Sentenza 24 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/07/2019, n. 33543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33543 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT QU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2019 del TRIBUNALE di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. OV Annunziata, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell'ordinanza cautelare impugnata, ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari con quella della interdizione per un anno dall'esercizio della professione di commercialista, applicata nei confronti di IN QU in ordine al reato di associazione per delinquere (capo 1) e ad alcuni dei delitti scopo dell'associazione, consistenti nello sfruttamento dell'immigrazione clandestina (capi 2, 6, 10, 12, 14, 19, 21, 22, 23, 28, 31).
2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite i difensori, articolando due motivi.
2.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelarí. Sostiene il ricorrente che il limite genetico dell'ordinanza cautelare sarebbe rappresentato dalla distanza temporale che separa la sua adozione, intervenuta solo in data 18 marzo 2019, dalla originaria richiesta depositata il 12 agosto 2017. Tale carenza non sarebbe adeguatamente colmata dagli argomenti, illogici e contraddittori, spesi nell'ordinanza del Tribunale del riesame. In detto provvedimento si dà atto che la condotta è stata sistematicamente reiterata fino al 2017 e che l'associazione criminosa, capeggiata da Amzeghal, è stata operativa nel 2018. Lo stesso Tribunale dà atto che l'attività svolta dall'indagato in materia di flussi si sarebbe arrestata al 2017 e che le ultime deleghe ricevute per l'espletamento delle pratiche risalirebbero ai mesi di giugno/luglio 2017. 2.2 Con il secondo motivo (erroneamente denominato "terzo motivo" - cfr. pag. 8) il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla omessa e/o parziale valutazione delle investigazioni difensive allegate alla memoria depositata dinanzi al Tribunale del riesame. L'ordinanza menzionerebbe le dichiarazioni rese ai difensori da AN TT, mentre non farebbe cenno a quelle di EL IN, che delimitano all'anno 2017 le ultime attività di gestione delle domande flussi per gli stranieri, svolte dallo studio IN.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1 In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere concreto, fondato cioè su elementi reali e non ipotetici, e attuale, nel senso che deve consentire di formulare una prognosi circa la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533 - 01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 - 01; Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 02; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994 - 01). Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep., 2019, Pedato, Rv. 274403).
2.2 Nel caso in esame la sussistenza dei requisiti in parola viene desunta da elementi di evidente pregnanza: - l'indagato risulta componente di un sodalizio criminoso, dedito, tra l'altro, alla commissione di delitti di sfruttamento dell'immigrazione clandestina, "con base in Eboli, ed altre località del territorio nazionale ed estero, dall'anno 2008 con condotta perdurante"; - l'indagato ha partecipato alla commessione di plurimi delitti scopo, mettendo a disposizione dell'associazione la sua professione e l'attività del suo studio di commercialista, percependo lauti introiti, al fine di seguire le pratiche amministrative destinate a consentire l'ingresso nel territorio nazionale di stranieri, su richiesta di imprenditori agricoli, che poi destinavano gli immigrati al lavoro nei campi in condizioni di servitù; - l'indagato svolge tuttora l'attività di commercialista con studio in Santa Cecilia di Eboli. Questi elementi, qui appena sintetizzati e più analiticamente scrutinati nell'ordinanza impugnata (pagg. 26 e 27), danno ampiamente conto della concretezza e attualità del pericolo di recidiva che non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785; Sez. 2, sent. n. 9500 del 2016, non massimata sul punto).
2.3 A fronte di tanto, è irrilevante la circostanza che lo studio dell'IN non si occupi più di pratiche in materia di "flussi" dalla fine del 2017, considerato che si tratta di una decisione rimessa alla libera scelta dell'indagato, suscettibile di revoca in ogni momento. Peraltro, come osserva il Tribunale, in base alle dichiarazioni rese da NE OV in data 7 agosto 2018, l'indagato continua ad essere il referente di Amzeghal per le pratiche necessarie al reclutamento illecito di manodopera dal Marocco.
3. Il secondo motivo è generico. La mancata valutazione di un elemento di prova non invalida ex se un provvedimento, ma si riverbera, semmai, in termini di vizio di motivazione, sub specie di "travisamento della prova", allorché il dato omesso assuma valenza decisiva. Nella specie EL IN non riferisce nulla di significativamente diverso da AN TT in relazione a una circostanza irrilevante, quale è quella della cessazione a fine 2017 di gestione delle pratiche in materia di flussi da parte dello studio IN (cfr. sopra paragrafo 2.3).
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma, ritenuta equa, di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cass