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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/09/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8962 del R.G.A.C. anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 13.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Ciro Danilo Lioi e con lui elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Raffaele Cantarella n. 7
- Attore -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Maria Giuseppa Padula, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele n. 203
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.2.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di accertare la responsabilità esclusiva del dott. , “dichiarandolo Controparte_1
tenuto a risarcire a titolo di responsabilità contrattuale o in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., i
danni tutti conseguiti alla negligente condotta dallo stesso posta in essere e per l'effetto condannarlo
al risarcimento dei danni nella misura di €. 97.724,00 ed in ogni caso in quella che sarà quantificata
in corso di causa anche attraverso una C.T.U. che terrà conto degli interessi e della rivalutazione
monetaria”.
L'attore fondava la responsabilità professionale del convenuto sulla mancata presentazione della dichiarazione Mod. Unico 2014 PF per l'anno 2013, che avrebbe originato un procedimento di accertamento dell'Agenzia delle Entrate a proprio carico,
avviato con l'invito al contraddittorio n. TF9I10700650, relativo all'accertamento del reddito prodotto e delle conseguenti imposte dovute per l'anno 2013, e proseguito con l'atto di contestazione n. TFPCO0700773, con il quale il predetto Ufficio impositore avrebbe comminato al contribuente la sanzione di € 250,00 per la mancata presentazione al contraddittorio e, infine, con l'avviso di accertamento n. TF9010701144/2018 per l'anno di imposta 2013.
A cagione dell'omesso invio della dichiarazione dei redditi, il lamentava di Pt_1
non aver potuto fruire del credito iva, non riconosciuto per l'anno 2012, di € 50.634,00; di non aver potuto fruire delle compensazioni IVA per l'anno 2012 di € 10.160,00; deduceva di aver versato l'iva per aliquote maggiori del 10% per € 10.494,00 ed il mancato riconoscimento dell'iva su acquisti per € 7.214,00. Aggiungendo le sanzioni irrogate per l'omesso invio della dichiarazione redditi per € 39.542,00, l'attore deduceva di aver subito un danno patrimoniale per l'importo totale di € 97.724,00.
Con comparsa depositata in data 8.1.2020, si costituiva in giudizio il Pt_1
eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore di quello di
Lagonegro e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della sua compagnia assicurativa.
Nel merito contestava la domanda attorea eccependo, in estrema sintesi,
l'insussistenza dell'obbligazione contrattuale per mancanza dell'incarico di redazione e
2 trasmissione della dichiarazione dei redditi per quell'anno; la mancanza dei presupposti per la responsabilità ex art. 2043 c.c.; in subordine l'evitabilità del danno e il concorso di colpa del danneggiato art. 1227 c.c., poiché, a tutto voler concedere, l'attore avrebbe potuto e dovuto inviare tardivamente la dichiarazione dei redditi, così limitando i danni dedotti.
Il precedente G.I. differiva la prima udienza per consentire al convenuto di evocare in giudizio la propria compagnia assicurativa ma questi, con note scritte del 3.7.2020,
dichiarava di rinunciare alla domanda di manleva.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. non ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto, richiesto dall'attore in citazione, né ammetteva la CTU contabile per la quantificazione dei danni dallo stesso lamentati, rinviando la causa all'udienza del 21.6.2022
per la precisazione delle conclusioni.
La scrivente, subentrata nella gestione della causa, la introitava, infine, a sentenza coi termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.2.2025.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto, sulla scorta della circostanza che, nel caso di specie, non troverebbe applicazione la disciplina consumeristica trattandosi di rapporto tra “professionisti”.
Invero, il rapporto tra un commercialista e il titolare di una ditta individuale è regolato dalle norme generali e non dal Codice del Consumo se il contratto è stipulato esclusivamente per scopi professionali. Il titolare di una ditta individuale, tuttavia, può
essere considerato un consumatore se stipula un contratto di servizio con il commercialista per esigenze personali, estranee alla sua attività imprenditoriale.
Con la recentissima ordinanza n. 6578 del 10 marzo 2021, infatti, la Terza Sezione Civile
della Suprema Corte di Cassazione ha esteso la tutela consumeristica anche all'imprenditore e al professionista con la partita IVA.
Invero, giusta principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assunzione della veste di “consumatore” l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” contraente con una controparte “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale”, bensì lo scopo (da intendersi,
3 obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale debba considerarsi “consumatore” ove abbia concluso un contratto anche per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio di dette attività
(cfr. Cass. 05.05.2015, n. 8904; Cass. 04.11.2013, n. 24731; Cass. 18.09.2006, n. 20175. Cfr.
altresì, con riferimento alla fideiussione, Cass. 15.10.2019, n. 25914).
Orbene, nel caso di specie, sulla base della documentazione agli atti di causa, non è
possibile evincere se il rapporto per cui è causa sia stato stipulato esclusivamente per scopi connessi all'attività professionale svolta dall'attore sicchè, a fronte di tale situazione dubbia,
deve prudenzialmente riconoscersi in capo al la qualifica di “consumatore”, con la Pt_1
conseguenza che trova applicazione, ex art. 33 d.lgs. n. 206/05, il foro del consumatore, che,
quale foro esclusivo, prevale su ogni altro, in virtù di quelle esigenze di tutela, anche processuali, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. n. 10278/21).
Passando al merito della vertenza, la domanda è infondata perché non è provato l'inadempimento del professionista.
Si richiama la copiosa giurisprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui la tenuta della contabilità da parte di un commercialista non include anche la predisposizione ed invio della dichiarazione dei redditi, che deve essere oggetto di incarico autonomo al professionista.
In dettaglio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25289 dell'11 novembre 2020, ha stabilito che la tenuta della contabilità non presuppone (prova) anche l'incarico per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
alla tenuta delle scritture contabili non corrisponde anche l'obbligo della compilazione e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ricordando che l'onere di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico grava sul cliente (attore), che si lamenta dell'inadempimento.
Questo principio di diritto era stato già enunciato con sentenza 11 giugno 2014, n.
13138 secondo cui “L'invio telematico della dichiarazione dei redditi richiede il conferimento da
parte del contribuente di uno specifico incarico all'intermediario, trattandosi di adempimento distinto
4 da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di
accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione”.
Orbene, per quanto concerne il caso di specie, si riporta la documentazione allegata all'atto di citazione:
1. Invito a comparire Agenzia delle Entrate;
2. N.1 Accertamento con adesione anno 2013;
3. N.2 Avviso di accertamento n. TF9010701144-2018 anno 2013;
4. N.3 Atto di contestazione n. TF9CO0700773 2018;
5. N.4 Avviso di presa in carico n. 10077201800009799000;
6. Ricevuta restituzione documenti contabili;
7. Perizia di parte a firma del dr. ; Persona_1
inoltre, nella documentazione restituita dallo studio professionale del sono CP_1
compresi: Fatture acquisto anno 2012; • Fatture acquisto e vendita anno 2013 • Estratti conto bancari • Corrispettivi anno 2013 • Fatture emesse anno 2013 • Fatture acquisto anno 2013
• Estratti conto bancari • Documentazione Inal e Inps • Documentazione contabile varia.
Dall'analisi di tale documentazione si evince come l'attore abbia dimostrato di aver affidato al convenuto gli adempimenti fiscali e lavorativi e la tenuta della relativa contabilità, ma lo stesso non ha provato di avergli conferito anche l'incarico autonomo di predisporre ed inviare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2013.
E' notorio il principio secondo cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale può
essere conferito anche oralmente, ma l'attore ha disatteso del tutto l'onere probatorio su di lui incombente ex art. 2697 co. 1 c.c., non avendo allegato precedenti dichiarazioni dei redditi inviate tramite il il chè avrebbe potuto costituire una prova indiziaria del CP_1
conferimento a tempo indeterminato di tale incarico allo stesso;
né ha avanzato richiesta di prova testimoniale per dimostrare tale circostanza.
Pertanto, l'inadempimento del professionista non è stato provato e quindi la domanda
è infondata.
Ad abundantiam si osserva che, anche in caso di inadempimento conclamato del CP_1
la domanda sarebbe in ogni caso da rigettare.
5 Allo scopo si richiama l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sez.
Tributaria, con ordinanza n. 15324 del 3 giugno 2021, secondo cui la responsabilità del contribuente circa la corretta presentazione delle proprie dichiarazioni fiscali (qualora per tale attività il soggetto abbia affidato ad un professionista il mandato a trasmetterle) viene meno solo in caso di comportamento fraudolento del commercialista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento “in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni
tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo,
sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver
vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a
mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre
modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante”; principio confermato recentemente dagli Ermellini con ordinanza 20 maggio 2025, n. 13358 “in tema di sanzioni amministrative
per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il
principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera
volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del
contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non
necessariamente doloso, quantomeno negligente … non solo in fase di riscossione, ma anche in sede
contenziosa, il contribuente può andare esente da sanzione ove dimostri di aver fornito al
professionista incaricato la provvista di quanto dovuto all'Erario e di avere vigilato sul puntuale
adempimento del mandato conferito … Sussiste la responsabilità del contribuente per l'operato del
commercialista incaricato a svolgere gli adempimenti tributari, in quanto lo stesso è tenuto a vigilare
sulla condotta del professionista. L'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. 472/1997 si applica
solo se il contribuente dimostra di avere esercitato il controllo necessario e che l'inadempimento del
professionista sia avvenuto in modo fraudolento”.
In altri termini, il contribuente era tenuto a presentare la dichiarazione dei Pt_1
redditi in cui doveva indicare le somme dovute al Fisco;
in caso di mancata presentazione da parte sua personalmente, essendosi affidato in ciò ad un professionista delegato, come un commercialista, lo stesso aveva comunque l'obbligo di vigilare sul suo operato;
in caso
6 contrario, infatti, il contribuente è responsabile autonomamente delle obbligazioni tributarie nei confronti del fisco scaturenti dall'omesso invio della dichiarazione nei termini di legge;
resta esentato da responsabilità solo in caso di fraudolenta dichiarazione da parte del commercialista;
solo in quest'ultimo caso si aprirebbe al contribuente la strada per chiedere il risarcimento danni nei confronti del professionista infedele.
Applicando il principio al caso di specie, il è responsabile autonomamente dei Pt_1
danni patrimoniali che ha subito a causa del mancato invio della dichiarazione per l'anno
2013, poiché si è disinteressato totalmente di verificare l'assolvimento di tale adempimento da parte del (ciò sempre nell'ipotesi teorica che l'incarico fosse stato conferito;
CP_1
circostanza che l'attore però non ha provato).
La domanda attorea va pertanto rigettata.
L'attore va condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti del convenuto con applicazione dei minimi tariffari, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice monocratico, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del dott. , ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi Controparte_1
assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di controparte, che si liquida complessivamente in € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Salerno, lì 3 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8962 del R.G.A.C. anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 13.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Ciro Danilo Lioi e con lui elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Raffaele Cantarella n. 7
- Attore -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Maria Giuseppa Padula, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele n. 203
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.2.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di accertare la responsabilità esclusiva del dott. , “dichiarandolo Controparte_1
tenuto a risarcire a titolo di responsabilità contrattuale o in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., i
danni tutti conseguiti alla negligente condotta dallo stesso posta in essere e per l'effetto condannarlo
al risarcimento dei danni nella misura di €. 97.724,00 ed in ogni caso in quella che sarà quantificata
in corso di causa anche attraverso una C.T.U. che terrà conto degli interessi e della rivalutazione
monetaria”.
L'attore fondava la responsabilità professionale del convenuto sulla mancata presentazione della dichiarazione Mod. Unico 2014 PF per l'anno 2013, che avrebbe originato un procedimento di accertamento dell'Agenzia delle Entrate a proprio carico,
avviato con l'invito al contraddittorio n. TF9I10700650, relativo all'accertamento del reddito prodotto e delle conseguenti imposte dovute per l'anno 2013, e proseguito con l'atto di contestazione n. TFPCO0700773, con il quale il predetto Ufficio impositore avrebbe comminato al contribuente la sanzione di € 250,00 per la mancata presentazione al contraddittorio e, infine, con l'avviso di accertamento n. TF9010701144/2018 per l'anno di imposta 2013.
A cagione dell'omesso invio della dichiarazione dei redditi, il lamentava di Pt_1
non aver potuto fruire del credito iva, non riconosciuto per l'anno 2012, di € 50.634,00; di non aver potuto fruire delle compensazioni IVA per l'anno 2012 di € 10.160,00; deduceva di aver versato l'iva per aliquote maggiori del 10% per € 10.494,00 ed il mancato riconoscimento dell'iva su acquisti per € 7.214,00. Aggiungendo le sanzioni irrogate per l'omesso invio della dichiarazione redditi per € 39.542,00, l'attore deduceva di aver subito un danno patrimoniale per l'importo totale di € 97.724,00.
Con comparsa depositata in data 8.1.2020, si costituiva in giudizio il Pt_1
eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore di quello di
Lagonegro e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della sua compagnia assicurativa.
Nel merito contestava la domanda attorea eccependo, in estrema sintesi,
l'insussistenza dell'obbligazione contrattuale per mancanza dell'incarico di redazione e
2 trasmissione della dichiarazione dei redditi per quell'anno; la mancanza dei presupposti per la responsabilità ex art. 2043 c.c.; in subordine l'evitabilità del danno e il concorso di colpa del danneggiato art. 1227 c.c., poiché, a tutto voler concedere, l'attore avrebbe potuto e dovuto inviare tardivamente la dichiarazione dei redditi, così limitando i danni dedotti.
Il precedente G.I. differiva la prima udienza per consentire al convenuto di evocare in giudizio la propria compagnia assicurativa ma questi, con note scritte del 3.7.2020,
dichiarava di rinunciare alla domanda di manleva.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. non ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto, richiesto dall'attore in citazione, né ammetteva la CTU contabile per la quantificazione dei danni dallo stesso lamentati, rinviando la causa all'udienza del 21.6.2022
per la precisazione delle conclusioni.
La scrivente, subentrata nella gestione della causa, la introitava, infine, a sentenza coi termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.2.2025.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto, sulla scorta della circostanza che, nel caso di specie, non troverebbe applicazione la disciplina consumeristica trattandosi di rapporto tra “professionisti”.
Invero, il rapporto tra un commercialista e il titolare di una ditta individuale è regolato dalle norme generali e non dal Codice del Consumo se il contratto è stipulato esclusivamente per scopi professionali. Il titolare di una ditta individuale, tuttavia, può
essere considerato un consumatore se stipula un contratto di servizio con il commercialista per esigenze personali, estranee alla sua attività imprenditoriale.
Con la recentissima ordinanza n. 6578 del 10 marzo 2021, infatti, la Terza Sezione Civile
della Suprema Corte di Cassazione ha esteso la tutela consumeristica anche all'imprenditore e al professionista con la partita IVA.
Invero, giusta principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assunzione della veste di “consumatore” l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” contraente con una controparte “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale”, bensì lo scopo (da intendersi,
3 obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale debba considerarsi “consumatore” ove abbia concluso un contratto anche per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio di dette attività
(cfr. Cass. 05.05.2015, n. 8904; Cass. 04.11.2013, n. 24731; Cass. 18.09.2006, n. 20175. Cfr.
altresì, con riferimento alla fideiussione, Cass. 15.10.2019, n. 25914).
Orbene, nel caso di specie, sulla base della documentazione agli atti di causa, non è
possibile evincere se il rapporto per cui è causa sia stato stipulato esclusivamente per scopi connessi all'attività professionale svolta dall'attore sicchè, a fronte di tale situazione dubbia,
deve prudenzialmente riconoscersi in capo al la qualifica di “consumatore”, con la Pt_1
conseguenza che trova applicazione, ex art. 33 d.lgs. n. 206/05, il foro del consumatore, che,
quale foro esclusivo, prevale su ogni altro, in virtù di quelle esigenze di tutela, anche processuali, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. n. 10278/21).
Passando al merito della vertenza, la domanda è infondata perché non è provato l'inadempimento del professionista.
Si richiama la copiosa giurisprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui la tenuta della contabilità da parte di un commercialista non include anche la predisposizione ed invio della dichiarazione dei redditi, che deve essere oggetto di incarico autonomo al professionista.
In dettaglio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25289 dell'11 novembre 2020, ha stabilito che la tenuta della contabilità non presuppone (prova) anche l'incarico per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
alla tenuta delle scritture contabili non corrisponde anche l'obbligo della compilazione e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ricordando che l'onere di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico grava sul cliente (attore), che si lamenta dell'inadempimento.
Questo principio di diritto era stato già enunciato con sentenza 11 giugno 2014, n.
13138 secondo cui “L'invio telematico della dichiarazione dei redditi richiede il conferimento da
parte del contribuente di uno specifico incarico all'intermediario, trattandosi di adempimento distinto
4 da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di
accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione”.
Orbene, per quanto concerne il caso di specie, si riporta la documentazione allegata all'atto di citazione:
1. Invito a comparire Agenzia delle Entrate;
2. N.1 Accertamento con adesione anno 2013;
3. N.2 Avviso di accertamento n. TF9010701144-2018 anno 2013;
4. N.3 Atto di contestazione n. TF9CO0700773 2018;
5. N.4 Avviso di presa in carico n. 10077201800009799000;
6. Ricevuta restituzione documenti contabili;
7. Perizia di parte a firma del dr. ; Persona_1
inoltre, nella documentazione restituita dallo studio professionale del sono CP_1
compresi: Fatture acquisto anno 2012; • Fatture acquisto e vendita anno 2013 • Estratti conto bancari • Corrispettivi anno 2013 • Fatture emesse anno 2013 • Fatture acquisto anno 2013
• Estratti conto bancari • Documentazione Inal e Inps • Documentazione contabile varia.
Dall'analisi di tale documentazione si evince come l'attore abbia dimostrato di aver affidato al convenuto gli adempimenti fiscali e lavorativi e la tenuta della relativa contabilità, ma lo stesso non ha provato di avergli conferito anche l'incarico autonomo di predisporre ed inviare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2013.
E' notorio il principio secondo cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale può
essere conferito anche oralmente, ma l'attore ha disatteso del tutto l'onere probatorio su di lui incombente ex art. 2697 co. 1 c.c., non avendo allegato precedenti dichiarazioni dei redditi inviate tramite il il chè avrebbe potuto costituire una prova indiziaria del CP_1
conferimento a tempo indeterminato di tale incarico allo stesso;
né ha avanzato richiesta di prova testimoniale per dimostrare tale circostanza.
Pertanto, l'inadempimento del professionista non è stato provato e quindi la domanda
è infondata.
Ad abundantiam si osserva che, anche in caso di inadempimento conclamato del CP_1
la domanda sarebbe in ogni caso da rigettare.
5 Allo scopo si richiama l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sez.
Tributaria, con ordinanza n. 15324 del 3 giugno 2021, secondo cui la responsabilità del contribuente circa la corretta presentazione delle proprie dichiarazioni fiscali (qualora per tale attività il soggetto abbia affidato ad un professionista il mandato a trasmetterle) viene meno solo in caso di comportamento fraudolento del commercialista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento “in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni
tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo,
sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver
vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a
mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre
modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante”; principio confermato recentemente dagli Ermellini con ordinanza 20 maggio 2025, n. 13358 “in tema di sanzioni amministrative
per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il
principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera
volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del
contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non
necessariamente doloso, quantomeno negligente … non solo in fase di riscossione, ma anche in sede
contenziosa, il contribuente può andare esente da sanzione ove dimostri di aver fornito al
professionista incaricato la provvista di quanto dovuto all'Erario e di avere vigilato sul puntuale
adempimento del mandato conferito … Sussiste la responsabilità del contribuente per l'operato del
commercialista incaricato a svolgere gli adempimenti tributari, in quanto lo stesso è tenuto a vigilare
sulla condotta del professionista. L'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. 472/1997 si applica
solo se il contribuente dimostra di avere esercitato il controllo necessario e che l'inadempimento del
professionista sia avvenuto in modo fraudolento”.
In altri termini, il contribuente era tenuto a presentare la dichiarazione dei Pt_1
redditi in cui doveva indicare le somme dovute al Fisco;
in caso di mancata presentazione da parte sua personalmente, essendosi affidato in ciò ad un professionista delegato, come un commercialista, lo stesso aveva comunque l'obbligo di vigilare sul suo operato;
in caso
6 contrario, infatti, il contribuente è responsabile autonomamente delle obbligazioni tributarie nei confronti del fisco scaturenti dall'omesso invio della dichiarazione nei termini di legge;
resta esentato da responsabilità solo in caso di fraudolenta dichiarazione da parte del commercialista;
solo in quest'ultimo caso si aprirebbe al contribuente la strada per chiedere il risarcimento danni nei confronti del professionista infedele.
Applicando il principio al caso di specie, il è responsabile autonomamente dei Pt_1
danni patrimoniali che ha subito a causa del mancato invio della dichiarazione per l'anno
2013, poiché si è disinteressato totalmente di verificare l'assolvimento di tale adempimento da parte del (ciò sempre nell'ipotesi teorica che l'incarico fosse stato conferito;
CP_1
circostanza che l'attore però non ha provato).
La domanda attorea va pertanto rigettata.
L'attore va condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti del convenuto con applicazione dei minimi tariffari, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice monocratico, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del dott. , ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi Controparte_1
assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di controparte, che si liquida complessivamente in € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Salerno, lì 3 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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