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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1593/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240027983346000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 1593/2025, depositato in data 02/06/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento 29120240027983346000, relativa a tassa automobilistica anno 2022, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza del 23 febbraio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 05/04/2025, relativa a tassa automobilistica anno 2022.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Omessa instaurazione del contraddittorio preventivo;
2) Mancata notifica al contribuente dell'avviso di accertamento quale atto prodromico alla fase di riscossione del tributo;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiamata in giudizio con ricorso notificato in data 01/06/2025 a mezzo PEC, non risulta costituita in giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'eccezione di nullità per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è infondata e va rigettata atteso che per le cartelle di pagamento avente ad oggetto i ruoli afferenti a tassa automobilistica, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo (Cass. Ord. n.9978/2021).
Ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, il Soggetto impositore, - Regione Sicilia- è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Infatti con l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, per cui
".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori." (CGT 1° CT Sent. 1685/2025)
La cartella di pagamento n. 29120240027983346000, relativa a tasse automobilistiche anno 2022, la cui iscrizione a ruolo è stata effettuata direttamente, senza atti presupposti, dalla Regione Sicilia, sicché non sussiste l'obbligo della preventiva notifica dell'avviso di accertamento.
Rilevata la mancata costituzione in giudizio della parte intimata, nulla viene disposto in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Nulla per le spese di giudizio.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1593/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240027983346000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 1593/2025, depositato in data 02/06/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento 29120240027983346000, relativa a tassa automobilistica anno 2022, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza del 23 febbraio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 05/04/2025, relativa a tassa automobilistica anno 2022.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Omessa instaurazione del contraddittorio preventivo;
2) Mancata notifica al contribuente dell'avviso di accertamento quale atto prodromico alla fase di riscossione del tributo;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiamata in giudizio con ricorso notificato in data 01/06/2025 a mezzo PEC, non risulta costituita in giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'eccezione di nullità per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è infondata e va rigettata atteso che per le cartelle di pagamento avente ad oggetto i ruoli afferenti a tassa automobilistica, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo (Cass. Ord. n.9978/2021).
Ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, il Soggetto impositore, - Regione Sicilia- è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari. Infatti con l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, per cui
".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori." (CGT 1° CT Sent. 1685/2025)
La cartella di pagamento n. 29120240027983346000, relativa a tasse automobilistiche anno 2022, la cui iscrizione a ruolo è stata effettuata direttamente, senza atti presupposti, dalla Regione Sicilia, sicché non sussiste l'obbligo della preventiva notifica dell'avviso di accertamento.
Rilevata la mancata costituzione in giudizio della parte intimata, nulla viene disposto in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Nulla per le spese di giudizio.