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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12228 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 40871 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , elettivamente domiciliati in
[...] Parte_5 Parte_6
Roma, Viale Telese n.35, presso lo studio degli Avv.ti Emanuele Vocino e che, Parte_7 unitamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI E
in persona del Commissario Straordinario Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore dr. , elettivamente domiciliata presso Controparte_2 CP_ l'Avvocatura aziendale dell' sita in Roma, via Maria Brighenti n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Fallerini che la rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente l'8.11.2024 ed iscritto a ruolo l'11.11.2024 le parti ricorrenti in epigrafe nominate esponevano: che le ricorrenti sono tutte dipendenti a tempo indeterminato dell' con qualifica di CPSI Infermiere – come da CCNL Comparto Sanità – Pt_8
e prestano la propria attività presso il P.O. S. che con nota PEC del 09.10.2024 le ricorrenti Per_1 hanno richiesto all'azienda il pagamento del controvalore monetario dei buoni pasto, inviando atto interruttivo della prescrizione;
che dal 02.10.2014 al 31.12.2015 le stesse hanno osservato il medesimo orario di lavoro in turnazione H24 dal lunedì alla domenica: dalle 07:00 alle 14:00 (7h); dalle 14:00 alle 21:00 (7h); dalle 21:00 alle 07:00 (10h); che in questo periodo tutti e tre i turni hanno superato le 6 ore come da cartellini allegati;
che dal 01.01.2016, invece, le ricorrenti osservano il diverso orario, dal lunedì alla domenica: dalle 07:00 alle 14:00 (7h); dalle 14:00 alle 20:00 (6h); dalle 20:00 alle 07:00 (11h); che sebbene l'orario di lavoro per il turno pomeridiano risulti di 6 ore, le stesse hanno tuttavia sempre lavorato oltre quanto il proprio turno come da cartellini allegati;
che in particolare: la sig.ra ha lavorato sino al 18.04.2022 Parte_1 presso il Pronto Soccorso e dal 20.04.2022 lavora presso il reparto di Cardiologia, la sig.ra
[...] ha lavorato sino al 02.11.2022 presso il Pronto Soccorso e dal 03.11.2022 lavora Parte_3 presso il Reparto di Cardiologia, la sig.ra ha lavorato fino al 01.03.2021 presso il Parte_2
Pronto Soccorso e dal 02.03.2021 lavora presso il reparto di Cardiologia, la sig.ra ha Parte_4 lavorato fino al 28.02.2023 presso il Pronto Soccorso e dal 01.03.2023 lavora presso il reparto di Cardiologia, la sig.ra ha lavorato fino al 28.02.2022 presso il Pronto Soccorso e Parte_5 dal 01.03.2022 lavora presso il reparto di Cardiologia del P.O. S. Pertini, la sig.ra Parte_6 ha lavorato fino al 31.11.2020 presso il Pronto Soccorso, fino al 28.02.2022 presso il
[...] reparto di Cardiologia e dal 01.03.2022 lavora presso la UOC di Pediatria del P.O. S. Pertini;
che l'attività lavorativa svolta nel Pronto Soccorso del presidio ospedaliero S. Pertini è sempre stata incessante, continuativa e senza interruzione, in quanto l'afflusso e accesso allo stesso consta in un numero molto elevato di pazienti, essendo un DEA di secondo livello;
che nel suddetto reparto, nel turno antimeridiano e pomeridiano erano assegnate n. 12/13 unità infermieristiche, con massimo due unità OSS, mentre nel turno notturno esclusivamente 10/11 unità infermieristiche;
che il P.S. del P.O consta regolarmente di almeno 250 accessi utenti giornalieri;
che l'attività lavorativa Per_1 ivi espletata da tutte le ricorrenti consiste nelle attività descritte in ricorso;
che nei reparti di cardiologia e pediatria le attività svolte sono quelle descritte in ricorso;
che l' resistente ha CP_1 istituito il servizio di mensa solo a pranzo, attivo dalle 13.00 alle 15.00; che durante il turno antimeridiano dalle ore 07:00 alle 14:00, le ricorrenti non possono usufruire del servizio mensa, poiché impossibilitate ad allontanarsi dal posto di lavoro per la natura dell'attività svolta;
che al termine del turno, inoltre, le stesse devono attendere il cambio a vista e provvedere alla svestizione, con conseguente uscita dal reparto intorno alle ore 14:20-14:30; che queste condizioni rendono impossibile l'accesso al servizio mensa;
che il servizio mensa è risultato inutilizzabile durante l'intero periodo di emergenza Covid, poiché il personale non poteva allontanarsi dal reparto e le operazioni di vestizione e svestizione richiedevano tempi più lunghi, incompatibili con l'organizzazione del servizio;
che le ricorrenti, dunque, non hanno mai potuto usufruire del servizio mensa a causa della turnazione cui erano sottoposte, dell'impossibilità di allontanarsi dal reparto per la natura delle attività svolte e per il numero ridotto di personale in servizio;
che la mensa è situata nello stesso edificio dei reparti e tuttavia, vi si può accedere solo in abiti civili, rendendo necessario il tempo per cambiarsi sia all'ingresso sia all'uscita; che il tempo di vestizione e svestizione è di almeno quindici minuti per ciascuna operazione;
che negli ultimi due anni tale procedura è risultata ancora più lunga e onerosa a causa dell'emergenza Covid-19 e dei protocolli di igienizzazione;
che pertanto, in una pausa pranzo di trenta minuti, le ricorrenti non riuscirebbero materialmente a usufruire del servizio mensa;
che il diritto al controvalore monetario del servizio mensa deve essere riconosciuto qualora, per l'ubicazione dei locali in cui è erogato il servizio o per la natura dell'attività lavorativa, esso risulti concretamente non fruibile dal dipendente, circostanze sussistenti nel caso di specie;
che le signore e hanno già adito il Tribunale che ha Pt_4 Pt_5 Pt_6 riconosciuto con sentenza n. 465/2024 del 17.01.2024 il risarcimento danni pari al controvalore dei buoni: per il turno diurno antimeridiano dalle 07:00 alle 14:00 con decorrenza dal 01.02.2013 al 31.12.2022, per il turno di notte dal 01.01.2017 al 31.12.2021, per il turno pomeridiano dalle 14:00 alle 21:00 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2015; che le ricorrenti e Pt_4 Pt_5 Pt_6 Parte si rivolgono nuovamente al Tribunale poiché l' continua a non erogare il buono pasto per i turni eccedenti le 6 ore, durante i quali non hanno potuto usufruire del servizio mensa nel periodo compreso tra il 01.01.2023 e il 30.09.2024; che a tutte le ricorrenti sono altresì dovute le somme pari al controvalore dei buoni pasto di Euro 4,14 cadauno, al netto delle imposte a carico del datore di lavoro, per il numero complessivo di 36 giorni di ferie annui dal 2014 al 2024, come statuito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 25850 del 27.09.2024; che il buono pasto è dovuto per tutte le giornate effettivamente lavorate per un monte ore superiore a 6 ore ex art. 29 del CCNL integrativo del 20.09.2001, modificato dall'art 4 del CCNL del 31.07.2009 del Comparto Sanità, che riconosce il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva "nei giorni di effettiva presenza a lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro" (comma 2) e prevede altresì che "il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti" (co. 3); che l'importo dell'indennità sostitutiva del servizio mensa è quello indicato dalla contrattazione collettiva di settore ovvero di euro 4,14 (a carico del datore di lavoro e al netto di imposte); che la signora dal 02.10.2014 al 30.09.2024 ha effettuato n. 1012 turni eccedenti le Parte_1
6 ore: n. 484 turni antimeridiani, n. 90 turni pomeridiani, n. 435 turni notturni dal 02.10.2014 al 31.12.2021; che alla sig.ra è dovuto pertanto il risarcimento danni per Parte_1 inadempimento contrattuale, pari al controvalore del buono pasto per il numero complessivo di n. 1012 turni eccedenti le 6 ore, di Euro 4.189,68; che la signora dal 02.10.2014 al Parte_2
30.09.2024 ha effettuato n. 894 turni eccedenti le 6 ore: n. 528 turni antimeridiani, n. 62 turni pomeridiani dal 02.10.2014 al 31.12.2015, n. 304 turni notturni dal 02.10.2014 al 31.12.2021;che alla sig.ra è dovuto il risarcimento danni per inadempimento contrattuale, pari al Parte_2 controvalore del buono pasto per il numero complessivo di n. 894 turni eccedenti le 6 ore, di Euro 3.717,72; che la signora dal 02.10.2014 al 30.09.2024 ha effettuato n. 1446 Parte_3 turni eccedenti le 6 ore: n. 821turni antimeridiani, 135 turni pomeridiani, 483 turni notturni dal 02.10.2014 al 31.12.2021, n. 7 turni lunga;
che alla a sig.ra è dovuto il Parte_3 risarcimento danni per inadempimento contrattuale, pari al controvalore del buono pasto per il numero complessivo di n. 1446 turni eccedenti le 6 ore, di Euro 5.986,44; che la sig.ra
[...]
dal 01.01.2023 al 30.09.2024 ha effettuato n. 129 turni eccedenti le 6 ore: n. 54turni Pt_5 antimeridiani, n. 75 turni pomeridiani;
che alla sig.ra è dovuto il risarcimento Parte_5 danni per inadempimento contrattuale, pari al controvalore del buono pasto per il numero complessivo di n. 129 turni eccedenti le 6 ore, di Euro 534,06; che la sig.ra dal Parte_4
01.01.2023 al 30.09.2024 ha effettuato n. 123 turni eccedenti le 6 ore: n. 79 turni antimeridiani, n. 44 turni pomeridiani;
che alla sig.ra è dovuto il risarcimento danni per Parte_4 inadempimento contrattuale, pari al controvalore del buono pasto per il numero complessivo di n. 123 turni eccedenti le 6 ore, di Euro 509,22; che la sig.ra dal 01.01.2023 al Parte_6
30.09.2024 ha effettuato n. 137 turni eccedenti le 6 ore: n. 65 turni antimeridiani, n. 72 turni pomeridiani;
che alla sig.ra è dovuto il risarcimento danni per inadempimento Parte_6 contrattuale, pari al controvalore del buono pasto per il numero complessivo di n. 137 turni eccedenti le 6 ore, di Euro 567,18; che a tutte le ricorrenti è altresì dovuto il controvalore del buono pasto per 36 giorni di ferie annuali, ovvero per 360 giorni, pari a Euro 1.490,40 ciascuna. Esposte alcune considerazioni in diritto le parti ricorrenti concludevano chiedendo di volere: " 1. Accertare e dichiarare che, a causa della distanza, della tipologia di attività lavorativa prestata e degli orari di lavoro, le ricorrenti , , , , e Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_5 Pt_4 Pt_6 sono impossibilitate ad usufruire del servizio mensa;
2. Accertare e dichiarare che le ricorrenti hanno diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, quale risarcimento danno, consistente nel corrispondente importo in denaro per i turni eccedenti le 6 ore antimeridiani e pomeridiani dal 02.10.2014 al 30.09.2024 e per l'effetto, 3. Condannare l' , in persona Pt_8 del Direttore Generale p.t., al pagamento quale risarcimento danni in favore di ciascuna ricorrente del controvalore monetario dei buoni pasto pari a euro 4,13, al netto delle ritenute a carico del datore di lavoro, per tutti i turni eccedenti le 6 ore e, in particolare al pagamento di: - Euro 4.189,68, per n. 1012 turni, in favore della sig.ra ; - Euro 3.717,72, Parte_1 per n. 894 turni, in favore della sig.ra ; - Euro 5.986,44, per n. 1446 turni, in favore Parte_2 della sig.ra ; - Euro 534,06, per n. 129 turni, in favore della sig.ra Parte_3 [...]
per il periodo dal 01.01.2013 al 30.09.2024; - Euro 509,22, per n. 123 turni, in favore Pt_5 della sig.ra per il periodo dal 01.01.2013 al 30.09.2024 - Euro 567,18, per n. 137 Parte_4 turni, in favore della sig.ra per il periodo dal 01.01.2013 al 30.09.2024, o Parte_6 della diversa somma e/o periodo ritenuti di giustizia, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di ogni singola maturazione fino al soddisfo.
4. Accertare e dichiarare che le ricorrenti hanno diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, quale risarcimento danno, consistente nel corrispondente importo in denaro di euro 4,14, al netto delle imposte a carico del datore di lavoro, per tutti i giorni di ferie, pari a 36 giorni annui cadauna, per 10 anni o per il diverso periodo ritenuto di giustizia e per l'effetto, 5. Condannare l' , in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento quale risarcimento danni in favore Pt_8 delle ricorrenti , , , , e , del controvalore Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_5 Pt_4 Pt_6 dei buoni pasto pari ad Euro 4,14 cadauno, al netto delle imposte a carico del datore di lavoro, per il numero complessivo di 36 giorni annui cadauno per 10 anni, ovvero di Euro 1.490,00 cadauna,
o della diversa somma o periodo ritenuti di giustizia, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di ogni singola maturazione del buono pasto fino al soddisfo.
6. Condannare l' al pagamento delle spese e agli onorari del presente giudizio per i quali i Pt_8 sottoscritti avvocati si dichiarano anticipatari e distrattari.
7. Con riconoscimento degli incrementi di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, s.m.i., per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione”. Si costituiva in giudizio l' depositando memoria difensiva Controparte_1 telematica ed allegato fascicolo, chiedendo di volere " in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile la domanda avanzata dalle ricorrenti , e Parte_4 Parte_5 [...]
per violazione del principio del ne bis in idem;
sempre in via pregiudiziale: dichiarare Parte_6
l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c. di qualsiasi credito riferibile fino al 08.11.2019; nel merito: rigettare il ricorso proposto ex art. 414 c.p.c, in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque privo di qualsiasi in supporto probatorio, di conseguenza respingere la richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa;
o, in via subordinata, disporre la condanna delle resistenti alla refusione dell'indennità di buoni pasto per i soli giorni di effettiva presenza, salvo l'intervenuta prescrizione o alla minor somma risultante dall'istruttoria”. In particolare la parte convenuta deduceva: che inammissibile la domanda avanzata dalle ricorrenti , e per violazione del principio del ne Parte_4 Parte_5 Parte_6 bis in idem attesa la sentenza n. 465 del 2024, ormai passata in cosa giudicata;
che è maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n.4 c.c.; che le ricorrenti hanno prestato e prestano il proprio servizio presso differenti reparti dell' presidio ospedaliero della Parte_9
che l'orario svolto dalle ricorrenti, in conformità alle disposizioni della contrattazione Parte_10 collettiva di settore ed in considerazione delle esigenze assistenziali delle strutture ospedaliere, è articolato in turni su 12 o 24 ore;
che tali turni, dal 01.01.2016 si articolano in mattina (ore 7-14), pomeriggio (ore 14-20) e notte (ore 20-7), a seguito della parziale modifica della turnazione osservata sino al 31.12.2015 che vedeva il servizio pomeridiano concludersi alle 21, orario in cui aveva inizio quello notturno;
che i reparti presso cui prestano servizio le ricorrenti, si trovano tutti all'interno della Palazzina “A” dell'ospedale con una distanza di metri 85,70 dalla scala Per_1 centrale dell'edificio all'accesso mensa;
che la sala mensa (e il punto di ritiro) distano al massimo 3 minuti da tutti i reparti presso cui le dipendenti prestano servizio;
che il servizio mensa dell' effettuava l'orario 13.00 /15.00 ma, a seguito di apposita attività di Parte_9 Parte valutazione della UOC Gestione Giuridica Risorse Umane della è stato disposto l'ampliamento orario 12.30/15.30, con il fine di agevolare i dipendenti nella fruizione del servizio mensa in compatibilità con le esigenze dei turni;
che, come da capitolato, al di fuori dell'orario di apertura del servizio mensa, i dipendenti possono ritirare, previa richiesta, un pasto da poter consumare anche all'interno della struttura ospedaliera nelle c.d. tisanerie dei reparti;
che questo modello era già previsto dal precedente capitolato stipulato dalla ex - confluita nella Parte_11 nel 2016 - Azienda sanitaria cui afferiva il presidio ospedaliero che dunque, Parte_10 Per_1 presso il è sempre stata disponibile una mensa dipendenti e, al di fuori dell'orario di Per_1 apertura della sala mensa, è sempre stata garantita la possibilità di ritirare un pasto da consumare altrove;
che tale sistema di asporto di appositi “cestini” (o c.d. takeaway), confezionati dal personale mensa per la consumazione in diversi spazi, è stato il prevalente modello del “periodo COVID”, in cui i dipendenti potevano ritirare le pietanze e consumarle in appositi spazi, anche aperti, in ottemperanza alle esigenze emergenziali ed alla normativa volta a contenere il contagio;
che il coordinatore infermieristico, sempre presente, facilita l'allontanamento del personale a turno durante l'orario di servizio della mensa, al fine di scongiurare disservizi nella continuità assistenziale o difficoltà nell'organizzazione dei dipendenti;
che al personale in servizio oltre le sei ore, come attestato dalla relazione nota prot. 13000/25, cui viene assicurata la pausa dovuta presso il locale tisaneria dei reparti, viene riconosciuto l'intero orario di lavoro, senza decurtazione dei 30 minuti;
che l' offre ai propri dipendenti il servizio mensa o, in alternativa e durante gli Parte_10 orari di chiusura, un servizio di asporto;
che il personale in servizio presso i reparti in questione è numericamente congruo alle richieste normative;
che ai dipendenti turnisti (e non) è sempre e comunque assicurato il diritto alla pausa, con riconoscimento dell'integrale orario di lavoro. Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc sollevata dalla parte convenuta, trovando applicazione nel caso di specie il termine di prescrizione decennale. Invero la giurisprudenza di merito ha affermato che " la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono, si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass., ord. n. 31919/2022; Cass., n. 10414/2013) (il cui termine di prescrizione è pacificamente decennale)” (Trib. Cosenza sez. lav., sent. n.1103 del 20.6.2025). Nel medesimo senso si è espresso il Tribunale di Roma:” “il riconoscimento del buono pasto presenta funzione assistenziale e non retributiva (Sez. L – Ordinanza n. 8968 del 31/03/2021; Sez. L
– Sentenza n. 5547 del 01/03/2021; Sez. L – Sentenza n. 31137 del 28/11/2019), ponendosi quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dall'art. 2948 c.c., operante invece per le pretese retributive. Proprio la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013), dovendosi osservare – per completezza – che il tema della decorrenza della prescrizione di tale pretesa non è stato sollevato dalle parti del presente giudizio” ( Cass ord 20250/2024) Pertanto si ritiene che la prescrizione sia decennale trattandosi di responsabilità contrattuale ed inizi a decorrere da quando matura il diritto al buono pasto ossia dal giorno in cui viene resa la prestazione di durata superiore alle 6 ore senza pausa” (Trib. Roma sez lav. est.
sent. n. 7853 del 3.7.2025). Per_2
Anche la Corte di Cassazione sezione lavoro con ordinanza n. 20957 del 23.7.2025 ha statuito che "una volta accertato il diritto alla fruizione del buono pasto e l'inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore può agire non per ottenere un importo economico a titolo retributivo, atteso che l'attribuzione dei buoni pasto ha carattere assistenziale e il buono pasto non è monetizzabile, ma il dipendente può agire per ottenere un ristoro economico a titolo di risarcimento del danno eventualmente parametrato al valore dei buoni pasto non fruiti” con conseguente applicazione della prescrizione decennale, interrotto nel caso di specie dalla diffida del 9.10.2024 inviata a mezzo pec (doc.14). Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di ne bis in idem sollevata dalla parte convenuta con riferimento alle ricorrenti , e che Parte_4 Parte_5 Parte_6 hanno già ottenuto una decisione favorevole con sentenza del Tribunale di Roma n. 465/2024. Tale eccezione è infondata. Infatti la sentenza n. 485/2024 del Tribunale di Roma sezione lavoro ha accertato che “ le ricorrenti
– Sig.re , e hanno diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del Pt_5 Pt_4 Pt_6 servizio mensa consistente nel corrispondente importo in denaro per i turni antimeridiani dal 01.01.2013 al 31.12.2022, per i turni notturni dal 01.01.2017 al 31.12.2021 e per i turni pomeridiani dal 01.01.2013 al 31.12.2015” e per l'effetto ha condannato “l' , in persona Pt_8 del Direttore Generale p.t., al pagamento quale risarcimento danno pari al controvalore del buono pasto di 4,13 al netto, in favore di ciascuna ricorrente per la mancata corresponsione dei buoni pasto, per un ammontare pari a - € 3.266,83 per la sigra , - € 3.535,28 per la Parte_5 sig.ra e - € 4.228,30 per la sig.ra per il periodo intercorrente Parte_4 Parte_6 tra il 01.01.2013 al 31.12.2022, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo” (doc. 18 fasc. ricorr.). Il ricorso per cui è causa, invece, ha ad oggetto, quanto alle suindicate ricorrenti, il successivo periodo dal 1.1.2023 al 30.09.2024, con conseguente diverso petitum. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta di quanto già affermato in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in fattispecie analoghe, cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare di recente la Corte di Cassazione in materia ha così stabilito:
“… il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore (Cass., n. 31137 del 28 novembre 2019 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass., n. 22985 del 21 ottobre 2020). Nella fattispecie di causa viene in rilievo, dunque, l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. (…) 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile” (…). Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, in base al quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da questa norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può convenire, dunque, sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del d.lgs. n. 66 del 2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, quindi, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro e avviene nel corso della stessa. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa, ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la relativa attività sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto». Sul punto, si osserva che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, state previste. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL Integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, nei termini sopra esposti, è coerente, poi, con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n. 31137 del 28 novembre 2019, in relazione alle previsioni dell'art. 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali. (…) (Cass. sez. lav. ordin. n.16938 del 24.6.2025). In fattispecie del tutto analoga, concernente altri lavoratori dipendenti della il Parte_10
Tribunale di Roma, con motivazione in questa sede condivisa, nella sentenza n. 6871 del 12.6.2025 est. ha così stabilito: Pt_12
“1.Il quadro normativo L'art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”. L'art. 29 del contratto integrativo del CCNL del Comparto sanità del 7 aprile 1999, stipulato in data 20 settembre 2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL per il biennio economico 2008- 2009, sottoscritto il 31 luglio 2009, stabilisce che: «1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei di-versi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro del-le risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990». L'art. 99 del C.C.N.L. per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 11 ottobre 2018, ed efficace dal giorno successivo, prescrive che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in CP_1 quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti” Le norme in materia di servizio mensa sopra menzionate sono quindi rimaste valide e risultano espressamente richiamate dall'art. 27 dello stesso contratto che, nel disciplinare l'orario di lavoro, ha previsto, al comma 4, che : “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. L'art. 43 del C.C.N.L. per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 22 novembre 2022 ed efficace dal giorno successivo ha riportato un'identica disposizione.
2. L'interpretazione giurisprudenziale 2.1 La Corte di Cassazione, in tema di riconoscimento del buono pasto in favore del personale non dirigente della sanità pubblica, ha affermato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. civ. sez. lav., 01/03/2021, n. 5547). Nell'ambito della pronuncia, nel precisare che “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore… proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985)” ha così motivato: “… la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL Integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. L'art. 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNL Integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66…., art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. …” La stessa Corte, in successiva pronuncia (Cass. Sez. lavoro, Ord., 1/9/2023, n. 25622), in merito alla decisione dell' di limitare la fruizione del servizio mensa al personale Controparte_1 osservante determinati orari, escludendo così dal beneficio i dipendenti svolgenti la propria prestazione lavorativa su “turni interi” o con diverse fasce orarie, ha rilevato che “….questa Corte, nella recente decisione n. 9206/2023, in vicenda analoga, ha accolto il motivo di ricorso del lavoratore con il quale era stata la decisione impugnata nella parte in cui la medesima aveva escluso che il protrarsi dell'attività lavorativa per sei ore continuative non valesse ad integrare quella “particolare articolazione dell'orario” cui il c.c.n.l. viene a subordinare il servizio mensa o la fruizione dei buoni pasto sostitutivi, ribadendo in contrario che la determinazione dell'articolazione oraria doveva ritenersi rimessa alla contrattazione aziendale e che in ogni caso erronea sarebbe la conclusione cui indirettamente perverrebbe la decisione impugnata – di riconoscere il diritto ai buoni pasto solo nel caso in cui si assista ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre quello normale;
si è ribadito il principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto – in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio – è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno (così Cass. n. 5547/2021 e in precedenza anche Cass. n. 31137/2019); si è anche richiamato il D.Lgs. n. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo e si è rilevato che anche nel testo legislativo la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa;
si è escluso che l'art. 29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie “normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste v. Cass. n. 5547/2021 cit.); da tali principi – ancor più recentemente ribaditi da Cass. n. 32113/2022 – si è desunto che il riferimento alla “particolare articolazione dell'orario”, di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, non potesse vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto;
ed allora, ferma come detto la disponibilità delle risorse, non poteva l' restringere il campo degli aventi CP_1 diritto a buono mensa rispetto alle stesse previsioni di cui alla clausola contrattuale in esame (art. 29 c.c.n.l.) ed alla “particolare articolazione dell'orario” come interpretata da questa Corte nei termini sopra indicati». (v. anche, in tal senso , Cass.Ord. 31 luglio 2024, n. 21440). La Corte ha quindi costantemente affermato il principio secondo cui il lavoratore che sia impegnato in ciascuna giornata per oltre sei ore – operi o meno secondo turni – ha diritto ad un intervallo per la pausa pranzo, in base alla lettura combinata dell'art. 8 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e del contratto collettivo integrativo per il comparto sanità 2001, come modificato nel 2009, che garantisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, da intendersi appunto collegata alla obbligatoria fruizione di una pausa di lavoro, funzionale al recupero delle energie psico-fisiche ed anche opportuna per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2.2 Come condivisibilmente evidenziato da altro giudice di questo Tribunale (sent. n. 3577/2024 – Giudice Luna) “…Se poi è vero che il contratto riserva alle aziende la facoltà di istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, è anche vero che l'organizzazione e la gestione dei servizi spettano alle aziende, ma la definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto è attribuita alle parti stipulanti il contratto collettivo ed è dunque preclusa alle aziende. Ciò vuol dire che, una volta istituito il servizio, non può l' unilateralmente stabilire quali siano i lavoratori che possano CP_1 beneficiarne poiché tanto spetta al contratto collettivo il quale, a sua volta, non può derogare alle prescrizioni della legge ovvero il cit. art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, ovvero il contratto collettivo non potrebbe escludere dal diritto alla mensa lavoratori che prestano attività così da venire a trovarsi nella situazione che, per legge, impone di sospendere la prestazione lavorativa a tutela dei lavoratori e di coloro che ricevono i servizi erogati dalle aziende”. Le considerazioni esposte valgono anche alla luce delle disposizioni contenute nei contratti collettivi 2016-2018 e 2019-2021. Non può ritenersi condivisibile la tesi secondo cui tali norme limiterebbero la fruizione del servizio mensa al personale non operante su turni, escludendo il personale in turno, che dovrebbe fruire della pausa per il recupero delle energie all'interno del reparto o nelle sue immediate adiacenze, senza possibilità di recarsi nella mensa né presso altro punto di ristoro, non avendo quindi diritto di fruire della mensa con onere a carico dell'azienda né potrebbe ricevere il servizio nelle forme sostitutive. Le disposizioni in esame disciplinano la pausa del personale che non opera secondo turni (con particolare riferimento alla sua durata e alla sua collocazione oraria); in assenza di regolamentazione esplicita, per i lavoratori operanti in turno valgono le disposizioni precedenti contenute nell'art 29 del CCNL 2001 (peraltro richiamate), oltre che, ovviamente, quella inderogabile di legge (art. 8 d.lgs. n. 66/2003). Giova richiamare al riguardo quanto rilevato sulla questione dalla Corte d'appello di Roma: «… L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009» (sentenza n. 947/2023 pubbl. il 13/03/2023; v. anche Corte d'appello di Roma n. 2794 pubbl. il 04/07/2023). (…) 3. La fattispecie concreta 3.1. L' resistente, con ordine di servizio n. 50 del 25.10.2012, ha istituito, all'interno della CP_1 sede di lavoro delle ricorrenti, il servizio sostitutivo del servizio mensa riconoscendo il buono pasto a coloro che prestano attività lavorativa in orario che supera le otto ore, escludendo, invece, i dipendenti che effettuano orario di lavoro giornaliero articolato su 7 ore e 12 minuti e, comunque, nel caso non siano superate le 8 ore di lavoro. Tuttavia, l'azienda sanitaria non avrebbe potuto stabilire limiti contrastanti con il dettato normativo richiamato, interpretato alla luce dei principi esposti (e, pertanto, non avrebbe valenza la successiva “ratifica” sindacale che, secondo quanto dedotto dalla resistente, sarebbe intervenuta;
peraltro, nonostante l' abbia sostenuto che l'ordine di servizio n. 50 del CP_1
25.10.2012 fosse stato ratificato con accordo sindacale, tale accordo non risulta allegato, essendo stata prodotta solo la nota prot. 50564/2012, predisposta dalla stessa , in cui si fa CP_1 riferimento a “intese sindacali” non meglio precisate - doc. n. 4 fasc. res.). La possibilità di usufruire di generi alimentari all'interno della sede operativa dell' , dove CP_1 sono presenti distributori automatici di cibo e bevande, non può del resto dirsi “compensativa” della mancata fruizione della mensa e del correlato diritto al buono pasto, condizionato all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone solo che il lavoratore abbia diritto a un intervallo non lavorato, perché l'attività si è protratta per oltre sei ore.
3.2. Quanto alla specifica posizione delle parti ricorrenti, l'espletamento del lavoro per orario eccedente il limite delle sei ore (e delle dodici ore in caso di turno doppio) per il numero di turni indicato nei rispettivi conteggi, non è stato contestato dall'azienda. (…)”. Nel caso di specie le circostanze concernenti lo svolgimento dell'attività lavorativa, dettagliatamente dedotte in ricorso, non sono state contestate dalla parte convenuta e, pertanto, devono ritenersi provate per il principio di non contestazione di cui all'art 115 cpc. Quanto alla specifica posizione delle parti ricorrenti, l'espletamento del lavoro per orario eccedente il limite delle sei ore per il numero di turni indicato nei rispettivi conteggi di cui in ricorso, non è stato contestato dall'azienda. In particolare risulta dedotto e documentato che:
-la ricorrente dal 02.10.2014 al 30.09.2024 ha effettuato n. 1012 Parte_1 turni eccedenti le 6 ore: n. 484 turni antimeridiani, n. 90 turni pomeridiani, n. 435 turni notturni dal 02.10.2014 al 31.12.2021; -la ricorrente dal 02.10.2014 al 30.09.2024 ha effettuato n. 894 turni eccedenti le Parte_2
6 ore: n. 528 turni antimeridiani, n. 62 turni pomeridiani dal 02.10.2014 al 31.12.2015, n. 304 turni notturni dal 02.10.2014 al 31.12.2021;
- la ricorrente dal 02.10.2014 al 30.09.2024 ha effettuato n. 1446 Parte_3 turni eccedenti le 6 ore: n. 821turni antimeridiani, 135 turni pomeridiani, 483 turni notturni dal 02.10.2014 al 31.12.2021, n. 7 turni lunga;
- la ricorrente dal 01.01.2023 al 30.09.2024 ha effettuato n. 129 turni Parte_5 eccedenti le 6 ore: n. 54 turni antimeridiani, n. 75 turni pomeridiani;
- la ricorrente dal 01.01.2023 al 30.09.2024 ha effettuato n. 123 turni eccedenti Parte_4 le 6 ore: n. 79 turni antimeridiani, n. 44 turni pomeridiani;
- la ricorrente dal 01.01.2023 al 30.09.2024 ha effettuato n. 137 turni Parte_6 eccedenti le 6 ore: n. 65 turni antimeridiani, n. 72 turni pomeridiani;
Sulla scorta dei conteggi di cui in ricorso, immuni da vizi, alle parti ricorrente spetta il risarcimento danni per inadempimento contrattuale, pari al controvalore del buono pasto per il numero complessivo dei suindicati turni eccedenti le 6 ore, nella misura di: € 4.189,68 in favore di
[...]
€ 3.717,72 in favore di;
€ 5.986,44 in favore di;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
€ 534,06 in favore di € 509,22 in favore di € 567,18 in favore di Parte_5 Parte_4
. Parte_6
In conseguenza la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, quale risarcimento danno pari al controvalore del buono pasto di 4,13 al netto, in favore di ciascuna ricorrente per la mancata corresponsione dei buoni pasto, per un ammontare pari a: € 4.189,68 in favore di Parte_1
Camera; € 3.717,72 in favore di;
€ 5.986,44 in favore di;
€ Parte_2 Parte_3
534,06 in favore di € 509,22 in favore di € 567,18 in favore di Parte_5 Parte_4
; oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo. Parte_6
Deve, invece, essere respinta la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del buono pasto anche per i giorni di ferie, pari a 36 giorni annui. Infatti l'art. 29 comma 2 del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del c.c.n.l. del 7.4.1999, statuisce che:” Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”, sicché non sussiste alcun diritto al buono pasto per i giorni di ferie. Sul punto la Cassazione ha chiarito che “ il diritto del personale addetto ai turni di fruire del pasto aziendale nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa è limitato “alle giornate in cui presta servizio”” (Cass.sez. lav. ordin. n. 17518 del 19.6.2023) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura minima, come da dispositivo in calce, tenuto conto della serialità del contenzioso, come da dispositivo in calce, con aumento del 10% per i collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M 55/2014 (che prevede un aumento del compenso “fino al 30 per cento)” , con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che le ricorrenti hanno diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, quale risarcimento danno, consistente nel corrispondente importo in denaro per i turni eccedenti le 6 ore antimeridiani e pomeridiani nel periodo di cui in ricorso;
2) condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento quale risarcimento danni in favore di ciascuna ricorrente del controvalore monetario dei buoni pasto pari a euro 4,13, per tutti i turni eccedenti le 6 ore, nella misura di: € 4.189,68 in favore di € 3.717,72 in favore di;
€ 5.986,44 in favore di Parte_1 Parte_2
; € 534,06 in favore di per il periodo dal 01.01.2013 al Parte_3 Parte_5
30.09.2024; € 509,22 in favore di per il periodo dal 01.01.2013 al 30.09.2024; -€ Parte_4
567,18 in favore di per il periodo dal 01.01.2013 al 30.09.2024; oltre Parte_6 interessi legali dalle scadenze al saldo;
3) respinge nel resto il ricorso;
4) condanna la parte convenuta al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.667,88 di cui € 2.319,9 per compensi ed € 347,98 per spese, oltre iva e cpa ed € 118,50 per contributo unificato, da distrarsi. Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi