Art. 53. (Sanzioni amministrative)
Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'autorita' e con la procedura stabilite dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 .
Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'autorita' e con la procedura stabilite dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 .