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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13763/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03 dicembre 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in OV ES (MI), vicolo San Protaso n. 1 con l'Avv. Giorgio Carrara, con studio in Milano, viale Certosa n. 1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Carattoni, con studio in Milano, viale Premuda n. 14 presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: , nata a [...] in data [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03 dicembre 2024 , contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore sulla quale entrambi i ricorrenti continueranno ad esercitare la responsabilità Per_1 genitoriale, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e pertanto le decisioni qualificanti per la sua educazione ed istruzione saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con cui continuerà
a vivere nella casa familiare sita in OV ES (MI), vicolo San Protaso n. 1;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare alla figlia minore una Per_1 serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e a coinvolgerla in eventuali tensioni e discussioni fra i genitori;
3) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle Per_1 inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura della figlia e si impegnano a confrontarsi e a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie), l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui,
a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza della figlia).
I ricorrenti si impegnano inoltre a non usare la figlia come messaggera, mezzo di consegna o di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia quando la stessa si trasferisce da un genitore all'altro;
4) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione della figlia, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana della minore) anche separatamente dall'altro genitore;
5) il IG potrà vedere e trascorrere del tempo con la figlia minore tutte Controparte_1 Per_1 le volte che vorrà, fuori dalla casa familiare, previo accordo con la SI almeno Parte_1 ventiquattro ore prima e comunque compatibilmente con gli impegni già assunti dalla stessa e con gli impegni ed esigenze della figlia, e comunque secondo il seguente calendario di massima: per due pomeriggi settimanali, dall'uscita da scuola della figlia sino alle ore 21, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna (doc. 07).
Nei primi sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso i genitori potranno concordare il pernottamento di presso il padre durante uno dei due giorni settimanali per una volta al mese. Per_1
Decorsi sei mesi dal deposito del ricorso, previo accordo dei genitori, potrà dormire una volta Per_1
a settimana dal padre nei giorni sopra indicati, qualora il pernottamento di dal padre prosegua Per_1 in modo sereno per la bambina.
Il IG accompagnerà la figlia a scuola e/o la andrà a riprendere quando Controparte_1 Per_1
i turni di lavoro lo consentiranno.
I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi delle visite padre/figlia, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari purché il padre comunichi il motivo dell'impedimento alla madre almeno ventiquattro ore prima. Lo stesso dicasi in caso di impedimento imputabile a problemi di salute della minore.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle loro esigenze lavorative e/o per altri impedimenti involontari e di quelle della figlia Per_1
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle visite paterne, potrà trascorrere la giornata Per_1 del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre;
6) ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con quando la figlia si trova Per_1 con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare il contatto telefonico della figlia con l'altro genitore, impegnandosi anche a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e, comunque, a rendersi noto un recapito telefonico attivo da utilizzarsi in casi di necessità e nei periodi in cui sono a loro rispettivamente affidati.
I genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti alle attività scolastiche e sportive della figlia.
Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista indipendentemente dai giorni Per_1 di frequentazione della figlia;
7) i genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione dei compleanni della figlia.
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare le feste di compleanno di con i suoi amici e/o Per_1
i compagni di scuola e/o di sport, compatibilmente con le possibilità economiche di entrambi i genitori, questi si accorderà con l'altro genitore per l'organizzazione delle feste ed entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione della figlia;
8) il IG salvo migliori accordi tra i ricorrenti, potrà tenere con sé la figlia Controparte_1 per due settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive, mentre la SI Per_1 Pt_1 terrà per tre settimane nel mese di agosto, anche non consecutive;
tali periodi dovranno
[...] Per_1 essere concordati entro il 30 aprile di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse della figlia. In caso di disaccordo tra i ricorrenti prevarrà per l'anno in corso la volontà della madre e così in via alternata all'altro genitore.
Per le ulteriori settimane delle vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia ed il costo per eventuali centri estivi, previamente concordati dai genitori, dovrà essere concordato e ripartito tra i ricorrenti in misura del 50% ciascuno.
Per quanto riguarda le festività natalizie, i ricorrenti si accorderanno di volta in volta, tenendo presenti le reciproche esigenze e quelle della figlia fermo restando che la bambina trascorrerà sempre Per_1 il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano con la mamma e il giorno di Natale sempre con il papà, salvo diverso accordo tra i genitori.
Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali, i ricorrenti si accorderanno di volta in volta, tenendo presenti le reciproche esigenze e quelle della figlia, fermo restando che il IG Controparte_1 potrà trascorrere il giorno di Pasqua con ad anni alterni;
Per_1
9) i ricorrenti si impegnano a far mantenere ai figli regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione;
10) i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con la figlia, ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione;
11) la figlia potrà telefonare ed essere contattata telefonicamente da ciascun genitore durante Per_1 il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
12) il IG corrisponderà alla SI a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 onnicomprensivo per il mantenimento della figlia a partire dal mese successivo a quello del Per_1 deposito del ricorso e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di novembre 2025, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e/o sino a quando la stessa vivrà con la madre.
Resta inteso tra le parti che, qualora la figlia divenuta maggiorenne, dovesse trasferire la Per_1 propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, il IG verserà il contributo al mantenimento Controparte_1 direttamente alla figlia nella misura sopra indicata di € 300,00 mensili per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
13) la SI avrà diritto a percepire, in misura del 100%, l'Assegno Unico erogato Parte_1 dall'INPS per la figlia e tutti i bonus ulteriori o sostitutivi eventualmente messi a disposizione dallo
Stato;
14) il IG ha già lasciato la casa familiare, asportando i propri beni ed effetti Controparte_1 personali, e attualmente risiede in altro alloggio, sito in Milano, viale Caterina da Forlì n. 58;
15) con rogito notarile del 12/11/2024 (docc. 04 e 05) la SI già titolare della Parte_1 quota indivisa in ragione di 1/2, ha acquistato dal IG la restante quota indivisa Controparte_1 in ragione di 1/2 della piena proprietà dell'abitazione adibita a casa familiare sita in OV ES
(MI), vicolo San Protaso n. 1 e della cantina posta al piano interrato, il tutto così censito nel Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune come segue:
- appartamento al quinto piano distinto con il numero interno 51, composto da tre locali oltre servizi e due balconi, censito al foglio 16, mappale 356, subalterno 720, categoria A/3, classe 4, consistenza
5 vani, rendita catastale € 361,52;
- cantina al piano interrato, censita al foglio 16, mappale 356, subalterno 721, categoria C/2, classe 3, consistenza 1 mq, rendita catastale € 1,29;
16) la SI a fronte dell'avvenuto trasferimento della proprietà delle suddette Parte_1 unità immobiliari, ha estinto il finanziamento con n. 19688092 cointestato con il Controparte_2
IG (doc. 06) e si è obbligata ad intestarsi e ad accollarsi integralmente e in via Controparte_1 esclusiva le rate residue del mutuo n. 055-000-8331074-000 ancora in essere sulla casa familiare nei confronti della banca erogatrice (doc. 04); Controparte_2
17) in conseguenza di quanto sopra, la SI terrà indenne il IG Parte_1 CP_1 da eventuali azioni promosse da terzi ( terzi creditori etc.) nei confronti del
[...] Controparte_2 medesimo in forza dei suddetti contratti di mutuo ovvero di finanziamento;
18) la casa familiare sita in OV ES (MI), vicolo San Protaso n. 1, unitamente agli arredi attualmente esistenti, viene assegnata in godimento alla SI che vi abiterà con Parte_1 la figlia e che sosterrà in via esclusiva le spese relative alle utenze domestiche (a titolo Per_1 esemplificativo, le spese di gas, di fornitura elettrica, di telefono, di internet, di acqua potabile e di acqua calda sanitaria), le spese condominiali ordinarie e straordinarie e quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione della casa nonché la tassa di raccolta rifiuti e tutte le ulteriori spese connesse alla proprietà;
19) i ricorrenti regolano, altresì, di seguito i restanti i reciproci rapporti patrimoniali:
a) l'autovettura modello Renault Clio, targata FL518CB, intestata alla SI rimarrà Parte_2 in possesso della stessa, senza alcun onere di spesa a carico del IG;
Controparte_1
b) il conto corrente cointestato n. 000420136665 presso dovrà essere mantenuto in Controparte_2 quanto viene utilizzato per il pagamento delle rate residue relative al mutuo gravante sulla casa familiare n° 055-000-8331074-000 sino alla sua estinzione;
20) i ricorrenti danno atto di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro;
21) i ricorrenti si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché della figlia Per_1
22) le spese legali relative al presente procedimento sono compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03 dicembre 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in OV ES (MI), vicolo San Protaso n. 1 con l'Avv. Giorgio Carrara, con studio in Milano, viale Certosa n. 1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Carattoni, con studio in Milano, viale Premuda n. 14 presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: , nata a [...] in data [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03 dicembre 2024 , contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore sulla quale entrambi i ricorrenti continueranno ad esercitare la responsabilità Per_1 genitoriale, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e pertanto le decisioni qualificanti per la sua educazione ed istruzione saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con cui continuerà
a vivere nella casa familiare sita in OV ES (MI), vicolo San Protaso n. 1;
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare alla figlia minore una Per_1 serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e a coinvolgerla in eventuali tensioni e discussioni fra i genitori;
3) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle Per_1 inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura della figlia e si impegnano a confrontarsi e a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie), l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui,
a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza della figlia).
I ricorrenti si impegnano inoltre a non usare la figlia come messaggera, mezzo di consegna o di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia quando la stessa si trasferisce da un genitore all'altro;
4) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione della figlia, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana della minore) anche separatamente dall'altro genitore;
5) il IG potrà vedere e trascorrere del tempo con la figlia minore tutte Controparte_1 Per_1 le volte che vorrà, fuori dalla casa familiare, previo accordo con la SI almeno Parte_1 ventiquattro ore prima e comunque compatibilmente con gli impegni già assunti dalla stessa e con gli impegni ed esigenze della figlia, e comunque secondo il seguente calendario di massima: per due pomeriggi settimanali, dall'uscita da scuola della figlia sino alle ore 21, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna (doc. 07).
Nei primi sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso i genitori potranno concordare il pernottamento di presso il padre durante uno dei due giorni settimanali per una volta al mese. Per_1
Decorsi sei mesi dal deposito del ricorso, previo accordo dei genitori, potrà dormire una volta Per_1
a settimana dal padre nei giorni sopra indicati, qualora il pernottamento di dal padre prosegua Per_1 in modo sereno per la bambina.
Il IG accompagnerà la figlia a scuola e/o la andrà a riprendere quando Controparte_1 Per_1
i turni di lavoro lo consentiranno.
I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi delle visite padre/figlia, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari purché il padre comunichi il motivo dell'impedimento alla madre almeno ventiquattro ore prima. Lo stesso dicasi in caso di impedimento imputabile a problemi di salute della minore.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle loro esigenze lavorative e/o per altri impedimenti involontari e di quelle della figlia Per_1
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle visite paterne, potrà trascorrere la giornata Per_1 del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre;
6) ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con quando la figlia si trova Per_1 con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare il contatto telefonico della figlia con l'altro genitore, impegnandosi anche a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e, comunque, a rendersi noto un recapito telefonico attivo da utilizzarsi in casi di necessità e nei periodi in cui sono a loro rispettivamente affidati.
I genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti alle attività scolastiche e sportive della figlia.
Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista indipendentemente dai giorni Per_1 di frequentazione della figlia;
7) i genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione dei compleanni della figlia.
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare le feste di compleanno di con i suoi amici e/o Per_1
i compagni di scuola e/o di sport, compatibilmente con le possibilità economiche di entrambi i genitori, questi si accorderà con l'altro genitore per l'organizzazione delle feste ed entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione della figlia;
8) il IG salvo migliori accordi tra i ricorrenti, potrà tenere con sé la figlia Controparte_1 per due settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive, mentre la SI Per_1 Pt_1 terrà per tre settimane nel mese di agosto, anche non consecutive;
tali periodi dovranno
[...] Per_1 essere concordati entro il 30 aprile di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse della figlia. In caso di disaccordo tra i ricorrenti prevarrà per l'anno in corso la volontà della madre e così in via alternata all'altro genitore.
Per le ulteriori settimane delle vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia ed il costo per eventuali centri estivi, previamente concordati dai genitori, dovrà essere concordato e ripartito tra i ricorrenti in misura del 50% ciascuno.
Per quanto riguarda le festività natalizie, i ricorrenti si accorderanno di volta in volta, tenendo presenti le reciproche esigenze e quelle della figlia fermo restando che la bambina trascorrerà sempre Per_1 il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano con la mamma e il giorno di Natale sempre con il papà, salvo diverso accordo tra i genitori.
Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali, i ricorrenti si accorderanno di volta in volta, tenendo presenti le reciproche esigenze e quelle della figlia, fermo restando che il IG Controparte_1 potrà trascorrere il giorno di Pasqua con ad anni alterni;
Per_1
9) i ricorrenti si impegnano a far mantenere ai figli regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione;
10) i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con la figlia, ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione;
11) la figlia potrà telefonare ed essere contattata telefonicamente da ciascun genitore durante Per_1 il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
12) il IG corrisponderà alla SI a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 onnicomprensivo per il mantenimento della figlia a partire dal mese successivo a quello del Per_1 deposito del ricorso e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di novembre 2025, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e/o sino a quando la stessa vivrà con la madre.
Resta inteso tra le parti che, qualora la figlia divenuta maggiorenne, dovesse trasferire la Per_1 propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, il IG verserà il contributo al mantenimento Controparte_1 direttamente alla figlia nella misura sopra indicata di € 300,00 mensili per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
13) la SI avrà diritto a percepire, in misura del 100%, l'Assegno Unico erogato Parte_1 dall'INPS per la figlia e tutti i bonus ulteriori o sostitutivi eventualmente messi a disposizione dallo
Stato;
14) il IG ha già lasciato la casa familiare, asportando i propri beni ed effetti Controparte_1 personali, e attualmente risiede in altro alloggio, sito in Milano, viale Caterina da Forlì n. 58;
15) con rogito notarile del 12/11/2024 (docc. 04 e 05) la SI già titolare della Parte_1 quota indivisa in ragione di 1/2, ha acquistato dal IG la restante quota indivisa Controparte_1 in ragione di 1/2 della piena proprietà dell'abitazione adibita a casa familiare sita in OV ES
(MI), vicolo San Protaso n. 1 e della cantina posta al piano interrato, il tutto così censito nel Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune come segue:
- appartamento al quinto piano distinto con il numero interno 51, composto da tre locali oltre servizi e due balconi, censito al foglio 16, mappale 356, subalterno 720, categoria A/3, classe 4, consistenza
5 vani, rendita catastale € 361,52;
- cantina al piano interrato, censita al foglio 16, mappale 356, subalterno 721, categoria C/2, classe 3, consistenza 1 mq, rendita catastale € 1,29;
16) la SI a fronte dell'avvenuto trasferimento della proprietà delle suddette Parte_1 unità immobiliari, ha estinto il finanziamento con n. 19688092 cointestato con il Controparte_2
IG (doc. 06) e si è obbligata ad intestarsi e ad accollarsi integralmente e in via Controparte_1 esclusiva le rate residue del mutuo n. 055-000-8331074-000 ancora in essere sulla casa familiare nei confronti della banca erogatrice (doc. 04); Controparte_2
17) in conseguenza di quanto sopra, la SI terrà indenne il IG Parte_1 CP_1 da eventuali azioni promosse da terzi ( terzi creditori etc.) nei confronti del
[...] Controparte_2 medesimo in forza dei suddetti contratti di mutuo ovvero di finanziamento;
18) la casa familiare sita in OV ES (MI), vicolo San Protaso n. 1, unitamente agli arredi attualmente esistenti, viene assegnata in godimento alla SI che vi abiterà con Parte_1 la figlia e che sosterrà in via esclusiva le spese relative alle utenze domestiche (a titolo Per_1 esemplificativo, le spese di gas, di fornitura elettrica, di telefono, di internet, di acqua potabile e di acqua calda sanitaria), le spese condominiali ordinarie e straordinarie e quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione della casa nonché la tassa di raccolta rifiuti e tutte le ulteriori spese connesse alla proprietà;
19) i ricorrenti regolano, altresì, di seguito i restanti i reciproci rapporti patrimoniali:
a) l'autovettura modello Renault Clio, targata FL518CB, intestata alla SI rimarrà Parte_2 in possesso della stessa, senza alcun onere di spesa a carico del IG;
Controparte_1
b) il conto corrente cointestato n. 000420136665 presso dovrà essere mantenuto in Controparte_2 quanto viene utilizzato per il pagamento delle rate residue relative al mutuo gravante sulla casa familiare n° 055-000-8331074-000 sino alla sua estinzione;
20) i ricorrenti danno atto di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro;
21) i ricorrenti si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché della figlia Per_1
22) le spese legali relative al presente procedimento sono compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato