TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/05/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 15/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10244/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DI FRANCESCO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. AMORUSO GIANLUCA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto:
1. accertare e dichiarare che la parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di invalidità di cui all'art. 19 del Regolamento Enasarco delle attività istituzionali, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da altra epoca che si riterrà di stabilire;
2. condannare la al pagamento della prestazione con la Controparte_1 decorrenza che verrà riconosciuta e nella misura di legge, oltre accessori di legge.
La parte resistente ha chiesto: Rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e in diritto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
In base all'art. 19 del Regolamento Enasarco delle attività istituzionali,
“
1. L'iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni: a) abbia riportato un'invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla , almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente CP_1 effettivamente esercitata;
b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione”.
Nel caso di specie, risulta dagli atti e non è contestato il possesso del requisito contributivo.
Le uniche contestazioni riguardano il requisito sanitario;
a tal fine, è stata disposta CTU.
1 Il CTU ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni:
“Passando ora a valutare l'incidenza del complesso patologico obiettivato dalla sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del Sig. , occorre ricordare che Parte_1
l'attività lavorativa che lo stesso ha sempre svolto, è stata quella di agente di commercio.
Per poter svolgere correttamente tale attività lavorativa occorre essenzialmente possedere una sufficiente funzionalità dei principali organi e apparati che consenta una buona resistenza fisica oltreché l'attuazione di tutte quelle gestualità, modalità operative, movimenti ed attività proprie di tale forma di lavoro. Nel caso in esame il complesso patologico riscontrato compromette in misura notevole la funzione dell'apparato osteo-articolare ed in misura minore i restanti apparati.
Tali infermità non permettono un corretto e proficuo svolgimento sia del lavoro di agente di commercio, sia di quelli confacenti alle sue attitudini.
Riteniamo quindi di poter concludere che il complesso patologico riscontrato riduce in modo permanente la capacità di lavoro del Sig. a meno di 1/3 del normale sia nella Parte_1 specifica attività di agente di commercio sia in quelle confacenti alle sue attitudini. Si ritiene il Sig.
invalido nella misura del 75% a decorrere dal giugno di 2022”. Parte_1
Non vi sono motivi per discostarsi da tali conclusioni, sostanzialmente non contestate da parte resistente;
nelle osservazioni inviate alla bozza di CTU, infatti, il CTP ha ritenuto di concordare con il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, limitandosi a suggerire un'eventuale visita di revisione, volta ad accertare eventuali miglioramenti futuri del quadro clinico.
Ricorrendo quindi al momento della domanda – presentata in data 28.09.2022 - i requisiti (sia contributivo che sanitario) previsti dall'art. 19 co. 1 del Regolamento Enasarco per la pensione di invalidità, il beneficio decorre dal 01.10.2022 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda), come previsto dal secondo comma di tale norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 20/09/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità prevista dall'art. 19 del Regolamento Enasarco delle attività istituzionali con decorrenza dal 01.10.2022.
2. Condanna la resistente al pagamento della prestazione, oltre interessi o rivalutazione.
3. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
4. Pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU, liquidate con decreto.
Lecce, lì 16/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 15/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10244/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DI FRANCESCO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. AMORUSO GIANLUCA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto:
1. accertare e dichiarare che la parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di invalidità di cui all'art. 19 del Regolamento Enasarco delle attività istituzionali, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da altra epoca che si riterrà di stabilire;
2. condannare la al pagamento della prestazione con la Controparte_1 decorrenza che verrà riconosciuta e nella misura di legge, oltre accessori di legge.
La parte resistente ha chiesto: Rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e in diritto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
In base all'art. 19 del Regolamento Enasarco delle attività istituzionali,
“
1. L'iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni: a) abbia riportato un'invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla , almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente CP_1 effettivamente esercitata;
b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione”.
Nel caso di specie, risulta dagli atti e non è contestato il possesso del requisito contributivo.
Le uniche contestazioni riguardano il requisito sanitario;
a tal fine, è stata disposta CTU.
1 Il CTU ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni:
“Passando ora a valutare l'incidenza del complesso patologico obiettivato dalla sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del Sig. , occorre ricordare che Parte_1
l'attività lavorativa che lo stesso ha sempre svolto, è stata quella di agente di commercio.
Per poter svolgere correttamente tale attività lavorativa occorre essenzialmente possedere una sufficiente funzionalità dei principali organi e apparati che consenta una buona resistenza fisica oltreché l'attuazione di tutte quelle gestualità, modalità operative, movimenti ed attività proprie di tale forma di lavoro. Nel caso in esame il complesso patologico riscontrato compromette in misura notevole la funzione dell'apparato osteo-articolare ed in misura minore i restanti apparati.
Tali infermità non permettono un corretto e proficuo svolgimento sia del lavoro di agente di commercio, sia di quelli confacenti alle sue attitudini.
Riteniamo quindi di poter concludere che il complesso patologico riscontrato riduce in modo permanente la capacità di lavoro del Sig. a meno di 1/3 del normale sia nella Parte_1 specifica attività di agente di commercio sia in quelle confacenti alle sue attitudini. Si ritiene il Sig.
invalido nella misura del 75% a decorrere dal giugno di 2022”. Parte_1
Non vi sono motivi per discostarsi da tali conclusioni, sostanzialmente non contestate da parte resistente;
nelle osservazioni inviate alla bozza di CTU, infatti, il CTP ha ritenuto di concordare con il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, limitandosi a suggerire un'eventuale visita di revisione, volta ad accertare eventuali miglioramenti futuri del quadro clinico.
Ricorrendo quindi al momento della domanda – presentata in data 28.09.2022 - i requisiti (sia contributivo che sanitario) previsti dall'art. 19 co. 1 del Regolamento Enasarco per la pensione di invalidità, il beneficio decorre dal 01.10.2022 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda), come previsto dal secondo comma di tale norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 20/09/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità prevista dall'art. 19 del Regolamento Enasarco delle attività istituzionali con decorrenza dal 01.10.2022.
2. Condanna la resistente al pagamento della prestazione, oltre interessi o rivalutazione.
3. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
4. Pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU, liquidate con decreto.
Lecce, lì 16/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2