Art. 1.
Il Fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall' art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' elevato da lire 5.000.000.000 a lire 5.350.000.000.
Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge di cui al comma precedente viene elevato da lire 1.500.000.000 a lire 2.000.000.000.
Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis dello stesso decreto-legge e' aumentato da lire 750.000.000 a lire 900.000.000.
Il Fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dall' art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , modificato dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' elevato da lire 5.000.000.000 a lire 5.350.000.000.
Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge di cui al comma precedente viene elevato da lire 1.500.000.000 a lire 2.000.000.000.
Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-bis dello stesso decreto-legge e' aumentato da lire 750.000.000 a lire 900.000.000.