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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3714/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia TR - Piazza Vittorio Veneto N. 2 91100 TR TP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 ADD.TRIB.SPEC. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22 ADD.TRIB.SPEC. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23 ADD.TRIB.SPEC. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24 ADD.TRIB.SPEC. 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25 ADD.TRIB.SPEC. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26 ADD.TRIB.SPEC. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1931/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Catanzaro costruzioni srl - operante nel settore del trattamento e dello smaltimento di rifiuti non pericolosi - ha impugnato la sentenza n. 8/02/2024 (pronunciata il 6.11.2023) della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di TR, Sez. II, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso sei Avvisi di accertamento - in coobbligazione con i Comuni di Castelvetrano, Poggioreale, Partanna, Vita, Santa Ninfa
e Salemi - ai fini dell' “Addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, anno 2018, emessi dal Libero Consorzio_1 di TR, notificati il 30.12.2021 (cfr. provvedimenti originariamente impugnati meglio distinti in atti).
Il primo Giudice ha dichiarato l' “inammissibilità” del ricorso introduttivo proposto dalla Società ritenendo che la stessa non avesse “ … adempiuto all'ordine di produzione dei singoli provvedimenti con le relate di notifica, come imposto con l'Ordinanza resa il 5.6.2023, non potendo quindi il Giudice accertare la tempestività o meno del ricorso proposto …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità - per i motivi che di seguito saranno esaminati – della prima sentenza ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Il libero Consorzio_1 di TR non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mente di quanto previsto dall'art. 132 c. 2 n. 4 cpc e dell'art. 118 delle Disposizioni di attuazione del cpc, per ragioni di economia processuale e di brevità di scrittura, i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Collegio ha – erroneamente - dichiarato l' “inammissibilità” del ricorso introduttivo “ … per non avere la parte ricorrente adempiuto all'ordine di produzione dei singoli provvedimenti con le relate di notifica, come imposto con l'Ordinanza resa il 5.6.2023, non potendo quindi il Giudice accertare la tempestività o meno del ricorso proposto …” (cfr. Ordinanza citata e sentenza di I grado in atti).
Ed infatti, emerge dalla documentazione in atti che - in disparte i motivi (“frantendimento” – cfr. appello) che hanno determinato la “mancata produzione” dei “singoli provvedimenti impugnati e delle relative relate”
- tutti gli Avvisi di accertamento in contestazione sono stati notificati in data 30.12.2021, i rispettivi termini di impugnazione, quindi, sarebbero spirati il 28.2.2022, mentre il ricorso è stato proposto il 25.2.2022: pertanto, tempestivamente (cfr. ricevute pec in atti). La documentazione, comprovante la tempestività della proposizione del ricorso introduttivo – a prescindere dalla mancata produzione a seguito dell' Ordinanza – era già stata versata in atti dalla Società ricorrente ed era nella disponibilità del primo Collegio (cfr. fascicolo I grado).
2.- Ai fini di una migliore chiarezza dei fatti di causa, appare opportuno perimetrare brevemente il quadro normativo qui di interesse e la relativa scansione cronologica.
L' 1.1.1996 è entrata in vigore la L. n. 549/1995 la quale (art. 3, commi 24 e seguenti) ha istituito il c.d.
“Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” stabilendo che esso “é dovuto alle Regioni” e che il relativo “soggetto passivo ... è il gestore della discarica” e che, tuttavia, sullo stesso grava specifico
“ … obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento …”.
L'art. 35 stabilisce che “ … le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione” e che “le Regioni a statuto speciale ... provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
La L.r. Sicilia n. 6/1997 ha stabilito le tariffe da applicare in Sicilia ai fini del Tributo in parola confermando
“la stessa griglia prevista dall'art. 3, c. 29” della L. n. 549/1995 ai fini della “classificazione” dei rifiuti solidi.
In data 2.2.2016 sono entrate in vigore le modifiche apportate dall'art. 32, c. 1, lett. b) della L. n. 221/2015 all'art. 205, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ed in particolare è stata introdotta un' addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi posta a carico dei Comuni conferitori di rifiuti solidi in discarica, modificando così la previgente disciplina che, invece, rivolgeva l'obbligazione tributaria verso l'Autorità
d'ambito territoriale ottimale nella quale non fossero stati conseguiti gli obiettivi minimi previsti per la raccolta differenziata.
Con L.r. Sicilia n. 3/2016 è stata introdotta la nuova disciplina del Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e sono state dettate regole inerenti la relativa “addizionale”.
3.- Richiamato quanto precede, alla luce dei fatti di causa dei quali si dirà, l'appello è fondato e va accolto: devono ritenersi “assorbenti” i motivi riferiti ai profili motivazionali.
4.- L'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente afferma che la risposta all'interpello vincola ogni organo dell'Amministrazione con riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente con la conseguenza che qualora l'ufficio RE emetta atti a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, questi sono nulli.
L'atto impugnato si pone in contrasto anche con l'art. 10 della L. 212/2000 per violazione dei principi della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente avendo improntato l'odierna appellante in buona fede il proprio comportamento sull'interpretazione della legge.
5.- I provvedimenti originariamente impugnati, nelle rispettive motivazioni, non hanno valorizzato le pregresse interlocuzioni (“interpello ordinario”) intercorse tra la Società appellante, il Libero Consorzio_1 di TR (NT RE) e la EG IC (cfr. documentazione in atti).
La Società, a più riprese, aveva chiesto (in estrema sintesi) di conoscere “ … quale norma applicare per il versamento dei tributi relativi al conferimento dei rifiuti urbani …” e “… se il soggetto passivo dell'addizionale
è da identificare nel gestore della discarica e come quantificare l'ammontare dell'addizionale …” senza, però, ricevere una risposta compiuta (cfr. documentazione in atti).
L'NT RE, inoltre, non ha valorizzato le deduzioni della Società con riguardo alla sussistenza del presupposto di cui all'art. 205, c. 3 D.Lgs. n. 152/2006, riguardante gli obiettivi della raccolta differenziata nell'ambito territoriale ottimale, i quali potrebbero giustificare l'applicazione dell'addizionale al tributo speciale che qui ci occupa (cfr. Avvisi impugnati in atti).
6.- La Società appellante - già in data 19.5.2017 - aveva presentato un “interpello ordinario” (art. 11, c.
1, lett. a) L. n. 212/2000) con il quale - richiamando la l.r. n. 3 del 2016 parzialmente impugnata dal
Consiglio dei Ministri – aveva formulato distinti quesiti applicativi al Libero Consorzio: quest'ultimo, lo aveva trasmesso (in data 30.5.2017) all'Assessorato Regionale dell'Economia (cfr. documentazione in atti).
Quest'ultimo Assessorato (il 22.6.2017 - nota prot. n. 16511) aveva riscontrato “parzialmente” (come meglio di dirà) il quesito ritenendo che “ … in relazione all'addizionale del 20% al tributo a carico dei comuni, continua ad applicarsi quanto previsto dal c. 3, dell'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 … il Dipartimento acque e rifiuti .. darà riscontro in ordine alle modalità di applicazione della cennata misura sanzionatoria …”(cfr. documentazione in atti).
La Società appellante, permanendo il “silenzio” da parte di quest'ultimo Dipartimento, si uniformava all'interpello e non applicava alcuna addizionale.
5.- L'art. 11, c. 3, dello “Statuto dei diritti del contribuente” dispone che “ … l'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del c. 1 nel termine di novanta giorni …” e “ … la risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente … quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente
…”.
La Società contribuente aveva chiesto all' Amministrazione (Libero Consorzio e EG) “ … una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente … l' applicazione delle disposizioni tributarie …” ritenendo che sussistessero “ … condizioni di obiettiva incertezza …” (cfr. interpello e note citate in atti).
Il “silenzio” maturato sul quesito (inerente l'applicazione dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani) e l'assenza di una specifica risposta entro i novanta giorni ha “confermato” la “soluzione prospettata dal contribuente” con l'interpello ai sensi dell' art. 11 c.3 l. 212 del 2000.
Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che “… gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli …”: ne consegue che gli Avvisi di accertamento originariamente impugnati (afferenti l' Addizionale al tributo speciale anno 2018) devono ritenersi non conformi alla Legge.
7.- L' art. 10 c.1 della L. n. 212/2000 (“tutela dell'affidamento e della buona fede”), infatti, dispone che
“ … i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede …”.
La Società contribuente – come detto - prima di porre in essere gli adempimenti fiscali riferiti all' applicazione dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, aveva formulato – con il già citato “interpello ordinario” del 19.5.2017- un puntuale quesito all' NT RE (il quale lo aveva “girato” ai competenti Assessorati regionali) prospettando una propria soluzione che – nella parziale risposta ottenuta - non era stata “smentita” o “contestata” (cfr. documentazione in atti).
L'Amministrazione regionale, quindi, con il proprio “silenzio” ha “implicitamente confermato” la prospettazione formulata dalla Società la quale vi si è uniformata.
La Giurisprudenza di legittimità (Sentenza del 12.2.2002, n. 17576) ha (in sintesi) ribadito la “centralità” del principio di “affidamento e di buona fede” (art. 10 Statuto diritti del contribuente) e, con riguardo ai “presupposti che integrano una situazione di “legittimo affidamento”, ha individuato anche l' attività dell'Amministrazione finanziaria (nella fattispecie NT RE) idonea a determinare una situazione di
'apparente' legittimità e coerenza dell'attività stessa in senso favorevole al contribuente, quale … la conformazione 'in buona fede' alla situazione giuridica 'apparente' … l'eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto 'rilevanti' ed idonee, cioè, a costituire altrettanti 'indici' della sussistenza o dell'insussistenza dei predetti presupposti …”.
8.- Le sanzioni (come determinate nei distinti provvedimenti) sono state quantificate (art. 13 D.Lgs. n.
471/1997) nel 30% dell'addizionale liquidata.
Nel caso in esame deve ritenersi sussistente la “condizione di non punibilità” ex art. 6, c. 2 D.Lgs. n.
472/1997 a mente del quale “ … non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento …”.
L'assenza di una disciplina di dettaglio riguardante le modalità di applicazione delle disposizioni in rassegna con riferimento all'accertamento del presupposto relativo al mancato raggiungimento della soglia percentuale minima di raccolta differenziata è idonea a configurare le “condizioni obiettive” di “incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni”.
9.- Questo Collegio, alla luce di quanto precede, ritiene di non doversi discostare dalla costante giurisprudenza di questa Corte la quale, con sentenze nn. 4240 del 2023, 4238 del 2023, e 4237 del 2023 - pronunciate da Sezioni diverse e su fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame - ha ritenuto (per quanto qui di interesse) che il contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta relativa all'applicazione di disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e che la risposta, scritta e motivata dell'Amministrazione, vincola ogni organo dell'amministrazione con riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Va accolto il ricorso introduttivo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza (anche in assenza di costituzione della parte appellata – principio della c.d. “causalità”: Cassazione, Ordinanza 5 marzo 2021 n. 5842) e vengono liquidate come da dispositivo (art. 15 d.lvo 546 del 1992).
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Accoglie il ricorso introduttivo.
Condanna la parte appellata alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00) oltre accessori, di cui euro 1.500,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per il presente grado, in favore della Società appellante.
Palermo, 30 Ottobre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3714/2024 depositato il 20/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia TR - Piazza Vittorio Veneto N. 2 91100 TR TP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 ADD.TRIB.SPEC. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22 ADD.TRIB.SPEC. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23 ADD.TRIB.SPEC. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24 ADD.TRIB.SPEC. 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25 ADD.TRIB.SPEC. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26 ADD.TRIB.SPEC. 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1931/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Catanzaro costruzioni srl - operante nel settore del trattamento e dello smaltimento di rifiuti non pericolosi - ha impugnato la sentenza n. 8/02/2024 (pronunciata il 6.11.2023) della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di TR, Sez. II, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso sei Avvisi di accertamento - in coobbligazione con i Comuni di Castelvetrano, Poggioreale, Partanna, Vita, Santa Ninfa
e Salemi - ai fini dell' “Addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, anno 2018, emessi dal Libero Consorzio_1 di TR, notificati il 30.12.2021 (cfr. provvedimenti originariamente impugnati meglio distinti in atti).
Il primo Giudice ha dichiarato l' “inammissibilità” del ricorso introduttivo proposto dalla Società ritenendo che la stessa non avesse “ … adempiuto all'ordine di produzione dei singoli provvedimenti con le relate di notifica, come imposto con l'Ordinanza resa il 5.6.2023, non potendo quindi il Giudice accertare la tempestività o meno del ricorso proposto …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità - per i motivi che di seguito saranno esaminati – della prima sentenza ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Il libero Consorzio_1 di TR non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mente di quanto previsto dall'art. 132 c. 2 n. 4 cpc e dell'art. 118 delle Disposizioni di attuazione del cpc, per ragioni di economia processuale e di brevità di scrittura, i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Collegio ha – erroneamente - dichiarato l' “inammissibilità” del ricorso introduttivo “ … per non avere la parte ricorrente adempiuto all'ordine di produzione dei singoli provvedimenti con le relate di notifica, come imposto con l'Ordinanza resa il 5.6.2023, non potendo quindi il Giudice accertare la tempestività o meno del ricorso proposto …” (cfr. Ordinanza citata e sentenza di I grado in atti).
Ed infatti, emerge dalla documentazione in atti che - in disparte i motivi (“frantendimento” – cfr. appello) che hanno determinato la “mancata produzione” dei “singoli provvedimenti impugnati e delle relative relate”
- tutti gli Avvisi di accertamento in contestazione sono stati notificati in data 30.12.2021, i rispettivi termini di impugnazione, quindi, sarebbero spirati il 28.2.2022, mentre il ricorso è stato proposto il 25.2.2022: pertanto, tempestivamente (cfr. ricevute pec in atti). La documentazione, comprovante la tempestività della proposizione del ricorso introduttivo – a prescindere dalla mancata produzione a seguito dell' Ordinanza – era già stata versata in atti dalla Società ricorrente ed era nella disponibilità del primo Collegio (cfr. fascicolo I grado).
2.- Ai fini di una migliore chiarezza dei fatti di causa, appare opportuno perimetrare brevemente il quadro normativo qui di interesse e la relativa scansione cronologica.
L' 1.1.1996 è entrata in vigore la L. n. 549/1995 la quale (art. 3, commi 24 e seguenti) ha istituito il c.d.
“Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” stabilendo che esso “é dovuto alle Regioni” e che il relativo “soggetto passivo ... è il gestore della discarica” e che, tuttavia, sullo stesso grava specifico
“ … obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento …”.
L'art. 35 stabilisce che “ … le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione” e che “le Regioni a statuto speciale ... provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
La L.r. Sicilia n. 6/1997 ha stabilito le tariffe da applicare in Sicilia ai fini del Tributo in parola confermando
“la stessa griglia prevista dall'art. 3, c. 29” della L. n. 549/1995 ai fini della “classificazione” dei rifiuti solidi.
In data 2.2.2016 sono entrate in vigore le modifiche apportate dall'art. 32, c. 1, lett. b) della L. n. 221/2015 all'art. 205, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ed in particolare è stata introdotta un' addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi posta a carico dei Comuni conferitori di rifiuti solidi in discarica, modificando così la previgente disciplina che, invece, rivolgeva l'obbligazione tributaria verso l'Autorità
d'ambito territoriale ottimale nella quale non fossero stati conseguiti gli obiettivi minimi previsti per la raccolta differenziata.
Con L.r. Sicilia n. 3/2016 è stata introdotta la nuova disciplina del Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e sono state dettate regole inerenti la relativa “addizionale”.
3.- Richiamato quanto precede, alla luce dei fatti di causa dei quali si dirà, l'appello è fondato e va accolto: devono ritenersi “assorbenti” i motivi riferiti ai profili motivazionali.
4.- L'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente afferma che la risposta all'interpello vincola ogni organo dell'Amministrazione con riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente con la conseguenza che qualora l'ufficio RE emetta atti a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, questi sono nulli.
L'atto impugnato si pone in contrasto anche con l'art. 10 della L. 212/2000 per violazione dei principi della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente avendo improntato l'odierna appellante in buona fede il proprio comportamento sull'interpretazione della legge.
5.- I provvedimenti originariamente impugnati, nelle rispettive motivazioni, non hanno valorizzato le pregresse interlocuzioni (“interpello ordinario”) intercorse tra la Società appellante, il Libero Consorzio_1 di TR (NT RE) e la EG IC (cfr. documentazione in atti).
La Società, a più riprese, aveva chiesto (in estrema sintesi) di conoscere “ … quale norma applicare per il versamento dei tributi relativi al conferimento dei rifiuti urbani …” e “… se il soggetto passivo dell'addizionale
è da identificare nel gestore della discarica e come quantificare l'ammontare dell'addizionale …” senza, però, ricevere una risposta compiuta (cfr. documentazione in atti).
L'NT RE, inoltre, non ha valorizzato le deduzioni della Società con riguardo alla sussistenza del presupposto di cui all'art. 205, c. 3 D.Lgs. n. 152/2006, riguardante gli obiettivi della raccolta differenziata nell'ambito territoriale ottimale, i quali potrebbero giustificare l'applicazione dell'addizionale al tributo speciale che qui ci occupa (cfr. Avvisi impugnati in atti).
6.- La Società appellante - già in data 19.5.2017 - aveva presentato un “interpello ordinario” (art. 11, c.
1, lett. a) L. n. 212/2000) con il quale - richiamando la l.r. n. 3 del 2016 parzialmente impugnata dal
Consiglio dei Ministri – aveva formulato distinti quesiti applicativi al Libero Consorzio: quest'ultimo, lo aveva trasmesso (in data 30.5.2017) all'Assessorato Regionale dell'Economia (cfr. documentazione in atti).
Quest'ultimo Assessorato (il 22.6.2017 - nota prot. n. 16511) aveva riscontrato “parzialmente” (come meglio di dirà) il quesito ritenendo che “ … in relazione all'addizionale del 20% al tributo a carico dei comuni, continua ad applicarsi quanto previsto dal c. 3, dell'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 … il Dipartimento acque e rifiuti .. darà riscontro in ordine alle modalità di applicazione della cennata misura sanzionatoria …”(cfr. documentazione in atti).
La Società appellante, permanendo il “silenzio” da parte di quest'ultimo Dipartimento, si uniformava all'interpello e non applicava alcuna addizionale.
5.- L'art. 11, c. 3, dello “Statuto dei diritti del contribuente” dispone che “ … l'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del c. 1 nel termine di novanta giorni …” e “ … la risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente … quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente
…”.
La Società contribuente aveva chiesto all' Amministrazione (Libero Consorzio e EG) “ … una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente … l' applicazione delle disposizioni tributarie …” ritenendo che sussistessero “ … condizioni di obiettiva incertezza …” (cfr. interpello e note citate in atti).
Il “silenzio” maturato sul quesito (inerente l'applicazione dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani) e l'assenza di una specifica risposta entro i novanta giorni ha “confermato” la “soluzione prospettata dal contribuente” con l'interpello ai sensi dell' art. 11 c.3 l. 212 del 2000.
Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che “… gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli …”: ne consegue che gli Avvisi di accertamento originariamente impugnati (afferenti l' Addizionale al tributo speciale anno 2018) devono ritenersi non conformi alla Legge.
7.- L' art. 10 c.1 della L. n. 212/2000 (“tutela dell'affidamento e della buona fede”), infatti, dispone che
“ … i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede …”.
La Società contribuente – come detto - prima di porre in essere gli adempimenti fiscali riferiti all' applicazione dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, aveva formulato – con il già citato “interpello ordinario” del 19.5.2017- un puntuale quesito all' NT RE (il quale lo aveva “girato” ai competenti Assessorati regionali) prospettando una propria soluzione che – nella parziale risposta ottenuta - non era stata “smentita” o “contestata” (cfr. documentazione in atti).
L'Amministrazione regionale, quindi, con il proprio “silenzio” ha “implicitamente confermato” la prospettazione formulata dalla Società la quale vi si è uniformata.
La Giurisprudenza di legittimità (Sentenza del 12.2.2002, n. 17576) ha (in sintesi) ribadito la “centralità” del principio di “affidamento e di buona fede” (art. 10 Statuto diritti del contribuente) e, con riguardo ai “presupposti che integrano una situazione di “legittimo affidamento”, ha individuato anche l' attività dell'Amministrazione finanziaria (nella fattispecie NT RE) idonea a determinare una situazione di
'apparente' legittimità e coerenza dell'attività stessa in senso favorevole al contribuente, quale … la conformazione 'in buona fede' alla situazione giuridica 'apparente' … l'eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto 'rilevanti' ed idonee, cioè, a costituire altrettanti 'indici' della sussistenza o dell'insussistenza dei predetti presupposti …”.
8.- Le sanzioni (come determinate nei distinti provvedimenti) sono state quantificate (art. 13 D.Lgs. n.
471/1997) nel 30% dell'addizionale liquidata.
Nel caso in esame deve ritenersi sussistente la “condizione di non punibilità” ex art. 6, c. 2 D.Lgs. n.
472/1997 a mente del quale “ … non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento …”.
L'assenza di una disciplina di dettaglio riguardante le modalità di applicazione delle disposizioni in rassegna con riferimento all'accertamento del presupposto relativo al mancato raggiungimento della soglia percentuale minima di raccolta differenziata è idonea a configurare le “condizioni obiettive” di “incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni”.
9.- Questo Collegio, alla luce di quanto precede, ritiene di non doversi discostare dalla costante giurisprudenza di questa Corte la quale, con sentenze nn. 4240 del 2023, 4238 del 2023, e 4237 del 2023 - pronunciate da Sezioni diverse e su fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame - ha ritenuto (per quanto qui di interesse) che il contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta relativa all'applicazione di disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e che la risposta, scritta e motivata dell'Amministrazione, vincola ogni organo dell'amministrazione con riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Va accolto il ricorso introduttivo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza (anche in assenza di costituzione della parte appellata – principio della c.d. “causalità”: Cassazione, Ordinanza 5 marzo 2021 n. 5842) e vengono liquidate come da dispositivo (art. 15 d.lvo 546 del 1992).
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Accoglie il ricorso introduttivo.
Condanna la parte appellata alle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00) oltre accessori, di cui euro 1.500,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per il presente grado, in favore della Società appellante.
Palermo, 30 Ottobre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NA