Versione
28 giugno 2000
28 giugno 2000
Art. 8. Ufficio per le relazioni con il pubblico 1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni; b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.
Nota all' art. 8:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni; b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.
Nota all' art. 8:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Commentari • 10
- 1. URP del Comune non risponde: che fare?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 settembre 2024 · 8.775102
[…] Come contattare l'URP del Comune I Comuni – come previsto dall'articolo 8 della legge n. 150/2000 – devono essere dotati di un Regolamento sul funzionamento dell'URP, nel quale sono definiti i compiti assegnati a tale ufficio, le sedi, il personale preposto e gli orari di apertura al pubblico. […]
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Giurisprudenza • 21
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/06/2018, n. 17121Provvedimento: […] a forme di pubblicità legale», ed atteso che le attività nel caso in concreto «imputate all'addetto stampa appaiono, nella quasi totalità, ben lungi dal costituire attività di informazione» e «perfettamente inquadrabili nelle attività di comunicazione di competenza dell'ufficio relazioni con il pubblico (art. 8 della legge n. 150/2000)». […]Leggi di più...
- controllo di legittimità·
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