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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore all'udienza tenuta con le modalità della “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., per come disposto con decreto del Presidente del Collegio ritualmente comunicato alle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 992 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Carlo Cattaneo n. Parte_1
94 presso e nello studio legale dell'Avvocato Rosario Fortino dal quale è rappresentato e difeso,
Appellante
E
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Cosenza alla Via Carlo Bilotti n. 3 presso lo studio dell'avv. Temistocle Miracco che la rappresenta e difende,
Appellata
Oggetto: Appello a Sentenza n. 652/2022 pubbl. il 14 aprile 2022 del Tribunale di
Cosenza. Opposizione ad estratto di ruolo.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
1. propone appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale Parte_1 di Cosenza ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire il ricorso promosso affinché venisse dichiarato infondato il credito rinvenuto nell'estratto di ruolo del quale aveva avuto conoscenza per averne fatto richiesta all'Agente per la riscossione.
2. Il Giudice ha ricostruito in fatto la vicenda sottoposta al suo esame nei termini che seguono: <<… Con ricorso depositato il 22/2/2020, esponeva di Parte_1 avere avuto notizia, per mezzo di estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione su sua richiesta, di un'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali contributivi di titolarità della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per ingegneri e architetti liberi professionisti (qui di seguito, per brevità, INARCASSA) portati da cartella esattoriale nr. 03420190026211477000 mai notificata. Ha citato in giudizio, quindi, la concessionaria chiedendo Controparte_2 accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria in mancanza di notifica della cartella di pagamento e, comunque, la non debenza dei contributi per gli anni
2009/2012 per non avere, in quegli anni, svolto libera professione di architetto e la prescrizione degli stessi per gli anni 2013 e 2014; lamentava, inoltre, l'omessa notifica di avviso bonario di pagamento e la nullità della cartella per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi sul preteso debito…>>.
3. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, per carenza di interesse ad agire;
ha fatto richiamo alla giurisprudenza in materia di autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, ed alla novella legislativa introdotta nelle more del giudizio, motivando la decisione come segue: <<… Alle stregue delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire, essendo pertanto assorbita la questione dell'applicabilità della novella legislativa di cui si darà conto solo per completezza motivazionale.
Invero, nonostante la giurisprudenza di legittimità si sia mostrata sostanzialmente conforme alla pronuncia della Corte a sezioni unite del 2015 n. 19704, deve tenersi conto dell'impatto sulla controversia dello ius superveniens costituito dall'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215 (non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo). Tale norma prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
L'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 è stato inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973. La prima parte dell'art.
4-bis del d.P.R. n. 602 del
1973, come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021, non pone alcun problema;
si sancisce in modo cristallino che “l'estratto di ruolo non è impugnabile “; tuttavia, nella seconda parte della norma, si prevede che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio[…]”, pregiudizio
“qualificato” poi specificato esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione. La fattispecie è quindi proprio quella della possibile tutela giurisdizionale “anticipata”, che, sino ad ora, era consentita contribuente che avesse
“scoperto” una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo. L'intento del legislatore è quello di limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad euro 5.000 (dal 1 ° gennaio 2018, prima euro 10.000,00);c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
All'indomani dell'entrata in vigore di tale normativa, dottrina e giurisprudenza hanno iniziato ad affrontare la questione relativa alla efficacia retroattiva o meno della norma, considerato che l'innovazione legislativa non prevede alcuna disciplina transitoria, sicché deve decidersi se la novella concerna o meno i giudizi attualmente pendenti, come l'odierno giudizio, introdotto anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa.
Ritiene il giudicante che la nuova disposizione, avendo carattere processuale e non sostanziale, opera anche per i processi pendenti, in base alla regola “tempus regit actum”, avuto particolare riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire.
Invero, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in vigore dal 21-12-2021, art. 3 bis, il legislatore ha posto la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, selezionando e tipizzando le ipotesi in cui è stato ravvisato meritevole di tutela giurisdizionale l'interesse all'impugnativa (sempre sul presupposto dell'assunto della invalida notifica della cartella indicata nell'estratto impugnato) vale a dire nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
E' evidente che il legislatore ha inteso delineare, tipizzandole, le ipotesi in cui è consentita la diretta impugnazione in giudizio del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata ravvisando l'interesse in capo alla parte subordinatamente alla dimostrazione dello specifico pregiudizio, per come delineato, che possa derivargli…>>.
4. Con il gravame l'appellante si duole della decisione sfavorevole e contesta al primo Giudice di aver fondato la sua decisione su una normativa non retroattiva e che comunque presenta dubbi di costituzionalità. Insiste nel ritenere che legittimamente aveva impugnato il ruolo tempestivamente rispetto alla conoscenza ottenuta soltanto con la richiesta di rilascio all' , assumendo di non aver ricevuto la notifica della CP_3 cartella di pagamento.
5. Si è costituita l' chiedendo il rigetto del gravame e ribadendo le CP_3 medesime obiezioni già esposte in primo grado;
anche in appello, nel caso di accoglimento del motivo dedotto dal contribuente relativo alla inammissibilità, torna ad evidenziare che aveva dato prova della notifica della cartella e della dovutezza del credito ivi rivendicato.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa.
I. L'appello è infondato e va respinto. II. Non coglie nel segno nessuna doglianza dell'appellante e la sentenza resa in primo grado, oggi gravata, deve ritenersi appropriata e pertinente nella sua motivazione, che può essere complessivamente condivisa.
III. Nella incontestata ricostruzione in fatto della vicenda, deve darsi atto, e ribadirsi rispetto al decisum, che nelle more del giudizio è sopravvenuto l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n° 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre
2021, il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602, ha inserito il comma 4-bis, che recita quanto segue: ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione>>.
III.a. A tanto va aggiunto che la Suprema Corte, con recente orientamento delle proprie SS. UU., ha affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R.
n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>> (Cassazione Civile SS.
UU., 19.7/6.9.2022, n° 26283). 1 IV. Nel caso di specie, l'estratto di ruolo impugnato dall'originario ricorrente è stato opposto, senza che a ciò rilevi l'avvenuta – o meno – notifica delle cartelle/avvisi presupposti, in carenza della dimostrazione del pregiudizio derivantegli dall'iscrizione a ruolo dei relativi crediti previdenziali e/o assicurativi. Trova applicazione, pertanto, la normazione dianzi citata e trascritta, la cui efficacia è stata estesa, come detto, secondo il principio sancito dal Giudice di legittimità, ai procedimenti pendenti, qual è quello che ci occupa.
V. Il gravame merita, pertanto, di essere rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
VI. Sussistono validi ed eccezionali motivi (novità giurisprudenziale, dopo numerosi contrasti) per la compensazione delle spese di lite del grado.
VII. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 13 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 652/2022 del 13 aprile 2022, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Compensa le spese del grado.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, dell'8 luglio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Vedasi pure Sez. L - , Sentenza n. 10595 del 20/04/2023 (Rv. 667420 - 01) In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore all'udienza tenuta con le modalità della “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., per come disposto con decreto del Presidente del Collegio ritualmente comunicato alle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 992 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Carlo Cattaneo n. Parte_1
94 presso e nello studio legale dell'Avvocato Rosario Fortino dal quale è rappresentato e difeso,
Appellante
E
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Cosenza alla Via Carlo Bilotti n. 3 presso lo studio dell'avv. Temistocle Miracco che la rappresenta e difende,
Appellata
Oggetto: Appello a Sentenza n. 652/2022 pubbl. il 14 aprile 2022 del Tribunale di
Cosenza. Opposizione ad estratto di ruolo.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
1. propone appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale Parte_1 di Cosenza ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire il ricorso promosso affinché venisse dichiarato infondato il credito rinvenuto nell'estratto di ruolo del quale aveva avuto conoscenza per averne fatto richiesta all'Agente per la riscossione.
2. Il Giudice ha ricostruito in fatto la vicenda sottoposta al suo esame nei termini che seguono: <<… Con ricorso depositato il 22/2/2020, esponeva di Parte_1 avere avuto notizia, per mezzo di estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione su sua richiesta, di un'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali contributivi di titolarità della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per ingegneri e architetti liberi professionisti (qui di seguito, per brevità, INARCASSA) portati da cartella esattoriale nr. 03420190026211477000 mai notificata. Ha citato in giudizio, quindi, la concessionaria chiedendo Controparte_2 accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria in mancanza di notifica della cartella di pagamento e, comunque, la non debenza dei contributi per gli anni
2009/2012 per non avere, in quegli anni, svolto libera professione di architetto e la prescrizione degli stessi per gli anni 2013 e 2014; lamentava, inoltre, l'omessa notifica di avviso bonario di pagamento e la nullità della cartella per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi sul preteso debito…>>.
3. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, per carenza di interesse ad agire;
ha fatto richiamo alla giurisprudenza in materia di autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, ed alla novella legislativa introdotta nelle more del giudizio, motivando la decisione come segue: <<… Alle stregue delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire, essendo pertanto assorbita la questione dell'applicabilità della novella legislativa di cui si darà conto solo per completezza motivazionale.
Invero, nonostante la giurisprudenza di legittimità si sia mostrata sostanzialmente conforme alla pronuncia della Corte a sezioni unite del 2015 n. 19704, deve tenersi conto dell'impatto sulla controversia dello ius superveniens costituito dall'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215 (non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo). Tale norma prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
L'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 è stato inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973. La prima parte dell'art.
4-bis del d.P.R. n. 602 del
1973, come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021, non pone alcun problema;
si sancisce in modo cristallino che “l'estratto di ruolo non è impugnabile “; tuttavia, nella seconda parte della norma, si prevede che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio[…]”, pregiudizio
“qualificato” poi specificato esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione. La fattispecie è quindi proprio quella della possibile tutela giurisdizionale “anticipata”, che, sino ad ora, era consentita contribuente che avesse
“scoperto” una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo. L'intento del legislatore è quello di limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad euro 5.000 (dal 1 ° gennaio 2018, prima euro 10.000,00);c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
All'indomani dell'entrata in vigore di tale normativa, dottrina e giurisprudenza hanno iniziato ad affrontare la questione relativa alla efficacia retroattiva o meno della norma, considerato che l'innovazione legislativa non prevede alcuna disciplina transitoria, sicché deve decidersi se la novella concerna o meno i giudizi attualmente pendenti, come l'odierno giudizio, introdotto anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa.
Ritiene il giudicante che la nuova disposizione, avendo carattere processuale e non sostanziale, opera anche per i processi pendenti, in base alla regola “tempus regit actum”, avuto particolare riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire.
Invero, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in vigore dal 21-12-2021, art. 3 bis, il legislatore ha posto la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, selezionando e tipizzando le ipotesi in cui è stato ravvisato meritevole di tutela giurisdizionale l'interesse all'impugnativa (sempre sul presupposto dell'assunto della invalida notifica della cartella indicata nell'estratto impugnato) vale a dire nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
E' evidente che il legislatore ha inteso delineare, tipizzandole, le ipotesi in cui è consentita la diretta impugnazione in giudizio del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata ravvisando l'interesse in capo alla parte subordinatamente alla dimostrazione dello specifico pregiudizio, per come delineato, che possa derivargli…>>.
4. Con il gravame l'appellante si duole della decisione sfavorevole e contesta al primo Giudice di aver fondato la sua decisione su una normativa non retroattiva e che comunque presenta dubbi di costituzionalità. Insiste nel ritenere che legittimamente aveva impugnato il ruolo tempestivamente rispetto alla conoscenza ottenuta soltanto con la richiesta di rilascio all' , assumendo di non aver ricevuto la notifica della CP_3 cartella di pagamento.
5. Si è costituita l' chiedendo il rigetto del gravame e ribadendo le CP_3 medesime obiezioni già esposte in primo grado;
anche in appello, nel caso di accoglimento del motivo dedotto dal contribuente relativo alla inammissibilità, torna ad evidenziare che aveva dato prova della notifica della cartella e della dovutezza del credito ivi rivendicato.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa.
I. L'appello è infondato e va respinto. II. Non coglie nel segno nessuna doglianza dell'appellante e la sentenza resa in primo grado, oggi gravata, deve ritenersi appropriata e pertinente nella sua motivazione, che può essere complessivamente condivisa.
III. Nella incontestata ricostruzione in fatto della vicenda, deve darsi atto, e ribadirsi rispetto al decisum, che nelle more del giudizio è sopravvenuto l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n° 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre
2021, il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602, ha inserito il comma 4-bis, che recita quanto segue: ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione>>.
III.a. A tanto va aggiunto che la Suprema Corte, con recente orientamento delle proprie SS. UU., ha affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R.
n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>> (Cassazione Civile SS.
UU., 19.7/6.9.2022, n° 26283). 1 IV. Nel caso di specie, l'estratto di ruolo impugnato dall'originario ricorrente è stato opposto, senza che a ciò rilevi l'avvenuta – o meno – notifica delle cartelle/avvisi presupposti, in carenza della dimostrazione del pregiudizio derivantegli dall'iscrizione a ruolo dei relativi crediti previdenziali e/o assicurativi. Trova applicazione, pertanto, la normazione dianzi citata e trascritta, la cui efficacia è stata estesa, come detto, secondo il principio sancito dal Giudice di legittimità, ai procedimenti pendenti, qual è quello che ci occupa.
V. Il gravame merita, pertanto, di essere rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
VI. Sussistono validi ed eccezionali motivi (novità giurisprudenziale, dopo numerosi contrasti) per la compensazione delle spese di lite del grado.
VII. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 13 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 652/2022 del 13 aprile 2022, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Compensa le spese del grado.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, dell'8 luglio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Vedasi pure Sez. L - , Sentenza n. 10595 del 20/04/2023 (Rv. 667420 - 01) In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della