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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 137/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12477202400007299000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 494/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/03/2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di presa in carico n. 12477202400007299000, notificato in data 23/12/2024, per complessivi € 2.080.156,74, deducendo:
la nullità dell'avviso di presa in carico per mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. T6501CU02369/2023);
l'illegittimità dell'atto impugnato per decadenza del potere accertativo ai sensi dell'art. 43 del DPR
600/1973.
La ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico e che, pertanto, l'avviso di presa in carico costituiva il primo atto con cui veniva a conoscenza della pretesa tributaria.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di impugnabilità dell'avviso di presa in carico, in quanto atto meramente informativo e non provvedimentale, non rientrante tra quelli elencati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Nel merito, le resistenti deducevano la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata in data 23/05/2024 presso il domicilio fiscale della ricorrente, secondo il rito per irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e) del DPR 600/1973, a seguito di cancellazione anagrafica per irreperibilità.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo sulle proprie doglianze e contestando la validità della notifica per irreperibilità, in quanto l'Amministrazione era a conoscenza di altro indirizzo presso cui la contribuente svolgeva attività lavorativa.
All'udienza del 17/11/2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'ammissibilità del ricorso
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalle resistenti, fondata sulla natura meramente informativa dell'avviso di presa in carico, non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Trib., n. 15599/2025; Cass. civ., Sez. Trib., n.
21254/2023; Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22670/2024) ha chiarito che l'avviso di presa in carico non è, di regola, atto autonomamente impugnabile, salvo che costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria per mancata notifica dell'atto presupposto.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'avviso di accertamento n. T6501CU02369/2023 è stato notificato alla ricorrente in data 23/05/2024 presso il domicilio fiscale in Creazzo, Indirizzo_1, int. 1, secondo il rito per irreperibilità assoluta, a seguito di cancellazione anagrafica per irreperibilità (provvedimento n. 306 del 24/10/2023). La relata di notifica del messo comunale attesta l'espletamento delle formalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e) del DPR 600/1973, con deposito dell'atto presso la Casa comunale e affissione dell'avviso di deposito all'albo pretorio per otto giorni consecutivi.
Pertanto, non ricorrendo l'ipotesi in cui l'avviso di presa in carico costituisca il primo atto portato a conoscenza del contribuente, il ricorso avverso tale atto deve ritenersi inammissibile.
2. Sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento
Anche a voler scrutinare nel merito le doglianze della ricorrente, le stesse risultano infondate.
La notifica dell'avviso di accertamento è stata eseguita presso il domicilio fiscale risultante dai registri anagrafici, secondo le modalità previste per i casi di irreperibilità assoluta. La giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. Trib., n. 25272/2014; n. 21957/2015; n. 8630/2015) ha costantemente affermato che l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a svolgere indagini ulteriori rispetto a quanto risulta dai registri pubblici, gravando sul contribuente l'onere di comunicare eventuali variazioni di domicilio fiscale.
Nel caso di specie, la ricorrente era stata cancellata dall'anagrafe per irreperibilità e non aveva comunicato alcun diverso domicilio fiscale. La notifica per irreperibilità assoluta, con deposito presso la
Casa comunale e affissione all'albo pretorio, risulta pertanto conforme alla normativa vigente e alle indicazioni giurisprudenziali.
Le doglianze circa la mancata notifica presso l'indirizzo dell'attività lavorativa non possono essere accolte, trattandosi di soggetto persona fisica, per il quale rileva il domicilio fiscale e non la sede della società di cui è rappresentante.
3. Sulla decadenza del potere accertativo
L'avviso di accertamento è stato notificato in data 23/05/2024, entro il termine decadenziale del
31/12/2024 previsto dall'art. 43 del DPR 600/1973 per l'anno d'imposta 2018. Non sussiste, pertanto, alcuna decadenza del potere accertativo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 a favore di ciascuna controparte costuita.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 137/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12477202400007299000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 494/2025 depositato il 19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/03/2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di presa in carico n. 12477202400007299000, notificato in data 23/12/2024, per complessivi € 2.080.156,74, deducendo:
la nullità dell'avviso di presa in carico per mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. T6501CU02369/2023);
l'illegittimità dell'atto impugnato per decadenza del potere accertativo ai sensi dell'art. 43 del DPR
600/1973.
La ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico e che, pertanto, l'avviso di presa in carico costituiva il primo atto con cui veniva a conoscenza della pretesa tributaria.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di impugnabilità dell'avviso di presa in carico, in quanto atto meramente informativo e non provvedimentale, non rientrante tra quelli elencati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Nel merito, le resistenti deducevano la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata in data 23/05/2024 presso il domicilio fiscale della ricorrente, secondo il rito per irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e) del DPR 600/1973, a seguito di cancellazione anagrafica per irreperibilità.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo sulle proprie doglianze e contestando la validità della notifica per irreperibilità, in quanto l'Amministrazione era a conoscenza di altro indirizzo presso cui la contribuente svolgeva attività lavorativa.
All'udienza del 17/11/2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'ammissibilità del ricorso
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalle resistenti, fondata sulla natura meramente informativa dell'avviso di presa in carico, non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Trib., n. 15599/2025; Cass. civ., Sez. Trib., n.
21254/2023; Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22670/2024) ha chiarito che l'avviso di presa in carico non è, di regola, atto autonomamente impugnabile, salvo che costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria per mancata notifica dell'atto presupposto.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'avviso di accertamento n. T6501CU02369/2023 è stato notificato alla ricorrente in data 23/05/2024 presso il domicilio fiscale in Creazzo, Indirizzo_1, int. 1, secondo il rito per irreperibilità assoluta, a seguito di cancellazione anagrafica per irreperibilità (provvedimento n. 306 del 24/10/2023). La relata di notifica del messo comunale attesta l'espletamento delle formalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e) del DPR 600/1973, con deposito dell'atto presso la Casa comunale e affissione dell'avviso di deposito all'albo pretorio per otto giorni consecutivi.
Pertanto, non ricorrendo l'ipotesi in cui l'avviso di presa in carico costituisca il primo atto portato a conoscenza del contribuente, il ricorso avverso tale atto deve ritenersi inammissibile.
2. Sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento
Anche a voler scrutinare nel merito le doglianze della ricorrente, le stesse risultano infondate.
La notifica dell'avviso di accertamento è stata eseguita presso il domicilio fiscale risultante dai registri anagrafici, secondo le modalità previste per i casi di irreperibilità assoluta. La giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. Trib., n. 25272/2014; n. 21957/2015; n. 8630/2015) ha costantemente affermato che l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a svolgere indagini ulteriori rispetto a quanto risulta dai registri pubblici, gravando sul contribuente l'onere di comunicare eventuali variazioni di domicilio fiscale.
Nel caso di specie, la ricorrente era stata cancellata dall'anagrafe per irreperibilità e non aveva comunicato alcun diverso domicilio fiscale. La notifica per irreperibilità assoluta, con deposito presso la
Casa comunale e affissione all'albo pretorio, risulta pertanto conforme alla normativa vigente e alle indicazioni giurisprudenziali.
Le doglianze circa la mancata notifica presso l'indirizzo dell'attività lavorativa non possono essere accolte, trattandosi di soggetto persona fisica, per il quale rileva il domicilio fiscale e non la sede della società di cui è rappresentante.
3. Sulla decadenza del potere accertativo
L'avviso di accertamento è stato notificato in data 23/05/2024, entro il termine decadenziale del
31/12/2024 previsto dall'art. 43 del DPR 600/1973 per l'anno d'imposta 2018. Non sussiste, pertanto, alcuna decadenza del potere accertativo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 a favore di ciascuna controparte costuita.