;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002; 4 condanna al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 1701,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera inferiore, il 22/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
.
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…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
…………………………. NOTIF. APPELLO Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6445/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto INDEBITO SOGGETTIVO - INDEBITO OGGETTIVO, pendente
TRA
nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
SNC, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti posta al margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Giuseppe Grimaldi C.F. del Foro di Salerno ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Bracigliano alla Via Maestro Carmine Cardaropoli n. 51 APPELLANTE E (C.F. E ), in Controparte_1 C.F._3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avvocati ARTURO LEONE (C.F. ), C.F._4
ALESSNDRO BERTI ARNOALDI (C.F. e C.F._5
MARCO D'ARAGONA (C.F. ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in SALERNO AL CORSO VITTORIO EMANUELE N. 58 APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 356/2018, del
[...]
17/04/2018 del Giudice di Pace di Mercato San Severino premettendo quanto segue:
- in data 08.12.2017, l'appellante conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino, l'appellata, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e in accoglimento della presente domanda: 1) In via principale e nel merito dichiarare nulli o comunque annullare i contratti di partecipazione alle lotterie istantanee denominate “Nuovo Maxi Miliardario” - “€500 Milioni Super Cash” – “Nuovo Miliardario” – conclusi dall'attore con la
[...] mediante l'acquisto dei Controparte_2 tagliandi di partecipazione allegati agli atti di causa sub ed analiticamente indicati e conseguentemente a) condannare le in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione e quindi al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 4.460,00 da quest'ultimo pagato quale prezzo d'acquisto dei suindicati tagliandi, il tutto oltre rivalutazione ed interessi. 1) Nel merito in via subordinata, accertata la violazione da parte della società convenuta della norma di cui all'art. 1337 c.c. e accertata e dichiarata la conseguente responsabilità della società convenuta medesima ai sensi dell'art. 1337 c.c., e comunque ai sensi di legge a) condannare la convenuta in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni all'attore quantificati nell'importo di € 4.460,00 corrispondente al prezzo da questi pagato per l'acquisto dei tagliandi prodotti agli atti di causa, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di Giustizia, il tutto oltre interessi e
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 2 rivalutazione monetaria e comunque contenuto entro la competenza per valore dell'adito Ufficio Giudiziario con espressa rinuncia all'eventuale supero. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase stragiudiziale oltre al rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.
- radicatosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 05.04.2018, venivano precisate le conclusioni dopo lo svolgimento dell'attività istruttoria;
- l'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino, si pronunciava sulla domanda con Sentenza n. 356/2018, resa in data 17/04/2018 rigettando in toto le domande dell'attore.
Parte appellante censurava la sentenza impugnata per motivazione contraddittoria, illogica e insufficiente, per non avere la stessa ritenuto violata la norma di cui all'art. 7 comma 5 del d.l 158/2012 (cd. decreto Balduzzi), non essendo indicate sui tagliandi le percentuali di vincita, con conseguente nullità ex art. 1418 comma 1 c.c. o, quantomeno per non aver ritenuto l'annullabilità ex art. 1439 c.c., per la presenza di artifici grafici che esaltavano i premi massimi realizzabili, senza indicare le concrete e irrisorie possibilità di vincita. Evidenziava che, comunque, vi sarebbe stata violazione dell'obbligo di cui all'art. 1337 c.c., con conseguente responsabilità precontrattuale. Parte appellante concludeva, pertanto, chiedendo: 1) nel merito, in riforma della Sentenza n. 356/2018, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Mercato San Severino, di accogliere l'impugnativa proposta, per i motivi esposti in fatto ed in diritto e conseguentemente, di dichiarare nulli o comunque annullare i contratti di partecipazione alla lotteria istantanea denominata “Nuovo Maxi Miliardario” - “€500 Milioni Super Cash” – conclusi dall'appellante con la Controparte_2 mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati agli atti di causa sub del fascicolo di primo grado ed
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 3 analiticamente indicati e conseguentemente
1) di condannare in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione e quindi al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 4.460,00 da quest'ultimo pagato quale prezzo d'acquisto dei suindicati tagliandi, il tutto oltre rivalutazione ed interessi;
2) in via subordinata, e salvo gravame, per i motivi sopra esposti, accertata la violazione da parte della società convenuta della norma di cui all'art. 1337 c.c. e accertata e dichiarata la conseguente responsabilità della società convenuta medesima ai sensi dell'art. 1337 c.c., e comunque ai sensi di legge, a) di condannare in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni all'appellante quantificati nell'importo di € 4.460,00 corrispondente al prezzo da questi pagato per l'acquisto dei tagliandi prodotti agli atti di causa del fascicolo di parte di primo grado, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di Giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa, consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, anche in ragione delle difese di controparte e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.
In data 28/3/2019 si costituiva l'appellata, proponendo altresì appello incidentale in relazione alla ritenuta sussistenza della legittimazione attiva di non avendo lo Parte_1 stesso provato di aver acquistato personalmente i tagliandi oggetto di causa, non essendo sufficiente il possesso dei tagliandi a provare la legittimazione attiva. Nel merito, parte appellata eccepiva l'infondatezza delle censure mosse chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari.
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 4 In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Sul merito. La questione oggetto del presente giudizio è stata affrontata, oltre che da numerose pronunce di merito, anche dalla Cassazione con l'ordinanza n. 26999/2021. Con riguardo alla eccepita violazione del D.L. n. 158 del 2012, art. 7, comma 5 che, secondo l'appellante determinerebbe la nullità del contratto per violazione di norme imperative, per la mancanza, sui tagliandi di lotterie istantanee, dell'avviso concernente le probabilità di vincita - avviso che non ammette surrogati, quali ad esempio il rinvio alle informazioni disponibili sul sito Web del gestore - la doglianza è infondata. Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7, comma 5 (convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189), recita: “formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi”. Il D.L. n. 158 del 2012, medesimo art. 7, successivo comma 6, prevede: “inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila Euro irrogata nei confronti del concessionario (…). Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente (…) l'Agenda delle dogane (…)”. L'obbligo di informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa. Parte appellante erra ritenendo che qualsiasi misura precauzionale o di sicurezza imposta per legge comporti per ciò solo la nullità dei
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 5 contratti stipulati da chi, essendo obbligato ad adottare quelle misure di sicurezza, non l'abbia fatto, confondendo regole contrattuali e regole di condotta, pretendendo che la violazione delle seconde costituisca per ciò solo causa di invalidità del contratto. Tali principi sono stati ripetutamente affermati dalla Cassazione ed in particolare dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26724 del 19/12/2007, ove si è stabilito che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta “nullità virtuale”), può affermarsi solo in un caso: quando siano state violate norme inderogabili concernenti la validità del contratto. Per contro, la violazione di norme, per quanto inderogabili, riguardanti il comportamento dei contraenti può essere soltanto fonte di responsabilità, ma non causa di nullità negoziale. Nel caso di specie la legge non solo non prevede alcun divieto di vendita di tagliandi privi delle informazioni prescritte dal D.L. n. 158 del 2012, art. 7, comma 5; ma, al contrario, comminando espressamente una sanzione amministrativa per i gestori di scommesse che non si attengano alle prescrizioni ivi previste, per ciò solo ha mostrato di ritenere che la violazione del suddetto obbligo informativo non deve riverberare effetti sulla validità del contratto. Va dunque rilevato che, pertanto, non solo la violazione della norma sopra citata non determina la nullità del contratto di partecipazione al gioco, ma che, inoltre, la stessa norma ammette che, qualora lo spazio disponibile sul tagliando non consenta la stampa delle probabilità di vincita, sia sufficiente l'indicazione del sito istituzionale dell' per reperire le informazioni Pt_2 complete. Nel caso specifico, i tagliandi oggetto di causa riportavano l'indicazione del sito internet, adempiendo così all'obbligo normativo previsto, considerata anche l'epoca della loro emissione. Con riferimento all'eccepita annullabilità, va rilevato che, avendo l'organizzatore della lotteria, con la pubblicazione degli avvisi sul portale, adempiuto agli obblighi normativi, nella vicenda de quo non è dato riscontrare alcun vizio del consenso in capo all'acquirente del biglietto (chiunque egli sia). Infatti (a prescindere dal fatto certamente qui rilevante della mancata prova
N.R.G. 6445/2018 - G.M. TT.SS LUCIA ESPOSITO 6 di avere acquistato il tagliando e di essere quindi la persona asseritamente caduta in errore) non è dato riscontrare l'esistenza un “comportamento obiettivamente ingannevole dei soggetti che hanno indetto, organizzato e offerto al pubblico le predette lotterie istantanee”. Gli organizzatori hanno sul sito istituzionale, come prescritto dalla legge, pubblicato l'informativa completa ed hanno come prescritto dalla legge sul tagliando rinviato al sito istituzionale per l'esame degli avvisi. Quindi non risponde al vero che dolosamente abbiano omesso di indicare le probabilità di vincita ed abbiano così ingannato il pubblico. Parimenti non può integrare un vizio del consenso il riportare i premi massimi sul tagliando ed il rinviare al sito istituzionale per la descrizione delle probabilità di vincita perché non vi è alcuna alterazione della realtà in quanto nemmeno parte attrice (odierna appellante) afferma che le indicazioni inerenti i premi fornite non siano vere. Quindi non è riscontrabile alcuna alterazione della realtà. Con riguardo alla domanda di condanna al risarcimento del danno, per violazione della buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c., il rispetto degli obblighi informativi e l'assenza di vizi del consenso, escludono la configurabilità di una responsabilità ex art. 1337 c.c., in quanto sul tagliando vi era il rinvio e sul portale la comunicazione era completa e tutto ciò era stato fatto in forma corrispondente alla seconda delle due modalità di adempimento prescritte dalla norma. Per ulteriore completezza va precisato, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, che l'attore odierno appellante non ha in alcun modo provato di avere subito un danno. L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
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3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6445/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto INDEBITO SOGGETTIVO - INDEBITO OGGETTIVO, pendente tra , Parte_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa così provvede: CP_1
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza n. 356/2018, del 17/04/2018 del Giudice di Pace di Mercato San Severino;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002; 4 condanna al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 1701,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera inferiore, il 22/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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