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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9747 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11650 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 26/03/2025 riunita al giudizio n. 12276/2025 promosso con ricorso del
31/3/2025, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/11/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 promossa
DA
( C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. NASO MARVASI DOMENICO con studio in VIA DEL CARMINE,
12 PAVIA presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
26/09/1985 , rappresentato e difeso dall'avv. BARONCHELLI DANIELA PIAZZA
SANT'AMBROGIO, 16 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 14.4.2025
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
“ Le parti chiedono la conferma degli accordi raggiunti all'udienza del 15.7.2025 con la sola precisazione che la suddivisione delle vacanze natalizie sarà da 23 al 30 dicembre alle ore 12 e dalle ore 12 del 30 dicembre al 6 gennaio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e , dopo un lungo fidanzamento Parte_1 Controparte_1 intrattenevano una relazione con convivenza more uxorio dal 2017 al gennaio 2025, dalla quale in data 14.8.2020 nasceva la figlia , Persona_1 con ricorso del 25.3.2025 la chiedeva al Tribunale l'affidamento esclusivo della Parte_1 figlia minore, con regolamentazione del diritto di visata paterno a seguito di intervento dei servizi sociali atto ad individuare le attuali condizioni del resistente, a suo dire dedito all'alcol ed alle sostanze stupefacenti, un contributo al mantenimento della minore da quantificarsi in € 600,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie,
a sostegno descriveva una relazione da sempre caratterizzata dalla irresponsabilità del compagno, che spesso indugiava nell'assunzione di sostanze e nel bere, atteggiamento però accentuatosi più di recente, al punto da convincerla a lasciarlo ed andare via di casa portando via con sé la bambina, con ricorso del 31.3.2025 anche il avanzava analoga richiesta di regolamentazione CP_1 della responsabilità genitoriale chiedendo, in via d'urgenza ed inaudita altera parte, l'immediata regolamentazione degli incontri con la figlia minore, che da quando la madre l'aveva portata via da casa era riuscito ad incontrare solo in pochissime occasioni e con grandi difficoltà, l'affidamento condiviso di con collocamento presso la mamma e tempi di permanenza dettagliatamente Per_1 indicati, nulla sugli aspetti economici, narrava di una scelta unilaterale della di andare via da casa con la bambina, senza Parte_1 evidenziare particolari criticità ma descrivendo il periodo successivo alla separazione come una precisa volontà dell'ex compagna di allontanare da lui la figlia, senza una reale motivazione e decidendo arbitrariamente tempi e modi della relazione,
i due giudizi venivano riuniti con provvedimento del 24.6.2025 e fissata la comparizione personale delle parti per il giorno 15.7.2025, avendo comunque il G.D. già disposto nel giudizio n.
11650/2025 RG l'intervento dei servizi sociali di Basiglio al fine di prendere in carico il nucleo familiare e depositare una relazione sugli esiti antecedentemente alla comparizione delle parti, la relazione veniva tempestivamente depositata in data 8.7.2025 e le parti personalmente sentite all'udienza indicata, alla quale, letti gli esiti dell'elaborato dei servizi incaricati le parti, dopo aver dato atto di aver intrapreso un percorso di mediazione con l'organismo di conciliazione dell'ordine ed aver già effettuato 3 colloqui, raggiungevano un accordo provvisorio per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, il G.D. quindi, con i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermava gli accordi raggiunti dalle parti e rinviava al 19.11.2025 per l'ulteriore corso, udienza alla quale i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le precisioni come riportate in epigrafe e discutevano oralmente la causa chiedendone la decisione, la causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del
26.11.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sull'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione la relazione dei servizi sociali di
Basiglio, letta anche alla luce dell'accordo raggiunto
Quanto alle questioni economiche, di profilo assolutamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
Le parti, con il determinante sostegno dell'organismo di mediazione dell'ordine degli avvocati, sono riuscite a ripristinare il loro dialogo ed a trovare una serena gestione di . Persona_1
L'accordo in via provvisoria raggiunto all'udienza del 15.7.2025 ha dimostrato una buona tenuta e non vi sono motivi per far ipotizzare al Collegio il riacutizzarsi delle tensioni o aspetti critici tali da non poter accogliere le conclusioni congiuntamente raggiunte.
Anche la relazione dell'8.7.2025 non fa destare particolari preoccupazioni, apparendo superate dal bottoni le problematiche legate all'uso delle sostanze stupefacenti e sotto controllo il consumo di sostanze alcoliche, ampiamente limitato. La relazione dei servizi, invero, si concentra più sulla necessità che le parti continuino a consolidarsi come coppia genitoriale separata, proseguendo con il percorso di mediazione che li renda capaci di gestire in autonomia, anche rispetto ai nonni, la crescita di , nonché con il sostegno psicologico individuale. Per_1
Dalla data di deposito della relazione (luglio 2025) all'udienza ultima scorsa del 19.11.2025, tali indicazioni sono state rispettate e dal momento non vi sono quindi elementi prognostici negativi.
L'assegno di mantenimento per il minore
Le parti hanno raggiunto un accordo anche dal punto di vista economico, stabilendo che il padre verserà con decorrenza marzo 2025 alla madre un assegno perequativo al mantenimento di pari ad € 350,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie come da linee guida Giugno 2025, importo che viene dal collegio reputato congruo alla luce delle condizioni economiche dei genitori, dell'accordo in ordine all'assegno unico universale che verrà interamente trattenuto dalla e dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c. Parte_1
Le spese del giudizio
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in adesione all'accordo sul punto raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1 , nata il [...] in [...] condivisa ai genitori, con collocamento Persona_2 preferenziale anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre,
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé a fine settimana alternati dal venerdì Persona_1 dall'uscita da scuola sino alle 21:30 della domenica allorché provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento in una giornata che verrà individuata entro l'ultima settimana di ogni mese con riferimento al mese successivo, prendendo atto dell'accordo tra le parti che, una volta individuata la giornata, nel caso di impedimenti paterni non si provvederà a sostituzioni e recuperi.
3. Dispone che il padre tenga con sé la minore per due settimane consecutive nel mese di agosto alternando con la madre la prime 2 settimane o la 3 e la 4 d'agosto - con possibilità per di Per_1 frequentare nel periodo delle vacanze estive campus - nonché ad anni alterni durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre ore 12.00 ovvero dal 30 dicembre alle ore 12 al 6 gennaio;
in ogni caso i genitori alterneranno tra loro la giornata della vigilia e la giornata di Natale (Natale
2025 pranzo con il papà). Nel caso in cui il genitore a cui spetta la settimana di Natale decidesse di trascorrerla lontano dalla propria residenza tale modalità verrà sospesa;
sempre secondo il criterio dell'alternanza per le intere vacanze scolastiche pasquali e per i ponti e le festività infrannuali, criterio che verrà seguito anche con riferimento al giorno del compleanno di che ricade nel Persona_1 mese di agosto;
dispone, come da accordo tra i genitori, che potrà effettuare una Persona_1 videochiamata al giorno in orario intercorrente tra le 19 e le 20.
4- Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla in via anticipata ed entro il 10 di ogni Parte_1 mese l'importo di euro 350 mensili rivalutabile annualmente secondo indici Istat ( prima rivalutazione
Marzo 2026 base di calcolo Marzo 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 come di seguito ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente
5. Dispone che l'assegno unico universale venga percepito e trattenuto in via integrale Parte_1
[...]
6. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano li 26/11/2025
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 26/03/2025 riunita al giudizio n. 12276/2025 promosso con ricorso del
31/3/2025, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/11/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 promossa
DA
( C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. NASO MARVASI DOMENICO con studio in VIA DEL CARMINE,
12 PAVIA presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
26/09/1985 , rappresentato e difeso dall'avv. BARONCHELLI DANIELA PIAZZA
SANT'AMBROGIO, 16 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 14.4.2025
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
“ Le parti chiedono la conferma degli accordi raggiunti all'udienza del 15.7.2025 con la sola precisazione che la suddivisione delle vacanze natalizie sarà da 23 al 30 dicembre alle ore 12 e dalle ore 12 del 30 dicembre al 6 gennaio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e , dopo un lungo fidanzamento Parte_1 Controparte_1 intrattenevano una relazione con convivenza more uxorio dal 2017 al gennaio 2025, dalla quale in data 14.8.2020 nasceva la figlia , Persona_1 con ricorso del 25.3.2025 la chiedeva al Tribunale l'affidamento esclusivo della Parte_1 figlia minore, con regolamentazione del diritto di visata paterno a seguito di intervento dei servizi sociali atto ad individuare le attuali condizioni del resistente, a suo dire dedito all'alcol ed alle sostanze stupefacenti, un contributo al mantenimento della minore da quantificarsi in € 600,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie,
a sostegno descriveva una relazione da sempre caratterizzata dalla irresponsabilità del compagno, che spesso indugiava nell'assunzione di sostanze e nel bere, atteggiamento però accentuatosi più di recente, al punto da convincerla a lasciarlo ed andare via di casa portando via con sé la bambina, con ricorso del 31.3.2025 anche il avanzava analoga richiesta di regolamentazione CP_1 della responsabilità genitoriale chiedendo, in via d'urgenza ed inaudita altera parte, l'immediata regolamentazione degli incontri con la figlia minore, che da quando la madre l'aveva portata via da casa era riuscito ad incontrare solo in pochissime occasioni e con grandi difficoltà, l'affidamento condiviso di con collocamento presso la mamma e tempi di permanenza dettagliatamente Per_1 indicati, nulla sugli aspetti economici, narrava di una scelta unilaterale della di andare via da casa con la bambina, senza Parte_1 evidenziare particolari criticità ma descrivendo il periodo successivo alla separazione come una precisa volontà dell'ex compagna di allontanare da lui la figlia, senza una reale motivazione e decidendo arbitrariamente tempi e modi della relazione,
i due giudizi venivano riuniti con provvedimento del 24.6.2025 e fissata la comparizione personale delle parti per il giorno 15.7.2025, avendo comunque il G.D. già disposto nel giudizio n.
11650/2025 RG l'intervento dei servizi sociali di Basiglio al fine di prendere in carico il nucleo familiare e depositare una relazione sugli esiti antecedentemente alla comparizione delle parti, la relazione veniva tempestivamente depositata in data 8.7.2025 e le parti personalmente sentite all'udienza indicata, alla quale, letti gli esiti dell'elaborato dei servizi incaricati le parti, dopo aver dato atto di aver intrapreso un percorso di mediazione con l'organismo di conciliazione dell'ordine ed aver già effettuato 3 colloqui, raggiungevano un accordo provvisorio per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, il G.D. quindi, con i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermava gli accordi raggiunti dalle parti e rinviava al 19.11.2025 per l'ulteriore corso, udienza alla quale i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le precisioni come riportate in epigrafe e discutevano oralmente la causa chiedendone la decisione, la causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del
26.11.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sull'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione la relazione dei servizi sociali di
Basiglio, letta anche alla luce dell'accordo raggiunto
Quanto alle questioni economiche, di profilo assolutamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
Le parti, con il determinante sostegno dell'organismo di mediazione dell'ordine degli avvocati, sono riuscite a ripristinare il loro dialogo ed a trovare una serena gestione di . Persona_1
L'accordo in via provvisoria raggiunto all'udienza del 15.7.2025 ha dimostrato una buona tenuta e non vi sono motivi per far ipotizzare al Collegio il riacutizzarsi delle tensioni o aspetti critici tali da non poter accogliere le conclusioni congiuntamente raggiunte.
Anche la relazione dell'8.7.2025 non fa destare particolari preoccupazioni, apparendo superate dal bottoni le problematiche legate all'uso delle sostanze stupefacenti e sotto controllo il consumo di sostanze alcoliche, ampiamente limitato. La relazione dei servizi, invero, si concentra più sulla necessità che le parti continuino a consolidarsi come coppia genitoriale separata, proseguendo con il percorso di mediazione che li renda capaci di gestire in autonomia, anche rispetto ai nonni, la crescita di , nonché con il sostegno psicologico individuale. Per_1
Dalla data di deposito della relazione (luglio 2025) all'udienza ultima scorsa del 19.11.2025, tali indicazioni sono state rispettate e dal momento non vi sono quindi elementi prognostici negativi.
L'assegno di mantenimento per il minore
Le parti hanno raggiunto un accordo anche dal punto di vista economico, stabilendo che il padre verserà con decorrenza marzo 2025 alla madre un assegno perequativo al mantenimento di pari ad € 350,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie come da linee guida Giugno 2025, importo che viene dal collegio reputato congruo alla luce delle condizioni economiche dei genitori, dell'accordo in ordine all'assegno unico universale che verrà interamente trattenuto dalla e dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c. Parte_1
Le spese del giudizio
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, in adesione all'accordo sul punto raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1 , nata il [...] in [...] condivisa ai genitori, con collocamento Persona_2 preferenziale anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre,
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé a fine settimana alternati dal venerdì Persona_1 dall'uscita da scuola sino alle 21:30 della domenica allorché provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento in una giornata che verrà individuata entro l'ultima settimana di ogni mese con riferimento al mese successivo, prendendo atto dell'accordo tra le parti che, una volta individuata la giornata, nel caso di impedimenti paterni non si provvederà a sostituzioni e recuperi.
3. Dispone che il padre tenga con sé la minore per due settimane consecutive nel mese di agosto alternando con la madre la prime 2 settimane o la 3 e la 4 d'agosto - con possibilità per di Per_1 frequentare nel periodo delle vacanze estive campus - nonché ad anni alterni durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre ore 12.00 ovvero dal 30 dicembre alle ore 12 al 6 gennaio;
in ogni caso i genitori alterneranno tra loro la giornata della vigilia e la giornata di Natale (Natale
2025 pranzo con il papà). Nel caso in cui il genitore a cui spetta la settimana di Natale decidesse di trascorrerla lontano dalla propria residenza tale modalità verrà sospesa;
sempre secondo il criterio dell'alternanza per le intere vacanze scolastiche pasquali e per i ponti e le festività infrannuali, criterio che verrà seguito anche con riferimento al giorno del compleanno di che ricade nel Persona_1 mese di agosto;
dispone, come da accordo tra i genitori, che potrà effettuare una Persona_1 videochiamata al giorno in orario intercorrente tra le 19 e le 20.
4- Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla in via anticipata ed entro il 10 di ogni Parte_1 mese l'importo di euro 350 mensili rivalutabile annualmente secondo indici Istat ( prima rivalutazione
Marzo 2026 base di calcolo Marzo 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 come di seguito ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente
5. Dispone che l'assegno unico universale venga percepito e trattenuto in via integrale Parte_1
[...]
6. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano li 26/11/2025
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Laura Maria Cosmai