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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/12/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1532/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1532/2021, promossa da:
(C.F. P.IVA ), titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Esmeralda Parentini;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Formiconi;
CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
26.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a D.I. ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2021, R.G. 1012/2021 del 13.05.2021, con il quale il
Tribunale di Grosseto ha ingiunto all'opponente di pagare alla la somma di € 5.002,17, CP_1 quale residuo ancora dovuto sulla fattura n. 13 G del 10.02.2016 di originari € 8.666,71, asseritamente saldata dal solo parzialmente, il tutto oltre agli interessi come da domanda e spese del Pt_1 procedimento monitorio;
ha concluso chiedendo la revoca e comunque la declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta; il tutto con vittoria di spese.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente, premessa l'inidoneità della fattura commerciale a fondare la prova del credito azionato, ha dedotto nel merito l'inesistenza del credito vantato dalla pagina 1 di 5 quale residuo ancora dovuto recato dalla fattura posta a fondamento dell'azione CP_1 monitoria, superiore rispetto a quello di € 3.003,72 oltre IVA, per il totale di € 3.664,54, recato dal preventivo – denominato “accettazione ordine di lavoro” (doc. 2 atto di citazione in opposizione) -, sottoscritto tra le parti e regolarmente accettato dal . Ha quindi sostenuto la mancanza di prova Pt_1 della conclusione di un valido contratto rispetto a lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel suddetto preventivo, i quali sarebbero stati eseguiti dall'opposta senza previa autorizzazione da parte del Pt_1
Con comparsa depositata in data 18.11.2021, si è costituita in giudizio la , chiedendo, in via CP_1 preliminare, la concessione ex art. 648 c.p.c, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, chiedendo per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo n. 327/2021, R.G. 1012/2021; in ogni caso, ha chiesto condannarsi l'opponente al pagamento della somma di Euro 5.002,17, di cui al decreto ingiuntivo opposto, il tutto oltre interessi moratori, ex Dlgs. 231/2002, sul capitale della fattura dal dovuto al soddisfo, salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed escussione dei testi dalle stesse indicati, dopodiché è stata rinviata, da ultimo, all'udienza del 25.11.2025 per la discussione finale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Il credito vantato dalla società opposta si fonda sulla fattura N. 13 G del 10/2/2016 di Euro 8.666,71, azionata limitatamente al saldo residuo ancora dovuto pari ad Euro 5.002,17, ovvero al netto di due acconti pacificamente pagati dal alla segnatamente: un primo acconto di Euro Pt_1 CP_1
2.666,71 a mezzo assegno bancario in data 17/2/2016, ed un secondo di Euro 997,83, a mezzo bonifico bancario in data 6/4/2016 (cfr. doc. 3 4 e 5 . La predetta fattura risulta annotata nel registro CP_1
IVA dell'opposto anno 2016, come risulta dall'estratto autentico a firma del Notaio , Persona_1 già prodotto in sede monitoria (cfr. doc. n. 6 . CP_2
Risulta inoltre pacifico tra le parti il rapporto contrattuale intercorso, avente ad oggetto delle riparazioni, commissionate dal alla sul trattore agricolo di proprietà del primo, di marca Pt_1 CP_1 tipo Rubin 120 DT;
il credito per cui è causa trova dunque la sua fonte negoziale nella fornitura CP_3 di prestazione d'opera e materiali eseguita in favore, e su incarico, dell'opponente per la riparazione di un trattore agricolo di proprietà di quest'ultimo.
pagina 2 di 5 Pacifico anche che la prima di effettuare le riparazioni, redigeva un preventivo per CP_1
l'opponente , denominato accettazione ordine lavori, datato 7/1/2016 (doc. n. 7 CMA), Parte_1 che accettava e che non risulta mai contestato. Parte_1
Ciò che invece è stato contestato dall'opponente è la mancanza di prova della conclusione di un valido contratto rispetto a lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel suddetto preventivo, elencati nella fattura azionata N. 13/G del 10/2/2016, lavorazioni che il non avrebbe mai accettato né Pt_1 autorizzato.
L'opposta ha invece sostenuto, in sintesi, che le ulteriori prestazioni d'opera e i materiali, elencati nella fattura azionata N. 13/G del 10/2/2016, sarebbero state via via accettate e autorizzate dal e quindi Pt_1 correttamente fatturate.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che la quale parte creditrice, abbia provato la CP_1 fonte negoziale del diritto di credito azionato in sede monitoria, dimostrando che l'opponente aveva incaricato la stessa CMA di fornirgli le prestazioni ed i materiali dettagliatamente indicati nella fattura azionata N. 13/G del 10/2/2016 (doc. 3 opposta) al fine di rendere il proprio trattore agricolo, portato in officina per delle riparazioni, pienamente funzionante.
La prova è stata raggiunta attraverso l'escussione testimoniale dei testi indicati dalla società opposta.
In particolare, i testi e (entrambi meccanici di professione, già dipendenti della Tes_1 Tes_2
CMA ma indifferenti al momento dell'escussione), rendendo dichiarazioni pienamente credibili nonché privi di contraddizioni intrinseche, interrogati sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc di parte opposta, nel riconoscere la fattura azionata, hanno entrambi confermato che la CMA ha eseguito sul trattore agricolo di proprietà di , di marca tipo Rubin 120 DT, le Parte_1 CP_3 riparazioni elencate nella suddetta fattura, precisando che le lavorazioni in questione vennero fatte da loro personalmente (cfr. verbale di udienza del 21/3/2023 e del 23/1/2024).
Il teste ha anche dichiarato che, all'epoca dei fatti, era il responsabile dell'officina e che Tes_2 predispose personalmente una scheda di lavori da eseguire sulla macchina in questione (cfr. verbale di udienza del 21/3/2023 e del 23/1/2024).
Circa il fatto che il fu informato dei lavori fuori preventivo da eseguire sul trattore di sua Pt_1 proprietà, il teste ha confermato che il collega “informò che Tes_1 Testimone_3 Parte_1
c'erano dei lavori fuori preventivo da effettuare sul trattore”; la circostanza è stata confermata poi dal teste il quale ha dichiarato di aver “sempre informato il dei lavori necessari per la Tes_2 Pt_1 riparazione del trattore e chiesto in via anticipata “autorizzazione all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari”, precisando poi di aver “contattato il diverse volte per informarlo di lavori che, mano a Pt_1
pagina 3 di 5 mano che veniva esaminato il mezzo, “risultavano necessari” (cfr. verbale di udienza del 21/3/2023 e del 23/1/2024).
Il teste ha anche avuto cura di precisare che, all'epoca dei fatti, il lo incaricò, dopo varie Tes_2 Pt_1 telefonate, esplicitamente di “fare tutti i lavori necessari per poter rendere il trattore pienamente funzionante”, precisando poi, in relazione a tali lavori ulteriori, di non aver “mai fatto un preventivo al e che “solo dopo che il trattore venne portato in officina, fu possibile verificare tutte le Pt_1 lavorazioni necessarie” (cfr. verbale di udienza del 23/1/2024).
Il teste ha anche riferito di ricordare che, all'epoca dei fatti, “il si recava personalmente Tes_2 Pt_1 in autofficina a constatare lo svolgersi delle riparazioni” (cfr. verbale di udienza del 23/1/2024).
Tali ultime circostanze sono state confermate anche dal teste il quale ha riferito che il Tes_1 Pt_1 autorizzò questi lavori al collega ( e non a lui personalmente, precisando di ricordare la Tes_2 circostanza in quanto presente in quel momento (cfr. verbale di udienza del 21/3/2023) e che, dopo aver iniziato le lavorazioni sul trattore (e man mano che emergevano cose da riparare), queste venivano riferite al che autorizzava gli interventi, precisando di essere stati incaricati di effettuare “tutte le Pt_1 riparazioni che si rendevano necessarie per fare funzionare regolarmente il trattore” (cfr. verbale di udienza del 21/3/2023).
Quanto ai testi di parte opponente ( e rispettivamente coniuge in Testimone_4 Testimone_5 separazione dei beni e figlia del entrambe escusse all'udienza del 23 gennaio 2024), deve Pt_2 rilevarsi come le loro testimonianze non consentano di ritenere raggiunta la prova dell'infondatezza del credito azionato. Ed infatti, pur volendo ritenere entrambi i testi pienamente credibili (a fronte dello stretto rapporto di parentela che li lega con l'attore), deve rilevarsi che le loro dichiarazioni non sconfessano affatto le dichiarazioni dei testi e questi ultimi materiali esecutori Tes_1 Tes_2 delle riparazioni e soggetti che si sono interfacciati con il per ottenere l'autorizzazione a Pt_1 procedere con le lavorazioni per cui è causa.
Invero, sebbene le predette testimoni, nel confermare che la fattura azionata in via monitoria recava voci diverse ed ulteriori rispetto a quel preventivo accettato dal abbiano dichiarato che tali Pt_1 lavorazioni aggiuntive “non erano state comunicate al Sig. e da questo autorizzate”, non può Pt_1 escludersi che la preventiva comunicazione e autorizzazione sia stata rilasciata alla società opposta dal in loro assenza, ovvero a loro insaputa, rimanendo del tutto irrilevante ciò che i testimoni Pt_1 abbiano appreso dallo stesso attore. Va anche considerato che entrambe le testimoni, escusse all'udienza del 23.01.2024, hanno escluso che la si occupasse, all'epoca dei fatti, Tes_4 dell'amministrazione dell'azienda agricola e della contabilità riferibile all'azienda del marito, precisando di avvalersi per tali attività di “due associazioni, Impresa Verde e CNA di Grosseto per la pagina 4 di 5 contabilità e per altre questioni legate alla gestione dell'azienda” (cfr. verbale di udienza del
23.01.2024). Anche la teste ha riferito che della gestione dell'azienda veniva effettuata in Testimone_5 via pressoché esclusiva dal padre, e, dunque, presumibilmente in relazione alle questioni relative alla manutenzione, e riparazione, dei macchinari agricoli (tra cui rientra il trattore per cui è causa).
In definitiva, per quanto emerso in questa sede, deve ritenersi provato che, a fronte di un iniziale preventivo di spesa, sono state fornite al per la riparazione del trattore , su Pt_1 Controparte_4 incarico, conferma, e autorizzazione, dello stesso , tutte le prestazioni d'opera e i materiali, Pt_1 dettagliatamente elencate nella fattura azionata con il DI opposto, N. 13/G del 10/2/2016 (doc. 3 CP_1
, per un totale lavori pari ad Euro 8.666,71, di cui Euro 2.666,71 pagati in acconto, a mezzo
[...] assegno bancario datato 17/2/2016 (doc.4 CMA), Euro 997,83, pagati in ulteriore acconto, a mezzo bonifico bancario del 6/4/2016 (doc.5 CMA), con un saldo residuo ancora dovuto, pari ad Euro
5.002,17, azionato con il DI opposto.
In definitiva, l'opposizione risulta infondata e, conseguentemente, andrà confermato integralmente il
Decreto Ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della seconda fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in narrativa così provvede:
1) Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 327/2021, R.G.
1012/2021, emesso dal Tribunale di Grosseto il 13.05.2021;
2) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta le spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IV e PA se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto il 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1532/2021, promossa da:
(C.F. P.IVA ), titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Esmeralda Parentini;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Formiconi;
CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
26.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a D.I. ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2021, R.G. 1012/2021 del 13.05.2021, con il quale il
Tribunale di Grosseto ha ingiunto all'opponente di pagare alla la somma di € 5.002,17, CP_1 quale residuo ancora dovuto sulla fattura n. 13 G del 10.02.2016 di originari € 8.666,71, asseritamente saldata dal solo parzialmente, il tutto oltre agli interessi come da domanda e spese del Pt_1 procedimento monitorio;
ha concluso chiedendo la revoca e comunque la declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta; il tutto con vittoria di spese.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente, premessa l'inidoneità della fattura commerciale a fondare la prova del credito azionato, ha dedotto nel merito l'inesistenza del credito vantato dalla pagina 1 di 5 quale residuo ancora dovuto recato dalla fattura posta a fondamento dell'azione CP_1 monitoria, superiore rispetto a quello di € 3.003,72 oltre IVA, per il totale di € 3.664,54, recato dal preventivo – denominato “accettazione ordine di lavoro” (doc. 2 atto di citazione in opposizione) -, sottoscritto tra le parti e regolarmente accettato dal . Ha quindi sostenuto la mancanza di prova Pt_1 della conclusione di un valido contratto rispetto a lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel suddetto preventivo, i quali sarebbero stati eseguiti dall'opposta senza previa autorizzazione da parte del Pt_1
Con comparsa depositata in data 18.11.2021, si è costituita in giudizio la , chiedendo, in via CP_1 preliminare, la concessione ex art. 648 c.p.c, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, chiedendo per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo n. 327/2021, R.G. 1012/2021; in ogni caso, ha chiesto condannarsi l'opponente al pagamento della somma di Euro 5.002,17, di cui al decreto ingiuntivo opposto, il tutto oltre interessi moratori, ex Dlgs. 231/2002, sul capitale della fattura dal dovuto al soddisfo, salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed escussione dei testi dalle stesse indicati, dopodiché è stata rinviata, da ultimo, all'udienza del 25.11.2025 per la discussione finale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Il credito vantato dalla società opposta si fonda sulla fattura N. 13 G del 10/2/2016 di Euro 8.666,71, azionata limitatamente al saldo residuo ancora dovuto pari ad Euro 5.002,17, ovvero al netto di due acconti pacificamente pagati dal alla segnatamente: un primo acconto di Euro Pt_1 CP_1
2.666,71 a mezzo assegno bancario in data 17/2/2016, ed un secondo di Euro 997,83, a mezzo bonifico bancario in data 6/4/2016 (cfr. doc. 3 4 e 5 . La predetta fattura risulta annotata nel registro CP_1
IVA dell'opposto anno 2016, come risulta dall'estratto autentico a firma del Notaio , Persona_1 già prodotto in sede monitoria (cfr. doc. n. 6 . CP_2
Risulta inoltre pacifico tra le parti il rapporto contrattuale intercorso, avente ad oggetto delle riparazioni, commissionate dal alla sul trattore agricolo di proprietà del primo, di marca Pt_1 CP_1 tipo Rubin 120 DT;
il credito per cui è causa trova dunque la sua fonte negoziale nella fornitura CP_3 di prestazione d'opera e materiali eseguita in favore, e su incarico, dell'opponente per la riparazione di un trattore agricolo di proprietà di quest'ultimo.
pagina 2 di 5 Pacifico anche che la prima di effettuare le riparazioni, redigeva un preventivo per CP_1
l'opponente , denominato accettazione ordine lavori, datato 7/1/2016 (doc. n. 7 CMA), Parte_1 che accettava e che non risulta mai contestato. Parte_1
Ciò che invece è stato contestato dall'opponente è la mancanza di prova della conclusione di un valido contratto rispetto a lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel suddetto preventivo, elencati nella fattura azionata N. 13/G del 10/2/2016, lavorazioni che il non avrebbe mai accettato né Pt_1 autorizzato.
L'opposta ha invece sostenuto, in sintesi, che le ulteriori prestazioni d'opera e i materiali, elencati nella fattura azionata N. 13/G del 10/2/2016, sarebbero state via via accettate e autorizzate dal e quindi Pt_1 correttamente fatturate.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che la quale parte creditrice, abbia provato la CP_1 fonte negoziale del diritto di credito azionato in sede monitoria, dimostrando che l'opponente aveva incaricato la stessa CMA di fornirgli le prestazioni ed i materiali dettagliatamente indicati nella fattura azionata N. 13/G del 10/2/2016 (doc. 3 opposta) al fine di rendere il proprio trattore agricolo, portato in officina per delle riparazioni, pienamente funzionante.
La prova è stata raggiunta attraverso l'escussione testimoniale dei testi indicati dalla società opposta.
In particolare, i testi e (entrambi meccanici di professione, già dipendenti della Tes_1 Tes_2
CMA ma indifferenti al momento dell'escussione), rendendo dichiarazioni pienamente credibili nonché privi di contraddizioni intrinseche, interrogati sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc di parte opposta, nel riconoscere la fattura azionata, hanno entrambi confermato che la CMA ha eseguito sul trattore agricolo di proprietà di , di marca tipo Rubin 120 DT, le Parte_1 CP_3 riparazioni elencate nella suddetta fattura, precisando che le lavorazioni in questione vennero fatte da loro personalmente (cfr. verbale di udienza del 21/3/2023 e del 23/1/2024).
Il teste ha anche dichiarato che, all'epoca dei fatti, era il responsabile dell'officina e che Tes_2 predispose personalmente una scheda di lavori da eseguire sulla macchina in questione (cfr. verbale di udienza del 21/3/2023 e del 23/1/2024).
Circa il fatto che il fu informato dei lavori fuori preventivo da eseguire sul trattore di sua Pt_1 proprietà, il teste ha confermato che il collega “informò che Tes_1 Testimone_3 Parte_1
c'erano dei lavori fuori preventivo da effettuare sul trattore”; la circostanza è stata confermata poi dal teste il quale ha dichiarato di aver “sempre informato il dei lavori necessari per la Tes_2 Pt_1 riparazione del trattore e chiesto in via anticipata “autorizzazione all'esecuzione dei lavori ritenuti necessari”, precisando poi di aver “contattato il diverse volte per informarlo di lavori che, mano a Pt_1
pagina 3 di 5 mano che veniva esaminato il mezzo, “risultavano necessari” (cfr. verbale di udienza del 21/3/2023 e del 23/1/2024).
Il teste ha anche avuto cura di precisare che, all'epoca dei fatti, il lo incaricò, dopo varie Tes_2 Pt_1 telefonate, esplicitamente di “fare tutti i lavori necessari per poter rendere il trattore pienamente funzionante”, precisando poi, in relazione a tali lavori ulteriori, di non aver “mai fatto un preventivo al e che “solo dopo che il trattore venne portato in officina, fu possibile verificare tutte le Pt_1 lavorazioni necessarie” (cfr. verbale di udienza del 23/1/2024).
Il teste ha anche riferito di ricordare che, all'epoca dei fatti, “il si recava personalmente Tes_2 Pt_1 in autofficina a constatare lo svolgersi delle riparazioni” (cfr. verbale di udienza del 23/1/2024).
Tali ultime circostanze sono state confermate anche dal teste il quale ha riferito che il Tes_1 Pt_1 autorizzò questi lavori al collega ( e non a lui personalmente, precisando di ricordare la Tes_2 circostanza in quanto presente in quel momento (cfr. verbale di udienza del 21/3/2023) e che, dopo aver iniziato le lavorazioni sul trattore (e man mano che emergevano cose da riparare), queste venivano riferite al che autorizzava gli interventi, precisando di essere stati incaricati di effettuare “tutte le Pt_1 riparazioni che si rendevano necessarie per fare funzionare regolarmente il trattore” (cfr. verbale di udienza del 21/3/2023).
Quanto ai testi di parte opponente ( e rispettivamente coniuge in Testimone_4 Testimone_5 separazione dei beni e figlia del entrambe escusse all'udienza del 23 gennaio 2024), deve Pt_2 rilevarsi come le loro testimonianze non consentano di ritenere raggiunta la prova dell'infondatezza del credito azionato. Ed infatti, pur volendo ritenere entrambi i testi pienamente credibili (a fronte dello stretto rapporto di parentela che li lega con l'attore), deve rilevarsi che le loro dichiarazioni non sconfessano affatto le dichiarazioni dei testi e questi ultimi materiali esecutori Tes_1 Tes_2 delle riparazioni e soggetti che si sono interfacciati con il per ottenere l'autorizzazione a Pt_1 procedere con le lavorazioni per cui è causa.
Invero, sebbene le predette testimoni, nel confermare che la fattura azionata in via monitoria recava voci diverse ed ulteriori rispetto a quel preventivo accettato dal abbiano dichiarato che tali Pt_1 lavorazioni aggiuntive “non erano state comunicate al Sig. e da questo autorizzate”, non può Pt_1 escludersi che la preventiva comunicazione e autorizzazione sia stata rilasciata alla società opposta dal in loro assenza, ovvero a loro insaputa, rimanendo del tutto irrilevante ciò che i testimoni Pt_1 abbiano appreso dallo stesso attore. Va anche considerato che entrambe le testimoni, escusse all'udienza del 23.01.2024, hanno escluso che la si occupasse, all'epoca dei fatti, Tes_4 dell'amministrazione dell'azienda agricola e della contabilità riferibile all'azienda del marito, precisando di avvalersi per tali attività di “due associazioni, Impresa Verde e CNA di Grosseto per la pagina 4 di 5 contabilità e per altre questioni legate alla gestione dell'azienda” (cfr. verbale di udienza del
23.01.2024). Anche la teste ha riferito che della gestione dell'azienda veniva effettuata in Testimone_5 via pressoché esclusiva dal padre, e, dunque, presumibilmente in relazione alle questioni relative alla manutenzione, e riparazione, dei macchinari agricoli (tra cui rientra il trattore per cui è causa).
In definitiva, per quanto emerso in questa sede, deve ritenersi provato che, a fronte di un iniziale preventivo di spesa, sono state fornite al per la riparazione del trattore , su Pt_1 Controparte_4 incarico, conferma, e autorizzazione, dello stesso , tutte le prestazioni d'opera e i materiali, Pt_1 dettagliatamente elencate nella fattura azionata con il DI opposto, N. 13/G del 10/2/2016 (doc. 3 CP_1
, per un totale lavori pari ad Euro 8.666,71, di cui Euro 2.666,71 pagati in acconto, a mezzo
[...] assegno bancario datato 17/2/2016 (doc.4 CMA), Euro 997,83, pagati in ulteriore acconto, a mezzo bonifico bancario del 6/4/2016 (doc.5 CMA), con un saldo residuo ancora dovuto, pari ad Euro
5.002,17, azionato con il DI opposto.
In definitiva, l'opposizione risulta infondata e, conseguentemente, andrà confermato integralmente il
Decreto Ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della seconda fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in narrativa così provvede:
1) Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 327/2021, R.G.
1012/2021, emesso dal Tribunale di Grosseto il 13.05.2021;
2) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta le spese del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IV e PA se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto il 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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