Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/11/2025, n. 21309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21309 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21309/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10425 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Isabel De Lima, Laura Castaldo, con domicilio eletto presso lo studio Isabel De Lima in Giugliano, via Ripuaria 185;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi in conseguenza dell'Ordinanza resa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, pubblicata in data 29.04.2024 n. R.G. 15898/2022 e passata in giudicato, con riferimento alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, da effettuarsi a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. UC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 16.9.2025 e ritualmente depositato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., l’ottemperanza dell’ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. resa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, pubblicata in data 29.04.2024 (nell’ambito del procedimento n. R.G. 15898/2022) e passata in giudicato, con la quale, in accoglimento della domanda, dichiarava che le ricorrenti sono cittadine italiane, contestualmente “ ordina[ ndo ] al Ministero dell’Interno, e per esso all’ ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” .
In data 7.11.2025 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando la nota del Comune di Milano con la quale si attestava l’avvenuta ottemperanza, in data 14.10.2025, all’ordinanza in epigrafe. La difesa erariale ha, pertanto, chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata il 21.11.2025, i ricorrenti hanno aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, avendo essa ottemperato soltanto in data successiva all’introduzione dell’odierno giudizio. All’odierna camera di consiglio la causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, il Collegio prende atto della concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, imponendosi, pertanto, una declaratoria in conformità, con conseguente condanna delle Amministrazione intimate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
UC ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC ER | LO IZ |
IL SEGRETARIO