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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7383/2021 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 20.3.2025 ad ore 12:20 innanzi alla dott.ssa Cristina Bandiera, sono comparsi:
Per e , l'avv. CATTAROZZI GIOVANNI;
Parte_1 Parte_2
Per l'avv. CERRETTI MATTEO, oggi sostituito dall'avv. STEFANO Controparte_1
MORBIOLI.
Per , nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il difensore di parte attrice si richiama agli atti e precisa di aver già depositato due note spese di cui una riferibile al procedimento di sequestro.
Il difensore di parte convenuta si riporta alle memorie già depositate e insiste per le conclusioni ivi indicate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 12:28.
***
Alle ore 16:00 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio iscritto al R.G. n. 7383/2021 promosso da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. CATTAROZZI GIOVANNI
- attori - contro
C.F./P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. Matteo Cerretti
- convenuta -
e contro
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._3 in particolare, nei confronti della Procedura di Liquidazione del Patrimonio del sig. n. Controparte_2
R.G. 21/2023 Tribunale di Treviso
- convenuto contumace -
OGGETTO: responsabilità ex art. 2049 c.c.;
CONCLUSIONI: come all'udienza del 20.03.2025;
Per parte attrice:
“In via principale:
- Accertata la responsabilità del signor per i fatti narrati negli atti processuali, condannare il Controparte_2 predetto, e per esso la Liquidazione del Patrimonio del signor n. RG 23/2023 Tribunale di Controparte_2
Treviso (rappresentata dalla Liquidatrice , corrente in BO (TV), via Piovensan n. Parte_3
63/b, a' sensi dell'art. 2043 cod. civ. al risarcimento dei danni subiti dai signori e per il Parte_1 Parte_2
2 suo comportamento, danni da quantificare per la componente patrimoniale nella somma di euro 137.702,66 oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli assegni consegnati dagli attori al convenuto sino al saldo (per quanto attiene gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma cod. civ. per quelli successivi alla domanda).
- Accertata la responsabilità ex art. 2049 cod. civ.; ed ex. artt. 5 comma quarto Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e 119 comma secondo D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 di per i danni causati dal comportamento del signor Controparte_1
condannarsi la stessa al risarcimento dei danni subiti dal signor e dalla signora Controparte_2 Parte_1
e pari, nella loro componente patrimoniale, al minor importo di euro 128.851,66 oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data dei singoli assegni consegnati dagli attori al signor sino al saldo Controparte_2
(per quanto attiene gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 IV comma cod. civ. per quelli successivi alla domanda).
- In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari che, per la posizione del signor dovranno riguardare anche la Controparte_2 fase cautelare, come previsto dal Tribunale nell'ordinanza 16 settembre 2021 nel procedimento cautelare n. RG
3619/2021.
- In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova formulati in sede di memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc e per la richiesta di acquisizione degli atti del fascicolo penale n. RG7074/2021 RG NR Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Treviso e si dimettono, proseguendo nella numerazione sino a oggi adottata, i seguenti documenti: 42. decreto di citazione a giudizio per udienza predibattimentale;
43. sentenza n. 488/2018 Tribunale di Treviso pubblicata l'8 marzo 2018 Giudice Dott. Alberto Barbazza;
44. sentenza n. 1644/2018 Tribunale di Treviso pubblicata il 2 agosto
2018 Giudice Dottoressa Marica Loschi.
Per parte convenuta:
“Nel merito, in via principale:
rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte in atti, ogni domanda formulata nei confronti di
e, per l'effetto, mandare integralmente assolta quest'ultima da ogni pretesa avanzata dagli attori;
Controparte_1
Nel merito, in via subordinata: nell'ipotesi di accertamento di un qualsiasi obbligo risarcitorio in capo a quantificare le somme Controparte_1 eventualmente dovute in favore degli attori tenendo conto della concorrente condotta colposa degli stessi ai sensi dell'art.
1227 c.c.;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti di accertare e dichiarare, Controparte_1 per le ragioni dedotte in atti, l'obbligo del sig. ovvero della procedura di Liquidazione del Controparte_2
Patrimonio del sig. n. R.G. 23/2023 Tribunale di Treviso, in persona della Liquidatrice Dott.ssa Controparte_2
al pagamento e risarcimento in favore di di ogni somma che quest'ultima sia Parte_3 Controparte_1
3 eventualmente condannata a pagare agli attori.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nel prosieguo del giudizio.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2021 i coniugi e adivano il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Treviso per vedersi risarcire, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di tutti i danni subiti a causa dell'illecita condotta dell'agente assicurativo , il quale avrebbe tenuto per sé, anziché investire Controparte_2 per conto degli attori, diverse somme di denaro consegnategli dai coniugi, causando agli stessi un danno patrimoniale complessivamente quantificabile nella somma di € 137.702,66.
Gli attori esponevano di aver conosciuto il convenuto nel corso dell'anno 2014, periodo in cui CP_2 ricopriva il ruolo di agente per la società Alleanza Assicurazione.
guadagnava la fiducia dei coniugi e , che, su suo consiglio, investivano presso CP_2 Pt_1 Parte_2 la Compagnia circa € 100.000,00 salvo poi trasferirli a partire dall'anno 2015 in Controparte_1 sempre su raccomandazione del convenuto, a seguito del suo passaggio lavorativo in tale ultima compagnia assicurativa.
Sotto la consulenza di i coniugi accendevano presso le seguenti polizze: CP_2 CP_1
1) polizza vita n. 30969240 a nome di , mediante versamento iniziale con Controparte_3 Parte_1 assegno bancario di € 20.000,00 seguito da versamento aggiuntivo di € 80.000,00 del 29.6.2016 sempre con assegno bancario (doc. 1-2);
2) polizza Generali Premium n. 31086527 a nome di , mediante versamento iniziale di € Parte_2
2.000,00 (doc. 9);
3) polizza General Premium n. 31104574 a nome di , da pagarsi in rate mensili (doc. 10); Parte_1
4) polizza Generali Valore Futuro Plan n. 31182223 a nome di , da pagarsi in rate mensili (doc. Parte_1
11);
5) polizza Generali Valore Futuro Plan n. 31183776 a nome di , da pagarsi in rate mensili Parte_2
(doc. 12);
6) polizza Generali Valore Futuro Plan n. 31308775 a nome di , mediante versamento Parte_2 iniziale di € 3.000,00 (doc. 13).
I premi relativi alle polizze da pagarsi ratealmente venivano in un primo periodo versati tramite pagamento
4 bancario.
Successivamente, su indicazione di , le somme venivano corrisposte a mezzo di assegni bancari CP_2 consegnati direttamente nelle mani dell'agente (talvolta presso l'agenzia ma principalmente presso l'abitazione dei coniugi), senza l'indicazione del beneficiario, con l'accordo che venissero compilati in un secondo momento da a seconda del prodotto assicurativo di volta in volta da alimentare. CP_2
I coniugi riferivano di aver instaurato con l'agente un rapporto di fiducia tale da convincerli ad accogliere tutte le proposte di disinvestimento e investimento da lui formulate, che venivano da loro sottoscritte su moduli già precompilati.
Esponevano inoltre che, a loro richiesta, il convenuto rilasciava delle attestazioni o estratti conto contenenti il riepilogo dei loro investimenti su carta intestata della società assicuratrice (documenti in seguito rivelatisi falsi).
Durante l'anno 2018 interrompeva il suo rapporto professionale con informando i CP_2 CP_1 coniugi di essersi trasferito dapprima in Allianz Assicurazioni e successivamente in RE UT
Assicurazioni.
Come nel passato, pertanto, gli attori trasferivano i propri investimenti da una compagnia all'altra, sempre sotto la consulenza di che agiva con lo stesso modus operandi sopra descritto, rilasciando all'uopo CP_2 ricevute ed estratti conto, anch'essi scopertisi poi falsi.
Gli attori esponevano di aver realizzato di essere stati vittime di una truffa solo nel febbraio del 2021 allorquando apprendevano, loro malgrado, dal responsabile dell'agenzia di RE UT di Treviso che non risultava nessun investimento a loro nome presso la Compagnia.
Allo stesso modo, rivoltisi all'Agenzia Generali di Spresiano, scoprivano che i versamenti effettuati nelle polizze sopra citate (n. 2, 3, 4, 5, 6) erano stati definitivamente trattenuti dalla Compagnia per mancato versamento dei premi rateali periodici, e che la polizza n.1 era stata in realtà inconsapevolmente riscattata da loro stessi con richieste frazionate nel corso del tempo.
Successivamente veniva appurato che i diversi assegni rilasciati dagli attori erano stati incassati dallo stesso
, il quale, anziché compilarli a nome delle compagnie assicurative, apponeva il proprio nome nel CP_2 campo del beneficiario del pagamento, negoziandoli nei propri conti personali, così incassando la somma complessiva di € 117.201,00.
Gli attori convenivano nel presente giudizio ai sensi dell'art. 2049 c.c., nonché degli artt. 5, comma 4, l.
1/1991 e 119, comma 2, d.lgs. 209/2005 anche in virtù del comprovato rapporto di Controparte_1 preposizione intercorrente tra la società assicuratrice e . CP_2
Chiedevano pertanto:
- la condanna nei confronti di al risarcimento dei danni patiti per la complessiva Controparte_2 somma di € 137.702,66 (di cui € 117.201,00 per gli assegni illecitamente incassati e di cui € 20.501,66 per i
5 versamenti effettuati nei piani di accumulo lasciati estinguere dallo stesso), oltre interessi;
- la condanna nei confronti di in qualità di preponente per i citati fatti commessi dal Controparte_1 preposto, al pagamento della minor somma di € 128.851,66 (poiché provato il rapporto di preposizione solo fino all' 8.11.2017, con conseguente esclusione di responsabilità per le somme in seguito incassate), oltre interessi.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata sia nei fatti Controparte_1 che in diritto, affermando che non fosse provato effettivamente né l'illecito né il rapporto di preposizione.
In via subordinata, chiedeva la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. per aver concorso gli attori, incautamente consegnando assegni in bianco nonché omettendo colpevolmente di verificare presso l'Agenzia il buon esito dei versamenti effettuati, nella determinazione del danno dagli stessi subito.
In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, la Compagnia chiedeva la condanna nei confronti di al pagamento di ogni somma che fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori. CP_2
Alla prima udienza del 20.2.2022 il giudice dichiarava la contumacia di . Controparte_2
In data 23.8.2022, vista la sentenza del Tribunale di Treviso n. 55/2023 con la quale nel frattempo veniva pronunciata l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del signor Controparte_2 nel procedimento n. 21/2023, il giudice disponeva l'interruzione del processo ai sensi degli artt. 143 e 270 di cui al codice della crisi di impresa.
La causa veniva successivamente riassunta a seguito di relativa istanza depositata da parte attrice, in esito alla quale il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza dell'11.4.2024, in modalità cartolare.
In data 17.5.2024 il giudice dichiarava la contumacia di (ovvero della Procedura di Controparte_2
Liquidazione del Patrimonio del sig. n. R.G. 21/2023 Tribunale di Treviso, in persona Controparte_2 della Liquidatrice Dott.ssa ) e concedeva alle parti termine per il deposito di memorie ex Parte_3 art. 183 comma VI c.p.c.
Accogliendo le istanze istruttorie di parte attrice il giudice fissava l'udienza del 16.1.2025 per escussione testi, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, e visto l'art. 281 sexies, fissava l'udienza del 20.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
Va precisato che prima dell'odierno giudizio, i coniugi, agendo congiuntamente a e Parte_4
anch'essi vittime di , ottenevano provvedimento di sequestro conservativo Controparte_4 CP_2
(docc. 16 e 17 attori) per € 120.000,00 a favore di e per il minor importo di € 6.000,00 a favori Parte_1 di e di € 20.000,00 a favore di con rimessione al merito della Parte_4 Controparte_4 pronuncia sulle spese nei rapporti tra , , e e nulla sulle Pt_1 Parte_4 Controparte_4 CP_2 spese nei rapporti tra e . Parte_2 CP_2
***
- La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
6 - Sussistono nel caso di specie tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, come previsto dall'art 2043
c.c.
- Dalla documentazione versata in atti e dall'escussione dei testi risulta assolto da parte degli attori l'onere di provare la condotta fraudatoria commessa da a loro danno. CP_2
Gli attori hanno dimostrato di aver acceso nel settembre 2015 in la polizza vita Valore Futuro CP_1 avente n. 30969240 a nome di , mediante l'emissione di un assegno bancario dell'importo di Parte_1 euro 20.000,00 e che in data 29 giugno 2016 detta polizza veniva incrementata con il versamento di un ulteriore assegno bancario di euro 80.000,00, incassato il 30 agosto 2016 (docc. 1 e 2 attori), per un totale di premi incassati al 7.9.2016 di € 100.000,00.
La polizza è stata riscattata dal , dapprima parzialmente e poi del tutto, mediante il versamento, da Pt_1 parte di del complessivo importo di euro 102.305,58 (docc. n. 22-28 attori). CP_1
ha riscosso personalmente gli assegni bancari emessi da in concomitanza con i riscatti CP_2 Pt_1 parziali e totale della polizza anzidetta.
, ignaro dei riscatti effettuati, ha in seguito sottoscritto la proposta di acquisto di un prodotto Pt_1 assicurativo riferito a RE UT, dichiarando di reinvestire “il contratto 30969240” (doc. 5) a conferma della sua convinzione di non aver mai proceduto ai precedenti riscatti.
In particolare, risulta documentato che , qualificandosi come intermediario di RE Controparte_2
UT Assicurazioni, in data 25.3.2019 ha fatto sottoscrivere a una proposta di sottoscrizione Parte_1 di prodotto di RE UT, su carta a questa intestata, per il reinvestimento della polizza n. 30969240 con premio relativo al reinvestimento pari a € 190.380,00 (doc. 5). Peraltro, su tale modulo compare anche firma di tale quale agente , con relativo timbro, disconosciuti dall'interessato (doc. Per_1 Parte_5
41 attori, pag. 75).
Successivamente risulta rilasciato da , sempre su carta RE UT (doc. 6 e doc. 41 attori, pag. CP_2
6) resoconto in cui si riconoscono come versati € 190.380,00 per la polizza 30969240 ed € 14.000,00 per la polizza 31264973. Un ulteriore estratto conto RE UT, con conferma delle medesime somme investite,
è stato prodotto sub 7.
RE UT, interpellata dal difensore degli odierni attori, in data 19.5.2021 dava atto che gli stessi non risultavano avere in essere alcuna polizza vita di investimento con la società e non essere a sé riconducibili i documenti (doc. 14 e doc. 41 attori, pag. 240).
Tale documentazione da ultimo menzionata conferma le allegazioni attoree circa il fatto che il riscatto del prodotto sarebbe stato richiesto da frodandoli, senza che gli stessi avessero contezza del CP_2 progressivo riscatto delle somme con incasso da parte dell'agente
***
Gli attori hanno inoltre dimostrato che a partire dalla fine del 2015, investivano sotto la direzione e la
7 consulenza di , ulteriori somme in cinque prodotti assicurativi (polizze vita strutturate CP_2 CP_1 come piani di accumulo) di cui tre intestati a Parte_2
− polizza n. 31086527 accesa il 29 dicembre 2015 mediante un versamento iniziale di € 2.000,00 CP_1
(doc. 9), con durata 10 anni e versamenti di premio annuale entro il 29/12 di ogni anno di € 2.000,00.
Si tratta di una delle polizze per cui poi comunicava agli attori lo storno per mancato CP_1 versamento dei premi (doc. 41 attori, pagg. 162 e 163);
− la polizza n. 31183776 accesa il 27 aprile 2016 (doc. 12), con previsione di pagamento di € CP_1
250,00 al 28 di ogni mese. Dall'estratto conto allegato (doc. 12, pagg. 6 e ss.) risultano premi versati al
28.4.2017 per € 2.895,50.
Si tratta di una delle polizze per cui poi comunicava agli attori lo storno per mancato CP_1 versamento dei premi (doc. 41 attori, pagg. 162 e 163);
− la polizza n. 31308775 accesa il 27 ottobre 2016 mediante un versamento iniziale di euro CP_1
3.000,00 (doc. 13), con previsione del versamento di € 3.000,00 al 27.10 di ogni anno. Dall'estratto conto prodotto (doc. 13 pagg. 6 e ss.) risulta al 27.10.2017 il versamento di premi per € 3.000,00.
Si tratta di una delle polizze per cui poi comunicava agli attori lo storno per mancato CP_1 versamento dei premi (doc. 41 attori, pagg. 162 e 163);
e due intestati a Parte_1
− la polizza n. 31104574 accesa il 25 gennaio 2016 (doc. 10 attori), con durata 10 anni, versamento CP_1 iniziale di € 210,00 in data 28.1.2026. Per la stessa risultano da effettuarsi versamenti mensili di € 210,00 entro il 25 di ogni mese. Al 25.1.2018 risultavano versati € 4.821,50; il contratto prevedeva in caso di mancato completamento del versamento delle prime tra annualità di premio che i premi unici corrisposti rimanessero acquisiti dalla società. Si tratta di una delle polizze per cui poi comunicava agli CP_1 attori lo storno per mancato versamento dei premi (doc. 41 attori, pagg. 162 e 163);
− la polizza n. 31182223 accesa il 27 aprile 2016 (doc. 11 attori) con versamento entro il 27 di ogni CP_1 mese dell'importo di € 250,00. Gli attori hanno dimostrato, escludendo il versamento stornato di €
240,50 di data 27.07.2016, di aver versato complessivamente l'importo di € 4.351,16 fino al 27.9.2017
(doc. 11).
Si tratta di una delle polizze per cui poi comunicava agli attori lo storno per mancato CP_1 versamento dei premi (doc. 41 attori, pagg. 162 e 163); oltre che in due ulteriori prodotti/fondi pensione del valore iniziale di euro 4.000,00 ciascuno (uniche due non stornate in base alla comunicazione poi pervenuta agli stessi da , aventi rispettivamente: CP_1
− n. 31264973 a nome , con decorrenza dal 3.8.2016 e Parte_2
− n. 31264959 a nome di con decorrenza dal 3.8.2016; Parte_1
8 si trattava per questi ultimi due prodotti di piani di accumulo della durata minima di tre anni che dovevano essere alimentati regolarmente.
Gli attori hanno documentato di aver ricevuto da una serie di resoconti periodici relativi agli CP_2 investimenti effettuati con lo stesso.
Da tali resoconti risultano tutte le polizze sopra indicate con l'attestazione da parte di dei relativi CP_2 premi versati.
Inizialmente e fino al 2018 tali resoconti venivano forniti da su carta intestata CP_2 CP_1
L'ultimo resoconto in atti su carta intestata è al 31.12.2017 (doc. 3) con attestazione da parte di CP_1
di un importo totale versato da parte di e di € 192.760,00. CP_2 Parte_1 Parte_2
Successivamente il resoconto (doc. 4) veniva consegnato su carta intestata Allianz.
*
Con comunicazione del 27.8.2021 (doc. 41 attori, pagg. 162 e 163) ha dato atto Controparte_1
- del fatto che collaborava con l'Agenzia di Conegliano dal 17.7.2015 al 9.5.2016, operando CP_2 poi per la Compagnia dal 9.5.2016 fino all'8.11.2017 (doc. 41 attori, pagg. 221-224);
- dell'esistenza nel portafoglio della Compagnia dei soli prodotti n. 31264959, 31104574 e 31182223 a nome di e nn. 31264973, 31086527, 31183776 e 31308775 a nome di , Parte_1 Parte_2 tutti stornati per mancato pagamento delle annualità minime previste, con la sola eccezione dei contratti n. 31264973 e 31264959;
- non essere i resoconti su carta Generali riconducibili né alla Compagnia, né all'Agenzia ed essere gli stessi evidentemente frutto di contraffazione.
Da parte loro gli attori hanno documentato il versamento tramite assegno di varie somme incassate direttamente da (doc. 15, doc. 41 attori, pag. 172) per un importo totale di € 117.201,00. Si CP_2 precisa che le firme di apposte per incasso su tali assegni – e le altre sue firme dello stesso di cui CP_2 ai documenti in atti - risultano riconosciute ex art. 215, comma 1, n. 1 c.p.c., non essendosi lo stesso costituito.
Gli assegni risultano emessi e incassati a partire dal luglio 2016 a conferma delle allegazioni attoree per cui i premi con scadenza mensile dei vari prodotti sarebbero stati inizialmente versati tramite ricevuta bancaria
(risultando, infatti, dagli estratti conto sopra richiamati versamenti regolari per un certo periodo) e CP_1 che dopo circa un anno e mezzo (e quindi dal luglio 2016), su indicazione di detta Controparte_2 modalità di pagamento sarebbe stata interrotta con richiesta di versamento tramite assegni consegnati direttamente a , talvolta presso l'Agenzia o, in via prevalente, presso l'abitazione dei coniugi CP_2 presso la quale egli si recava regolarmente.
Tale circostanza ha trovato riscontro anche in sede di prova testimoniale.
All'udienza del 16.1.2025 , figlio degli attori ha confermato che i pagamenti delle polizze Persona_2
9 avvenivano tramite consegna di assegni bancari a e che su istruzioni di quest'ultimo erano CP_2 rilasciati con beneficiario in bianco con l'intesa che l'agente li avrebbe immediatamente compilati nel modo più corretto a seconda del prodotto assicurativo che andava ad alimentare e/o a pagare.
Il teste ha inoltre confermato che il padre scopriva solo nel febbraio 2021, recandosi presso gli Uffici
Generali di Spresiano dell'Agenzia di Conegliano di , che le cinque polizze vita con piani Controparte_1 di accumulo n. 31086527, n. 31104574, n.31182223, n. 31183776 e n. 31308775 non esistevano più, perché acquisite dalla Compagnia medesima per mancato pagamento dei premi delle prime tre annualità.
Il teste ha confermato anche che talvolta la consegna di tali assegni avveniva presso la sede di CP_1
“Gli assegni a volte venivano consegnati a casa, quando veniva a portarci i resoconti, e a volte sono andato anch'io CP_2 nella sede di Spresiano con mio papà. Io sono stato diverse volte nella sede perché avevo anch'io i soldi lì. Quando Parte_6 mio papà aveva somme grosse sono andato anch'io in agenzia. Anche lì lasciavamo da compilare – gli assegni relativi a mio papà - e poi però non ha mai compilato con il timbro, adesso pensando bene. Io invece ho sempre pagato con il CP_2 bonifico i miei investimenti che tutt'ora ho lì in Quando andavamo in filiale con mio padre a consegnare gli assegni CP_1 preciso che ci rapportavamo sempre con perché prima che lui andasse in non eravamo con . CP_2 CP_1 CP_1
Le circostanze sono state indirettamente confermate anche dalla nuora degli attori, in parte per riferito rispetto a quanto narratole dal marito, sentito come teste.
Anche il fratello dell'attrice e la moglie dello stesso, a loro volta vittime di , hanno confermato le CP_2 modalità di pagamento delle polizze tramite assegni con destinatario in bianco su istruzione di CP_2 con il pretesto che avrebbe poi compilato lui tale campo indicando anche il riferimento del prodotto cui si riferiva il versamento.
- Parte attrice ha fornito copia degli assegni periodicamente consegnati al convenuto, da cui è ictu oculi evincibile che la compilazione dei titoli sia stata effettuata in tutti i casi da persone differenti – come confermato dal figlio degli attori, sentito come teste - , stante l'evidente diversità di grafia presente sugli assegni (cfr. doc. 15 fascicolo attoreo).
- Il fatto che l'intestazione degli assegni fosse materialmente eseguita da in suo stesso favore, CP_2 anziché in favore della società emittente i prodotti assicurativi, al precipuo scopo di impossessarsi illecitamente di tali somme di denaro, è confermata anche dal successivo incasso di tali assegni da parte dello stesso (doc. 15 attori).
- Peraltro, la cadenza con cui i coniugi consegnavano i titoli a risulta compatibile con le modalità CP_2 di versamento periodico dei premi assicurativi delle polizze sottoscritte dagli stessi presso CP_1 suggerendo pertanto che tali somme fossero evidentemente destinate a tali scopi, e non ad altri ipotetici fini estranei al rapporto di intermediazione assicurativa.
- Quanto nello specifico, al riscatto della Polizza vita Valore Futuro avente n. 30969240 risulta documentalmente provato che alle richieste di parziale riscatto della sopra descritta polizza n.1 faceva
10 contestualmente seguito l'emissione da parte degli attori di assegni di importo pressoché identico.
- È pertanto ascrivibile alla dolosa condotta di il complessivo danno patrimoniale lamentato CP_2 dagli attori, danno che tuttavia, come si dirà a breve, deve essere quantificato nella somma di € 134.269,16 anziché nella diversa somma di € 137.702,66 richiesta dai ricorrenti.
- In particolare, trova integrale riscontro documentale e, pertanto, va confermata la somma di € 117.201,00 richiesta dagli attori per n. 30 assegni illecitamente incassati a suo nome da parte di (doc.15). CP_2
- Va, invece, quantificato nel diverso ammontare di € 17.068,16 (anziché di € 20.501,66) il danno prodotto da nei confronti di essi per aver causato l'estinzione delle polizze n. 2, 3, 4, 5, 6 citate in fatto e il CP_2 conseguente incameramento da parte della società emittente delle somme precedentemente versate, a seguito del mancato pagamento dei premi rateali contrattualmente dovuti (doc. 32).
- Infatti, dalla documentazione prodotta dagli attori, risultano versate per ciascuna polizza le seguenti somme a titoli di premi:
- € 2000,00 per la polizza Generali n. 31086527 (doc. 9)
- € 2.895,50 per la polizza Generali n. 31183776 (doc. 12)
- € 3.000,00 per la polizza Generali n. 31308775 (doc. 13)
- € 4821,50 per la polizza Generali n. 31104574 (doc. 10)
- € 4351,16 per la polizza Generali n. 31182223 (doc. 11) per un totale, appunto, di € 17.068, 16.
- La differenza domandata dagli attori non può essere riconosciuta per mancanza di prova.
- Gli attori hanno provato il danno per relationem, rinviando ai contratti e agli estratti conti delle polizze, avendo avuto la particolare cura di evidenziare talune specifiche somme all'interno di tali documenti, in particolare mettendo in evidenza le somme versate a titolo di premio per ogni polizza.
- Pertanto, in assenza di ulteriore specificazione, si ritiene assolto da parte attrice l'onere di prova del danno subito solo limitatamente alle somme che, a loro stessa premura, gli attori hanno appositamente evidenziato all'interno della documentazione dimessa a corredo della richiesta (cfr. doc. 9-13).
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- Anche la domanda attorea formulata nei confronti di per responsabilità ex art. 2049 Controparte_1
c.c. è fondata e deve essere accolta.
- Il rapporto di preposizione tra e risulta documentalmente provato per il periodo CP_1 CP_2
9.5.2016 all'8.11.2017 dalla visura allegata a pag. 220-221 del doc. 41, ed è circostanza confermata anche dalla comunicazione del 27.8.2021 (doc. 32) inviata da stessa in risposta alle parti. CP_1
- Da quanto allegato risulta che fosse assunto a tempo determinato direttamente da e CP_2 CP_1 non da un'altra sub-agenzia.
- In ogni caso, come noto, l'applicabilità dell'art. 2049 c.c. prescinde dal fatto che tra l'agente e il
11 committente sussista un rapporto di lavoro continuativo o subordinato, essendo sufficiente che la condotta lesiva sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidategli da quest'ultimo, come avvenuto nel caso di specie: in tali ipotesi, in adesione a consolidato orientamento della Cassazione, la responsabilità dell'intermediario finanziario sussiste anche in quelle situazioni in cui l'agente, anche se privo del potere di rappresentanza, abbia avuto il compito di promuovere per conto della società la conclusione di contratti in investimento e abbia quindi fatto sottoscrivere tali contratti procedendo poi alla riscossione delle somme versate dai contraenti.
- Rispetto alla contestazione mossa da parte convenuta circa l'irresponsabilità della Compagnia in caso di rapporto di sub-agenzia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la Compagnia assicuratrice è responsabile anche dei fatti del sub-agente laddove il nesso di occasionalità abbia determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione, però che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni (Cass. civ. ord. n. 31675/2023).
- Nel caso di specie tale collegamento con il fatto illecito sussiste pacificamente in quanto l'attività di intermediazione di è stata a pieno titolo riconosciuta da che ha proceduto alla regolare CP_2 CP_1 attivazione delle proposte contrattuali sottoscritte tra e i coniugi. CP_2
- La condotta illecita di si è potuta concretamente sviluppare proprio in occasione dello CP_2 svolgimento delle tipiche finalità istituzionali a cui era stato preposto, in vista delle quali gli era stato conferito dalla Compagnia l'incarico di “assicuratore” (cfr. visura pag. 221). Di conseguenza non può essere messa in dubbio da parte convenuta la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria richiesto dall'art. 2049 c.c.
Infatti, nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo "fantasma" impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l'acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto (Cass. civ. Sez. III Sent.,
22/06/2007, n. 14578).
- Risulta indubbio nel caso di specie che l'esecuzione dell'incarico affidato a da parti di CP_2 CP_1 ne abbia agevolato la condotta: lo stesso, sfruttando le polizze inizialmente fatte sottoscrivere agli attori con la Compagnia, ha poi proceduto all'incasso di somme a titolo di premi delle stesse, riscuotendo peraltro parte di tali somme – come confermato dall'istruttoria testimoniale condotta – presso la stessa
12 sede dell'Agenzia della Compagnia e rilasciando documentazione agli attori su carta intestata alla stessa.
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- Né può essere riconosciuto un concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 c.c. come richiesto da
CP_1
- Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità il fatto che il cliente abbia consegnato all'intermediario somme di danaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione delle somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente.
Né un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto
(Cass. civ. n. 6829/2011).
- Come precisato dalla stessa sentenza la corresponsabilità del danneggiato sussiste solo nel caso in cui sia ravvisabile una “fattiva acquiescenza”, intesa come condotta commissiva, che presuppone un comportamento molto grave del cliente, tanto da arrivare a un livello di contiguità con la situazione di collusione.
- Sul punto, in applicazione di tali principi, il Tribunale di Milano, investito di una questione analoga, ha avuto modo di precisare che il concorso rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. non può assumere un mero connotato omissivo, e che il periodico invio degli estratti conto al cliente rientra in un'esigenza di trasparenza dell'operato dell'intermediario che non può determinare in capo al cliente un onere di accortezza da parte sua volto alla prevenzione di condotte illecite da parte di un promotore infedele (Trib.
Milano sent. n. 10375/2013).
- Pertanto, essendo richiesta una condotta colposa di tipo attivo in capo ai danneggiati va altresì esclusa la responsabilità degli attori per aver omesso di controllare il buon esito dei versamenti eseguiti e va del pari negata rilevanza al fatto che all'interno degli estratti conto ricevuti dai coniugi vi fosse il riepilogo dei riscatti messi in atto da per tutto quanto sopra già esposto. CP_2
- Va altresì esclusa la “fattiva acquiescenza” degli attori nei termini sopra delineati anche alla luce del particolare affidamento che le parti nutrivano nei confronti dell'agente, maturato anche in virtù del fatto che quest'ultimo non solo aveva predisposto una modalità truffaldina di rendicontazione dei loro investimenti, ma anche dal fatto che dava appuntamento ai coniugi presso i locali della stessa agenzia, dove talvolta riceveva anche gli assegni.
- Tanto premesso, in applicazione dell'art. 2049 c.c., nonché degli artt. 5, comma 4, l. 1/1991 e 119, comma
2, d.lgs. 209/2005 sussiste responsabilità solidale da parte di per i fatti illeciti commessi Controparte_1 da parte di nei confronti degli odierni attori, limitatamente ai fatti svoltisi nel periodo Controparte_2
13 di dipendenza dell'agente presso la Compagnia stessa (dal 9.5.2016 all'8.11.2017) e, dunque, almeno fino all'ultima operazione di riscatto totale della polizza n.1 effettuata in data 7.11.2017 (e del relativo assegno di
€ 35.000,00, ancorché emesso in data successiva, perché in ogni caso riferibile all'attività lavorativa prestata presso . CP_1
- Pertanto, escludendo gli assegni emessi successivamente, si condanna in via solidale Controparte_1 con ex art. 2049 c.c., al pagamento della somma di € 125.418,16 (in particolare: € 17.068,16 per CP_2 le somme versate all'interno delle polizze estinte più € 108.350,00 per gli assegni incassati dall'agente) oltre interessi legali dal momento dell'incasso da parte di delle somme e fino al saldo. CP_2
Trattandosi inoltre di debito di valore, oltre agli interessi va riconosciuta anche la rivalutazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
Infatti la Corte di legittimità costantemente afferma che "ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale" (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), "sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito" (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899; Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10376).
- In accoglimento della domanda riconvenzionale come formulata da si condanna CP_1 CP_2
al pagamento delle somme che la Compagnia corrisponderà alle parti in virtù della presente
[...] decisione.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi per tutte le fasi, valori minimi per quelle decisionale considerato il trattenimento in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con conseguente deposito di unica memoria).
Nel rapporto tra gli attori e le spese seguono la soccombenza della convenuta, mentre nel Controparte_1 rapporto tra quest'ultima e , seguono la soccombenza del contumace. CP_2
Viene pronunciata a carico di in questa sede anche la condanna al pagamento delle spese di lite CP_2 della fase del sequestro che con il provvedimento definitorio del relativo giudizio erano state rimesse a questa sede (doc. 17 attori), liquidate ex D.M. 55/2014, al valore di accoglimento della domanda di sequestro pari per ad € 120.000,00. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
14 1. Condanna in via solidale tra loro , ovvero la procedura di Liquidazione del Controparte_2
Patrimonio del sig. n. R.G. 23/2023 Tribunale di Treviso, in persona della Controparte_2
Liquidatrice, e al pagamento della somma di € 125.418,16 in favore di parte attrice, Controparte_1 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal giorno della consegna degli assegni al convenuto sino al saldo;
2. Condanna in via autonoma , ovvero la procedura di Liquidazione del Patrimonio Controparte_2 del sig. n. R.G. 23/2023 Tribunale di Treviso, in persona della Liquidatrice, al Controparte_2 pagamento della restante somma di € 8.851,00 in favore di parte attrice, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal giorno della consegna degli assegni al convenuto sino al saldo;
3. condanna , ovvero la procedura di Liquidazione del Patrimonio del sig. Controparte_2 CP_2
n. R.G. 23/2023 Tribunale di Treviso, in persona della Liquidatrice, a rifondere a
[...] [...] quanto la stessa dovrà corrispondere in favore di parte attrice in forza del punto 1) del CP_1 presente dispositivo.
4. Condanna in via solidale , ovvero la procedura di Liquidazione del Patrimonio del Controparte_2 sig. n. R.G. 23/2023 Tribunale di Treviso, in persona della Liquidatrice, e Controparte_2 [...] al pagamento delle spese di lite a favore degli attori, che liquida in € 11.977,00, oltre spese CP_1 generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. Condanna , ovvero la procedura di Liquidazione del Patrimonio del sig. Controparte_2 CP_2
n. R.G. 23/2023 Tribunale di Treviso, in persona della Liquidatrice, al pagamento delle spese
[...] di lite a favore della convenuta che liquida in € 11.977,00, oltre spese generali in Controparte_1 misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
6. Condanna , ovvero la procedura di Liquidazione del Patrimonio del sig. Controparte_2 CP_2
n. R.G. 23/2023 Tribunale di Treviso, in persona della Liquidatrice, al pagamento delle spese
[...] di lite a favore di per l'attività di cui al procedimento cautelare n. 3619/2021 R.G. Parte_1 dell'intestato Tribunale che liquida in € 5.757,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, 20/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
15 Treviso, 20.3.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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