TAR Roma, sez. 4T, sentenza 19/03/2026, n. 5226
TAR
Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
>
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e pagato la quota ridotta, manca il provvedimento di accertamento del pagamento da parte dell'ente competente. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., si prende atto della dichiarazione della ricorrente, desumendo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e pagato la quota ridotta, manca il provvedimento di accertamento del pagamento da parte dell'ente competente. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., si prende atto della dichiarazione della ricorrente, desumendo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale rileva che, sebbene la ricorrente abbia aderito alla procedura e pagato la quota ridotta, manca il provvedimento di accertamento del pagamento da parte dell'ente competente. Tuttavia, in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., si prende atto della dichiarazione della ricorrente, desumendo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 19/03/2026, n. 5226
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5226
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo