Art. 16.
I servizi che per loro natura debbono farsi ad economia, sono determinati e retti da speciali Regolamenti approvati con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.
Nei casi straordinari non preveduti dai Regolamenti, se la spesa da farsi ad economia superi le lire 4,000, e' necessario il parere del Consiglio di Stato.
Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4,000, ed il fatto provi che la somma non basti, dovra' procedersi nel modo determinato dall'articolo 14.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".
I servizi che per loro natura debbono farsi ad economia, sono determinati e retti da speciali Regolamenti approvati con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.
Nei casi straordinari non preveduti dai Regolamenti, se la spesa da farsi ad economia superi le lire 4,000, e' necessario il parere del Consiglio di Stato.
Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4,000, ed il fatto provi che la somma non basti, dovra' procedersi nel modo determinato dall'articolo 14.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".