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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/10/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2401 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to DI GENIO Parte_1
GIANCARLO, giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso, ai sensi CP_1 dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott. ssa TRAPANI TERESA
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30.04.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che era stato riconosciuto, in forza di Decreto di Omologa
(RG n. 3049/2022) del Tribunale di Salerno – sez. Lavoro – , invalido con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/10/2022 e revisione a 18 mesi (aprile 2024); che aveva regolarmente percepito l'indennità di accompagnamento per poi vedersela sospendere dal mese di gennaio 2024 e non da quello di maggio - mese successivo alla data di revisione indicata dal Ctu - a seguito della visita di revisione disposta dall con tre mesi di anticipo rispetto alla data indicata dal Ctu nominato CP_1 nella fase di atpo. Eccepiva l'illegittimità della revoca per insussistenza dei CP_ presupposti di legge. Rappresentava che, pur potendo l procedere alla convocazione degli invalidi per la visita di revisione con anticipo rispetto alla data prevista, in caso di esito negativo della detta revisione, l'interruzione dei pagamenti doveva comunque avvenire dal mese successivo a quello indicato nella ctu dall'ausiliario del giudice. Pertanto, adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “a) In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione/revoca della prestazione economica dell'indennità di accompagnamento, dalla data di revisione della verifica sanitaria;
b) dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento sino all'aprile 2024, data di scadenza indicata dal CTU,
Dott. , nel procedimento iscritto al n.r.g.l. 3094/2022; c) di conseguenza, Per_1 condannare l , come sopra rappr.to e dom.to al pagamento della CP_1 prestazione assistenziale, nella misura di legge, dalla data dell'interruzione, gennaio 2024, sino all'aprile 2024, oltre gli accessori come per legge;
d) condanni nel medesimo decreto l'ente al pagamento degli onorari della procedura, da liquidarsi tenuto conto delle tariffe forensi di cui al D.M. n
.55/2014, aumentate fino al 30% per gli atti depositati con modalità telematica, ex art. 1 lett. b) del D.M. n.37/2018, e come modificato dal D.M.
n.147/2022, entrato in vigore il 23/10/2022, con attribuzione al procuratore antistatario”. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali. Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamante nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
3.10.2025, decideva la causa con sentenza.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte espositiva, il ricorrente eccepisce l'illegittimità della sospensione/revoca della prestazione dell'indennità di accompagnamento disposta a seguito della visita di revisione del 30.01.2024 in quanto, essendo tale revisione anticipata rispetto alla data indicata nel decreto di omologa reso nel procedimento di Atpo dal medesimo instaurato, la sospensione poteva avvenire solo da maggio 2025, ossia il mese successivo a quello di revisione indicato dall'ausiliario del Giudice.
Ebbene, giova in primo luogo precisare che il decreto di omologa reso dal
Tribunale di Salerno in data 29.05.2023, nel procedimento iscritto al n. RG
3049/2022, accertava la sussistenza del requisito sanitario legittimante il diritto dell'odierno ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.10.2022, e alcuna indicazione recava sulla “revisione”.
Quest'ultima, invero, veniva individuata esclusivamente dal ctu nella relazione peritale.
Rileva evidenziare che al Ctu, nei procedimenti di atpo, viene conferito l'incarico per accertare le condizioni sanitari legittimanti il diritto alla invocata prestazione e la decorrenza delle stesse ai fini poi della successiva liquidazione della prestazione, ma di certo non anche la data di una possibile revisione per accertare la persistenza del quadro clinico già accertato, dal momento che tale facoltà spetta all' per specifiche disposizioni di legge. CP_1
A ben vedere, esiste per l un espresso obbligo normativo di procedere CP_2 alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche già accertate, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario.
L accerta l'esistenza e la successiva permanenza delle minorazioni CP_1 civili secondo le modalità definite dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dell'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Il decreto legge n. 850 del 1976, convertito in legge n. 29 del 1977 (“Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti”) all'art. 3-ter, prevede espressamente che «Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento».
L'art. 37, co. 8, della L. 448/1998 stabilisce poi che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, venga disposta l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, provvedendo, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
Ed è proprio quello che si è verificato nella fattispecie in esame in cui, all'esito CP_ della visita negativa di revisione del 30.01.2024, l ha sospeso l'erogazione del beneficio dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese successivo.
Giova ancora aggiungere che l'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, ha introdotto parziali innovazioni nell'iter procedurale delle visite di verifica, prevedendo che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
A fronte di ciò, l' ha individuato nuove modalità operative per CP_2 razionalizzare l'iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati.
La richiamata disposizione ribadisce che è di competenza dell' la CP_1 convocazione a visita di revisione e che, nel more dell'effettuazione delle dette visite, i beneficiari delle prestazioni non perdono le stesse. La perdita del beneficio dunque si ricollega solo al nuovo accertamento effettuato dalle CP_ Commissioni mediche dell' nella disposta visita di revisione.
Far decorrere invece la sospensione della prestazione in godimento dalla data della “visita di revisione” indicata dal Ctu nel procedimento di atpo, nonostante l'accertamento compiuto dall' nella visita di revisione dalla CP_1 medesima stabilita del venir meno dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio, sarebbe in contrasto con tutta la cornice normativa sopra richiamata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.
Nulla per le spese processuali, stante la dichiarazione resa da parte attrice ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
- Rigetta la domanda;
- Nulla per le spese
Salerno, 3.10.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino